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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/07/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 7/7/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1582 dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sabino Parte_1
Carpagnano, giusta procura allegata al ricorso;
-opponente -
E
, in proprio e quale Controparte_1 procuratore della in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, in virtù di procura generale alle liti;
-opposto -
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 7/7/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/3/2023 proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 314 2022 00007892551000, notificato il 2/2/2023, con il quale l' le aveva richiesto CP_1 il pagamento della somma di 22.238,79 a titolo di contributi dovuti per la Gestione Commercianti dal 2015 al dicembre 2021, chiedendo che fosse accertata l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del suo nominativo nella detta Gestione sia per il periodo 2015-2019 accertato d'ufficio dall' sia per il periodo dall'1/1/2020, per il quale aveva erroneamente pagato i contributi, con CP_1 istanza di ripetizione delle somme già versate.
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Deduceva a tal fine la ricorrente che, a seguito di vicende societarie, dettagliatamente indicate in ricorso, era divenuta amministratrice insieme a sua madre della Parte_2
“Legnami di DI GA e PE s.n.c.”; che sin da prima del 2015, sebbene l'oggetto sociale dichiarato presso la Camera di Commercio fosse il commercio all'ingrosso di legname,
l'unica e sola attività svolta dalla società era stata quella di riscossione dei canoni di affitto degli immobili di sua proprietà, tanto che l'oggetto sociale era stato allineato a tale attività; che ella, nonostante fosse amministratrice di detta società, non era tenuta alla iscrizione presso la Gestione
Commercianti , non svolgendo alcuna attività commerciale;
che tuttavia aveva erroneamente CP_1 richiesto in data 16/1/2020 di essere iscritta a tale Gestione, tanto che la sua domanda era stata accolta in data 14/2/2020 con decorrenza dall'1/1/2020; che era suo interesse far accertare l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione, sia al fine di ottenere la ripetizione di quanto erroneamente versato all' sia al fine di evitare il pagamento di quanto richiesto con l'avviso di CP_1 addebito oggetto del giudizio, il quale a sua volta riguardava contributi dal 2015 al 2021, senza che mai l' avesse provveduto a comunicarle una iscrizione d'ufficio per il periodo Controparte_3
2015-2019.
Si costituiva in giudizio l' , anche per conto della deducendo la sussistenza di tutti CP_1 CP_2
i presupposti per l'iscrizione del nominativo della ricorrente nella gestione commercianti.
***
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della l. n. 662 del 1996 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'art. 1 della L. n. 613/1966 stabilisce a sua volta: “L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi
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degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre
1960, n. 1397 , agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente”.
E' onere dell' fornire la prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per CP_1
l'iscrizione nella Gestione Commercianti.
La Corte di Cassazione, confermando un orientamento che si è affermato negli ultimi anni e che si condivide pienamente, ha ritenuto che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti ai fini previdenziali, va escluso lo svolgimento di attività commerciale, che ne costituisce il presupposto, nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, a meno che la stessa non s'inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare” (cfr., in termini, Cass.
n. 27376/2016; cfr., altresì, Cass. n. 3835/2016, secondo cui “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della
l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”; cfr., da ultimo, Cass. N. 12981/2018, secondo cui “In tema di iscrizione alla gestione commercianti a fini previdenziali, va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione”).
Così si legge nella motivazione della sentenza n. 27376/2016: “Presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale. Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1°: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste, per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al
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lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni c/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Quindi presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte di appello supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. La Corte ha , infatti, rilevato che la "…..." di cui …… era socia e legale rappresentante non svolgeva alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone di locazione di un albergo di cui era proprietaria. Tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare ( Cass. n. 3145 dell'11 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n.17643 del 6 settembre 2016). E' evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale non rileva il contenuto dell'oggetto sociale”.
Ebbene, tornando al caso in esame, occorre distinguere il periodo dal 2015 al 2019, da quello successivo.
