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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2390/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 25 febbraio 2025 da
, con gli Avv.ti Alberto Parte_1
Ghidoni, LA BI e LO AM ER, elettivamente domiciliato in Milano, viale Premuda n. 14, per procura allegata al ricorso ricorrente contro già in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore, con gli Avv.ti Guido Bergamo e Martina Montanari, elettivamente domiciliata in Milano, via Santa Maria Segreta n. 6, per procura in atti resistente OGGETTO: illegittimità contratto a termine;
differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO PER IL RICORRENTE:
1) accertare e dichiarare l'inesistenza / inefficacia/ nullità della proroga contrattuale del 29.03.2024 in assenza delle condizioni legittimanti il superamento del termine di 12 mesi e per l'effetto
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 29.03.2024 o diversa data ritenuta di giustizia e, conseguentemente
3) condannare al pagamento ex art. 28 Dlgs 81/2015 di Controparte_1 un'indennità economica pari a 12 mensilità (= 22.376,88 euro) e in misura non inferiore a 2,5 (=4.661,85), sulla base della retribuzione indicata in atti, utile al calcolo del FR (= 1.864,74 euro), o diverso importo ritenuto di giustizia;
1 4) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del sig. di percepire il Pt_1 pagamento delle mensilità dal 13.07.2024 al 31.12.2024 a titolo retributivo (o risarcitorio), oltre all'indennità di congedo parentale, nonché a vedersi corrispondere il FR (quest'ultimo solo nel caso in cui il Giudice dichiari la risoluzione del rapporto di lavoro), condannando in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i seguenti importi (o quelli diversi ritenuti di giustizia):
- euro 11.900,89 a titolo di retribuzioni (dal 13.07.2024 al 31.12.2024);
- euro 1.893,43 a titolo di indennità di congedo parentale (quale responsabile in via solidale);
- euro 1.795,67 a titolo di FR;
5) per tutte le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale;
6) con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/14 oltre rimborso forfettario (15% ex art. 2, comma 2, DM 55/14), CPA e IVA in misura di legge;
7) con sentenza esecutiva.
PER Controparte_1 rigettare integralmente tutte le richieste avversarie dichiarando cessato il contratto di lavoro a tempo determinato. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 febbraio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti della società resistente. Rilevava il ricorrente di aver lavorato in favore di (già Controparte_1
, quale operaio edile, dal 5 dicembre 2023, in forza di contratto a CP_2 tempo determinato con iniziale scadenza al 31 dicembre 2023, termine poi prorogato sino al 31 dicembre 2024 (cfr. fasc. ric. docc. 2 e 3). Lamentava il ricorrente che l'ultima proroga contrattuale non conteneva alcuna indicazione relativamente alle ragioni legittimanti il ricorso al contratto a termine oltre i 12 mesi previsti dalla normativa vigente. Rilevava, altresì, di aver Parte_1 fruito di un periodo di congedo parentale dal 13 maggio 2024 al 12 luglio 2024 (fasc. ric. all. 6), al termine del quale veniva invitato dalla resistente a non rientrare più al lavoro.
2 Lamentava, ancora, il ricorrente la mancata corresponsione da parte della datrice di lavoro di somme a titolo di:
- anticipazione del congedo parentale;
- retribuzioni per i mesi luglio 2024, agosto 2024, settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024 e dicembre 2024;
- FR. Si costituiva hiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 24 ottobre 2025, il giudizio veniva estinto con esclusivo riferimento alla domanda riguardante l'indennità di congedo parentale;
la causa veniva quindi immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va accolto e, in relazione alla domanda volta a censurare l'illegittimità della proroga del contratto a termine del ricorrente, si osserva quanto segue. La disciplina del contratto a termine è contenuta negli artt. 19 e ss. D.Lgs. n. 81/2015 – così come modificati, dapprima, dal D.L. n. 87/2018, conv. in L. n. 96/2018, e, poi, dal D.L. n. 48/2023, conv. in L. n. 85/2023 – che prevedono la possibilità di stipulare contratti a termine c.d. acausali della durata di massimo 12 mesi, mentre contratti fino a 24 mesi possono essere sottoscritti soltanto nei casi di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b) e b)bis. Per quanto riguarda il regime delle proroghe, queste sono possibili liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle medesime condizioni che consentono la stipulazione di un contratto di durata fino a 24 mesi. Nel caso di specie, è dimostrato che AFIFY Parte_1
e hanno stipulato un contratto a tempo
[...] Controparte_3 determinato inizialmente dal 5 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 (fasc. ric. all. 2), termine poi prorogato (in data 29 marzo 2024, fasc. ric. all. 4) sino al 31 dicembre 2024. Risulta, quindi, superato il termine di 12 mesi di cui all'art. 19 D.L.gs. n. 81/2015 previsto per il contratto a tempo determinato c.d. acausale, dal momento che la proroga del 29 marzo 2024 non indicava alcunché circa la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa applicabile. Sul punto la resistente ha eccepito che il termine di legge di 12 mesi non potesse ritenersi superato, dal momento che dovevano essere scomputati sia il periodo di prova di “15 giorni di lavoro effettivo” previsto nel contratto del ricorrente (cfr. fasc. ric. all. 2) che il periodo di congedo parentale fruito dal ricorrente. Tali difese non sono condivisibili: la legge, infatti, nulla precisa in ordine ad un eventuale scomputo dei suddetti periodi ai fini del calcolo dei 12 mesi previsti per la c.d. acausalità del contratto a termine né una loro esclusione può essere altrimenti giustificabile.
3 In punto di regime sanzionatorio, l'art. 21 prevede espressamente che la violazione del regime previsto in materia di proroghe del contratto a termine comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato. In mancanza di specificazioni sul dies a quo a partire dal quale la suddetta trasformazione deve avere luogo per l'ipotesi qui in esame, si ritiene di poter applicare in via analogica quanto previsto all'art. 19, comma 1bis, che dispone che
“In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”. Conseguentemente, il contratto a termine di Parte_1
deve essere trasformato in contratto a tempo indeterminato
[...]
a partire dal 5 dicembre 2024, momento in cui è stato superato il termine di legge di 12 mesi. Sempre in merito al regime sanzionatorio, l'art. 28 aggiunge, poi, che nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato il giudice condanna altresì il datore di lavoro al “risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. deve essere, quindi, condannata a risarcire il ricorrente, Controparte_1 corrispondendo un'indennità equamente quantificabile nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del FR (avuto riguardo all'anzianità di servizio del lavoratore, pari a poco più di un anno).
2. In relazione alle somme rivendicate dal ricorrente, si osserva quanto segue. Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o, meglio, dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677). Nel caso di specie, ha Parte_1 provato di aver sottoscritto un contratto di lavoro con poi Controparte_1 prorogato sino al 31 dicembre 2024, allegando altresì quelle buste paga che il datore di lavoro gli ha fornito. Di contro, la resistente non ha contestato il proprio inadempimento e ha svolto difese inaccoglibili.
4 Priva di pregio è, infatti, l'eccezione relativa alla mancata prova della ricezione da parte della datrice di lavoro della messa a disposizione del lavoratore del 24 luglio 2024 (fasc. ric. all. 10). A pag. 12 della memoria, invero, si ricava, contrariamente all'argomento speso anche in sede di discussione, che la missiva fosse nota alla società, con un “disconoscimento delle firme” poi non coltivato nel corso del giudizio. Ma, anche a prescindere dalla ricezione o meno di tale comunicazione (ribadita peraltro in sede di impugnazione del contratto a termine il 25 novembre 2024: doc. 7 fasc. ric.), va sottolineato che la normativa sul congedo parentale (D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche), non prevede alcun obbligo specifico per il lavoratore di comunicare formalmente al datore di lavoro la “messa a disposizione delle proprie energie lavorative” al termine del congedo. Il rientro avviene automaticamente alla scadenza del periodo richiesto, poiché il congedo parentale è un'astensione facoltativa ma regolata e autorizzata dall' e dal datore di lavoro. CP_4
Inoltre, in mancanza di alcuna contestazione da parte della resistente relativamente alle circostanze che hanno condotto all'interruzione anticipata del rapporto di lavoro del ricorrente, le retribuzioni richieste da Parte_1
siano comunque dovute, dal momento del rientro del
[...] lavoratore dopo la fine del congedo parentale (conclusosi in data 12 luglio 2024: doc. 6 fasc. ric.). deve, dunque, essere condannata a corrispondere a Controparte_1 [...]
Euro 11.900,89 a titolo di Parte_1 retribuzioni (dal 13 luglio 2024 al 31 dicembre 2024), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. La ricostituzione del rapporto fra le parti impedisce la liquidazione immediata del FR, pur richiesta dal ricorrente. La somma diventerà esigibile alla cessazione definitiva del rapporto.
3. In relazione alla misura degli interessi, parte ricorrente invoca, a partire dal deposito della domanda giudiziale, il saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. La disposizione è stata introdotta dall'art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, con finalità deflattive del contenzioso e natura di pena privata. L'art. 1284, comma 4, c.c. non si applica ai crediti di lavoro, per i quali vige una disciplina speciale di fonte legale dettata dall'art. 429, comma 3, c.p.c., norma sanzionatoria che prevede la liquidabilità d'ufficio degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria. Sul punto, si è di recente espressa la Corte di Cassazione, che, nell'escludere la cumulabilità del regime di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e quello di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., ha affermato: “se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già
5 “penalizzante” per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi “punitivi” (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.” (cfr. Cass. civ. 30 aprile 2025, n. 11343; nello stesso senso, in precedenza, App. Milano 26 gennaio 2023, n. 85 e 28 giugno 2023, n. 59).
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2.109,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta l'illegittimità della proroga del contratto a termine del ricorrente;
2) trasforma il contratto di lavoro di Parte_1 in contratto a tempo indeterminato a far data dal 5 dicembre 2024
[...]
3) condanna a corrispondere a Controparte_1 [...] un'indennità nella misura di 2,5 mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del FR, pari questa ad Euro
4.661,85, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) condanna corrispondere al ricorrente Euro 11.900,89 a Controparte_1 titolo di retribuzioni, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5) condanna la parte soccombente lla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore di Parte_1 liquidate in € 2.109,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Cassano, M.O.T.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 25 febbraio 2025 da
, con gli Avv.ti Alberto Parte_1
Ghidoni, LA BI e LO AM ER, elettivamente domiciliato in Milano, viale Premuda n. 14, per procura allegata al ricorso ricorrente contro già in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 tempore, con gli Avv.ti Guido Bergamo e Martina Montanari, elettivamente domiciliata in Milano, via Santa Maria Segreta n. 6, per procura in atti resistente OGGETTO: illegittimità contratto a termine;
differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO PER IL RICORRENTE:
1) accertare e dichiarare l'inesistenza / inefficacia/ nullità della proroga contrattuale del 29.03.2024 in assenza delle condizioni legittimanti il superamento del termine di 12 mesi e per l'effetto
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 29.03.2024 o diversa data ritenuta di giustizia e, conseguentemente
3) condannare al pagamento ex art. 28 Dlgs 81/2015 di Controparte_1 un'indennità economica pari a 12 mensilità (= 22.376,88 euro) e in misura non inferiore a 2,5 (=4.661,85), sulla base della retribuzione indicata in atti, utile al calcolo del FR (= 1.864,74 euro), o diverso importo ritenuto di giustizia;
1 4) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del sig. di percepire il Pt_1 pagamento delle mensilità dal 13.07.2024 al 31.12.2024 a titolo retributivo (o risarcitorio), oltre all'indennità di congedo parentale, nonché a vedersi corrispondere il FR (quest'ultimo solo nel caso in cui il Giudice dichiari la risoluzione del rapporto di lavoro), condannando in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i seguenti importi (o quelli diversi ritenuti di giustizia):
- euro 11.900,89 a titolo di retribuzioni (dal 13.07.2024 al 31.12.2024);
- euro 1.893,43 a titolo di indennità di congedo parentale (quale responsabile in via solidale);
- euro 1.795,67 a titolo di FR;
5) per tutte le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale;
6) con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/14 oltre rimborso forfettario (15% ex art. 2, comma 2, DM 55/14), CPA e IVA in misura di legge;
7) con sentenza esecutiva.
PER Controparte_1 rigettare integralmente tutte le richieste avversarie dichiarando cessato il contratto di lavoro a tempo determinato. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 febbraio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti della società resistente. Rilevava il ricorrente di aver lavorato in favore di (già Controparte_1
, quale operaio edile, dal 5 dicembre 2023, in forza di contratto a CP_2 tempo determinato con iniziale scadenza al 31 dicembre 2023, termine poi prorogato sino al 31 dicembre 2024 (cfr. fasc. ric. docc. 2 e 3). Lamentava il ricorrente che l'ultima proroga contrattuale non conteneva alcuna indicazione relativamente alle ragioni legittimanti il ricorso al contratto a termine oltre i 12 mesi previsti dalla normativa vigente. Rilevava, altresì, di aver Parte_1 fruito di un periodo di congedo parentale dal 13 maggio 2024 al 12 luglio 2024 (fasc. ric. all. 6), al termine del quale veniva invitato dalla resistente a non rientrare più al lavoro.
2 Lamentava, ancora, il ricorrente la mancata corresponsione da parte della datrice di lavoro di somme a titolo di:
- anticipazione del congedo parentale;
- retribuzioni per i mesi luglio 2024, agosto 2024, settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024 e dicembre 2024;
- FR. Si costituiva hiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 24 ottobre 2025, il giudizio veniva estinto con esclusivo riferimento alla domanda riguardante l'indennità di congedo parentale;
la causa veniva quindi immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va accolto e, in relazione alla domanda volta a censurare l'illegittimità della proroga del contratto a termine del ricorrente, si osserva quanto segue. La disciplina del contratto a termine è contenuta negli artt. 19 e ss. D.Lgs. n. 81/2015 – così come modificati, dapprima, dal D.L. n. 87/2018, conv. in L. n. 96/2018, e, poi, dal D.L. n. 48/2023, conv. in L. n. 85/2023 – che prevedono la possibilità di stipulare contratti a termine c.d. acausali della durata di massimo 12 mesi, mentre contratti fino a 24 mesi possono essere sottoscritti soltanto nei casi di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b) e b)bis. Per quanto riguarda il regime delle proroghe, queste sono possibili liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle medesime condizioni che consentono la stipulazione di un contratto di durata fino a 24 mesi. Nel caso di specie, è dimostrato che AFIFY Parte_1
e hanno stipulato un contratto a tempo
[...] Controparte_3 determinato inizialmente dal 5 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 (fasc. ric. all. 2), termine poi prorogato (in data 29 marzo 2024, fasc. ric. all. 4) sino al 31 dicembre 2024. Risulta, quindi, superato il termine di 12 mesi di cui all'art. 19 D.L.gs. n. 81/2015 previsto per il contratto a tempo determinato c.d. acausale, dal momento che la proroga del 29 marzo 2024 non indicava alcunché circa la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa applicabile. Sul punto la resistente ha eccepito che il termine di legge di 12 mesi non potesse ritenersi superato, dal momento che dovevano essere scomputati sia il periodo di prova di “15 giorni di lavoro effettivo” previsto nel contratto del ricorrente (cfr. fasc. ric. all. 2) che il periodo di congedo parentale fruito dal ricorrente. Tali difese non sono condivisibili: la legge, infatti, nulla precisa in ordine ad un eventuale scomputo dei suddetti periodi ai fini del calcolo dei 12 mesi previsti per la c.d. acausalità del contratto a termine né una loro esclusione può essere altrimenti giustificabile.
3 In punto di regime sanzionatorio, l'art. 21 prevede espressamente che la violazione del regime previsto in materia di proroghe del contratto a termine comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato. In mancanza di specificazioni sul dies a quo a partire dal quale la suddetta trasformazione deve avere luogo per l'ipotesi qui in esame, si ritiene di poter applicare in via analogica quanto previsto all'art. 19, comma 1bis, che dispone che
“In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”. Conseguentemente, il contratto a termine di Parte_1
deve essere trasformato in contratto a tempo indeterminato
[...]
a partire dal 5 dicembre 2024, momento in cui è stato superato il termine di legge di 12 mesi. Sempre in merito al regime sanzionatorio, l'art. 28 aggiunge, poi, che nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato il giudice condanna altresì il datore di lavoro al “risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. deve essere, quindi, condannata a risarcire il ricorrente, Controparte_1 corrispondendo un'indennità equamente quantificabile nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del FR (avuto riguardo all'anzianità di servizio del lavoratore, pari a poco più di un anno).
2. In relazione alle somme rivendicate dal ricorrente, si osserva quanto segue. Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o, meglio, dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677). Nel caso di specie, ha Parte_1 provato di aver sottoscritto un contratto di lavoro con poi Controparte_1 prorogato sino al 31 dicembre 2024, allegando altresì quelle buste paga che il datore di lavoro gli ha fornito. Di contro, la resistente non ha contestato il proprio inadempimento e ha svolto difese inaccoglibili.
4 Priva di pregio è, infatti, l'eccezione relativa alla mancata prova della ricezione da parte della datrice di lavoro della messa a disposizione del lavoratore del 24 luglio 2024 (fasc. ric. all. 10). A pag. 12 della memoria, invero, si ricava, contrariamente all'argomento speso anche in sede di discussione, che la missiva fosse nota alla società, con un “disconoscimento delle firme” poi non coltivato nel corso del giudizio. Ma, anche a prescindere dalla ricezione o meno di tale comunicazione (ribadita peraltro in sede di impugnazione del contratto a termine il 25 novembre 2024: doc. 7 fasc. ric.), va sottolineato che la normativa sul congedo parentale (D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche), non prevede alcun obbligo specifico per il lavoratore di comunicare formalmente al datore di lavoro la “messa a disposizione delle proprie energie lavorative” al termine del congedo. Il rientro avviene automaticamente alla scadenza del periodo richiesto, poiché il congedo parentale è un'astensione facoltativa ma regolata e autorizzata dall' e dal datore di lavoro. CP_4
Inoltre, in mancanza di alcuna contestazione da parte della resistente relativamente alle circostanze che hanno condotto all'interruzione anticipata del rapporto di lavoro del ricorrente, le retribuzioni richieste da Parte_1
siano comunque dovute, dal momento del rientro del
[...] lavoratore dopo la fine del congedo parentale (conclusosi in data 12 luglio 2024: doc. 6 fasc. ric.). deve, dunque, essere condannata a corrispondere a Controparte_1 [...]
Euro 11.900,89 a titolo di Parte_1 retribuzioni (dal 13 luglio 2024 al 31 dicembre 2024), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. La ricostituzione del rapporto fra le parti impedisce la liquidazione immediata del FR, pur richiesta dal ricorrente. La somma diventerà esigibile alla cessazione definitiva del rapporto.
3. In relazione alla misura degli interessi, parte ricorrente invoca, a partire dal deposito della domanda giudiziale, il saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. La disposizione è stata introdotta dall'art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, con finalità deflattive del contenzioso e natura di pena privata. L'art. 1284, comma 4, c.c. non si applica ai crediti di lavoro, per i quali vige una disciplina speciale di fonte legale dettata dall'art. 429, comma 3, c.p.c., norma sanzionatoria che prevede la liquidabilità d'ufficio degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria. Sul punto, si è di recente espressa la Corte di Cassazione, che, nell'escludere la cumulabilità del regime di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e quello di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., ha affermato: “se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già
5 “penalizzante” per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi “punitivi” (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.” (cfr. Cass. civ. 30 aprile 2025, n. 11343; nello stesso senso, in precedenza, App. Milano 26 gennaio 2023, n. 85 e 28 giugno 2023, n. 59).
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2.109,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta l'illegittimità della proroga del contratto a termine del ricorrente;
2) trasforma il contratto di lavoro di Parte_1 in contratto a tempo indeterminato a far data dal 5 dicembre 2024
[...]
3) condanna a corrispondere a Controparte_1 [...] un'indennità nella misura di 2,5 mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del FR, pari questa ad Euro
4.661,85, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) condanna corrispondere al ricorrente Euro 11.900,89 a Controparte_1 titolo di retribuzioni, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5) condanna la parte soccombente lla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore di Parte_1 liquidate in € 2.109,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Cassano, M.O.T.
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