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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
49 bis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2804/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Occhione Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Capilupi CP_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4094/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso innanzi al Tribunale di Roma deduceva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze dell' dal 7.06.2001 sino al 2017 inizialmente con mansione di CP_2
“autista” e successivamente con mansione di “operatore generico”;
- di aver svolto mansioni di conducente di autobus, in particolare del tipo “snodati” con turno medio giornaliero di ore 6 e 30 minuti;
- di aver svolto le proprie mansioni in modo prolungato su sedili di guida privi di ergonomia e presidi ammortizzanti che provocavano sovraccarico dinamico articolare del tratto distale del rachide, atteggiamenti obbligati e persistenti, vizi di posizione ed alterazione della statica e della postura del tratto lombare della colonna vertebrale;
- che lo svolgimento reiterato delle predette mansioni avrebbe causato l'insorgenza della patologia
“spinondiloartrosi lombo-sacrale con discopatie plurime (ernia intra-foraminale sinistra L4-L5 e protruzione L5-S1) con segni strumentali di radiculoneuropatia da compressione degli arti inferiori”;
- che presentava domanda all' che escludeva l'esistenza del nesso causale con nota del CP_1
05.07.2017;
- avverso il predetto provvedimento egli inoltrava all' ricorso in opposizione chiedendo un CP_1 danno biologico del 15% e che, all'esito della visita collegiale;
l'istanza veniva rigettata;
- che pertanto si rivolgeva al Tribunale di Roma rassegnando le seguenti conclusioni: “sulla base della diagnosi medico legale, accertare e dichiarare il ricorrente essere affetto dalla malattia professionale per cui è causa;
accertare e dichiarare, nei confronti dell' la condizione di CP_1
invalidità del ricorrente nella misura del 15% o in quella che risulterà meglio provata e comunque di giustizia, diversa dalla valutazione effettuata dall' convenuto;
CP_3
Dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico conseguente alla malattia professionale al relativo indennizzo nella forma e misura di legge, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (8.03.2017) ovvero da altra data;
Per l'effetto condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della relativa prestazione CP_1 con interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva l' sostenendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Assunte le prove testimoniali ed espletata c.t.u. medico-legale il Tribunale rigettava il ricorso stante la insussistenza del nesso eziologico tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta.
2.Proponeva gravame che lamentava l'erroneità dell'esclusione del nesso di Parte_1
causalità tra le mansioni lavorative svolte e la patologia sofferta.
Resisteva l'appellato che concludeva per il rigetto dell'appello.
Espletata nuova c.t.u. medico-legale nel grado, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
Lo stesso appellante nel gravame, dopo aver dato atto che “Il Consulente evidenziava in atti, a sostegno delle proprie conclusioni, quanto riportato nelle :
“...relazione afferente al rischio da esposizione a vibrazioni (revisione del 02/7/2015), DVR del dicembre 2017 e relazione tecnica delle vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero del
21/11/2017….” Bene, se è indubbio che nella prima relazione del 2.7.2015 afferente all'ultimo periodo in cui il Sig. è stato in servizio, il rischio da esposizione a vibrazione “...è stato Pt_1 considerato basso” è altrettanto indubbio che la stessa relazione prevede che ”... pur rientrando nei valori prescritti dalla normativa, dato che gli operatori di esercizio trascorrono la maggior parte della loro giornata lavorativa sulla vettura, è bene mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie in modo tale da tener sempre basso il rischio”, ha dedotto che “Considerando che tale valutazione si è conclusa nel luglio 2015 ed è iniziata nel dicembre 2012, potrebbe, e così avrebbe dovuto fare il CTU, essere presa in considerazione per il caso in oggetto solo per gli ultimi anni di attività del Sig. che, ricordiamo, ha avviato il proprio servizio del Giugno del 2001 e Pt_1
concluso la propria attività nel 2017 .
E riportando le principali misure di prevenzione e protezione per ridurre il rischio di esposizione:
· informazione e formazione del personale sull'entità e significato dei valori limite di esposizione e valore d'azione, sui potenziali rischi connessi all'attività specifica in esame, sui risultati della valutazione effettuata e eventuali misure messe in atto, sulle procedure sicure da adottare per ridurre al minimo i rischi, sull'importanza e sulle modalità di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;
· adeguati programmi di manutenzione delle vetture e laddove necessario sostituire le vecchie vetture con modelli di nuova generazione;
· Si consiglia nei piccoli tratti dove la pavimentazione stradale risulta disconnessa o con presenza di sampietrini, di mantenere una velocità più bassa in modo da avere un'esposizione alle vibrazioni minore;
· verifica del rispetto dei principi ergonomici dei sedili delle vetture e che producono il minor livello possibile di vibrazioni.
