Decreto cautelare 9 novembre 2019
Sentenza 23 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00974/2026REG.PROV.COLL.
N. 09320/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9320 del 2024, proposto dalla In.Pro.Ma - Industria Produzione Mangimi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Corbyons e Luca Lucini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cicerone n. 44;
contro
Gse s.p.a. - ES dei servizi energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Guido d’Arezzo, n. 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 10451 del 23 maggio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gse - ES dei servizi energetici;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025, il consigliere CE GI e uditi, per l’appellante, gli avvocati Giovanni Corbyons e Luca Lucini e, per l’appellate, l’avvocato Maria Cristina Iannini per delega dell’avvocato Cesare San Mauro;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento del ES dei servizi energetici prot. n. GSE/P20190037787 del 30 aprile 2019, avente ad oggetto « IAFR 3442 Comunicazione di esito relativo all’attività di controllo mediante sopralluogo ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 e ai sensi dell’art. 1 del DM 31 gennaio 2014 sull’impianto termoelettrico denominato “Ceresole d’Alba”, sito nel Comune di Ceresole d’Alba (CN) »;
b) dalla nota del ES dei servizi energetici prot. n. GSE/P20180064689 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto « IAFR 3442 Comunicazione di sospensione del procedimento relativo all’attività di controllo mediante sopralluogo ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 e ai sensi dell’art. 1 del D.M. 31 gennaio 2014 sull’impianto termoelettrico denominato “Ceresole d'Alba”, sito nel Comune di Ceresole d’Alba (CN) »;
c) dalla nota del ES dei servizi energetici prot. n. GSE/P20170088007 del 17 novembre 2017, avente ad oggetto « IAFR 3442 Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per lo svolgimento dell’attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 e ai sensi dell’art. 1 del D.M. 31 gennaio 2014 sull’impianto termoelettrico denominato “Ceresole d'Alba”, di potenza pari a 2,00 MW ubicato nel Comune di Ceresole d’Alba (CN) »;
d) dal provvedimento del ES prot. n. prot. n. GSE/P20190061932 del 30 settembre 2019, avente ad oggetto « ID Verifica 2017-26802 - Comunicazione di esito relativa attività di controllo mediante sopralluogo ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 e ai sensi dell'art. 1 del DM 31 gennaio 2014 sull’impianto termoelettrico denominato “Ceresole d’Alba”, sito nel Comune di Ceresole d’Alba (CN) - IAFR 3442 _ GRIN_001392 - Richiesta restituzione incentivi »;
e) dalle determinazioni assunte dal ES in termini di riduzione dell’incentivo riconosciuto ed erogato alla ricorrente a far data dall’aprile 2019 in attuazione del già citato provvedimento prot. n. GSE/P20190037787 del 30 aprile 2019, desumibili dal portale del ES e dalla corrispondenza, con particolare riferimento ai documenti contabili n. 631814 del 31 maggio 2019, n. 201900016069G del 26 giugno 2019, n. 201900016113G del 26 luglio 2019 e n. 201900017245G del 26 agosto 2019, dei quali viene dato atto nel già citato provvedimento prot. n. GSE/P20190061932 del 30 settembre 2019;
f) dalla domanda dell’interessata di condanna del ES alla restituzione degli importi medio tempore trattenuti o riscossi.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) la IN.PRO.MA - Industria Produzione Mangimi s.r.l., svolgente attività ricezione, lavorazione e smaltimento dei, sottoprodotti di origine animale (“SOA”, costituiti da carcasse, carogne e scarti di macello presso il proprio stabilimento sito in Ceresole d’Alba (Cn), nell'anno 2008, aderendo all'allora vigente normativa premiale in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005, decise di installare nel proprio stabilimento un cogeneratore, per integrare l'impianto originario e che era finalizzato alla produzione di energia elettrica e calore mediante la combustione del grasso animale estratto dalle carcasse e dai “SOA” lavorati;
b) a tal fine, in data 28 maggio 2008, l’interessata presentò al ES dei servizi energetici un’istanza per l’ottenimento della qualifica Impianto A Fonti Rinnovabili (“IAFR”);
c) in data 5 maggio 2008 la qualifica “IAFR” venne rilasciata dal ES e successivamente l’impianto di cogenerazione entrò in esercizio e iniziò a produrre energia elettrica incentivata secondo il regime economico previsto dal relativo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008;
d) dopo un primo biennio (2009-2010) caratterizzato da una misurazione effettiva degli assorbimenti delle utenze ausiliarie sulla base di interlocuzioni in tal senso tra le parti, con missiva del 26 marzo 2012 il ES comunicò all’interessata che per l'anno 2011 la sottrazione dell'energia assorbita dai servizi ausiliari di impianto e di quella per perdite di trasformazione e linea, sarebbe stata determinata forfetariamente nella misura dell'8%, reputata adeguata per una corretta ponderazione dell'energia assorbita in relazione alla tipologia di impianto;
e) tale meccanismo venne espressamente confermato nel contraddittorio tra le parti anche nell’anno 2016, quando IN.PRO.MA, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 e della necessità di passare dal precedente regime dei cosiddetti certificati verdi a quello del convenzioni “GRIN” (Gestione riconoscimento incentivo), stipulò in data 17 novembre 2016 l’apposita nuova convenzione, sostitutiva di quella originaria del 2008, nel cui allegato tecnico fu appunto riconfermato l'8% di consumo per assorbimenti ausiliari e perdite di linea e trasformazione;
f) in data 17 novembre 2017 l’interessata ricevette la nota del ES prot. n. GSE/P20170088007 di avvio di una verifica con connesso sopralluogo, svoltosi poi nelle giornate del 23 e del 24 novembre 2017;
g) all’esito di siffatta attività di controllo, il ES emise la nota prot. n. GSE/P20180064689 del 18 luglio 2018, con cui contestò all’interessata talune riscontrate difformità nella quantificazione degli assorbimenti da servizi ausiliari, deducendo in particolare la sussistenza di taluni profili problematici a livello di autorizzazione ambientale della provincia di Cuneo, la presenza di utenze ausiliarie non considerate nelle precedenti interlocuzioni ed idonee a determinare un consistente innalzamento percentuale della stima dei consumi di energia elettrica per gli assorbimenti degli ausiliari, con conseguente abbassamento della quantità di energia elettrica incentivabile, nonché la contestazione circa l’utilizzo nell’anno 2016 di una fonte fossile non rinnovabile (olio combustibile denso, denominato “BTZ”) nella produzione dell’energia elettrica in percentuale superiore alla franchigia del 5% ammessa dalla normativa (e pari al 6,97%);
h) l’interessata presentò osservazioni presentò le proprie osservazioni;
i) con il provvedimento prot. n. GSE/P20190037787 del 30 aprile 2019 il ES confermò la sussistenza delle violazioni e ha disposto una decurtazione pari alla percentuale del 35,22% per gli assorbimenti delle utenze ausiliarie (con aggiunta dell'1% per le perdite di linea) in luogo dell'originario 8% e ha disposto l'ulteriore decurtazione del 6,97% di incentivo per l'anno 2016 avendo ritenuto che tale percentuale di energia fosse stata ottenuta dalla combustione del “BTZ” in luogo del grasso, con superamento della franchigia del 5% di energia producibile con fonti fossili di cui alla vigente normativa (la cui violazione comporta la perdita dell'incentivo ottenuto con tale fonte energetica tradizionale); con il provvedimento de quo il ES non assunse determinazioni in relazione ad un profilo problematico di carattere autorizzativo che aveva coinvolto la provincia di Cuneo e rispetto al quale l’interessata si era attivata per la relativa risoluzione.
