Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 389
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Annullamento avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che l'Ente impositore aveva preso atto della sentenza e rideterminato l'importo dovuto, che era stato già versato dalla contribuente.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

    La Corte ha ritenuto infondata la tesi del difetto di legittimazione passiva, evidenziando che l'Agenzia avrebbe dovuto accertare l'attualità del credito e la mancanza di provvedimenti di sgravio prima di notificare la cartella. La contribuente aveva già saldato il debito rideterminato.

  • Rigettato
    Erroneità della condanna alle spese

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, in quanto la condanna alle spese era conseguenza della soccombenza integrale dell'appellante, come correttamente deciso dai giudici di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 389
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 389
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo