TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/11/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2135/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FORTINO GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE - ADOTTANTE nei confronti di
, nata a [...] (repubblica di Belarus) l'11.5.2007 Controparte_1
ADOTTANDO
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: adozione di persone maggiorenni
CONCLUSIONI che l'Ill.mo Tribunale di Como Voglia fissare, ai sensi dell'art. 311 c.c, l'udienza per la comparizione dell'adottante Sig.ra , dell'adottanda Sig.ra Parte_1 Controparte_1 nonché delle persone indicate nell'art. 297 c.c. affinché dagli stessi venga manifestato il consenso o l'assenso alla predetta adozione;
1 Chiedono, altresì in deroga all'art. 299 c.c. che l'attribuzione del cognome venga posticipato fino Pt_1 all'ottenimento da parte dell'adottata della cittadinanza italiana per i motivi esposti in premessa.
FATTO E DIRITTO nata a [...] il [...]) ha domandato a questo Tribunale di poter adottare Parte_1 [...]
(nata in [...] l'[...]), evidenziando di essere nubile, di Controparte_1 non aver avuto figli, di aver conosciuto nel 2014, anno da cui ha iniziato ad accoglierla periodicamente CP_1 per soggiorni temporanei, organizzati dall'Associazione “Cicogna solidale” e che, da quell'anno, ha sempre provveduto, per quanto possibile, ai bisogni materiali, affettivi, educativi e sanitari della ragazza, instaurando così un forte legame affettivo con che, da luglio 2025, è potuta tornare in Italia e di voler quindi CP_1 costituire con lei un nucleo familiare.
Nel corso dell'udienza del 15.10.2025, a dichiarato: Io vorrei adottare perché, Parte_1 CP_1 da quando ha 7 anni, è stata con me 4 mesi all'anno, fino al 2021, nei periodi di vacanza in Bielorussia quindi
3 mesi d'estate e uno d'inverno, poi la Bielorussia ha sospeso i progetti prima per il COVID e poi per la guerra. È tornata a luglio 2025, era 5 anni che non ci vedevamo ma ci sentivamo regolarmente almeno due o tre volte alla settimana e io le inviavo pacchi e beni per la sua sopravvivenza. È riuscita a tornare grazie all'associazione Puer che conosce la nostra storia. Vorrei adottarla perché per me è come una figlia e mi ero riproposta sin da quando era bambina di fare qualsiasi sacrificio per darle una famiglia e la possibilità di uscire da quel contesto così difficile. Io non mi sono mai sposata e non ho figli miei. Per me con il cognome può decidere come vuole. (cfr. verbale udienza).
L'adottanda ha dichiarato di aderire alla richiesta di adozione, confermando di avere Controparte_1 instaurato un solido legame affettivo, parificabile a quello genitoriale, con Parte_1
Il difensore di parte ricorrente ha evidenziato l'impossibilità di ottenere il consenso dei genitori biologici dell'adottanda in quanto la madre era già stata privata della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nel
2012 ed il padre, segnato su indicazione della madre nell'atto di nascita, è un padre molto probabilmente fittizio
-necessariamente indicato solo ai fini del patronimico- che non si è mai occupato della minore, cresciuta in famiglie affidatarie in . Per_1
Dal certificato di nascita dell'adottanda (doc. 1), dal certificato dell'informazione contenuta nell'iscrizione dell'atto di nascita dell'adottanda (doc. 2) e dalla sentenza del 29.3.2012 (doc. 4), la madre biologica dell'adottanda, risulta infatti aver perso, nel 2012, l'esercizio della Persona_2 responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, all'epoca minorenne. Inoltre, l'informazione sul padre biologico dell'adottanda risultante dall'atto di nascita (doc. 1) e dal certificato dell'informazione contenuta nell'iscrizione dell'atto di nascita (doc. 2), in conformità Parte_2 all'art. l'art. 55 del codice della Repubblica di Belarus del matrimonio e della famiglia (art. 55 l. 278-3/1999, rubricato iscrizione delle notizie dei genitori quando maternità e(o) paternità non sono identificate), è stata segnata all'indicazione della madre non coniugata (cfr. certificati in atti).
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottando, come previsto dall' art. 291 c.c.
2 L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti del richiedente.
Le circostanze sopra riferite e le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto e l'instaurazione di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice della situazione di comunanza familiare, cui hanno fatto riferimento le parti.
In conclusione, ritiene questo Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge, considerata l'impossibilità di ottenere l'assenso dei genitori biologici ex art 297 c.c.