· migliorare l'organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. “ Si ribadisce che l' CP_1
ha riportato quale parametro di valutazione il DVR del dicembre 2017 e non di epoca precedente allorché i rischi per la colonna vertebrale erano di certo di superiore entità rispetto a quelli successivi al 2000 così come affermato dall'Istituto nelle considerazioni mediche del 23.10.2020 (“… il rischio da posture incongrue può essere cautelativamente stimato come medio per il periodo degli anni '80, basso per gli anni '90 e sicuramente lieve e/o non significativo dagli anni 2000 …”)”.
Per chiarezza espositiva giova premettere che il Tribunale ha così argomentato sul punto:
“Il c.t.u. nominato nel grado ha così concluso: “In premessa va rilevato che il ricorrente, sig. Pt_1 per quanto emerso dall'analisi clinico-anamnestica, lavora presso dal 2001;
[...] CP_2
l'attività svolta dal 2001 al 2017 è stata di operatore d'esercizio (autista), dopo tale periodo è stato riqualificato come addetto alla biglietteria e poi operatore generico e quindi adibito ad attività
d'ufficio, attività ancora oggi in corso. All'analisi della mansione professionale espletata nel periodo tra il 2001 ed il 2017 – periodo ritenuto dalla parte attrice come causale della malattia sviluppata – emerge che il ricorrente non è stato sottoposto a vibrazioni a livelli significativi, mantenendosi il livello di esposizione ((ex art. 201 del DL 81/2008 (valore azione 0.5 m/s2 – limite d'esposizione 1,0
m/s2)) sempre al di sotto dei limiti d'esposizione e solo in alcuni casi al livello di quelli d'azione solo dal 2017 e quindi quando il ricorrente ha cambiato mansione e quindi non è stato più esposto a rischio. La natura dell'esposizione non è sufficiente a causare un danno al rachide e quindi viene meno il primo criterio per il riconoscimento della malattia professionale essendo il livello di vibrazioni trasmesse al corpo intero di entità limitata e sicuramente sottosoglia a quanto previsto.
Quanto detto permette di escludere che le vibrazioni per come presenti nel posto di lavoro potessero costituire una noxa patogena per il rachide. Per quanto relazionato si esclude un nesso di causalità tra lavoro svolto dal e la malattia denunciata consistente nella spondiloartrosi lombosacrale Pt_1
con discopatie plurime.
In conclusione, in risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo sig. Giudice è possibile affermare che a seguito dell'analisi della documentazione agli atti, della documentazione acquisita in sede di operazioni peritali ed alla visita espletata è possibile escludere il nesso di causalità tra la patologia denunciata e il lavoro svolto presso con mansione di autista dal sig. . CP_2 Parte_1
Specificamente nella motivazione espressa dal c.t.u. di primo grado si legge: “Come abbiamo già riportato nella nostra bozza preliminare, anche dall'esame della “Relazione sul Rischio da
Esposizione a Vibrazioni” in ATAC S.p.a., redatta in data 2.7.2015 da ConfServizi Lazio si evince che: “gli operatori di esercizio sono esposti durante l'attività lavorativa, indipendentemente dal percorso eseguito, ad un valore di accelerazione massima pari a 0,4 m/s2 (sono state considerate tre corse al giorno per ogni operatore di esercizio e anche nelle condizioni più sfavorevoli).
Confrontando il valore ottenuto con i parametri di legge si può verificare che risulta inferiore sia al limite d'azione che al limite di esposizione;
il rischio da esposizione a vibrazione si può considerare
BASSO”.
Infine, a dimostrazione che, anche nei primi anni della sua attività di autista di autobus di linea, il signor è stato sottoposto a rischio di vibrazioni trasmesse al corpo in misura lieve o poco Pt_1
significativa, riportiamo di seguito una tabella tratta da uno studio di e Parte_2 Persona_1
E.3 (3 , E. “Il rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide nel settore Parte_2 Persona_1
del trasporto pubblico urbano analisi delle esposizioni tipiche alle vibrazioni al corpo intero ed al rischio di posture incongrue degli autisti capitolini”. Da Atti Seminari di aggiornamento Contarp,
Corvara 2017), incentrato sull'analisi dei dati giornalieri di esposizione degli autisti alle vibrazioni al corpo intero rilevati sui diversi modelli di autobus in servizio di trasporto urbano a Roma dalla prima metà degli anni '90, con rilevazioni eseguite negli anni 2003, 2010, 2015 e 2016.
