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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/10/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 3995/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. CA D'LO, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. CPF: , nata in [...]/SP – Brasile, il Controparte_1 C.F._1
16/09/2000;
2. CPF: , nata in Controparte_2 C.F._2
Piracicaba/SP – Brasile, 15/03/1964;
3. , CPF: , nata in [...]/SP – Brasile, 18/10/1996; Controparte_3 C.F._3
4. CPF: , nato in [...]/SP – Brasile, il Controparte_4 C.F._4
04/11/1997;
5. , CPF: , nata in [...]/SP – Controparte_5 C.F._5
Brasile, il 13/06/1961;
6. , CPF: , nato in [...]/SP – Brasile, il Controparte_6 C.F._6
02/06/1995; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ludovica Amenta;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_7 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 20/06/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec Controparte_7 notificata il 30/04/2024 (scadenza termini 10/05/2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nata il [...], a Persona_1
Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia (nella competenza territoriale del Tribunale di
Pordenone e della Corte d'Appello di Trieste), all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
. Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
Pag. 1 di 2 1. – , nato il [...], in Emai_3 Controparte_1 Persona_1 Persona_2
Brasile – , nata il [...], in [...] – Persona_3 Controparte_2
2. EL FE BO BO: – , CP_2 Persona_1 Persona_2 nato il [...], in [...] – , nata il [...], in [...]; Persona_3
3. IA : – , nato il [...], in [...] – CP_3 Persona_1 Persona_2
, nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_5
4. – , nato il [...], in Email_4 Controparte_1 Persona_1 Persona_2
Brasile – , nata il [...], in [...] – Persona_3 Controparte_2
5. LU EL BO LI: – , nato il CP_1 Persona_1 Persona_2
04/12/1900, in Brasile – , nata il [...], in [...]; Persona_3
6. CT FE LI: – , nato il [...], in [...] – Persona_1 Persona_2
, nata il [...], in [...] – . Persona_3 Controparte_5
In punto di diritto, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza
– sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 26 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
CA D'LO
Pag. 2 di 2
– Sezione Civile –
R.G. 3995/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. CA D'LO, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. CPF: , nata in [...]/SP – Brasile, il Controparte_1 C.F._1
16/09/2000;
2. CPF: , nata in Controparte_2 C.F._2
Piracicaba/SP – Brasile, 15/03/1964;
3. , CPF: , nata in [...]/SP – Brasile, 18/10/1996; Controparte_3 C.F._3
4. CPF: , nato in [...]/SP – Brasile, il Controparte_4 C.F._4
04/11/1997;
5. , CPF: , nata in [...]/SP – Controparte_5 C.F._5
Brasile, il 13/06/1961;
6. , CPF: , nato in [...]/SP – Brasile, il Controparte_6 C.F._6
02/06/1995; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ludovica Amenta;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_7 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 20/06/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec Controparte_7 notificata il 30/04/2024 (scadenza termini 10/05/2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nata il [...], a Persona_1
Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia (nella competenza territoriale del Tribunale di
Pordenone e della Corte d'Appello di Trieste), all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
. Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
Pag. 1 di 2 1. – , nato il [...], in Emai_3 Controparte_1 Persona_1 Persona_2
Brasile – , nata il [...], in [...] – Persona_3 Controparte_2
2. EL FE BO BO: – , CP_2 Persona_1 Persona_2 nato il [...], in [...] – , nata il [...], in [...]; Persona_3
3. IA : – , nato il [...], in [...] – CP_3 Persona_1 Persona_2
, nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_5
4. – , nato il [...], in Email_4 Controparte_1 Persona_1 Persona_2
Brasile – , nata il [...], in [...] – Persona_3 Controparte_2
5. LU EL BO LI: – , nato il CP_1 Persona_1 Persona_2
04/12/1900, in Brasile – , nata il [...], in [...]; Persona_3
6. CT FE LI: – , nato il [...], in [...] – Persona_1 Persona_2
, nata il [...], in [...] – . Persona_3 Controparte_5
In punto di diritto, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza
– sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 26 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
CA D'LO
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