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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12358/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lecce in persona di Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12358 del Ruolo Gen. dell'anno 2019, avente ad oggetto: “querela di falso” TRA in persona del suo legale rappresentante p.t , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Luceri, procuratore domiciliatario;
-Ricorrente- Contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato De Matteis e Andrea Ciccarese, entrambi procuratori domiciliatari;
-Resistente- Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 7.11.2024 Con la partecipazione del P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.12.2019, parte ricorrente esponeva, riportandosi al contenuto dell'atto di citazione in riassunzione depositato in data 4.04.2014: - che con ricorso per D.I. n. 528/2010 deduceva di essere creditrice nei confronti della ditta individuale della somma di € Controparte_1
16.318,68 derivante da tre fatture insolute (nn. 154/2008 – 38/2009 – 59/2009); - che il Giudice adito emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 213/2010; - che il predetto titolo veniva notificato insieme all'atto di precetto e quest'ultimo poi opposto ex art. 615 c.p.c.; - che sostenendo l'insussistenza del credito la controparte faceva opposizione anche al D.I.; - che sospesa la provvisoria esecutività del D.I. venivano poi, riuniti i procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva;
- che in tale riunito procedimento, in qualità convenuta opposta, presentava querela di falso avverso le tre presunte quietanze di pagamento prodotte dalla ditta in quanto non corrispondenti al Controparte_1 vero in nessun elemento in esse contenuto, ossia per le date apposte, per l'ammontare delle presunte somme versate ed in ultimo per la dichiarazione liberatoria di saldo di tutte le pendenze debitorie inserite;
- che il Giudice, reputando i documenti impugnati rilevanti ai fini della decisione, autorizzava la querela e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Lecce in composizione collegiale per il relativo procedimento;
- che controparte, odierna resistente, sollevava eccezione preliminare di estinzione del processo per tardiva riassunzione e la stessa veniva accolta, dichiarando estinto il processo;
- che appellata la sentenza per illegittima applicazione dell'art. 307 comma 3 c.p.c. ed invece, applicabilità dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, la Corte d'appello di Lecce accoglieva le nuove istanze e rigettava per l'effetto, l'estinzione del giudizio;
- che persisteva l'interesse alla prosecuzione del giudizio contro . Controparte_1
Tanto premesso concludeva chiedendo: - accertarsi e dichiararsi la falsità delle tre presunte quietanze prodotte da controparte in quanto il contenuto delle stesse è stato artatamente modificato e integrato a posteriori ad insaputa di parte attrice;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
1 Con comparsa depositata in data 09.11.2021 si costituiva la ditta impugnando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto, sostenendo: - che il credito portato dal D.I. emesso dal Tribunale di Lecce era inesistente;
- che i pagamenti, a contrario di quanto sosteneva parte ricorrente, erano collegati al credito opposto. Tanto premesso concludeva per il rigetto di ogni domanda spiegata da parte ricorrente;
con vittoria di spese e competenze di lite. La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e CTU grafologica. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.12.2023, a seguito del deposito di note scritte, il Giudice assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 30.09.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per sottoporre alle parti la questione dell'ammissibilità della sporta querela. Le parti prendevano posizione con le note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 7.11.2024, a seguito della quale la causa veniva assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
**** **** **** Giova premettere che il ricorso per querela di falso proposto dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. , ha il fine ultimo di destituire di validità le quietanze Parte_2 oggetto della controversia, con la conseguente possibilità per la parte, odierna ricorrente, di corroborare i crediti fatti valere nel ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti, l' sostenendo la falsità dei documenti accusava parte resistente di aver apportato Parte_2 modifiche e/o integrazioni agli stessi. Dunque, ai fini della decisione di fondamentale importanza è risultato essere l'espletamento della CTU grafologica alla quale questo Giudice intende aderire essendo stata esauriente, completa ed analitica nella risoluzione dei quesiti posti [“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”; (Sez. V, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 – 01)]. Infatti, solo attraverso l'analisi grafologica delle tre quietanze di pagamento è stato possibile comprende i tempi e le modalità di stesura delle stesse e la presenza di alterazioni poste successivamente alla prima stesura del documento, come evidenziato dalla ricorrente. Da ciò è emerso che il documento (identificato X1) del 2.12.09 è stato redatto con due inchiostri differenti, il primo per tracciare le parole “ 2-12-09” ed il secondo per le altre espressioni Per_1 contenute. Rispetto al secondo documento esaminato (identificato X2) del 23.12.2009 è stato rilevato come anch'esso sia stato redatto con due inchiostri differenti: uno per tracciare le parole “Dichiaro di”, “aver”
“cinquemila” e “ lì 23.12.2009” e l'altro per le parole “Ricevuti € 5.000/00” “in fede” e la sigla. Per_1
Inoltre, nel documento sono presenti anche tracce di grafite sottostanti ad alcuni tracciati scritti a penna. In fine, quanto al terzo documento (identificato X3), è risultato, analogamente ai precedenti, l'utilizzo di due inchiostri differenti, il primo per le parole “Ricevo dal sig. a saldo di tutte le Controparte_1 pendenze debitorie e senza nell'altro a pretendere la somma di 1 (€uro quattordicimilaenovecento) e l'altro per le scritte “€4,900,00”, nonché la “sigla” e la data “3/02/10”; anche in questo sono state
2 rinvenute tracce di grafite non solo in prossimità di alcuni tracciati inchiostrati, ma anche in prossimità di alcune zone bianche del foglio. Ora, posto che con le note di trattazione scritta depositate dopo l'ordinanza di rimessione sul ruolo del 30.09.2024, le parti non hanno dedotto la presenza di accordi di riempimento che giustificassero le alterazioni riscontrate, le manomissioni accertate sono idonee a integrare la falsità dei documenti oggetto di querela di falso in quanto modificate in seguito alla redazione originale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori massimi, tenendo conto del valore della controversia, della durata del processo, iniziato con l'atto di citazione in riassunzione depositato in data 4.04.2014, nonché dell'attività istruttoria svolta. Anche le spese di CTU, come liquidate in corso di causa devono essere poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla querela di falso sporta da Parte_1 la accoglie così dichiarando la falsità delle tre quietanze di pagamento del 2/12/09, del 23/12/2009
[...]
e del 3/02/10 prodotte dall'impresa nel procedimento n. 705/2010 Tribunale di Lecce, Controparte_1 sezione distaccata di Galatina. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in € 7.617,00 per compensi, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge nonché al pagamento delle spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
Lecce, 23.10.2025 Il Giudice La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lecce in persona di Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12358 del Ruolo Gen. dell'anno 2019, avente ad oggetto: “querela di falso” TRA in persona del suo legale rappresentante p.t , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Luceri, procuratore domiciliatario;
-Ricorrente- Contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato De Matteis e Andrea Ciccarese, entrambi procuratori domiciliatari;
-Resistente- Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 7.11.2024 Con la partecipazione del P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.12.2019, parte ricorrente esponeva, riportandosi al contenuto dell'atto di citazione in riassunzione depositato in data 4.04.2014: - che con ricorso per D.I. n. 528/2010 deduceva di essere creditrice nei confronti della ditta individuale della somma di € Controparte_1
16.318,68 derivante da tre fatture insolute (nn. 154/2008 – 38/2009 – 59/2009); - che il Giudice adito emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 213/2010; - che il predetto titolo veniva notificato insieme all'atto di precetto e quest'ultimo poi opposto ex art. 615 c.p.c.; - che sostenendo l'insussistenza del credito la controparte faceva opposizione anche al D.I.; - che sospesa la provvisoria esecutività del D.I. venivano poi, riuniti i procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva;
- che in tale riunito procedimento, in qualità convenuta opposta, presentava querela di falso avverso le tre presunte quietanze di pagamento prodotte dalla ditta in quanto non corrispondenti al Controparte_1 vero in nessun elemento in esse contenuto, ossia per le date apposte, per l'ammontare delle presunte somme versate ed in ultimo per la dichiarazione liberatoria di saldo di tutte le pendenze debitorie inserite;
- che il Giudice, reputando i documenti impugnati rilevanti ai fini della decisione, autorizzava la querela e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Lecce in composizione collegiale per il relativo procedimento;
- che controparte, odierna resistente, sollevava eccezione preliminare di estinzione del processo per tardiva riassunzione e la stessa veniva accolta, dichiarando estinto il processo;
- che appellata la sentenza per illegittima applicazione dell'art. 307 comma 3 c.p.c. ed invece, applicabilità dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, la Corte d'appello di Lecce accoglieva le nuove istanze e rigettava per l'effetto, l'estinzione del giudizio;
- che persisteva l'interesse alla prosecuzione del giudizio contro . Controparte_1
Tanto premesso concludeva chiedendo: - accertarsi e dichiararsi la falsità delle tre presunte quietanze prodotte da controparte in quanto il contenuto delle stesse è stato artatamente modificato e integrato a posteriori ad insaputa di parte attrice;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
1 Con comparsa depositata in data 09.11.2021 si costituiva la ditta impugnando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto, sostenendo: - che il credito portato dal D.I. emesso dal Tribunale di Lecce era inesistente;
- che i pagamenti, a contrario di quanto sosteneva parte ricorrente, erano collegati al credito opposto. Tanto premesso concludeva per il rigetto di ogni domanda spiegata da parte ricorrente;
con vittoria di spese e competenze di lite. La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e CTU grafologica. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.12.2023, a seguito del deposito di note scritte, il Giudice assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 30.09.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per sottoporre alle parti la questione dell'ammissibilità della sporta querela. Le parti prendevano posizione con le note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 7.11.2024, a seguito della quale la causa veniva assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
**** **** **** Giova premettere che il ricorso per querela di falso proposto dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. , ha il fine ultimo di destituire di validità le quietanze Parte_2 oggetto della controversia, con la conseguente possibilità per la parte, odierna ricorrente, di corroborare i crediti fatti valere nel ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti, l' sostenendo la falsità dei documenti accusava parte resistente di aver apportato Parte_2 modifiche e/o integrazioni agli stessi. Dunque, ai fini della decisione di fondamentale importanza è risultato essere l'espletamento della CTU grafologica alla quale questo Giudice intende aderire essendo stata esauriente, completa ed analitica nella risoluzione dei quesiti posti [“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”; (Sez. V, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 – 01)]. Infatti, solo attraverso l'analisi grafologica delle tre quietanze di pagamento è stato possibile comprende i tempi e le modalità di stesura delle stesse e la presenza di alterazioni poste successivamente alla prima stesura del documento, come evidenziato dalla ricorrente. Da ciò è emerso che il documento (identificato X1) del 2.12.09 è stato redatto con due inchiostri differenti, il primo per tracciare le parole “ 2-12-09” ed il secondo per le altre espressioni Per_1 contenute. Rispetto al secondo documento esaminato (identificato X2) del 23.12.2009 è stato rilevato come anch'esso sia stato redatto con due inchiostri differenti: uno per tracciare le parole “Dichiaro di”, “aver”
“cinquemila” e “ lì 23.12.2009” e l'altro per le parole “Ricevuti € 5.000/00” “in fede” e la sigla. Per_1
Inoltre, nel documento sono presenti anche tracce di grafite sottostanti ad alcuni tracciati scritti a penna. In fine, quanto al terzo documento (identificato X3), è risultato, analogamente ai precedenti, l'utilizzo di due inchiostri differenti, il primo per le parole “Ricevo dal sig. a saldo di tutte le Controparte_1 pendenze debitorie e senza nell'altro a pretendere la somma di 1 (€uro quattordicimilaenovecento) e l'altro per le scritte “€4,900,00”, nonché la “sigla” e la data “3/02/10”; anche in questo sono state
2 rinvenute tracce di grafite non solo in prossimità di alcuni tracciati inchiostrati, ma anche in prossimità di alcune zone bianche del foglio. Ora, posto che con le note di trattazione scritta depositate dopo l'ordinanza di rimessione sul ruolo del 30.09.2024, le parti non hanno dedotto la presenza di accordi di riempimento che giustificassero le alterazioni riscontrate, le manomissioni accertate sono idonee a integrare la falsità dei documenti oggetto di querela di falso in quanto modificate in seguito alla redazione originale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori massimi, tenendo conto del valore della controversia, della durata del processo, iniziato con l'atto di citazione in riassunzione depositato in data 4.04.2014, nonché dell'attività istruttoria svolta. Anche le spese di CTU, come liquidate in corso di causa devono essere poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla querela di falso sporta da Parte_1 la accoglie così dichiarando la falsità delle tre quietanze di pagamento del 2/12/09, del 23/12/2009
[...]
e del 3/02/10 prodotte dall'impresa nel procedimento n. 705/2010 Tribunale di Lecce, Controparte_1 sezione distaccata di Galatina. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in € 7.617,00 per compensi, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge nonché al pagamento delle spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
Lecce, 23.10.2025 Il Giudice La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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