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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15965 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42660 del R.G.A.C.C. dell'anno
2023, e vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Alessandro Fabbi ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in
Roma Via Cristoforo Colombo, n. 310
OPPONENTE
CONTRO
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Tiziana Chiapponi ed elettivamente domiciliato nel di lei studio in
Aprilia (LT) Via Ugo Foscolo, n. 34
OPPOSTO
OGGETTO: prestito personale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
6148/23 (R.G. 9316/23) con il quale il Tribunale di Roma, il 28.03.2023 gli aveva ingiunto, in solido con la il pagamento Controparte_2 dell'importo complessivo di euro 77.500,00, oltre interessi dalla domanda, in favore di Controparte_1
Il credito agito in monitorio derivava, secondo la prospettazione del ricorrente, da un prestito personale che il medesimo aveva fatto al di lui EL, Per_1 , deceduto in Roma il 13.07.2019, al fine di aiutarlo durante il periodo
[...] in cui quest'ultimo stava affrontando una grave malattia, mediante due assegni bancari e specificatamente l'assegno n.0016770039 di euro 30.000,00 tratto su
Banca del Fucino emesso il 17.01.2017 e l'assegno n. 00185486434 di euro
50.000,00 tratto su Banca del Fucino emesso il 19.10.2018 ( cfr. all 1 e 2 fasc monitorio); agiva per la minor somma di euro 77.500,00 nei confronti dell'opponente, affermando di aver avuto in restituzione, in data 10.01.2018, dalla la somma di euro 2.500,00, da imputare al Controparte_2 prestito in virtù di accollo.
A sostegno della natura di “prestito” delle somme erogate a suo tempo in favore del defunto EL , l'opposto produceva l'Atto pubblico del 16- Persona_1
18 febbraio 2019 in Notar rep. 5991 racc 3328 del 10.10. 2019 Persona_2 nella parte in cui recita: “chiedo a tutti i miei fratelli di restituire 80.000 euro
a mio EL che me li ha prestati durante il periodo della Controparte_1 mia malattia naturalmente dopo essere venuti in possesso delle quote sociali
a me intestate “e un bonifico di euro 2.500,00, ricevuto in data 10 gennaio 2018 da parte della la cui causale recita “pagamento Controparte_2 accollo . Parte_1
qui vocato nella sua qualità di erede testamentario del Parte_1 defunto , di cui era coniuge, nel costituirsi in giudizio negava la Persona_1 natura di prestito della somma beneficiata, affermava la natura di obbligazione naturale del credito restitutorio, contestava il proprio obbligo, quale erede del mutuatario, di restituzione nei confronti del , concludendo per la Per_1 revoca del decreto e, solo in via di subordine, per la compensazione della somma di euro 13.648,60, oltre interessi , a lui dovuta dall'opposto per la statuizione contenuta nella sentenza civile n. 11033/2023.
Denegata la provvisoria esecutività al decreto, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., respinte le prove orali articolate, ammessa la produzione documentale di ambo le parti la causa, spirati i termini di cui all'art. 190-c.p.c.,
è stata trattenuta per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Delineato in fatto il perimetro del decidere, va in diritto preliminarmente chiarito che per costante giurisprudenza con la locuzione “prestito personale”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine.
2 Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione. (Cass.
13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 Agosto
1996, n. 7343).
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma – c.d. traditio
– che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti familiari, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione.
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che
l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conf., Cass. 22 aprile 2010, n. 9541), con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo.
Venendo al caso in esame, osserva questo giudicante che è in atti, oltre che pacifica, la prova della c.d. “traditio” (cfr. assegni in all 1 e 2 fasc monitorio); che la prova del titolo può ricavarsi da un atto a fede privilegiata, sebbene privo del suo valore testamentario, – aiuto economico per affrontare una lunga malattia – (cfr. Atto pubblico del 16-18 febbraio 2019 in Notar Persona_2
3 rep. 5991 racc 3328 del 10.10. 2019 in doc 3 fascicolo opposta) - ma nulla ha provato circa l'impegno assunto in vita dal EL Controparte_1 Per_1 alla restituzione in suo favore della somma beneficiata, né riguardo ai termini e ai tempi dell'asserito accordo restitutorio, prova che si imponeva a fronte della natura dell'obbligato – coniuge erede - e dell'obbligazione - mutuo orale contratto dal EL non più in vita -.
Difetta, poi, anche la prova che il de cuius abbia gravato il coniuge di un obbligo
– se accertato - di restituzione.
Le prove documentali offerte in comunicazione lasciano intendere, al contrario,
e fondano il convincimento di questo giudice, che la dazione, pacifica, di dette somme, fosse stata concordata con altre intenzioni, in nessun modo riconducibili al petitum richiesto (mutuo orale), del quale difetta un indispensabile elemento costitutivo: l'intesa che il soggetto beneficiato di una somma di denaro la restituisca entro un certo termine che, una volta provato l'obbligo assunto, ben può essere fissato dal giudice,
Non esiste alcun carteggio o conversazione o richiesta inter-partes in grado di dimostrare un impegno o un obbligo di in favore di , tale da Per_1 CP_1 poter vincolare l'opponente beneficiato, che mai ha riconosciuto la natura di prestito delle somme.
Le disposizioni testamentarie che si sono susseguite provano che laddove ha voluto onerare qualcuno di un qualche obbligo lo ha sempre Persona_1 fatto esplicitamente, e così nel testamento del 6.12.2016 onera il di allora compagno di “ dare 1000 euro al mese a mia madre Parte_1 Per_3
finché è in vita”; in quello del 18 febbraio 2019 onera i fratelli di
[...] restituire le somme che ha ricevuto da “durante il periodo della mia CP_1 malattia naturalmente dopo essere venuti in possesso delle quote sociali a me intestate “; nell'ultima disposizione del 30.5.2019 nomina il coniuge
[...] erede di tutti i propri beni personali “ escluso la società Persona_4
Tondomondo che la lascio in eredità a mia sorella ”. Persona_5
La precisione dei testamenti che si sono susseguiti, tutti in atti (cfr. doc 3 e 4 fascicolo opposta) non rende revocabile in dubbio che, se avesse Persona_1 voluto riconoscere un debito in favore di e lo avesse voluto Controparte_1 trasferire al coniuge erede testamentario, gravandolo di un'obbligazione restitutoria, lo avrebbe fatto oggetto di locuzione esplicita.
4 Parimenti - anche senza entrare nel merito della figura giuridica – accollo - richiamata -, la locuzione “pagamento accollo piergiovanni”, contenuta nel versamento di € 2.500,00, non consente di collegare l'accollo al debito nascente dal prestito di euro 80.000,00, ovvero difetta la prova che detta somma, - versata su un conto dell'opposto dà altra società - sia stata versata per il prestito per cui è causa, specie in presenza di molteplici rapporti societari riprodotti nelle disposizioni di ultima volontà ed emersi con chiarezza dalle complessive deduzioni e produzioni delle parti in contesa. (cfr. testamenti e registrazioni audio in doc. 8, 9 e 10 fascicolo opponente)
Al difetto di prova che le somme di cui si chiede la restituzione all'erede successivamente nominato, siano state concesse al de cuius a titolo di mutuo orale gratuito e con intesa tra le parti originari – i germani - di Per_1 restituzione, segue il rigetto della domanda.
La delicata vicenda dedotta in giudizio (rapporti parentali, redazione di più testamenti, persona non più in grado di riferire in prima persona sui fatti dedotti), è ritenuta da questo giudice giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da così provvede: Parte_1 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 6148/2023; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42660 del R.G.A.C.C. dell'anno
2023, e vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Alessandro Fabbi ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in
Roma Via Cristoforo Colombo, n. 310
OPPONENTE
CONTRO
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Tiziana Chiapponi ed elettivamente domiciliato nel di lei studio in
Aprilia (LT) Via Ugo Foscolo, n. 34
OPPOSTO
OGGETTO: prestito personale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
6148/23 (R.G. 9316/23) con il quale il Tribunale di Roma, il 28.03.2023 gli aveva ingiunto, in solido con la il pagamento Controparte_2 dell'importo complessivo di euro 77.500,00, oltre interessi dalla domanda, in favore di Controparte_1
Il credito agito in monitorio derivava, secondo la prospettazione del ricorrente, da un prestito personale che il medesimo aveva fatto al di lui EL, Per_1 , deceduto in Roma il 13.07.2019, al fine di aiutarlo durante il periodo
[...] in cui quest'ultimo stava affrontando una grave malattia, mediante due assegni bancari e specificatamente l'assegno n.0016770039 di euro 30.000,00 tratto su
Banca del Fucino emesso il 17.01.2017 e l'assegno n. 00185486434 di euro
50.000,00 tratto su Banca del Fucino emesso il 19.10.2018 ( cfr. all 1 e 2 fasc monitorio); agiva per la minor somma di euro 77.500,00 nei confronti dell'opponente, affermando di aver avuto in restituzione, in data 10.01.2018, dalla la somma di euro 2.500,00, da imputare al Controparte_2 prestito in virtù di accollo.
A sostegno della natura di “prestito” delle somme erogate a suo tempo in favore del defunto EL , l'opposto produceva l'Atto pubblico del 16- Persona_1
18 febbraio 2019 in Notar rep. 5991 racc 3328 del 10.10. 2019 Persona_2 nella parte in cui recita: “chiedo a tutti i miei fratelli di restituire 80.000 euro
a mio EL che me li ha prestati durante il periodo della Controparte_1 mia malattia naturalmente dopo essere venuti in possesso delle quote sociali
a me intestate “e un bonifico di euro 2.500,00, ricevuto in data 10 gennaio 2018 da parte della la cui causale recita “pagamento Controparte_2 accollo . Parte_1
qui vocato nella sua qualità di erede testamentario del Parte_1 defunto , di cui era coniuge, nel costituirsi in giudizio negava la Persona_1 natura di prestito della somma beneficiata, affermava la natura di obbligazione naturale del credito restitutorio, contestava il proprio obbligo, quale erede del mutuatario, di restituzione nei confronti del , concludendo per la Per_1 revoca del decreto e, solo in via di subordine, per la compensazione della somma di euro 13.648,60, oltre interessi , a lui dovuta dall'opposto per la statuizione contenuta nella sentenza civile n. 11033/2023.
Denegata la provvisoria esecutività al decreto, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., respinte le prove orali articolate, ammessa la produzione documentale di ambo le parti la causa, spirati i termini di cui all'art. 190-c.p.c.,
è stata trattenuta per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Delineato in fatto il perimetro del decidere, va in diritto preliminarmente chiarito che per costante giurisprudenza con la locuzione “prestito personale”, si intende la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine.
2 Il prestito va pertanto inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, sia la consegna della somma, sia il titolo della stessa dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione. (Cass.
13.3.2013, n. 6295; Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass. 9 Agosto
1996, n. 7343).
L'esistenza di un contratto di mutuo orale, poi, presuppone non la sola consegna in denaro o titoli di credito di una determinata somma – c.d. traditio
– che può originare da diverse ragioni, specie all'interno di rapporti familiari, ma anche l'impegno dell'accipiens alla sua restituzione.
Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “la datio di una somma di danaro non vale, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che
l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 13.3.2013, n. 6295; conf., Cass. 22 aprile 2010, n. 9541), con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo.