3. Gli atti indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 sono stati impugnati dall’interessata con il ricorso n. 9172 del 2019 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a cinque motivi, compendiati in: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 24/10/2005, DELLA DELIBERAZIONE ARERA 02/2006, DEL DM 21/12/2007, DEL DM 18/12/2008, DEL DM 06/07/2012, DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 293/2012, DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 47/2013, DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL C.D. GRIN RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DI ASSORBIMENTI PER SERVIZI AUSILIARI E PERDITE DI LINEA E TRASFORMAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ISTRUTTORIA – MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ILLOGICITÀ MANIFESTA »; « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ARERA N. 02/2006 – DM 18/12/2008, DEL DM 06/07/2012, DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 293/2012, DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 47/2013, RELATIVI ALLA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA »; « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 24/10/2005, DELLA DELIBERAZIONE ARERA 02/2006, DEL DM 21/12/2007, DEL DM 18/12/2008, DEL DM 06/07/2012, DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 293/2012, DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 47/2013, DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL C.D. GRIN, NONCHÈ DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 QUINQUIES E NONIES DELLA LEGGE N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA »; « ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE E PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA »; « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4.2 DELLE PROCEDURE TECNICHE APPROVATE CON DM 21/12/2007 E ART. 19 COMMA 4 DM 18/12/2008 E DEL PROCEDIMENTO GRIN DI CUI AL DM 06/07/2012 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 ».
4. Successivamente, con motivi aggiunti l’interessata ha impugnato gli atti di cui alla lettera d) ed e) del paragrafo 1, nonché ha censurato ulteriormente quanto già impugnato con il ricorso, articolando otto motivi (di cui i primi cinque ricalcanti i motivi del ricorso introduttivo e utilizzati per sostenere l’invalidità derivata dagli atti successivi), compendiati in: « INVALIDITÀ DERIVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 24/10/2005, DELLA DELIBERAZIONE ARERA 02/2006, DEL DM 21/12/2007, DEL DM 18/12/2008, DEL DM 06/07/2012, DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 293/2012, DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 47/2013, DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL C.D. GRIN RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DI ASSORBIMENTI PER SERVIZI AUSILIARI E PERDITE DI LINEA E TRASFORMAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ISTRUTTORIA – MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ILLOGICITÀ MANIFESTA »; « INVALIDITÀ DERIVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ARERA N. 02/2006 – DM 18/12/2008, DEL DM 06/07/2012, DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 293/2012, DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 47/2013, RELATIVI ALLA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA »; « INVALIDITÀ DERIVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 24/10/2005, DELLA DELIBERAZIONE ARERA 02/2006, DEL DM 21/12/2007, DEL DM 18/12/2008, DEL DM 06/07/2012, DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 293/2012, DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 47/2013, DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL C.D. GRIN, NONCHÈ DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 QUINQUIES E NONIES DELLA LEGGE N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA »; « INVALIDITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE E PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA »; « INVALIDITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4.2 DELLE PROCEDURE TECNICHE APPROVATE CON DM 21/12/2007 E ART. 19 COMMA 4 DM 18/12/2008 E DEL PROCEIDMENTO GRIN DI CUI AL DM 06/07/2012 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 »; « ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE E PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLA CONVENZIONE GRIN DEL 2016 »; « ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 »; « ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 24/10/2005, DELLA DELIBERAZIONE ARERA 02/2006, DEL DM 21/12/2007, DEL DM 18/12/2008, DEL DM 06/07/2012, DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 293/2012, DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 47/2013, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2934-2935-2936-2946 C.C. ».
Sempre con l’atto di motivi aggiunti l’interessata ha proposto domanda risarcitoria.
5. La società per azioni Gse - ES di servizi energetici si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
6. Con l’impugnata sentenza n. 10451 del 23 maggio 2024, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre agli accessori di legge.
7. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 28 novembre 2024 e in data 12 dicembre 2024 – l’interessata ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi e formulando, altresì, domanda cautelare, poi rinunciata.
8. La società per azioni Gse si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
9. In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato una memoria il 24 ottobre 2025 e una memoria di replica il 3 novembre 2025; l’appellata ha depositato una memoria il 24 ottobre 2025 e una memoria di replica il 4 novembre 2025. Con tali atti defensionali ambedue le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 novembre 2025.
11. In via preliminare il Collegio respinge la richiesta, formulata dall’appellante nell’atto d’impugnazione e reiterata nella sua memoria e nella sua memoria di replica, di disporre una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio, siccome non necessarie ai fini del decidere.
12. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
13. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 8 a pagina 17 del gravame – l’appellante ha lamentato « Error in iudicando circa le modalità di calcolo adottate ai fini della rideterminazione dell’energia netta incentivabile – Travisamento delle censure della ricorrente – Violazione del dm 24/10/2005, della Delibera ARERA 02/2006, del DM 21/12/2007, del DM 18/12/2008, del DM 06/07/2012, della Delibera ARERA n. 293/2012, delle Linee Guida di cui alla Delibera ARERA 47/2013, del procedimento relativo al c.d. GRIN relativo alla determinazione di assorbimenti per servizi ausiliari e perdite di linea e trasformazione – Eccesso di potere per difetto di motivazione istruttoria – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Illogicità manifesta ».
14. Siffatta doglianza è infondata.
Premesso che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2018, la produzione netta di energia elettrica da parte di un impianto si ottiene sottraendo dalla produzione lorda « l’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi » e che il quantitativo di energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e quello oggetto di perdita di linea può essere alternativamente determinato dal ES come « risultante dalle misure elettriche » ovvero quale « quota forfettaria della produzione lorda », in sede di riconoscimento della qualifica “IAFR”, il ES ha determinato la misura forfettaria dell’all’8%, tenendo conto dei dati forniti dall’interessata, la quale aveva dichiarato che i sistemi ausiliari da considerare ai fini del calcolo dei certificati versi erano esclusivamente quelli collegati al quadro servizi generatore, misurati con apposito apparecchio.
Tuttavia, a seguito del sopralluogo eseguito dai tecnici del ES, è emerso che alcune utenze (ventilatore fumane, ventilatore aria comburente e ventilatore), rientranti nei servizi ausiliari, non erano stati indicati in sede di presentazione del progetto dell’impianto e neppure erano collegate al contatore dei servizi ausiliari.
Ciò posto, del tutto legittimamente e doverosamente il ES ha rideterminato il fattore percentuale dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari.
Tale rideterminazione non poteva oggettivamente essere eseguita ora per allora sulla base dell’effettivo consumo di energia elettrica da parte dei servizi ausiliari aggiuntivi non dichiarati, siccome essi non erano collegati ad un contatore.
Peraltro la nuova misura percentuale non è stata fissata in modo arbitrario, ma in ragione della tabella relativa alle utenze di impianto e considerando il volume di controllo dell’impianto e le ore di suo funzionamento avuto riguardo agli anni per i quali erano disponibili le misure orarie dell’energia prodotta (2016 e 2017).
A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, il ES non ha determinato l’assorbimento al massimo del potenziale delle utenze ausiliarie, ma l’ha congruamente calcolata in base alla potenza installata (nominale, essendo l’unico dato oggettivo disponibile), valutando, però, i coefficienti di carico (“Kp”, percentuale di lavoro del componente rispetto al valore di potenza nominale della targhetta dello stesso) e di utilizzo (“Ku”, percentuale di lavoro del componente rispetto al numero di ore di funzionamento del gruppo di produzione) e alle ore di funzionamento del gruppo generatore.
Con procedura logicamente ragionevole (anche alla luce della già evidenziata impossibilità di una ricostruzione diretta e analitica degli assorbimenti energetici passati da parte dei servizi ausiliari in assenza di specifico contatore) e comunque non manifestamente irragionevole (e, pertanto, quale esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo) e un calcolo immune da mende, il ES, ottenuta la misura dell’energia impiegata da tutti i servizi ausiliari dell’impianto e quella oggetto di perdita di linea (con una media degli anni 2016 e 2017 pari al 35,22% dell’energia lorda), ha determinato il valore dell’energia netta incentivabile per differenza.
Va precisato che alcuna valenza hanno le misurazioni eseguite dall’interessata dal 2020 in poi, in quanto, oltre a non essere verificate, sono derivanti dall’installazione di contatori installati dopo il provvedimento di rideterminazione del ES e, pertanto, non noti, siccome non ancora esistenti, al momento della verifica.
In definitiva, diversamente da quanto affermato dall’appellante anche nelle sue due memorie, il ES non ha effettuato, all’evidenza, una stima presuntiva, bensì di una necessaria rideterminazione della percentuale forfettaria dei consumi per servizi ausiliari e della perdita di linea alla stregua di dati reali e oggettivi, non potendo oggettivamente procedere a un calcolo analitico su assorbimenti energetici passati non misurati.
15. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 17 a pagina 20 del gravame – l’interessata ha dedotto « Error in iudicando per violazione della delibera ARERA n. 02/2006 – dm 18/12/2008, del dm 06/07/2012, della deliberazione arera n. 293/2012, delle linee guida di cui alla deliberazione arera n. 47/2013, relativi alla qualificazione dei servizi ausiliari – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di motivazione ed istruttoria ».
16. Tale motivo è infondato, giacché, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, il ventilatore fumi, utilizzato per eliminare le esalazioni maleodoranti, deve essere incluso nei servizi ausiliari ai sensi dell’art. 2, comma 2, della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 47/2013/R/EFR del 7 febbraio 2013, secondo cui « Sono parte dei consumi dei servizi ausiliari i consumi di energia elettrica di qualunque apparecchiatura, sottosistema o sistema compreso nel volume di controllo, strettamente funzionale al mantenimento di un impianto di produzione di energia elettrica in esercizio o in condizioni di riprendere la produzione, a prescindere dalla titolarità e dall’ubicazione delle apparecchiature stesse » e dell’allegato 1 (“Volume di controllo e relative sezioni per le diverse tipologie impiantistiche”) alla “Procedura applicativa della deliberazione AEEG n. 47/2013/R/EFR per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione” (emanata dal Gse in data 13 gennaio 2014), dove, tra le sezioni che costituiscono il volume di controllo di un impianto alimentato da biomasse liquide, è inclusa espressamente anche « la linea di trattamento fumi » (a pagina 36 della procedura applicativa).
17. Con il terzo motivo – esteso da pagina 20 a pagina 23 del gravame – l’appellante ha lamentato « Error in iudicando per violazione DM 24/10/2005, Delibera ARERA 02/2006, DM 21/12/2007, DM 18/12/2008, DM 06/07/2012, Delibera ARERA 293/2012, Linee Guida di cui alla Delibera ARERA 47/2013, procedimento relativo al c.d. GRIN, nonché del principio del legittimo affidamento – Violazione artt. 21 quinquies e nonies Legge n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria ».
18. Detta censura è infondata, non essendo predicabile, in radice, alcun legittimo affidamento sulla percentuale forfettaria dell’8% a fronte della mancata comunicazione della presenza di alcune componenti ausiliarie, poi riscontrate dal ES in sede di controllo. La misura dell’8%, quindi, è stata determinata da dati erronei e da omissioni comunicative dell’interessata, la quale non può legittimamente dolersi di una modifica in peius della misura forfettaria a fronte di una incompletezza istruttoria da essa dipesa.
19. Attraverso il quarto motivo – esteso da pagina 24 a pagina 27 del gravame – l’appellante ha dedotto « Error in iudicando per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto e difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta ».
