CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
BIANCHI ACHILLE, OR
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1572/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Trani - C_F_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2171/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 10 e pubblicata il 29/11/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200039927660 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: parte non presente in udienza
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello, avverso la sentenza n. 2171/2022 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari in data 11/11/2022, depositata il 29/11/2022. La Corte, con l'impugnata sentenza, aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 01420200039927660 000 notificata in data 17/1/2022, nel quale richiedeva l'annullamento, in quanto il credito dedotto in cartella, riveniente dall'avviso di accertamento notificato dal Comune di Trani, ente creditore, per IMU 2013, era stato rideterminato in virtù della sentenza n. 2720/2019 della CTP di Bari.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva ed evidenziando che l'unico legittimato a sgravare il credito portato dall'avviso era l'ente titolare dello stesso, vale a dire il Comune di Trani, che, nel giudizio di primo grado, nonostante la rituale citazione, restava contumace. La Corte, nell'impugnata sentenza, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella condannando alle spese la sola Agenzia della Riscossione, evidenziando che accertamento n. 114/2018 dell'8.10.2018 notificato il 5.11.2018, … giusta sentenza di questa CTP n.
2720/2019 dell'1.7.2019 passata in giudicato, è stato annullato limitatamente "a tutti gli immobili ivi elencati in categoria A">. Dava inoltre atto la pronunzia che alla sentenza seguiva “una nota del Comune di Trani del 21.10.2020 con la quale l'IMU veniva rideterminata in sintonia del giudicato di cui sopra, in ragione di
€ 13.040,00 che l'Resistente_1 estingueva con mandato n. 2337/2020 del 10.12.2020”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, con l'appello all'odierno esame, chiede l'annullamento della sentenza di primo grado, dopo aver sinteticamente riportato l'iter della controversia, sostenendo l'erroneità della stessa sia in relazione alla condanna alle spese sia in relazione al mancato riconoscimento del difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione, essendo stato annullato l'avviso di accertamento, posto a base della cartella, nel corso di un giudizio del quale l'Agenzia non era parte in causa. Indi, dopo aver ricordato che la titolarità del credito era di esclusiva spettanza del Comune e che “in difetto di un provvedimento di sgravio disposto dall'Ente Impositore, ovvero di sospensione disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, l'agente della riscossione è obbligato a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatogli” cita gli orientamenti di legittimità in base ai quali la legittimazione passiva dell'Ente della Riscossione sussiste esclusivamente se le doglianze attengono ai vizi intrinseci della cartella o del procedimento di riscossione. Conclude chiedendo la riforma integrale della sentenza e il “riconoscimento della carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e compensazione delle spese di lite”. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. (sic!)”.
Con nota di controdeduzioni datata 9/1/2026, si è costituita in giudizio l'Resistente_1, ex Istituto_1 Istituto_1 DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, (in seguito anche semplicemente Resistente_1), la quale dopo aver riepilogato l'iter del giudizio, ha argomentato “1. In ordine all'ex adverso eccepita “erroneità della sentenza con riferimento alla condanna alle spese – difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione” evidenziando che dalla stessa documentazione prodotta in giudizio in primo grado dalla controparte (estratto di ruolo datato 17/1/2022) si evince che alla data della notifica della cartella impugnata, lo stesso 17/1/2022, era “già stata disposta la relativa sospensione e lo sgravio”. Pertanto, del tutto correttamente il ricorso era stato accolto e la controparte condannata alle spese, essendo pienamente a conoscenza dell'avvenuto parziale annullamento dell'avviso. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza, dopo la discussione della sola parte appellata, unica presente, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è del tutto infondato e deve essere respinto.
L'assunto della sentenza di primo grado va integralmente confermato. I primi Giudici, infatti, hanno correttamente rilevato che dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia della Riscossione era possibile evincere che il credito portato dalla cartella era in realtà già da tempo stato parzialmente sgravato avendo l'Ente impositore (Comune di Trani) preso atto della decisione della CTP della Puglia e rideterminato l'importo dovuto a titolo di IMU per l'anno in questione, importo che risultava già versato fin dal 10/12/2020.
Pertanto, del tutto infondata è la tesi del difetto di legittimazione passiva, in quanto se l'Agenzia della
Riscossione avesse agito con un minimo di diligenza, si sarebbe pacificamente resa conto dell'avvenuto annullamento dell'atto presupposto, e della circostanza che il debito (così come rideterminato in sede contenziosa) era già stato onorato dalla contribuente Resistente_1. L'Ente della riscossione, infatti prima di emettere il titolo e di notificarlo, deve valutare l'attualità del credito, dovendo sincerarsi che non siano intervenuti provvedimenti di sgravio o di annullamento che rendono non esigibile il credito presupposto. D'altro canto,
l'odierna appellante non può invocare un difetto di comunicazione con l'Ente Impositore, perché si tratta di profilo estraneo al rapporto con la parte contribuente, nei cui confronti ha doveri di correttezza e trasparenza,
e, peraltro, nel caso che ci occupa la circostanza che il debito rideterminato fosse stato onorato ben 13 mesi prima della notifica della cartella impugnata, dimostra plasticamente il difetto di diligenza della condotta dell'appellante, che ha emesso la cartella fondandosi su un titolo ormai da tempo annullato. Alla integrale soccombenza non poteva che conseguire la condanna alle spese come correttamente deciso dai primi
Giudici, pertanto, anche la doglianza dell'appellante inerente la condanna alle spese si presenta come integralmente infondata e deve essere respinta. Ne consegue la condanna alle spese anche del presente grado di giudizio, sempre in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, 1^ sezione, di Bari, rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza di primo grado. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese anche del presente grado di giudizio che liquida nella misura di €.3.800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
(Dott. Achille Bianchi) (Dott. Michele Ancona)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
BIANCHI ACHILLE, OR
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1572/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Trani - C_F_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2171/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 10 e pubblicata il 29/11/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200039927660 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: parte non presente in udienza
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello, avverso la sentenza n. 2171/2022 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari in data 11/11/2022, depositata il 29/11/2022. La Corte, con l'impugnata sentenza, aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 01420200039927660 000 notificata in data 17/1/2022, nel quale richiedeva l'annullamento, in quanto il credito dedotto in cartella, riveniente dall'avviso di accertamento notificato dal Comune di Trani, ente creditore, per IMU 2013, era stato rideterminato in virtù della sentenza n. 2720/2019 della CTP di Bari.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva ed evidenziando che l'unico legittimato a sgravare il credito portato dall'avviso era l'ente titolare dello stesso, vale a dire il Comune di Trani, che, nel giudizio di primo grado, nonostante la rituale citazione, restava contumace. La Corte, nell'impugnata sentenza, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella condannando alle spese la sola Agenzia della Riscossione, evidenziando che accertamento n. 114/2018 dell'8.10.2018 notificato il 5.11.2018, … giusta sentenza di questa CTP n.