Per il periodo dal 2015 al 2019 l' , che ha iscritto d'ufficio la nella Gestione CP_1 Pt_1
Commercianti, peraltro senza fornire la prova di aver comunicato alla stessa tale iscrizione, non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione in tale Gestione, non essendo a tal fine sufficiente – in ragione della richiamata giurisprudenza – la qualità di amministratore della società (peraltro insieme alla madre), tanto più in considerazione della circostanza che la società non svolge altre attività se non la locazione dei beni di sua proprietà.
Peraltro l'opponente ha fornito la prova delle locazioni, attraverso l'esibizione dei contratti stessi e delle fatture emesse per il pagamento dei canoni di locazione.
Dunque, in relazione a tale periodo, non può ritenersi sussistente un obbligo di iscrizione della ricorrente nella Gestione Commercianti.
Per quanto riguarda il periodo successivo, va detto che la ha essa stessa richiesto Pt_1
l'iscrizione nella Gestione Commercianti e la sua domanda è stata accolta con decorrenza dall'1/1/2020. Con il presente giudizio, ella ha chiesto accertarsi il suo errore nella richiesta di iscrizione e la condanna dell' alla restituzione delle somme versate. Ebbene, ritiene questo CP_1
Giudice che, sebbene non vi sia un obbligo della ricorrente di iscrizione nella Gestione contestata, tuttavia, laddove la domanda di iscrizione sia stata presentata e quest'ultima sia stata accolta, sorge una presunzione di sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella Gestione, sicchè non può essere richiesta la ripetizione delle somme versate spontaneamente né può essere contestato l'obbligo
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contributivo, almeno fino a quando non sia presentata un'istanza di cancellazione dalla Gestione medesima.
Infatti l' ha depositato l'istanza di iscrizione della nella quale ella ha dichiarato di CP_1 Pt_1
“partecipare direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con data Inizio
Attività 01.01.2020”, sicchè a fronte di tale dichiarazione l' non deve provare alcunchè per la CP_1 richiesta dei contributi dovuti;
viceversa è la richiedente che deve fornire la prova, essendo cessata la sua partecipazione all'attività aziendale con abitualità e prevalenza, come dalla stessa dichiarato, di aver richiesto la cancellazione dell'iscrizione.
Ebbene, almeno fino al 2021, ultimo anno dei contributi richiesti nell'avviso di addebito, non risulta presentata alcuna istanza di cancellazione;
ne consegue che i contributi richiesti dall' CP_1 nell'avviso di addebito per l'anno 2021 sono dovuti.
La circostanza che la ricorrente abbia in quel periodo svolto pratica forense, essendosi poi abilitata allo svolgimento della professione nel 2022, non è sufficiente a fornire la prova dello svolgimento di altra attività lavorativa della stessa.
In definitiva e per le ragioni innanzi indicate, in parziale accoglimento dell'opposizione, devono dichiararsi non dovuti i contributi richiesti dall' per il periodo dal 2015 al 2019, non CP_1 sussistendo un obbligo della ricorrente di iscrizione nella Gestione Commercianti, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito in parte qua;
devono dichiararsi dovuti i contributi per l'anno
2021 – come richiesti nell'avviso di addebito - e deve rigettarsi l'istanza di ripetizione dei contributi versati per l'anno 2020.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, sussistono i presupposti per compensare le stesse nella misura di un mezzo, ponendo la restante parte a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad avviso di addebito proposta con ricorso depositato in data 2/3/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi richiesti dall' per il periodo dal 2015 al 2019, non sussistendo un obbligo della ricorrente di CP_1 iscrizione nella Gestione Commercianti, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito in parte qua;
2) dichiara dovuti i contributi per l'anno 2021 – come richiesti nell'avviso di addebito dall' ; CP_1
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3) rigetta l'istanza di ripetizione dei contributi versati spontaneamente a seguito di istanza di iscrizione nella Gestione Commercianti presentata il 16/1/2020;
4) compensa le spese processuali nella misura di un mezzo e condanna l' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte delle spese processuali dell'opponete, che liquida in € 21,50 per esborsi ed € 1.500,00 per compenso professionale
(importi già ridotti al 50%, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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