Valori di esposizione giornaliera A(8) alla guida di autobus urbani di Roma Dall'esame della tabella si evince che i valori di esposizione alle vibrazioni negli autobus sottoposti ad esame dal 2003 al 2016, sono tutti compresi nell'intervallo 0,18- 0,50 m/s2 e non risultano mai superiori sia ai valori limite di esposizione (1,25 m/s2), sia ai valori limite di azione (0,5 m/s2) previsti dalla legge”.
Dunque in primo grado era emerso che il ino al 2016 non era stato sottoposto a vibrazioni Pt_1
a livelli significativi, siccome al di sotto dei limiti d'esposizione e solo in alcuni casi al livello di quelli d'azione solo dal 2017 quando, però, egli aveva cambiato mansione e quindi non era stato più esposto a rischio, con valutazione confermata dal c.t.u. in questa sede (pag. 10) con motivazione esente da vizi logico-giuridici e non inficiata da significativi elementi di segno contrario.
Dunque, se è vero che il periodo di riferimento per quanto d'interesse è quello successivo al 2000- posto che il già taxista dal 1996 circa al 2001, era stato autista dal 2001 fino al 2017- Pt_1 CP_2
va evidenziato che per tale periodo e fino al 2016 all'esito delle cc.tt.uu. è emersa l'insussistenza di un'esposizione alle vibrazioni negli autobus superiori ai limiti di legge, mentre è pacifico tra le parti che quantomeno per l'ultimo periodo essa in sostanza non vi fosse stata.
Né sul punto può concludersi diversamente secondo quanto riferito dal teste collega Tes_1 dell'appellante dal 2001 (secondo cui “... i mezzi hanno problemi di ammortizzatori anteriori e di seduta del conducente. Questi problemi si verificavano sulle strade dissestate in particolare nelle periferie. Gli ammortizzatori potevano essere scarichi, revisionati ma scarichi;
ci sono sedili ad ammortizzatori e anche questi erano scarichi, avevano delle avarie. La gran parte dei mezzi erano così...”) in carenza di riscontro in sede di c.t.u. medico-legale circa il superamento del limite legale delle vibrazioni, invero sconfessato sulla base della letteratura scientifica sopra citata.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c., su cui gravano anche le spese della c.t.u. espletata nel grado come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 3.473,00 oltre oneri accessori;
-pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata nel grado-liquidate con separato decreto- a carico dell'appellante;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 28.1.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2804/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Occhione Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Capilupi CP_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4094/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso innanzi al Tribunale di Roma deduceva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze dell' dal 7.06.2001 sino al 2017 inizialmente con mansione di CP_2
“autista” e successivamente con mansione di “operatore generico”;
- di aver svolto mansioni di conducente di autobus, in particolare del tipo “snodati” con turno medio giornaliero di ore 6 e 30 minuti;
- di aver svolto le proprie mansioni in modo prolungato su sedili di guida privi di ergonomia e presidi ammortizzanti che provocavano sovraccarico dinamico articolare del tratto distale del rachide, atteggiamenti obbligati e persistenti, vizi di posizione ed alterazione della statica e della postura del tratto lombare della colonna vertebrale;
- che lo svolgimento reiterato delle predette mansioni avrebbe causato l'insorgenza della patologia
“spinondiloartrosi lombo-sacrale con discopatie plurime (ernia intra-foraminale sinistra L4-L5 e protruzione L5-S1) con segni strumentali di radiculoneuropatia da compressione degli arti inferiori”;
- che presentava domanda all' che escludeva l'esistenza del nesso causale con nota del CP_1
05.07.2017;
- avverso il predetto provvedimento egli inoltrava all' ricorso in opposizione chiedendo un CP_1 danno biologico del 15% e che, all'esito della visita collegiale;
l'istanza veniva rigettata;
- che pertanto si rivolgeva al Tribunale di Roma rassegnando le seguenti conclusioni: “sulla base della diagnosi medico legale, accertare e dichiarare il ricorrente essere affetto dalla malattia professionale per cui è causa;
accertare e dichiarare, nei confronti dell' la condizione di CP_1
invalidità del ricorrente nella misura del 15% o in quella che risulterà meglio provata e comunque di giustizia, diversa dalla valutazione effettuata dall' convenuto;
CP_3
Dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico conseguente alla malattia professionale al relativo indennizzo nella forma e misura di legge, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (8.03.2017) ovvero da altra data;
Per l'effetto condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della relativa prestazione CP_1 con interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva l' sostenendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Assunte le prove testimoniali ed espletata c.t.u. medico-legale il Tribunale rigettava il ricorso stante la insussistenza del nesso eziologico tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta.