Anche la richiesta dell'adottando di poter aggiungere il cognome dell'adottante, posponendolo al proprio - avanzata in udienza, alla presenza dell'adottante che non si è opposto-, in deroga a quanto disposto dall'art. 299 c.c., merita accoglimento (Corte cost. 135/2023), non potendosi invece posticipare tale attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1
DISPONE farsi luogo all'adozione di (nata in [...] CP_1 Controparte_1
l'11.5.2007), da parte di nata a [...] il [...]); Parte_1
DISPONE che l'adottanda assuma il cognome posponendolo al proprio;
Pt_1
DISPONE che la Cancelleria provveda alla formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso, in Como, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FORTINO GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE - ADOTTANTE nei confronti di
, nata a [...] (repubblica di Belarus) l'11.5.2007 Controparte_1
ADOTTANDO
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: adozione di persone maggiorenni
CONCLUSIONI che l'Ill.mo Tribunale di Como Voglia fissare, ai sensi dell'art. 311 c.c, l'udienza per la comparizione dell'adottante Sig.ra , dell'adottanda Sig.ra Parte_1 Controparte_1 nonché delle persone indicate nell'art. 297 c.c. affinché dagli stessi venga manifestato il consenso o l'assenso alla predetta adozione;
1 Chiedono, altresì in deroga all'art. 299 c.c. che l'attribuzione del cognome venga posticipato fino Pt_1 all'ottenimento da parte dell'adottata della cittadinanza italiana per i motivi esposti in premessa.
FATTO E DIRITTO nata a [...] il [...]) ha domandato a questo Tribunale di poter adottare Parte_1 [...]
(nata in [...] l'[...]), evidenziando di essere nubile, di Controparte_1 non aver avuto figli, di aver conosciuto nel 2014, anno da cui ha iniziato ad accoglierla periodicamente CP_1 per soggiorni temporanei, organizzati dall'Associazione “Cicogna solidale” e che, da quell'anno, ha sempre provveduto, per quanto possibile, ai bisogni materiali, affettivi, educativi e sanitari della ragazza, instaurando così un forte legame affettivo con che, da luglio 2025, è potuta tornare in Italia e di voler quindi CP_1 costituire con lei un nucleo familiare.
Nel corso dell'udienza del 15.10.2025, a dichiarato: Io vorrei adottare perché, Parte_1 CP_1 da quando ha 7 anni, è stata con me 4 mesi all'anno, fino al 2021, nei periodi di vacanza in Bielorussia quindi
3 mesi d'estate e uno d'inverno, poi la Bielorussia ha sospeso i progetti prima per il COVID e poi per la guerra. È tornata a luglio 2025, era 5 anni che non ci vedevamo ma ci sentivamo regolarmente almeno due o tre volte alla settimana e io le inviavo pacchi e beni per la sua sopravvivenza. È riuscita a tornare grazie all'associazione Puer che conosce la nostra storia. Vorrei adottarla perché per me è come una figlia e mi ero riproposta sin da quando era bambina di fare qualsiasi sacrificio per darle una famiglia e la possibilità di uscire da quel contesto così difficile. Io non mi sono mai sposata e non ho figli miei. Per me con il cognome può decidere come vuole. (cfr. verbale udienza).
L'adottanda ha dichiarato di aderire alla richiesta di adozione, confermando di avere Controparte_1 instaurato un solido legame affettivo, parificabile a quello genitoriale, con Parte_1
Il difensore di parte ricorrente ha evidenziato l'impossibilità di ottenere il consenso dei genitori biologici dell'adottanda in quanto la madre era già stata privata della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nel
2012 ed il padre, segnato su indicazione della madre nell'atto di nascita, è un padre molto probabilmente fittizio
-necessariamente indicato solo ai fini del patronimico- che non si è mai occupato della minore, cresciuta in famiglie affidatarie in . Per_1
Dal certificato di nascita dell'adottanda (doc. 1), dal certificato dell'informazione contenuta nell'iscrizione dell'atto di nascita dell'adottanda (doc. 2) e dalla sentenza del 29.3.2012 (doc. 4), la madre biologica dell'adottanda, risulta infatti aver perso, nel 2012, l'esercizio della Persona_2 responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, all'epoca minorenne. Inoltre, l'informazione sul padre biologico dell'adottanda risultante dall'atto di nascita (doc. 1) e dal certificato dell'informazione contenuta nell'iscrizione dell'atto di nascita (doc. 2), in conformità Parte_2 all'art. l'art. 55 del codice della Repubblica di Belarus del matrimonio e della famiglia (art. 55 l. 278-3/1999, rubricato iscrizione delle notizie dei genitori quando maternità e(o) paternità non sono identificate), è stata segnata all'indicazione della madre non coniugata (cfr. certificati in atti).
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottando, come previsto dall' art. 291 c.c.
2 L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti del richiedente.
Le circostanze sopra riferite e le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto e l'instaurazione di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice della situazione di comunanza familiare, cui hanno fatto riferimento le parti.
In conclusione, ritiene questo Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge, considerata l'impossibilità di ottenere l'assenso dei genitori biologici ex art 297 c.c.
Anche la richiesta dell'adottando di poter aggiungere il cognome dell'adottante, posponendolo al proprio - avanzata in udienza, alla presenza dell'adottante che non si è opposto-, in deroga a quanto disposto dall'art. 299 c.c., merita accoglimento (Corte cost. 135/2023), non potendosi invece posticipare tale attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1
DISPONE farsi luogo all'adozione di (nata in [...] CP_1 Controparte_1
l'11.5.2007), da parte di nata a [...] il [...]); Parte_1
DISPONE che l'adottanda assuma il cognome posponendolo al proprio;
Pt_1
DISPONE che la Cancelleria provveda alla formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso, in Como, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
3