Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 974
TAR
Decreto cautelare 9 novembre 2019
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TAR
Sentenza 23 maggio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Error in iudicando circa le modalità di calcolo adottate ai fini della rideterminazione dell’energia netta incentivabile

    Il GSE ha legittimamente rideterminato la percentuale forfettaria degli assorbimenti per servizi ausiliari e perdite di linea a seguito del sopralluogo, che ha rivelato la presenza di utenze non dichiarate. La nuova misura è stata calcolata in modo ragionevole basandosi su dati oggettivi disponibili, data l'impossibilità di un calcolo analitico retroattivo.

  • Rigettato
    Error in iudicando per violazione della delibera ARERA n. 02/2006 e altre normative relative alla qualificazione dei servizi ausiliari

    Il ventilatore fumi deve essere incluso nei servizi ausiliari secondo la normativa vigente, che considera parte dei consumi dei servizi ausiliari l'energia elettrica di qualunque apparecchiatura strettamente funzionale al mantenimento dell'impianto in esercizio.

  • Rigettato
    Error in iudicando per violazione del principio del legittimo affidamento e degli artt. 21 quinquies e nonies Legge n. 241/90

    Non è predicabile alcun legittimo affidamento sulla percentuale forfettaria dell'8% a fronte della mancata comunicazione della presenza di alcune componenti ausiliarie da parte dell'interessata. La modifica è conseguenza di incompletezza istruttoria da essa dipesa.

  • Rigettato
    Error in iudicando per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto e difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta

    Il GSE ha agito su una piattaforma fattuale chiara, rideterminando la percentuale a causa di una dichiarazione omissiva iniziale dell'interessata. La rideterminazione è fisiologicamente diversa e maggiore rispetto alla prima determinazione, senza che ciò configuri contraddittorietà.

  • Rigettato
    Error in iudicando della sentenza nella parte in cui non ha correttamente scrutinato la censura relativa alla decurtazione del 6,97% dell’incentivo per l’anno 2016

    La decurtazione è stata correttamente applicata sulla base di dati oggettivi forniti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e documenti acquisiti in sede di sopralluogo, che hanno accertato l'utilizzo di combustibile 'BTZ' in percentuale superiore alla franchigia ammessa.

  • Rigettato
    Error in iudicando della sentenza per non aver correttamente individuato la censura di cui al sesto motivo aggiunto

    Il provvedimento di recupero è un atto dovuto. Il GSE ha legittimamente quantificato la somma da recuperare e ha operato le compensazioni necessarie, non sussistendo un obbligo di recupero progressivo.

  • Rigettato
    Error in iudicando per eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria di cui al settimo motivo aggiunto di ricorso e violazione art. 3 L. 241/90

    Il provvedimento del 30 settembre 2019 è coerente con il precedente del 30 aprile 2019 ed è adeguatamente motivato, specificando le rideterminazioni apportate all'energia netta incentivabile e i criteri di calcolo degli incentivi da recuperare.

  • Rigettato
    Error in iudicando in relazione all’eccezione di prescrizione

    Il termine prescrizionale decennale per la ripetizione dell'indebito decorre da quando le somme sono state erogate. La quantificazione dei certificati verdi per il 2009 è stata possibile solo successivamente, e il termine prescrizionale è stato rispettato, dato che la comunicazione di invito al versamento è giunta nel 2019.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 974
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 974
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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