Venendo al caso in esame, osserva questo giudicante che è in atti, oltre che pacifica, la prova della c.d. “traditio” (cfr. assegni in all 1 e 2 fasc monitorio); che la prova del titolo può ricavarsi da un atto a fede privilegiata, sebbene privo del suo valore testamentario, – aiuto economico per affrontare una lunga malattia – (cfr. Atto pubblico del 16-18 febbraio 2019 in Notar Persona_2
3 rep. 5991 racc 3328 del 10.10. 2019 in doc 3 fascicolo opposta) - ma nulla ha provato circa l'impegno assunto in vita dal EL Controparte_1 Per_1 alla restituzione in suo favore della somma beneficiata, né riguardo ai termini e ai tempi dell'asserito accordo restitutorio, prova che si imponeva a fronte della natura dell'obbligato – coniuge erede - e dell'obbligazione - mutuo orale contratto dal EL non più in vita -.
Difetta, poi, anche la prova che il de cuius abbia gravato il coniuge di un obbligo
– se accertato - di restituzione.
Le prove documentali offerte in comunicazione lasciano intendere, al contrario,
e fondano il convincimento di questo giudice, che la dazione, pacifica, di dette somme, fosse stata concordata con altre intenzioni, in nessun modo riconducibili al petitum richiesto (mutuo orale), del quale difetta un indispensabile elemento costitutivo: l'intesa che il soggetto beneficiato di una somma di denaro la restituisca entro un certo termine che, una volta provato l'obbligo assunto, ben può essere fissato dal giudice,
Non esiste alcun carteggio o conversazione o richiesta inter-partes in grado di dimostrare un impegno o un obbligo di in favore di , tale da Per_1 CP_1 poter vincolare l'opponente beneficiato, che mai ha riconosciuto la natura di prestito delle somme.
Le disposizioni testamentarie che si sono susseguite provano che laddove ha voluto onerare qualcuno di un qualche obbligo lo ha sempre Persona_1 fatto esplicitamente, e così nel testamento del 6.12.2016 onera il di allora compagno di “ dare 1000 euro al mese a mia madre Parte_1 Per_3
finché è in vita”; in quello del 18 febbraio 2019 onera i fratelli di
[...] restituire le somme che ha ricevuto da “durante il periodo della mia CP_1 malattia naturalmente dopo essere venuti in possesso delle quote sociali a me intestate “; nell'ultima disposizione del 30.5.2019 nomina il coniuge
[...] erede di tutti i propri beni personali “ escluso la società Persona_4
Tondomondo che la lascio in eredità a mia sorella ”. Persona_5
La precisione dei testamenti che si sono susseguiti, tutti in atti (cfr. doc 3 e 4 fascicolo opposta) non rende revocabile in dubbio che, se avesse Persona_1 voluto riconoscere un debito in favore di e lo avesse voluto Controparte_1 trasferire al coniuge erede testamentario, gravandolo di un'obbligazione restitutoria, lo avrebbe fatto oggetto di locuzione esplicita.
4 Parimenti - anche senza entrare nel merito della figura giuridica – accollo - richiamata -, la locuzione “pagamento accollo piergiovanni”, contenuta nel versamento di € 2.500,00, non consente di collegare l'accollo al debito nascente dal prestito di euro 80.000,00, ovvero difetta la prova che detta somma, - versata su un conto dell'opposto dà altra società - sia stata versata per il prestito per cui è causa, specie in presenza di molteplici rapporti societari riprodotti nelle disposizioni di ultima volontà ed emersi con chiarezza dalle complessive deduzioni e produzioni delle parti in contesa. (cfr. testamenti e registrazioni audio in doc. 8, 9 e 10 fascicolo opponente)
Al difetto di prova che le somme di cui si chiede la restituzione all'erede successivamente nominato, siano state concesse al de cuius a titolo di mutuo orale gratuito e con intesa tra le parti originari – i germani - di Per_1 restituzione, segue il rigetto della domanda.
La delicata vicenda dedotta in giudizio (rapporti parentali, redazione di più testamenti, persona non più in grado di riferire in prima persona sui fatti dedotti), è ritenuta da questo giudice giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da così provvede: Parte_1 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 6148/2023; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025
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Dott.ssa Paola Giardina
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