2720/2019 dell'1.7.2019 passata in giudicato, è stato annullato limitatamente "a tutti gli immobili ivi elencati in categoria A">. Dava inoltre atto la pronunzia che alla sentenza seguiva “una nota del Comune di Trani del 21.10.2020 con la quale l'IMU veniva rideterminata in sintonia del giudicato di cui sopra, in ragione di
€ 13.040,00 che l'Resistente_1 estingueva con mandato n. 2337/2020 del 10.12.2020”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, con l'appello all'odierno esame, chiede l'annullamento della sentenza di primo grado, dopo aver sinteticamente riportato l'iter della controversia, sostenendo l'erroneità della stessa sia in relazione alla condanna alle spese sia in relazione al mancato riconoscimento del difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione, essendo stato annullato l'avviso di accertamento, posto a base della cartella, nel corso di un giudizio del quale l'Agenzia non era parte in causa. Indi, dopo aver ricordato che la titolarità del credito era di esclusiva spettanza del Comune e che “in difetto di un provvedimento di sgravio disposto dall'Ente Impositore, ovvero di sospensione disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, l'agente della riscossione è obbligato a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatogli” cita gli orientamenti di legittimità in base ai quali la legittimazione passiva dell'Ente della Riscossione sussiste esclusivamente se le doglianze attengono ai vizi intrinseci della cartella o del procedimento di riscossione. Conclude chiedendo la riforma integrale della sentenza e il “riconoscimento della carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e compensazione delle spese di lite”. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. (sic!)”.
Con nota di controdeduzioni datata 9/1/2026, si è costituita in giudizio l'Resistente_1, ex Istituto_1 Istituto_1 DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, (in seguito anche semplicemente Resistente_1), la quale dopo aver riepilogato l'iter del giudizio, ha argomentato “1. In ordine all'ex adverso eccepita “erroneità della sentenza con riferimento alla condanna alle spese – difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione” evidenziando che dalla stessa documentazione prodotta in giudizio in primo grado dalla controparte (estratto di ruolo datato 17/1/2022) si evince che alla data della notifica della cartella impugnata, lo stesso 17/1/2022, era “già stata disposta la relativa sospensione e lo sgravio”. Pertanto, del tutto correttamente il ricorso era stato accolto e la controparte condannata alle spese, essendo pienamente a conoscenza dell'avvenuto parziale annullamento dell'avviso. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza, dopo la discussione della sola parte appellata, unica presente, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è del tutto infondato e deve essere respinto.
L'assunto della sentenza di primo grado va integralmente confermato. I primi Giudici, infatti, hanno correttamente rilevato che dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia della Riscossione era possibile evincere che il credito portato dalla cartella era in realtà già da tempo stato parzialmente sgravato avendo l'Ente impositore (Comune di Trani) preso atto della decisione della CTP della Puglia e rideterminato l'importo dovuto a titolo di IMU per l'anno in questione, importo che risultava già versato fin dal 10/12/2020.
Pertanto, del tutto infondata è la tesi del difetto di legittimazione passiva, in quanto se l'Agenzia della
Riscossione avesse agito con un minimo di diligenza, si sarebbe pacificamente resa conto dell'avvenuto annullamento dell'atto presupposto, e della circostanza che il debito (così come rideterminato in sede contenziosa) era già stato onorato dalla contribuente Resistente_1. L'Ente della riscossione, infatti prima di emettere il titolo e di notificarlo, deve valutare l'attualità del credito, dovendo sincerarsi che non siano intervenuti provvedimenti di sgravio o di annullamento che rendono non esigibile il credito presupposto. D'altro canto,
l'odierna appellante non può invocare un difetto di comunicazione con l'Ente Impositore, perché si tratta di profilo estraneo al rapporto con la parte contribuente, nei cui confronti ha doveri di correttezza e trasparenza,
e, peraltro, nel caso che ci occupa la circostanza che il debito rideterminato fosse stato onorato ben 13 mesi prima della notifica della cartella impugnata, dimostra plasticamente il difetto di diligenza della condotta dell'appellante, che ha emesso la cartella fondandosi su un titolo ormai da tempo annullato. Alla integrale soccombenza non poteva che conseguire la condanna alle spese come correttamente deciso dai primi
Giudici, pertanto, anche la doglianza dell'appellante inerente la condanna alle spese si presenta come integralmente infondata e deve essere respinta. Ne consegue la condanna alle spese anche del presente grado di giudizio, sempre in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, 1^ sezione, di Bari, rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza di primo grado. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese anche del presente grado di giudizio che liquida nella misura di €.3.800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
(Dott. Achille Bianchi) (Dott. Michele Ancona)