TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17374/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17374/2024 promossa da:
titolare della carta d'identitá RG n° e Parte_1 NumeroDiCartaId_1 codic , brasiliana, pensionat di C.F._1 Presidente (Brasile) il 12/06/1943, residente e domiciliata in via Washington Luiz, Per_1
318, appar 52, centro, cittá di Presidente Stato di São Paulo, Brasile, Per_1 CAP:19010-090; titolare della carta d'identitá RG n° Parte_2 Numero_2
8 e cod , brasiliano, medico di p
[...] Num_3 C.F._2 C.F._3 nato nella cittá Presidente Stato di São Paulo, Brasile il 28/11/1988, residente e Per_1 domiciliato in via Carlos M 243, quartiere Jardim Cerro Azul, cittá di Maringá, Stato del Paraná, Brasile, CAP: 87010-540; , titolare della carta Parte_3
d'identitá RG n° e codic , brasiliana, NumeroDiC_4 C.F._2 C.F._4 studente, nata nella cittá di Presidente Stato di São Paulo, Brasile il 16/08/2001, Per_1 residente e domiciliata in via Irineu S – quartiere Damha 1 – cittá di Per_2
Stato di São Paulo, Brasile, CAP:19053-705; titolare della Per_1 Parte_4 entitá RG n° e codice , NumeroDiC_5 Num_3 C.F._2 C.F._5 studente, brasiliano, nato cittá Presidente Stato di São Paulo (Brasile) il Per_1
25/05/1992, residente e domiciliato in via Fernandes, 135, quartiere Jardim Bongiovani, cittá di Presidente stato di São Paulo, Brasile, CAP:19050-400. Per_1
tit carta d'identitá RG n° e Parte_5 NumeroDiCartaIde_6 codice fiscale CPF/MF n° , brasiliana, laureata in giurisprudenza, nata nella C.F._6 Presidente Stato asile) il 05/10/1972, residente e domiciliata in via Per_1 Eugenio Fernandes, 135, quartiere Jardim Bongiovani, cittá di Presidente stato di Per_1
São Paulo, Brasile, CAP:19050-400. titolare d 'identitá Parte_6 RG n° e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliano, di NumeroDiCartaIde_7 C.F._7 profess di cuisine, nato nella cittá di citt stato Per_1 di São Paulo, Brasile il 10/12/1967, residente e domiciliato in Via Antonio Fioravante de Menezes, 60, quartiere Vila Lessa, nella cittá di di Presidente stato di São Paulo, Per_1 Brasile, CAP: 19020-220. , titolare della carta d'identitá Parte_7
RG n° e c , brasiliana, medica di NumeroDiC_8 C.F._2 C.F._8 professione, nata nella cittá di nella cittá di di Presidente stato di São Paulo, Brasile Per_1 in data 15/10/1988, residente e domiciliata in Via Pai artamento 1405, quartiere Bela Vista, cittá di São Paulo, stato di São Paulo, Brasile, CAP: 01306-010. Parte_8
, titolare della carta d'identitá RG n° e codi
[...] NumeroDiC_9 C.F._2 n° , brasiliana, dirigente commerciale di professione, nata nella cittá di C.F._9
Pre stato di São Paulo, Brasile in data 18/10/1992, residente e domiciliata Per_1 in Via Ironmen Victor Garrido, 475, appartamento 13, quartiere Urbanova, cittá di São José dos Campos, stato di São Paulo, Brasile – CAP: 12244-392. Parte_9
titolare della carta d'identitá RG n° e codice fiscale n°
[...] NumeroDi_10 C.F._2
, brasiliana, funzionaria pubblica, á di Presidente to C.F._10 Per_1 di São Paulo, Brasile in data 23/09/1969, residente e domiciliata in Via dos Pavões, 265, quartiere Jardim João Paulo II, cittá di Presidente stato di São Paulo, Brasile, CAP: Per_1 19061-366; tutti rappresentati e difesi dall'Av pe Pinelli (C.F.: C.F._11
; PEC: ; FAX: 0697999266) come da
[...] Email_1 procure in atti
RICORRENTI contro
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. AS DI, a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti Ut supra identificati hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di:
[...] nato in data [...], da genitori italiani, nel Comune di Crevalcore (Bologna), Per_3 come comprova l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di Nascita, rilasciato dal predetto comune (doc.1 in atti) emigrato in Brasile e deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati. In particolare, dall'unione tra il predetto e Persona_3 Persona_4 nasceva il 03/05/1901; successivamente, dall'unione tra Persona_5 Persona_5
e nasceva l'11/12/1924. Dall'unione tra Controparte_3 Persona_6
e nasceva l'odierna ricorrente Persona_6 Persona_7 Parte_1 il 12/06/1943. Dall'unione tra la ricorrente e Parte_1 Controparte_4 nascevano gli odierni ricorrenti: il 10/12/1967; Parte_6 Parte_5
il 05/10/1972; , il 23/09/1969. Dall'unione
[...] Parte_9 tra e nasceva l'odierno ricorrente Parte_6 Persona_8 [...]