20. Il motivo è infondato, avendo il ES agito su una piattaforma fattuale chiara e perfettamente percepita, giungendo a una rideterminazione della percentuale forfettaria di assorbimento energetico dei servizi ausiliari a causa di un’iniziale dichiarazione omissiva dell’interessata, non riscontrandosi, quindi, alcuna contraddittorietà tra la prima determinazione e la successiva rideterminazione, la quale è fisiologicamente diversa (e maggiore) dalla prima, stante il rinvenimento di ulteriori elementi ausiliari nell’impianto.
21. Con il quinto motivo – esteso da pagina 27 a pagina 29 del gravame – l’appellante ha lamentato « Error in iudicando della sentenza nella parte in cui non ha correttamente scrutinato la censura relativa alla decurtazione del 6,97% dell’incentivo per l’anno 2016 – Violazione del paragrafo 4.4.2 delle procedure tecniche approvate con DM 21/12/2007 e art. 19 comma 4 DM 18/12/2008 e del procedimento GRIN di cui al DM 06/07/2012 – Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria – Violazione art. 3 della Legge n. 241/90 ».
22. Tale censura è infondata, non essendovi stata, invero, l’asserita carenza di istruttoria e di motivazione in relazione alla rideterminazione della percentuale di produzione di energia elettrica derivante dall’impiego di combustibile fossile non imputabile alla fonte rinnovabile.
Precisato che la rideterminazione (di tipo necessitato) è stata il frutto di una divergenza tra quanto prospettato inizialmente dall’interessata e quanto verificato dal ES, si osserva che la percentuale di combustibile fossile è stata correttamente rideterminata dal Gse sulla base di dati oggettivi forniti dall’Agenzia regionale per la protezione ambiente del Piemonte e di documenti acquisiti in sede di sopralluogo, tra cui i registri di carico e scarico di grasso e le fatture di acquisto del combustibile fossile di tipo “BTZ”. Per tal via, il ES ha acclarato, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante anche nella sua memoria di replica, con un’operazione aderente ai dati reali, priva di illogicità e sufficientemente motivata, il quantitativo di tale combustibile utilizzato nella produzione di energia elettrica e conseguentemente ha calcolato misura percentuale di detta energia derivante all’uso di sostanze inquinanti, emergendo, in particolare, che circa 105 MWh su 1.506,5 MWh totali prodotti (ovverosia circa a circa il 6,97%) sono generati da combustibile di “BTZ”, il che è stato puntualmente rilevato dal Gse sin dalla comunicazione prot. n. GSE/P20180064689 del 18 luglio 2018.
23. Con la sesta doglianza – estesa da pagina 29 a pagina 32 del gravame – l’appellante ha lamentato « Error in iudicando della sentenza per non aver correttamente individuato la censura di cui al sesto motivo aggiunto – Eccesso di potere per contraddittorietà e illegittimità e difetto di motivazione e istruttoria – Violazione art. 14 della convenzione GRIN – Omessa pronuncia ».
24. Il motivo è infondato.
Il provvedimento del ES prot. n. GSE/P20190061932 del 30 settembre 2019, infatti, è atto dovuto, trattandosi del recupero di finanziamenti pubblici indebitamente percepibili. In tale contesto l’attività dell’amministrazione è rigidamente vincolata e necessitata. Né sussiste un obbligo di procedere al recupero in modo progressivo mediante future compensazioni mensili con i futuri incentivi, avendo, quindi, il ES legittimamente quantificato il 30 settembre 2019 la somma complessiva da recuperare, chiedendone il versamento entro 30 giorni, fermo restando che poi, in mancanza, ha operato compensazioni mensili.
Non essendoci obblighi al riguardo non è illegittimo che dopo il provvedimento del 30 aprile 2019 il ES abbia svolto delle compensazioni con esclusivo riguardo agli incentivi della convenzione “GRIN” (di cui si è dato atto nel provvedimento del 30 settembre 2019) e che successivamente a questo secondo provvedimento abbia chiesto il versamento in un’unica soluzione, né vi è contraddizione, trattandosi nel primo caso di una soluzione parziale (solo per la quota “GRIN”) e provvisoria nelle more dei conteggi energetici e monetari definitivi (in applicazione delle nuove percentuali determinate), che non denota alcun eccesso di potere da parte del ES, trattandosi, anzi, di una dinamica operativa ragionevole e, in ogni caso, non illegittima.
25. Tramite la settima censura – estesa da pagina 32 a pagina 33 del gravame – l’appellante ha lamentato « Error in iudicando per eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria di cui al settimo motivo aggiunto di ricorso e violazione art. 3 L. 241/90 ».
26. La doglianza è infondata, giacché il provvedimento del 30 settembre 2019 non è affetto da mende istruttorie e motivazionali. Esso, invero, è del tutto coerente con il provvedimento prot. GSE/P20190037787 del 30 aprile 2019 ed è adeguatamente motivato. Specificamente il ES il 30 aprile 2019 ha rappresentato all’interessata che, all’esito del procedimento di verifica, « l’energia netta incentivabile a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto sarà rideterminata decurtando dall’energia lorda prodotta, un valore pari all’1% per quanto riguarda le perdite di trasformazione, e un valore pari al 35,22% per quanto riguarda l’energia assorbita dai servizi ausiliari » e che « per il calcolo dell’energia netta incentivabile per l’anno 2016 sarà decurtato il contributo imputabile all’energia prodotta da fonti fossili pari al 6,9% » e del tutto coerentemente il 30 settembre 2019 ha comunicato all’interessata il valore di certificati verdi e la quota inerente alla convenzione “GRIN”, puntualizzando che « Con riferimento ai titoli CV, il GSE ha ricalcolato i titoli spettanti per il periodo 2009 - 2015, determinando in 4.901 il numero dei certificati da restituire per un importo pari a euro 437.127,56 (titoli valorizzati al prezzo di ritiro di ciascun anno », in base a un dettagliato e perspicuo prospetto e che « Con riferimento all’incentivo GRIN_001392, il GSE ha ricalcolato gli incentivi spettanti per il periodo 2016 - 2015 », precisando che l’importo da recuperare è pari ad 211.975,01, parimenti in base a un dettagliato e perspicuo prospetto, non rinvenendosi, pertanto, la lamentata (anche nella memoria di replica dell’appellante) mancata esplicitazione dei criteri di quantificazione degli incentivi.
27. Con l’ottava censura – estesa da pagina 33 a pagina 34 del gravame – l’appellante ha dedotto « Error in iudicando in relazione all’eccezione di prescrizione – Violazione applicazione del dm 24/10/2005, della deliberazione arera 02/2006, del dm 21/12/2007, del dm 18/12/2008, del dm 06/07/2012, della deliberazione arera n. 293/2012, delle linee guida di cui alla deliberazione arera n. 47/2013, in relazione agli artt. 2934-2935-2936-2946 c.c .».
28. Il motivo è infondato.
Del tutto correttamente il T.a.r. ha escluso la maturazione dell’eccepita prescrizione degli incentivi maturati fino al 30 settembre 2009, poiché l’effettiva quantificazione dei certificati verdi spettanti per l’anno 2009 è stata possibile soltanto dopo l’invio da parte dell’interessata al ES di una nota del 29 marzo 2010, con cui è stata richiesta la compensazione dei certificati verdi emessi a preventivo, indicando il valore della produzione netta.
Il termine prescrizionale – decennale in base all’art. 2946 del codice civile – per la ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. decorre da quando le somme sono state erogate (nel 2010 per gli importi maturati nel 2009) e, pertanto, esso è stato rispettato, essendo la comunicazione di invito al versamento giunta all’interessata il 30 settembre 2019.
29. In conclusione l’appello deve essere respinto.
30. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9320 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna In.Pro.Ma - Industria Produzione Mangimi s.r.l. al pagamento, in favore di Gse s.p.a. - ES dei servizi energetici, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.000 (quattromila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
LI OT SC, Presidente
CE GI, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE GI | LI OT SC |
IL SEGRETARIO