TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 67/2024
Udienza 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 67/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Baldiserra
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
r esso, P.IVA_1
l' Controparte_2
[...] P.IVA_2
Dirigente pro tempore
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
avente ad oggetto: docente con incarico di supplenza a tempo determinato - supplenze infra-annuali (c.d. supplenze brevi e saltuarie o temporanee) - retribuzione professionale docenti (RPD).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/01/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della c.d. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL del comparto scuola del 15/03/2001, per supplenze espletate negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022.
La ricorrente espone di non aver ricevuto detto elemento della retribuzione nei suddetti anni scolastici nei quali era stata destinataria di contratti a tempo determinato per supplenze c.d. brevi e saltuarie o
“temporanee" (ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999).
Detto emolumento accessorio viene infatti corrisposto - precisa ancora la ricorrente - esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno).
2. Si è tempestivamente costituito il Controparte_1
che ha concluso chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto
[...] il relativo diritto sarebbe prescritto e, comunque, per infondatezza della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. L'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15/03/2001 prevede:
- al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
in tre fasce retributive»;
- al comma 3 che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999 […]».
4.1. A sua volta, quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 4), precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 5).
4.2. La Suprema Corte ha da ultimo chiarito che «l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo»
(Cass. ord. n. 20015/2018).
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
4.3. In altri termini, le disposizioni della contrattazione collettiva appena richiamate sono state interpretate dalla giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, nel senso che l'emolumento ha natura fissa e continuativa (Cass. ord. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che tale compenso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
5. Si deve, in primo luogo, rilevare che il ricorso è stato notificato in data 16/01/2024 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. di notifica depositata in pari data).
Sono, quindi, prescritte le sole differenze retributive antecedenti al
16/01/2019, mentre sono fatte salve quelle maturate successivamente a tale data.
La suddetta limitazione deve essere operata sia in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, sia per CP_1 espressa volontà della ricorrente manifestata nelle conclusioni (“nei limiti della prescrizione di legge”).
Tuttavia, si deve rilevare che tutte le annualità scolastiche oggetto di causa (2020/2021 e 2021/2022) ricadono nel periodo successivo al
16/01/2019 (il contratto di supplenza più risalente, per il quale è stata avanzata la domanda, è stato infatti stipulato in data 13/01/2021), sicché l'eccezione di prescrizione è, in conclusione, destituita di fondamento.
6. Dai contratti individuali di lavoro prodotti dalla ricorrente si evince che nei periodi indicati sono state espletate supplenze c.d. brevi e saltuarie, con orario non sempre completo, presso la scuola primaria e la scuola dell'infanzia. Ai predetti periodi corrispondono, poi, i giorni di
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
servizio e le ore di insegnamento specificati nella seguente tabella:
Periodi Numero di Orario di giorni di insegnamento servizio settimanale dal 13/01/2021 10 12 al 22/01/2021 (scuola primaria) dal 18/03/2021
2 24 al 19/03/2021 (scuola primaria) dal 18/05/2021
3 25 al 20/05/2021 (scuola dell'infanzia) dal 27/05/2021 2 24 al 28/05/2021 (scuola primaria) dal 25/11/2021 6 24 al 30/11/2021
(scuola primaria) dal 06/12/2021
6 24 al 11/12/2021 (scuola primaria) dal 14/12/2021
7 24 al 20/12/2021 (scuola primaria)
Totale giorni fino al 36
31/12/2021
dal 10/01/2022 14 12 al 23/01/2022
(scuola primaria)
dal 24/01/2022 30 12 al 22/02/2022
(scuola primaria)
dal 23/02/2022 7 12 al 01/03/2022
(scuola primaria)
dal 07/03/2022 34 24 al 09/04/2022
(scuola primaria)
dal 10/04/2022
30 24 al 09/05/2022 (scuola primaria) dal 10/05/2022
31 24 al 09/06/2022 (scuola primaria) dal 10/06/2022 1 24 al 10/06/2022 (scuola primaria)
Totale giorni dal 147 01/01/2022
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
6.1. Il numero complessivo di giorni di servizio utili ai fini della R.P.D.
è in definitiva:
- pari a 36 giorni fino al 31/12/2021;
- pari a 147 giorni a partire dal 01/01/2022.
6.2. A questo punto è necessario proporzionare e rapportare l'importo mensile della RPD per i docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni
(€ 174,50 fino al 31/12/2021; € 184,50 dal 01/01/2022 1) ai giorni di servizio effettivamente prestati in ciascuno dei due periodi nonché alle ore di insegnamento laddove esse siano inferiori all'orario completo (24 ore per la scuola primaria;
25 ore per la scuola dell'infanzia).
6.2.1. Periodo fino al 2021
L'importo giornaliero dell'indennità in esame è pari a € 5,82 (€ 174,50
: 30 gg. = € 5,82).
Tale importo (che spetterebbe per intero solo se la ricorrente avesse sempre svolto un orario completo) deve essere rapportato alle ore di insegnamento effettivamente prestato per ciascun periodo indicato in tabella.
Gli importi spettanti per i periodi indicati in tabella (per l'anno 2021) sono, dunque, i seguenti:
- € 5,82 x 10 gg. (con orario di 12 ore) = € 58,20 : 2 (avendo la ricorrente svolto insegnamento solo per 12 ore su un orario completo di
24) = € 29,10;
- € 5,82 x 26 gg. (con orario di insegnamento completo) = €
151,32.
6.2.2. Periodo compreso nell'anno 2022
L'importo giornaliero dell'indennità in esame è pari ad € 6,15 (€
184,50 : 30 gg. = € 6,15). 1 L'importo di € 174,50 (per 12 mensilità) è quello risultante a seguito dell'incremento da ultimo stabilito dal CCNL del 19/04/2018. Tale importo si applica dal 01/03/2018 e fino al 31/12/2021. Dal 01/01/2022 la RPD è stata incrementata, per il personale con anzianità di servizio da 0 a 14 anni, di € 10,00 dal CCNL 2019-2021 del 18/01/2024 (Tabella D1.1), per un importo complessivo di € 184,50 (per 12 mensilità). Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
Tale importo (che spetterebbe per intero solo se la ricorrente avesse sempre svolto un orario completo) deve essere rapportato alle ore di insegnamento effettivamente prestato per ciascun periodo indicato in tabella.
Per ciascuno dei periodi riportati sopra in tabella (per l'anno 2022) spettano, dunque, alla ricorrente i seguenti importi rapportati all'orario di insegnamento espletato:
- € 6,15 x 51 gg. (con orario di 12 ore) = € 313,65 : 2 (avendo la ricorrente svolto insegnamento solo per 12 ore su un orario completo di
24) = € 156,83;
- € 6,15 x 96 gg. (con orario di insegnamento completo) = €
590,40.
6.3. Alla ricorrente, pertanto, spetta, per i periodi di servizio effettivamente prestati come sopra specificati, la somma complessiva di
€ 927,65 (€ 29,10 + € 151,32 + € 156,83 + € 590,40) a titolo di retribuzione professionale docenti (RPD).
7. Sulla predetta somma andranno riconosciuti esclusivamente gli interessi legali spettanti per la ritardata corresponsione della stessa, ovvero, se maggiore, soltanto la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito dalla legge (art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di € 927,65 a Parte_1 titolo di R.P.D., oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, come per legge (art. 22, comma 36, legge n.
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
724/1994);
- condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di €
400,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Antonio
Baldiserra.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 8 di 8
Udienza 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 67/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Baldiserra
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
r esso, P.IVA_1
l' Controparte_2
[...] P.IVA_2
Dirigente pro tempore
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
avente ad oggetto: docente con incarico di supplenza a tempo determinato - supplenze infra-annuali (c.d. supplenze brevi e saltuarie o temporanee) - retribuzione professionale docenti (RPD).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/01/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della c.d. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL del comparto scuola del 15/03/2001, per supplenze espletate negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022.
La ricorrente espone di non aver ricevuto detto elemento della retribuzione nei suddetti anni scolastici nei quali era stata destinataria di contratti a tempo determinato per supplenze c.d. brevi e saltuarie o
“temporanee" (ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999).
Detto emolumento accessorio viene infatti corrisposto - precisa ancora la ricorrente - esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno).
2. Si è tempestivamente costituito il Controparte_1
che ha concluso chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto
[...] il relativo diritto sarebbe prescritto e, comunque, per infondatezza della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. L'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15/03/2001 prevede:
- al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
in tre fasce retributive»;
- al comma 3 che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999 […]».
4.1. A sua volta, quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 4), precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 5).
4.2. La Suprema Corte ha da ultimo chiarito che «l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo»
(Cass. ord. n. 20015/2018).
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
4.3. In altri termini, le disposizioni della contrattazione collettiva appena richiamate sono state interpretate dalla giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, nel senso che l'emolumento ha natura fissa e continuativa (Cass. ord. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che tale compenso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
5. Si deve, in primo luogo, rilevare che il ricorso è stato notificato in data 16/01/2024 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. di notifica depositata in pari data).
Sono, quindi, prescritte le sole differenze retributive antecedenti al
16/01/2019, mentre sono fatte salve quelle maturate successivamente a tale data.
La suddetta limitazione deve essere operata sia in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, sia per CP_1 espressa volontà della ricorrente manifestata nelle conclusioni (“nei limiti della prescrizione di legge”).
Tuttavia, si deve rilevare che tutte le annualità scolastiche oggetto di causa (2020/2021 e 2021/2022) ricadono nel periodo successivo al
16/01/2019 (il contratto di supplenza più risalente, per il quale è stata avanzata la domanda, è stato infatti stipulato in data 13/01/2021), sicché l'eccezione di prescrizione è, in conclusione, destituita di fondamento.
6. Dai contratti individuali di lavoro prodotti dalla ricorrente si evince che nei periodi indicati sono state espletate supplenze c.d. brevi e saltuarie, con orario non sempre completo, presso la scuola primaria e la scuola dell'infanzia. Ai predetti periodi corrispondono, poi, i giorni di
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
servizio e le ore di insegnamento specificati nella seguente tabella:
Periodi Numero di Orario di giorni di insegnamento servizio settimanale dal 13/01/2021 10 12 al 22/01/2021 (scuola primaria) dal 18/03/2021
2 24 al 19/03/2021 (scuola primaria) dal 18/05/2021
3 25 al 20/05/2021 (scuola dell'infanzia) dal 27/05/2021 2 24 al 28/05/2021 (scuola primaria) dal 25/11/2021 6 24 al 30/11/2021
(scuola primaria) dal 06/12/2021
6 24 al 11/12/2021 (scuola primaria) dal 14/12/2021
7 24 al 20/12/2021 (scuola primaria)
Totale giorni fino al 36
31/12/2021
dal 10/01/2022 14 12 al 23/01/2022
(scuola primaria)
dal 24/01/2022 30 12 al 22/02/2022
(scuola primaria)
dal 23/02/2022 7 12 al 01/03/2022
(scuola primaria)
dal 07/03/2022 34 24 al 09/04/2022
(scuola primaria)
dal 10/04/2022
30 24 al 09/05/2022 (scuola primaria) dal 10/05/2022
31 24 al 09/06/2022 (scuola primaria) dal 10/06/2022 1 24 al 10/06/2022 (scuola primaria)
Totale giorni dal 147 01/01/2022
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
6.1. Il numero complessivo di giorni di servizio utili ai fini della R.P.D.
è in definitiva:
- pari a 36 giorni fino al 31/12/2021;
- pari a 147 giorni a partire dal 01/01/2022.
6.2. A questo punto è necessario proporzionare e rapportare l'importo mensile della RPD per i docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni
(€ 174,50 fino al 31/12/2021; € 184,50 dal 01/01/2022 1) ai giorni di servizio effettivamente prestati in ciascuno dei due periodi nonché alle ore di insegnamento laddove esse siano inferiori all'orario completo (24 ore per la scuola primaria;
25 ore per la scuola dell'infanzia).
6.2.1. Periodo fino al 2021
L'importo giornaliero dell'indennità in esame è pari a € 5,82 (€ 174,50
: 30 gg. = € 5,82).
Tale importo (che spetterebbe per intero solo se la ricorrente avesse sempre svolto un orario completo) deve essere rapportato alle ore di insegnamento effettivamente prestato per ciascun periodo indicato in tabella.
Gli importi spettanti per i periodi indicati in tabella (per l'anno 2021) sono, dunque, i seguenti:
- € 5,82 x 10 gg. (con orario di 12 ore) = € 58,20 : 2 (avendo la ricorrente svolto insegnamento solo per 12 ore su un orario completo di
24) = € 29,10;
- € 5,82 x 26 gg. (con orario di insegnamento completo) = €
151,32.
6.2.2. Periodo compreso nell'anno 2022
L'importo giornaliero dell'indennità in esame è pari ad € 6,15 (€
184,50 : 30 gg. = € 6,15). 1 L'importo di € 174,50 (per 12 mensilità) è quello risultante a seguito dell'incremento da ultimo stabilito dal CCNL del 19/04/2018. Tale importo si applica dal 01/03/2018 e fino al 31/12/2021. Dal 01/01/2022 la RPD è stata incrementata, per il personale con anzianità di servizio da 0 a 14 anni, di € 10,00 dal CCNL 2019-2021 del 18/01/2024 (Tabella D1.1), per un importo complessivo di € 184,50 (per 12 mensilità). Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
Tale importo (che spetterebbe per intero solo se la ricorrente avesse sempre svolto un orario completo) deve essere rapportato alle ore di insegnamento effettivamente prestato per ciascun periodo indicato in tabella.
Per ciascuno dei periodi riportati sopra in tabella (per l'anno 2022) spettano, dunque, alla ricorrente i seguenti importi rapportati all'orario di insegnamento espletato:
- € 6,15 x 51 gg. (con orario di 12 ore) = € 313,65 : 2 (avendo la ricorrente svolto insegnamento solo per 12 ore su un orario completo di
24) = € 156,83;
- € 6,15 x 96 gg. (con orario di insegnamento completo) = €
590,40.
6.3. Alla ricorrente, pertanto, spetta, per i periodi di servizio effettivamente prestati come sopra specificati, la somma complessiva di
€ 927,65 (€ 29,10 + € 151,32 + € 156,83 + € 590,40) a titolo di retribuzione professionale docenti (RPD).
7. Sulla predetta somma andranno riconosciuti esclusivamente gli interessi legali spettanti per la ritardata corresponsione della stessa, ovvero, se maggiore, soltanto la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito dalla legge (art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di € 927,65 a Parte_1 titolo di R.P.D., oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, come per legge (art. 22, comma 36, legge n.
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 67/2024
724/1994);
- condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di €
400,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Antonio
Baldiserra.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 8 di 8