2.Proponeva gravame che lamentava l'erroneità dell'esclusione del nesso di Parte_1
causalità tra le mansioni lavorative svolte e la patologia sofferta.
Resisteva l'appellato che concludeva per il rigetto dell'appello.
Espletata nuova c.t.u. medico-legale nel grado, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
Lo stesso appellante nel gravame, dopo aver dato atto che “Il Consulente evidenziava in atti, a sostegno delle proprie conclusioni, quanto riportato nelle :
“...relazione afferente al rischio da esposizione a vibrazioni (revisione del 02/7/2015), DVR del dicembre 2017 e relazione tecnica delle vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero del
21/11/2017….” Bene, se è indubbio che nella prima relazione del 2.7.2015 afferente all'ultimo periodo in cui il Sig. è stato in servizio, il rischio da esposizione a vibrazione “...è stato Pt_1 considerato basso” è altrettanto indubbio che la stessa relazione prevede che ”... pur rientrando nei valori prescritti dalla normativa, dato che gli operatori di esercizio trascorrono la maggior parte della loro giornata lavorativa sulla vettura, è bene mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie in modo tale da tener sempre basso il rischio”, ha dedotto che “Considerando che tale valutazione si è conclusa nel luglio 2015 ed è iniziata nel dicembre 2012, potrebbe, e così avrebbe dovuto fare il CTU, essere presa in considerazione per il caso in oggetto solo per gli ultimi anni di attività del Sig. che, ricordiamo, ha avviato il proprio servizio del Giugno del 2001 e Pt_1
concluso la propria attività nel 2017 .
E riportando le principali misure di prevenzione e protezione per ridurre il rischio di esposizione:
· informazione e formazione del personale sull'entità e significato dei valori limite di esposizione e valore d'azione, sui potenziali rischi connessi all'attività specifica in esame, sui risultati della valutazione effettuata e eventuali misure messe in atto, sulle procedure sicure da adottare per ridurre al minimo i rischi, sull'importanza e sulle modalità di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;
· adeguati programmi di manutenzione delle vetture e laddove necessario sostituire le vecchie vetture con modelli di nuova generazione;
· Si consiglia nei piccoli tratti dove la pavimentazione stradale risulta disconnessa o con presenza di sampietrini, di mantenere una velocità più bassa in modo da avere un'esposizione alle vibrazioni minore;
· verifica del rispetto dei principi ergonomici dei sedili delle vetture e che producono il minor livello possibile di vibrazioni.
· migliorare l'organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. “ Si ribadisce che l' CP_1
ha riportato quale parametro di valutazione il DVR del dicembre 2017 e non di epoca precedente allorché i rischi per la colonna vertebrale erano di certo di superiore entità rispetto a quelli successivi al 2000 così come affermato dall'Istituto nelle considerazioni mediche del 23.10.2020 (“… il rischio da posture incongrue può essere cautelativamente stimato come medio per il periodo degli anni '80, basso per gli anni '90 e sicuramente lieve e/o non significativo dagli anni 2000 …”)”.
Per chiarezza espositiva giova premettere che il Tribunale ha così argomentato sul punto:
“Il c.t.u. nominato nel grado ha così concluso: “In premessa va rilevato che il ricorrente, sig. Pt_1 per quanto emerso dall'analisi clinico-anamnestica, lavora presso dal 2001;
[...] CP_2
l'attività svolta dal 2001 al 2017 è stata di operatore d'esercizio (autista), dopo tale periodo è stato riqualificato come addetto alla biglietteria e poi operatore generico e quindi adibito ad attività
d'ufficio, attività ancora oggi in corso. All'analisi della mansione professionale espletata nel periodo tra il 2001 ed il 2017 – periodo ritenuto dalla parte attrice come causale della malattia sviluppata – emerge che il ricorrente non è stato sottoposto a vibrazioni a livelli significativi, mantenendosi il livello di esposizione ((ex art. 201 del DL 81/2008 (valore azione 0.5 m/s2 – limite d'esposizione 1,0
m/s2)) sempre al di sotto dei limiti d'esposizione e solo in alcuni casi al livello di quelli d'azione solo dal 2017 e quindi quando il ricorrente ha cambiato mansione e quindi non è stato più esposto a rischio. La natura dell'esposizione non è sufficiente a causare un danno al rachide e quindi viene meno il primo criterio per il riconoscimento della malattia professionale essendo il livello di vibrazioni trasmesse al corpo intero di entità limitata e sicuramente sottosoglia a quanto previsto.
Quanto detto permette di escludere che le vibrazioni per come presenti nel posto di lavoro potessero costituire una noxa patogena per il rachide. Per quanto relazionato si esclude un nesso di causalità tra lavoro svolto dal e la malattia denunciata consistente nella spondiloartrosi lombosacrale Pt_1
con discopatie plurime.