il 28/11/1988. Dall'unione tra e Parte_2 Parte_5 [...]
nasceva l'odierno ricorrente il 25/05/1992. Persona_9 Parte_4
Dall'unione tra e nascevano Parte_9 Controparte_5 gli odierni ricorrenti e , il 15/10/1988, e Parte_7 Parte_7 Parte_8
, il 18/10/1992 e , il 16/08/2001 (in atti Parte_7 Parte_3 documenti di nascita e matrimonio e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al Consolato di San Paolo, contenente la menzionata domanda, cfr. doc. 14), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza fino al 2012 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a tredici anni. Inoltre, non assume rilevanza alcuna la circostanza del matrimonio di
[...] dei ricorrenti, con cittadino straniero, celebrato anteriormente al Persona_10
1° gennaio 1948, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»). Con provvedimenti fuori udienza del 18/02/25, 31/03/25 e 30/06/25 veniva concesso termine per notifica ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione essendo di natura documentale. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_1 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_1
ACCERTA la cittadinanza italiana di NumeroD_1
titolare della carta d'identitá RG n° e Parte_1 Num_3 codice fiscale CPF/MF n° , brasiliana, nata nella cittá di Presidente C.F._1 Per_1
(Brasile) il 12/06/1943, residente e domiciliata in via Washington Luiz, 318, appartamento 52, centro, cittá di Presidente Stato di São Paulo, Brasile, CAP:19010-090; Per_1
titolare della carta d'identitá RG n° Parte_2 NumeroDiCarta_12
e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliano, nato nella cittá Presidente C.F._3 Per_1
Stato di São Paulo, Brasile il 28/11/1988, residente e domiciliato in via Carlos Meneghetti, 243, quartiere Jardim Cerro Azul, cittá di Maringá, Stato del Paraná, Brasile, CAP: 87010- 540;
, titolare della carta d'identitá RG n° e codice Parte_3 NumeroDiC_4 fiscale n° , brasiliana, nata nella cittá di Presidente Stato C.F._2 C.F._4 Per_1 di São Paulo, Brasile il 16/08/2001, residente e domiciliata in via Irineu Sesti, 111 – quartiere Damha 1 – cittá di Presidente Stato di São Paulo, Brasile, CAP:19053-705; Per_1
titolare della carta d'identitá RG n° e Parte_4 NumeroDiCartaId_13 codice fiscale CPF/MF n° , brasiliano, nato nella cittá Presidente C.F._5 Per_1
Stato di São Paulo (Brasile) il 25/05/1992, residente e domiciliato in via Eugenio Fernandes, 135, quartiere Jardim Bongiovani, cittá di Presidente stato di São Paulo, Brasile, Per_1
CAP:19050-400.
titolare della carta d'identitá RG n° Parte_5 Parte_5 NumeroDiCa_6
e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliana, nata nella Presidente
[...] C.F._6
Stato di São Paulo (Brasile) il 05/10/1972, residente e domiciliata in via Eugenio Per_1
Fernandes, 135, quartiere Jardim Bongiovani, cittá di Presidente stato di São Paulo, Per_1
Brasile, CAP:19050-400.
titolare della carta d'identitá RG n° Parte_6 NumeroDiCartaIde_7
e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliano nato nella cittá di Presidente C.F._7
stato di São Paulo, Brasile il 10/12/1967, residente e domiciliato in Via Antonio Per_1 Fioravante de Menezes, 60, quartiere Vila Lessa, nella cittá di Presidente stato di Per_1
São Paulo, Brasile, CAP: 19020-220.
, titolare della carta d'identitá RG n° Parte_7 NumeroD_14
7 e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliana, nata nella cittá di Presidente
[...] C.F._8
stato di São Paulo, Brasile in data 15/10/1988, residente e domiciliata in Via Paim, Per_1
285, appartamento 1405, quartiere Bela Vista, cittá di São Paulo, stato di São Paulo, Brasile, CAP: 01306-010.
, titolare della carta d'identitá RG n° Parte_8 NumeroD_15
3 e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliana nata nella cittá di Presidente C.F._9
stato di São Paulo, Brasile in data 18/10/1992, residente e domiciliata in Via Per_1
Ironmen Victor Garrido, 475, appartamento 13, quartiere Urbanova, cittá di São José dos Campos, stato di São Paulo, Brasile – CAP: 12244-392.
, titolare della carta d'identitá RG n° Parte_9 NumeroD_16
5 e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliana, nata nella cittá di Presidente C.F._10
stato di São Paulo, Brasile in data 23/09/1969, residente e domiciliata in Via dos Per_1
Pavões, 265, quartiere Jardim João Paulo II, cittá di Presidente stato di São Paulo, Per_1
Brasile, CAP: 19061-366 DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 3 dicembre 2025
Il GOP
AS DI
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17374/2024 promossa da:
titolare della carta d'identitá RG n° e Parte_1 NumeroDiCartaId_1 codic , brasiliana, pensionat di C.F._1 Presidente (Brasile) il 12/06/1943, residente e domiciliata in via Washington Luiz, Per_1
318, appar 52, centro, cittá di Presidente Stato di São Paulo, Brasile, Per_1 CAP:19010-090; titolare della carta d'identitá RG n° Parte_2 Numero_2
8 e cod , brasiliano, medico di p
[...] Num_3 C.F._2 C.F._3 nato nella cittá Presidente Stato di São Paulo, Brasile il 28/11/1988, residente e Per_1 domiciliato in via Carlos M 243, quartiere Jardim Cerro Azul, cittá di Maringá, Stato del Paraná, Brasile, CAP: 87010-540; , titolare della carta Parte_3
d'identitá RG n° e codic , brasiliana, NumeroDiC_4 C.F._2 C.F._4 studente, nata nella cittá di Presidente Stato di São Paulo, Brasile il 16/08/2001, Per_1 residente e domiciliata in via Irineu S – quartiere Damha 1 – cittá di Per_2
Stato di São Paulo, Brasile, CAP:19053-705; titolare della Per_1 Parte_4 entitá RG n° e codice , NumeroDiC_5 Num_3 C.F._2 C.F._5 studente, brasiliano, nato cittá Presidente Stato di São Paulo (Brasile) il Per_1
25/05/1992, residente e domiciliato in via Fernandes, 135, quartiere Jardim Bongiovani, cittá di Presidente stato di São Paulo, Brasile, CAP:19050-400. Per_1
tit carta d'identitá RG n° e Parte_5 NumeroDiCartaIde_6 codice fiscale CPF/MF n° , brasiliana, laureata in giurisprudenza, nata nella C.F._6 Presidente Stato asile) il 05/10/1972, residente e domiciliata in via Per_1 Eugenio Fernandes, 135, quartiere Jardim Bongiovani, cittá di Presidente stato di Per_1
São Paulo, Brasile, CAP:19050-400. titolare d 'identitá Parte_6 RG n° e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliano, di NumeroDiCartaIde_7 C.F._7 profess di cuisine, nato nella cittá di citt stato Per_1 di São Paulo, Brasile il 10/12/1967, residente e domiciliato in Via Antonio Fioravante de Menezes, 60, quartiere Vila Lessa, nella cittá di di Presidente stato di São Paulo, Per_1 Brasile, CAP: 19020-220. , titolare della carta d'identitá Parte_7
RG n° e c , brasiliana, medica di NumeroDiC_8 C.F._2 C.F._8 professione, nata nella cittá di nella cittá di di Presidente stato di São Paulo, Brasile Per_1 in data 15/10/1988, residente e domiciliata in Via Pai artamento 1405, quartiere Bela Vista, cittá di São Paulo, stato di São Paulo, Brasile, CAP: 01306-010. Parte_8
, titolare della carta d'identitá RG n° e codi
[...] NumeroDiC_9 C.F._2 n° , brasiliana, dirigente commerciale di professione, nata nella cittá di C.F._9
Pre stato di São Paulo, Brasile in data 18/10/1992, residente e domiciliata Per_1 in Via Ironmen Victor Garrido, 475, appartamento 13, quartiere Urbanova, cittá di São José dos Campos, stato di São Paulo, Brasile – CAP: 12244-392. Parte_9
titolare della carta d'identitá RG n° e codice fiscale n°
[...] NumeroDi_10 C.F._2
, brasiliana, funzionaria pubblica, á di Presidente to C.F._10 Per_1 di São Paulo, Brasile in data 23/09/1969, residente e domiciliata in Via dos Pavões, 265, quartiere Jardim João Paulo II, cittá di Presidente stato di São Paulo, Brasile, CAP: Per_1 19061-366; tutti rappresentati e difesi dall'Av pe Pinelli (C.F.: C.F._11
; PEC: ; FAX: 0697999266) come da
[...] Email_1 procure in atti
RICORRENTI contro
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. AS DI, a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti Ut supra identificati hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di:
[...] nato in data [...], da genitori italiani, nel Comune di Crevalcore (Bologna), Per_3 come comprova l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di Nascita, rilasciato dal predetto comune (doc.1 in atti) emigrato in Brasile e deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati. In particolare, dall'unione tra il predetto e Persona_3 Persona_4 nasceva il 03/05/1901; successivamente, dall'unione tra Persona_5 Persona_5
e nasceva l'11/12/1924. Dall'unione tra Controparte_3 Persona_6
e nasceva l'odierna ricorrente Persona_6 Persona_7 Parte_1 il 12/06/1943. Dall'unione tra la ricorrente e Parte_1 Controparte_4 nascevano gli odierni ricorrenti: il 10/12/1967; Parte_6 Parte_5
il 05/10/1972; , il 23/09/1969. Dall'unione
[...] Parte_9 tra e nasceva l'odierno ricorrente Parte_6 Persona_8 [...]
il 28/11/1988. Dall'unione tra e Parte_2 Parte_5 [...]
nasceva l'odierno ricorrente il 25/05/1992. Persona_9 Parte_4
Dall'unione tra e nascevano Parte_9 Controparte_5 gli odierni ricorrenti e , il 15/10/1988, e Parte_7 Parte_7 Parte_8
, il 18/10/1992 e , il 16/08/2001 (in atti Parte_7 Parte_3 documenti di nascita e matrimonio e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al Consolato di San Paolo, contenente la menzionata domanda, cfr. doc. 14), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza fino al 2012 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a tredici anni. Inoltre, non assume rilevanza alcuna la circostanza del matrimonio di
[...] dei ricorrenti, con cittadino straniero, celebrato anteriormente al Persona_10
1° gennaio 1948, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»). Con provvedimenti fuori udienza del 18/02/25, 31/03/25 e 30/06/25 veniva concesso termine per notifica ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione essendo di natura documentale. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_1 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_1
ACCERTA la cittadinanza italiana di NumeroD_1
titolare della carta d'identitá RG n° e Parte_1 Num_3 codice fiscale CPF/MF n° , brasiliana, nata nella cittá di Presidente C.F._1 Per_1
(Brasile) il 12/06/1943, residente e domiciliata in via Washington Luiz, 318, appartamento 52, centro, cittá di Presidente Stato di São Paulo, Brasile, CAP:19010-090; Per_1
titolare della carta d'identitá RG n° Parte_2 NumeroDiCarta_12
e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliano, nato nella cittá Presidente C.F._3 Per_1
Stato di São Paulo, Brasile il 28/11/1988, residente e domiciliato in via Carlos Meneghetti, 243, quartiere Jardim Cerro Azul, cittá di Maringá, Stato del Paraná, Brasile, CAP: 87010- 540;
, titolare della carta d'identitá RG n° e codice Parte_3 NumeroDiC_4 fiscale n° , brasiliana, nata nella cittá di Presidente Stato C.F._2 C.F._4 Per_1 di São Paulo, Brasile il 16/08/2001, residente e domiciliata in via Irineu Sesti, 111 – quartiere Damha 1 – cittá di Presidente Stato di São Paulo, Brasile, CAP:19053-705; Per_1
titolare della carta d'identitá RG n° e Parte_4 NumeroDiCartaId_13 codice fiscale CPF/MF n° , brasiliano, nato nella cittá Presidente C.F._5 Per_1
Stato di São Paulo (Brasile) il 25/05/1992, residente e domiciliato in via Eugenio Fernandes, 135, quartiere Jardim Bongiovani, cittá di Presidente stato di São Paulo, Brasile, Per_1
CAP:19050-400.
titolare della carta d'identitá RG n° Parte_5 Parte_5 NumeroDiCa_6
e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliana, nata nella Presidente
[...] C.F._6
Stato di São Paulo (Brasile) il 05/10/1972, residente e domiciliata in via Eugenio Per_1
Fernandes, 135, quartiere Jardim Bongiovani, cittá di Presidente stato di São Paulo, Per_1
Brasile, CAP:19050-400.
titolare della carta d'identitá RG n° Parte_6 NumeroDiCartaIde_7
e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliano nato nella cittá di Presidente C.F._7
stato di São Paulo, Brasile il 10/12/1967, residente e domiciliato in Via Antonio Per_1 Fioravante de Menezes, 60, quartiere Vila Lessa, nella cittá di Presidente stato di Per_1
São Paulo, Brasile, CAP: 19020-220.
, titolare della carta d'identitá RG n° Parte_7 NumeroD_14
7 e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliana, nata nella cittá di Presidente
[...] C.F._8
stato di São Paulo, Brasile in data 15/10/1988, residente e domiciliata in Via Paim, Per_1
285, appartamento 1405, quartiere Bela Vista, cittá di São Paulo, stato di São Paulo, Brasile, CAP: 01306-010.
, titolare della carta d'identitá RG n° Parte_8 NumeroD_15
3 e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliana nata nella cittá di Presidente C.F._9
stato di São Paulo, Brasile in data 18/10/1992, residente e domiciliata in Via Per_1
Ironmen Victor Garrido, 475, appartamento 13, quartiere Urbanova, cittá di São José dos Campos, stato di São Paulo, Brasile – CAP: 12244-392.
, titolare della carta d'identitá RG n° Parte_9 NumeroD_16
5 e codice fiscale CPF/MF n° , brasiliana, nata nella cittá di Presidente C.F._10
stato di São Paulo, Brasile in data 23/09/1969, residente e domiciliata in Via dos Per_1
Pavões, 265, quartiere Jardim João Paulo II, cittá di Presidente stato di São Paulo, Per_1
Brasile, CAP: 19061-366 DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 3 dicembre 2025
Il GOP
AS DI