In conclusione, in risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo sig. Giudice è possibile affermare che a seguito dell'analisi della documentazione agli atti, della documentazione acquisita in sede di operazioni peritali ed alla visita espletata è possibile escludere il nesso di causalità tra la patologia denunciata e il lavoro svolto presso con mansione di autista dal sig. . CP_2 Parte_1
Specificamente nella motivazione espressa dal c.t.u. di primo grado si legge: “Come abbiamo già riportato nella nostra bozza preliminare, anche dall'esame della “Relazione sul Rischio da
Esposizione a Vibrazioni” in ATAC S.p.a., redatta in data 2.7.2015 da ConfServizi Lazio si evince che: “gli operatori di esercizio sono esposti durante l'attività lavorativa, indipendentemente dal percorso eseguito, ad un valore di accelerazione massima pari a 0,4 m/s2 (sono state considerate tre corse al giorno per ogni operatore di esercizio e anche nelle condizioni più sfavorevoli).
Confrontando il valore ottenuto con i parametri di legge si può verificare che risulta inferiore sia al limite d'azione che al limite di esposizione;
il rischio da esposizione a vibrazione si può considerare
BASSO”.
Infine, a dimostrazione che, anche nei primi anni della sua attività di autista di autobus di linea, il signor è stato sottoposto a rischio di vibrazioni trasmesse al corpo in misura lieve o poco Pt_1
significativa, riportiamo di seguito una tabella tratta da uno studio di e Parte_2 Persona_1
E.3 (3 , E. “Il rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide nel settore Parte_2 Persona_1
del trasporto pubblico urbano analisi delle esposizioni tipiche alle vibrazioni al corpo intero ed al rischio di posture incongrue degli autisti capitolini”. Da Atti Seminari di aggiornamento Contarp,
Corvara 2017), incentrato sull'analisi dei dati giornalieri di esposizione degli autisti alle vibrazioni al corpo intero rilevati sui diversi modelli di autobus in servizio di trasporto urbano a Roma dalla prima metà degli anni '90, con rilevazioni eseguite negli anni 2003, 2010, 2015 e 2016.
Valori di esposizione giornaliera A(8) alla guida di autobus urbani di Roma Dall'esame della tabella si evince che i valori di esposizione alle vibrazioni negli autobus sottoposti ad esame dal 2003 al 2016, sono tutti compresi nell'intervallo 0,18- 0,50 m/s2 e non risultano mai superiori sia ai valori limite di esposizione (1,25 m/s2), sia ai valori limite di azione (0,5 m/s2) previsti dalla legge”.
Dunque in primo grado era emerso che il ino al 2016 non era stato sottoposto a vibrazioni Pt_1
a livelli significativi, siccome al di sotto dei limiti d'esposizione e solo in alcuni casi al livello di quelli d'azione solo dal 2017 quando, però, egli aveva cambiato mansione e quindi non era stato più esposto a rischio, con valutazione confermata dal c.t.u. in questa sede (pag. 10) con motivazione esente da vizi logico-giuridici e non inficiata da significativi elementi di segno contrario.
Dunque, se è vero che il periodo di riferimento per quanto d'interesse è quello successivo al 2000- posto che il già taxista dal 1996 circa al 2001, era stato autista dal 2001 fino al 2017- Pt_1 CP_2
va evidenziato che per tale periodo e fino al 2016 all'esito delle cc.tt.uu. è emersa l'insussistenza di un'esposizione alle vibrazioni negli autobus superiori ai limiti di legge, mentre è pacifico tra le parti che quantomeno per l'ultimo periodo essa in sostanza non vi fosse stata.
Né sul punto può concludersi diversamente secondo quanto riferito dal teste collega Tes_1 dell'appellante dal 2001 (secondo cui “... i mezzi hanno problemi di ammortizzatori anteriori e di seduta del conducente. Questi problemi si verificavano sulle strade dissestate in particolare nelle periferie. Gli ammortizzatori potevano essere scarichi, revisionati ma scarichi;
ci sono sedili ad ammortizzatori e anche questi erano scarichi, avevano delle avarie. La gran parte dei mezzi erano così...”) in carenza di riscontro in sede di c.t.u. medico-legale circa il superamento del limite legale delle vibrazioni, invero sconfessato sulla base della letteratura scientifica sopra citata.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c., su cui gravano anche le spese della c.t.u. espletata nel grado come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 3.473,00 oltre oneri accessori;
-pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata nel grado-liquidate con separato decreto- a carico dell'appellante;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 28.1.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi