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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/11/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2589 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
AL RO IC
Benedetta Fattori IC rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 28/12/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. BEBER CONSUELO , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GENERALI NADINE, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di ON ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13/10/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 11/07/2025 Parte_1
Per ome precisate con nota depositata il 09/07/2025. CP_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 28/12/2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con n ON in data 27/09/1997 (trascritto presso gli atti CP_1
dello Stato civile del Comune di ON, atto n. 192, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e (nato il [...]), e di essersi separata Per_1 Persona_2
dal marito con sentenza del Tribunale di ON del 25/09/2008, pubblicata il 29/10/2008, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 15/03/2024 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
richiesta di divorzio della moglie, alle condizioni precisate in comparsa.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il IC
Delegato, sentite personalmente le parti, disponeva un rinvio in vista di una soluzione conciliativa.
Nel corso del giudizio, in considerazione della residua conflittualità emersa tra le parti in ordine alla sistemazione del figlio , veniva sentito il di lui amministratore di sostegno avv. Persona_2
Controparte_2
Con provvedimento del 17/01/2025, il IC Delegato, dato atto della impossibilità di addivenire a una soluzione conciliativa, assumeva in via temporanea e urgente provvedimenti del seguente tenore:
“1) Dispone che il padre tenga con sé con i seguenti tempi e modalità: il martedì, il Per_2
mercoledì e il venerdì dalle ore 14.30 (ovvero dal rientro dal centro diurno) sino alle ore 19; il sabato dalle ore 15 alle ore 19; a domeniche alternate dalle ore 9 alle ore 19; durante le vacanze estive un periodo di almeno due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
nelle vacanze di Natale e di Pasqua starà con ciascun genitore per metà del Per_2
periodo, con alternanza annuale;
le ulteriori festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale;
2) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante versamento Per_2
alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 1000, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di ON;
”.
Con lo stesso provvedimento, il IC rigettava le richieste istruttorie e, ritenuta matura la causa per la decisione, fissava l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c.; a suddetta udienza, fatte precisare le conclusioni, il IC rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/10/2025.
*
La domanda di divorzio La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in ON in data 27/09/1997 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di ON, atto n. 192, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il Per_1 Persona_2
15/11/2000).
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale Ordinario di ON n. 1720 del 2008 del 25/09/2008, pubblicata il 29/10/2008.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La sistemazione abitativa di e i doveri di cura dei genitori Persona_2
Deve premettersi che entrambi i figli della coppia sono ampiamente maggiorenni. Nondimeno, mentre ( nato il [...]) è economicamente autosufficiente, (nato Per_1 Persona_2
il 15/11/2000) pacificamente presenta una minorazione psico-fisica che giustifica, ai sensi dell'art. 337 septies, co. II, c.c., l'applicazione delle disposizioni dettate per i figli minori. Egli, infatti, non comunica verbalmente e richiede un intervento assistenziale continuativo e globale per provvedere ai propri interessi.
In poposito, è bene precisare che la norma da ultimo citata non ha inteso determinare una generalizzata dichiarazione di incapacità dei soggetti portatori di una disabilità, equiparandoli integralmente ai minorenni, bensì mira a tutelare le specificità del caso, enucleando una disciplina speciale applicabile ai figli affetti da grave menomazione psico-fisica. Il dettato normativo corrisponde dunque a una esigenza di solidarietà sociale, in un sistema complessivo di interventi a tutela delle persone “deboli”, da coordinare con l'istituto dell'amministrazione di sostegno e con gli altri strumenti di protezione giuridica approntati dal legislatore.
Ebbene, in questo quadro di riferimento, la giurisprudenza ha specificato che l'articolo 337 septies c.c. consente, innanzitutto, di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne in condizione di disabilità; è stata inoltre riconosciuta l'applicabilità delle norme in materia di visite e cura da parte del genitore non convivente nonché di quelle che disciplinano gli obblighi di mantenimento, questi ultimi collegati alla condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne. Resta esclusa, invece, la estensibilità delle disposizioni in tema di affidamento dei figli minori (ex multis, Cass. n. 2670/2023).
Dunque, a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale appena richiamato e avuto riguardo ai principi generali del nostro ordinamento, deve ritenersi che tra i profili di esercizio della responsabilità genitoriale esclusi dalla cognizione del IC della separazione o del divorzio vi è quello del collocamento del figlio.
Osserva al riguardo il Collegio che, la persona maggiorenne, seppur affetta da patologia invalidante grave, resta comunque un soggetto dell'ordinamento titolare di diritti propri, tra cui quello personalissimo di scegliere dove vivere;
egli, dunque, non può essere passivamente assoggettato alla decisione dei genitori o, in caso di disaccordo tra questi, del IC del conflitto familiare. Al contrario, se il maggiorenne, a prescindere dalla condizione di disabilità, è capace di intendere e di volere, potrà scegliere con chi vivere;
se, invece, la patologia limita o esclude la capacità di agire, a tal fine soccorre – ove nominato- l'amministratore di sostegno, il quale, in linea con i principi ispiratori dell'istituto, mira proprio a salvaguardare gli interessi di colui che si trova in difficoltà nel gestire i propri affari ovvero si trova nella impossibilità di farlo, in ossequio al principio di effettività.
Cont L' in quest'ottica, assume le scelte attinenti anche alla sfera personale ed esistenziale del beneficiario, valorizzando, per quanto possibile, le idee e aspirazioni dell'assistito. Dunque, spetta all'amministratore di sostegno, nel contesto di una scelta compartecipata con il beneficiario, perseguire la realizzazione degli interessi del soggetto disabile nonché dei suoi bisogni, desideri e aspirazioni.
Ne consegue che la decisione in ordine alla concreta sistemazione abitativa di , Persona_2
aspetto che incide inevitabilmente sulla sfera personale e familiare della persona, rientra tra i compiti del suo amministratore di sostegno che agisce, nel solo interesse del beneficiario, sotto la vigilanza del IC Tutelare. Nessuna statuizione, di contro, deve essere assunta dal IC del divorzio, in quanto una decisione in questa sede si tradurrebbe in una inammissibile espropriazione dei diritti del soggetto maggiorenne, per quanto in condizione di fragilità. Diversamente opinando, in difetto di un coordinamento, si correrebbe invero il rischio di un insanabile e inopportuno contrasto tra la decisione assunta dall'amministratore, con la supervisione del G.T., e quella assunta dal Tribunale nell'ambito del divorzio. Peraltro, nel caso in cui i genitori non siano concordi nella individuazione della soluzione più adeguata– come nel caso di specie - l'amministratore estraneo al nucleo familiare appare il soggetto più indicato per far proprie le istanze di tutela del figlio.
Fermo quanto sopra, il Collegio sottolinea che, a maggior ragione, non è possibile accedere ad una effettiva disciplina del “collocamento” nel caso di specie, ove il contrasto è, in modo peculiare, strutturato in termini “negativi”, nel senso che entrambe le parti insistono affinché Per_2
sia collocato prevalentemente presso l'altro genitore.
[...]
Dinanzi alle descritte richieste, il Collegio rammenta che il dovere imposto ai genitori dall'art. 30
Cost. di mantenere, educare ed istruire la prole rimane invariato per i figli maggiorenni non autosufficienti e, anzi, assume connotazioni e pregnanza maggiori e del tutto peculiari nel caso di figli totalmente invalidi. In questa direzione, la previsione normativa dell'articolo 337 comma II c.c.
è proprio animata dall'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di disabilità, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di protrarre anche dopo per il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato il dovere genitoriale di cura e accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richiede un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore.
Entrambi i genitori sono quindi chiamati ad assicurare l'espletamento dei compiti di cura e sostegno nei confronti del figlio, secondo le sue specificità.
Valorizzato questo dovere imposto dall'ordinamento, le rispettive istanze delle parti, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alle ragioni ad esse sottese, appaiono inaccoglibili, in quanto mirano a soverchiare la finalità sottesa alle norme dettate in tema di responsabilità genitoriale, spingendosi fino a configurare il collocamento quale strumento finalizzato a sottrarsi ai doveri di accudimento verso il figlio disabile.
Il Collegio, dunque, anche per tale ragione, non potendosi dare riconoscimento giuridico a scopi contrari all'intento originario dell'istituto, nulla statuirà rispetto al collocamento di Per_2
.
[...]
Espunti gli aspetti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al collocamento, come sopra accennato, il Tribunale è chiamato in questa sede a intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole non autosufficiente, provvedendo in ordine all'assegnazione della casa familiare e alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente.
Perimetrato il campo d'indagine e l'oggetto del presente giudizio, deve osservarsi che la sistemazione abitativa di risulta in procinto di evolvere, in quanto il suo amministratore di Persona_2
sostegno (avv. ha già presentato domanda di inserimento del beneficiario in Controparte_2
struttura residenziale confacente alle esigenze assistenziali del giovane, con il benestare dei genitori.
Nondimeno, attualmente, il ragazzo risiede con la madre nella abitazione familiare ove ha sempre vissuto sita a ON, via Magenta 22.
In tale frangente, ancora una volta, emerge la peculiarità del giudizio in oggetto atteso che entrambe le parti, animate da un interesse diverso da quello sotteso all'istituto, formulano una domanda di assegnazione (o “attribuzione in godimento” , cfr. l'espressione di parte) dell'immobile all'altro coniuge. Entrambi i genitori, infatti, configurano la domanda come mezzo per delegare all'altro i prevalenti compiti di cura del figlio. Di contro, l'assegnazione della casa coniugale è un provvedimento esclusivamente volto a garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui si esprime e si articola la vita familiare, prescindendo da ogni risvolto economico o conseguenziale sulle parti.
In questa direzione, devono respingersi le improprie esigenze di sgravio esposte dalle parti, che non possono trovare spazio e tutela attraverso una statuizione - quale quella dell'assegnazione della casa coniugale- che persegue unicamente l'interesse del figlio alla stabilità.
Ciò detto, alla luce della funzione dell'istituto, ritiene il Collegio che persista, nell'attualità e fintantoché il progetto di inserimento in struttura non sarà attuato, la funzione di habitat domestico, da custodire nell'interesse del figlio, senza che abbia alcuna rilevanza l'eventuale possibile trasferimento in un futuro non meglio determinato. È infatti pacifico che , da Persona_2
decenni, vive stabilmente con la madre nella casa ex familiare, che costituisce per lui l'unico spazio di riferimento ove è radicata la sua routine quotidiana.
La stessa del resto, ha dichiarato che il figlio conserva delle abitudini di vita Parte_1
consolidate e che appare difficile, al momento, finanche introdurre la figura di un assistente domiciliare;
tale novità, mutando i ritmi familiari, potrebbe infatti danneggiare l'equilibrio psicofisico di in considerazione della sua peculiare condizione e del suo funzionamento. Persona_2
In concreto e nell'attualità, dunque, le esigenze di stabilità del ragazzo e la tutela del suo benessere psicofisico impongono la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla madre, rispondendo il provvedimento all'esigenza di garantire a la continuità di vita nel suo Persona_2
ambiente familiare, in un domicilio dimensionato in base alle sue specifiche esigenze, correlate alla sua condizione di disabilità, e tale da garantirgli una soddisfacente qualità di vita. Resta fermo, che l'assegnazione è strettamente correlata all'attuale situazione del nucleo familiare e alla sistemazione abitativa odierna di;
la statuizione, pertanto, coerentemente con la sua Persona_2
funzione, spiegherà efficacia soltanto nella misura in cui e fino a quando la madre coabiterà con il figlio, prendendosene cura.
Nondimeno, la madre potrà decidere di non avvalersi della prerogativa accordata, trattandosi, evidentemente, di una statuizione rivolta alla salvaguardia di un interesse e non di un meccanismo coattivo. Del resto, la scelta della persona adulta e capace di attuare un proprio progetto di vita e scegliere dove vivere non è sindacabile dal IC, in quanto corrispondente a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito (art. 16 Cost.). In tal caso, verranno meno i presupposti che hanno determinato l'odierna assegnazione. Va comunque precisato che un eventuale provvedimento di revoca ovvero uno speculare provvedimento di assegnazione al resistente non avrebbero l'effetto, per ciò solo, di “autorizzare” la madre a trasferirsi altrove, lasciando il figlio privo di assistenza ovvero “costringendo” il padre a riprendere il possesso dell'immobile; nessuna di queste conseguenze infatti può essere ricollegata al provvedimento emesso. Specularmente, l'odierna conferma non costituisce una presa di posizione in ordine alla individuazione del genitore responsabile dell'accudimento del figlio, tenuto conto che entrambi i genitori hanno un dovere di sorveglianza nei confronti di che si Persona_2
riferisce ad un complesso di cautele e prestazioni di cui necessita una persona che non riesce a provvedere a sé stessa, la cui violazione può comportare severe conseguenze.
Il richiamato dovere di accudimento non è in alcun modo attenuato dell'intervenuta separazione dei genitori, se non per profili strettamente connessi agli aspetti di quotidianità e di comunanza di vita, essendo essi chiamati a garantire la soddisfazione delle primarie esigenze del figlio, al quale, anche dopo la rottura della convivenza coniugale, entrambi i genitori devono prestare cura e assistenza.
Orbene, tenuto conto dello stato di fatti, il Collegio reputa invero necessario disciplinare la frequentazione paterna, aspetto interessato da un aspro conflitto familiare, atteso che i genitori non sono stati in grado di spartirsi tra loro, secondo la più conveniente regolamentazione, i compiti di accudimento.
Preme sul punto ribadire ancora una volta che l'impegno quotidiano di cura e di assistenza investe pariteticamente entrambi i genitori, consentendo così di configurare il c.d. “diritto di visita” del genitore non convivente non solo come un diritto, ma anche come un dovere di partecipazione e di condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio.
Richiamati dunque i genitori ad attuare una migliore collaborazione, superando le irriducibili tensioni emerse in corso di giudizio, quanto ai tempi di frequentazione di con il padre, Persona_2
pur considerato che il progetto di inserimento in struttura residenziale (di cui si è detto sopra) avrà irrimediabilmente conseguenze anche sotto questo profilo, il Collegio provvede come in dispositivo anche tenuto conto delle consuetudini invalse negli anni. Deve in particolare tenersi conto che, per quanto emerso, non sarà possibile alcun pernottamento di presso la casa del Persona_2
padre, in ragione delle esigenze e del profilo di funzionamento specifico del ragazzo, il quale, come si è detto, non è in grado di adattarsi a cambiamenti radicali e necessita di conservare una ruotine nel suo ambiente domestico. Sono proprio queste stringenti esigenze a orientare l'odierna statuizione, nell'esclusivo interesse della prole, a prescindere dalle ragioni di “indisponibilità” esposte ampiamente dal padre nel corso del giudizio (connesse a impegni familiari e lavorativi), atteso che in alcun modo tali elementi possono giustificare un addossamento alla madre dell'integrale menage domestico, specie in una situazione particolarmente impegnativa quale quella descritta in atti. Auspica comunque il Tribunale che il padre, nell'esercizio consapevole del suo ruolo, presti la massima collaborazione nella gestione dei difficili compiti di accudimento del ragazzo, rendendosi disponibile a sostenere la madre, inevitabilmente gravata da un carico familiare significativo.
Orbene, il padre, tenuto conto che la cura del figlio in corso di settimana è prevalentemente espletata dalla madre, la quale si occupa integralmente del momento del risveglio e del pasto serale (e dei compiti connessi, particolarmente gravosi nel caso di specie) e, altresì, delle ore notturne, essendo impossibile e inopportuno valutare l'estensione della fascia oraria ovvero un pernottamento presso la residenza paterna, tenuto conto degli impegni del ragazzo, il padre terrà con sé il figlio con i seguenti tempi e modalità: nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì sino alle ore 19; durante il weekend, il pomeriggio del sabato e l'intera giornata della domenica, come meglio dettagliato in dispositivo.
Reputa il Collegio che, in questo modo, sopperendo il padre maggiormente durante il finesettimana, siano adeguatamente contemperate le diverse esigenze delle parti, nel rispetto dell'equilibrio psicofisico del figlio.
Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, con la partecipazione dell'amministratore di sostegno, nell'interesse di . Persona_2
*
Il contributo paterno al mantenimento del figlio
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I,
20.01.2012, n. 785).
Come evidenziato supra, ai sensi dell'art. 337 septies co. II c.c., tale disciplina, dettata per i figli minori, è certamente applicabile anche con riferimento ai figli maggiorenni in condizione di disabilità grave, atteso che gli obblighi di mantenimento sono collegati alla condizione di non autosufficienza economica della prole.
Sotto questo profilo devono valorizzarsi le necessità e i bisogni della prole, i tempi di permanenza con ciascun genitore e, in ossequio al principio di proporzionalità, le condizioni economiche delle parti. Dando applicazione ai richiamati principi, nel caso di specie, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
è impiegata dal 1/02/2020 presso Euro e Promos FM spa e, dal 1/10/2023, il Parte_1
rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato con orario lavorativo di 30 ore settimanali. Ella nel 2020 ha percepito redditi per € 3070,80 per 281 giorni lavorati (v. CU 2021); nel 2021 ha maturato un reddito di € 5359,57 (V CU 2022); nel 2022 ha maturato redditi per € 5828,87 (v. CU 2023).
La ricorrente, invero, ha precisato di disporre di un immobile di proprietà, ove ha stabilito la propria residenza a fini anagrafici. Quanto, invece, a isulta che, nel 2022, egli ha maturato CP_1 un reddito imponibile di € 66250 (v. mod. pf 2023), nel 2021 pari a € 68009 (v. mod. PF 2022) e nel
2020 pari a € 47633 (v. mod. PF 2021).
Egli è proprietario della ex casa coniugale, assegnata alla moglie in sede di separazione.
Illustrati i dati disponibili, tenendo conto dei redditi dei genitori, degli oneri a loro carico e della disponibilità di alloggio, in applicazione del criterio cardine della proporzionalità, reputa il Collegio che sia equo e congruo confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento di Per_2
come statuito dal IC delegato, ossia mediante versamento alla madre di € 1000
[...] mensili. L'importo appare adeguato, tenuto conto della sperequazione patrimoniale esistente tra le parti, valorizzata la funzione dell'assegno, destinato alle esigenze della prole, in questo caso particolarmente significative, e considerati anche i compiti domestici di cura e accudimento assunti dalla madre.
La statuizione avrà decorrenza dalla mensilità successiva a quella del deposito del ricorso, iscritto a ruolo il 28/12/2023.
Quanto alle spese straordinarie, ossia quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, le parti continueranno a concorrere al 50%, secondo il criterio ordinario di ripartizione.
*
Le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto del comportamento processuale delle parti e considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce: 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da in ON in data 27/09/1997 (trascritto presso gli Parte_1 CP_1
atti dello Stato civile del Comune di ON, atto n. 192, parte II, serie A);
2) CONFERMA l'assegnazione a della casa familiare sita in ON, via Parte_1
Magenta n. 22;
3) DISPONE che il padre tenga con sé con i seguenti tempi e modalità: il Persona_2
martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 14.30 (ovvero dal rientro dal centro diurno) sino alle ore 19; il sabato dalle ore 15 alle ore 19; la domenica dalle ore 09 alle ore 19; durante le vacanze estive un periodo di almeno due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
nelle vacanze di Natale e di Pasqua Per_2
starà con ciascun genitore per metà del periodo, con alternanza annuale;
le
[...] ulteriori festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, con la partecipazione dell'amministratore di sostegno, nell'interesse di;
Persona_2
4) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di Persona_2 mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di €
1000,00 (somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di ON, il COA di ON e l'AIAF Sez. ON, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ON per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in ON nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il IC est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
AL RO IC
Benedetta Fattori IC rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 28/12/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. BEBER CONSUELO , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GENERALI NADINE, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di ON ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13/10/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
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CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 11/07/2025 Parte_1
Per ome precisate con nota depositata il 09/07/2025. CP_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 28/12/2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con n ON in data 27/09/1997 (trascritto presso gli atti CP_1
dello Stato civile del Comune di ON, atto n. 192, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e (nato il [...]), e di essersi separata Per_1 Persona_2
dal marito con sentenza del Tribunale di ON del 25/09/2008, pubblicata il 29/10/2008, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 15/03/2024 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
richiesta di divorzio della moglie, alle condizioni precisate in comparsa.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il IC
Delegato, sentite personalmente le parti, disponeva un rinvio in vista di una soluzione conciliativa.
Nel corso del giudizio, in considerazione della residua conflittualità emersa tra le parti in ordine alla sistemazione del figlio , veniva sentito il di lui amministratore di sostegno avv. Persona_2
Controparte_2
Con provvedimento del 17/01/2025, il IC Delegato, dato atto della impossibilità di addivenire a una soluzione conciliativa, assumeva in via temporanea e urgente provvedimenti del seguente tenore:
“1) Dispone che il padre tenga con sé con i seguenti tempi e modalità: il martedì, il Per_2
mercoledì e il venerdì dalle ore 14.30 (ovvero dal rientro dal centro diurno) sino alle ore 19; il sabato dalle ore 15 alle ore 19; a domeniche alternate dalle ore 9 alle ore 19; durante le vacanze estive un periodo di almeno due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
nelle vacanze di Natale e di Pasqua starà con ciascun genitore per metà del Per_2
periodo, con alternanza annuale;
le ulteriori festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale;
2) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante versamento Per_2
alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 1000, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di ON;
”.
Con lo stesso provvedimento, il IC rigettava le richieste istruttorie e, ritenuta matura la causa per la decisione, fissava l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c.; a suddetta udienza, fatte precisare le conclusioni, il IC rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/10/2025.
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La domanda di divorzio La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in ON in data 27/09/1997 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di ON, atto n. 192, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il Per_1 Persona_2
15/11/2000).
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale Ordinario di ON n. 1720 del 2008 del 25/09/2008, pubblicata il 29/10/2008.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
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La sistemazione abitativa di e i doveri di cura dei genitori Persona_2
Deve premettersi che entrambi i figli della coppia sono ampiamente maggiorenni. Nondimeno, mentre ( nato il [...]) è economicamente autosufficiente, (nato Per_1 Persona_2
il 15/11/2000) pacificamente presenta una minorazione psico-fisica che giustifica, ai sensi dell'art. 337 septies, co. II, c.c., l'applicazione delle disposizioni dettate per i figli minori. Egli, infatti, non comunica verbalmente e richiede un intervento assistenziale continuativo e globale per provvedere ai propri interessi.
In poposito, è bene precisare che la norma da ultimo citata non ha inteso determinare una generalizzata dichiarazione di incapacità dei soggetti portatori di una disabilità, equiparandoli integralmente ai minorenni, bensì mira a tutelare le specificità del caso, enucleando una disciplina speciale applicabile ai figli affetti da grave menomazione psico-fisica. Il dettato normativo corrisponde dunque a una esigenza di solidarietà sociale, in un sistema complessivo di interventi a tutela delle persone “deboli”, da coordinare con l'istituto dell'amministrazione di sostegno e con gli altri strumenti di protezione giuridica approntati dal legislatore.
Ebbene, in questo quadro di riferimento, la giurisprudenza ha specificato che l'articolo 337 septies c.c. consente, innanzitutto, di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne in condizione di disabilità; è stata inoltre riconosciuta l'applicabilità delle norme in materia di visite e cura da parte del genitore non convivente nonché di quelle che disciplinano gli obblighi di mantenimento, questi ultimi collegati alla condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne. Resta esclusa, invece, la estensibilità delle disposizioni in tema di affidamento dei figli minori (ex multis, Cass. n. 2670/2023).
Dunque, a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale appena richiamato e avuto riguardo ai principi generali del nostro ordinamento, deve ritenersi che tra i profili di esercizio della responsabilità genitoriale esclusi dalla cognizione del IC della separazione o del divorzio vi è quello del collocamento del figlio.
Osserva al riguardo il Collegio che, la persona maggiorenne, seppur affetta da patologia invalidante grave, resta comunque un soggetto dell'ordinamento titolare di diritti propri, tra cui quello personalissimo di scegliere dove vivere;
egli, dunque, non può essere passivamente assoggettato alla decisione dei genitori o, in caso di disaccordo tra questi, del IC del conflitto familiare. Al contrario, se il maggiorenne, a prescindere dalla condizione di disabilità, è capace di intendere e di volere, potrà scegliere con chi vivere;
se, invece, la patologia limita o esclude la capacità di agire, a tal fine soccorre – ove nominato- l'amministratore di sostegno, il quale, in linea con i principi ispiratori dell'istituto, mira proprio a salvaguardare gli interessi di colui che si trova in difficoltà nel gestire i propri affari ovvero si trova nella impossibilità di farlo, in ossequio al principio di effettività.
Cont L' in quest'ottica, assume le scelte attinenti anche alla sfera personale ed esistenziale del beneficiario, valorizzando, per quanto possibile, le idee e aspirazioni dell'assistito. Dunque, spetta all'amministratore di sostegno, nel contesto di una scelta compartecipata con il beneficiario, perseguire la realizzazione degli interessi del soggetto disabile nonché dei suoi bisogni, desideri e aspirazioni.
Ne consegue che la decisione in ordine alla concreta sistemazione abitativa di , Persona_2
aspetto che incide inevitabilmente sulla sfera personale e familiare della persona, rientra tra i compiti del suo amministratore di sostegno che agisce, nel solo interesse del beneficiario, sotto la vigilanza del IC Tutelare. Nessuna statuizione, di contro, deve essere assunta dal IC del divorzio, in quanto una decisione in questa sede si tradurrebbe in una inammissibile espropriazione dei diritti del soggetto maggiorenne, per quanto in condizione di fragilità. Diversamente opinando, in difetto di un coordinamento, si correrebbe invero il rischio di un insanabile e inopportuno contrasto tra la decisione assunta dall'amministratore, con la supervisione del G.T., e quella assunta dal Tribunale nell'ambito del divorzio. Peraltro, nel caso in cui i genitori non siano concordi nella individuazione della soluzione più adeguata– come nel caso di specie - l'amministratore estraneo al nucleo familiare appare il soggetto più indicato per far proprie le istanze di tutela del figlio.
Fermo quanto sopra, il Collegio sottolinea che, a maggior ragione, non è possibile accedere ad una effettiva disciplina del “collocamento” nel caso di specie, ove il contrasto è, in modo peculiare, strutturato in termini “negativi”, nel senso che entrambe le parti insistono affinché Per_2
sia collocato prevalentemente presso l'altro genitore.
[...]
Dinanzi alle descritte richieste, il Collegio rammenta che il dovere imposto ai genitori dall'art. 30
Cost. di mantenere, educare ed istruire la prole rimane invariato per i figli maggiorenni non autosufficienti e, anzi, assume connotazioni e pregnanza maggiori e del tutto peculiari nel caso di figli totalmente invalidi. In questa direzione, la previsione normativa dell'articolo 337 comma II c.c.
è proprio animata dall'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di disabilità, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di protrarre anche dopo per il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato il dovere genitoriale di cura e accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richiede un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore.
Entrambi i genitori sono quindi chiamati ad assicurare l'espletamento dei compiti di cura e sostegno nei confronti del figlio, secondo le sue specificità.
Valorizzato questo dovere imposto dall'ordinamento, le rispettive istanze delle parti, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alle ragioni ad esse sottese, appaiono inaccoglibili, in quanto mirano a soverchiare la finalità sottesa alle norme dettate in tema di responsabilità genitoriale, spingendosi fino a configurare il collocamento quale strumento finalizzato a sottrarsi ai doveri di accudimento verso il figlio disabile.
Il Collegio, dunque, anche per tale ragione, non potendosi dare riconoscimento giuridico a scopi contrari all'intento originario dell'istituto, nulla statuirà rispetto al collocamento di Per_2
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[...]
Espunti gli aspetti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al collocamento, come sopra accennato, il Tribunale è chiamato in questa sede a intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole non autosufficiente, provvedendo in ordine all'assegnazione della casa familiare e alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente.
Perimetrato il campo d'indagine e l'oggetto del presente giudizio, deve osservarsi che la sistemazione abitativa di risulta in procinto di evolvere, in quanto il suo amministratore di Persona_2
sostegno (avv. ha già presentato domanda di inserimento del beneficiario in Controparte_2
struttura residenziale confacente alle esigenze assistenziali del giovane, con il benestare dei genitori.
Nondimeno, attualmente, il ragazzo risiede con la madre nella abitazione familiare ove ha sempre vissuto sita a ON, via Magenta 22.
In tale frangente, ancora una volta, emerge la peculiarità del giudizio in oggetto atteso che entrambe le parti, animate da un interesse diverso da quello sotteso all'istituto, formulano una domanda di assegnazione (o “attribuzione in godimento” , cfr. l'espressione di parte) dell'immobile all'altro coniuge. Entrambi i genitori, infatti, configurano la domanda come mezzo per delegare all'altro i prevalenti compiti di cura del figlio. Di contro, l'assegnazione della casa coniugale è un provvedimento esclusivamente volto a garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui si esprime e si articola la vita familiare, prescindendo da ogni risvolto economico o conseguenziale sulle parti.
In questa direzione, devono respingersi le improprie esigenze di sgravio esposte dalle parti, che non possono trovare spazio e tutela attraverso una statuizione - quale quella dell'assegnazione della casa coniugale- che persegue unicamente l'interesse del figlio alla stabilità.
Ciò detto, alla luce della funzione dell'istituto, ritiene il Collegio che persista, nell'attualità e fintantoché il progetto di inserimento in struttura non sarà attuato, la funzione di habitat domestico, da custodire nell'interesse del figlio, senza che abbia alcuna rilevanza l'eventuale possibile trasferimento in un futuro non meglio determinato. È infatti pacifico che , da Persona_2
decenni, vive stabilmente con la madre nella casa ex familiare, che costituisce per lui l'unico spazio di riferimento ove è radicata la sua routine quotidiana.
La stessa del resto, ha dichiarato che il figlio conserva delle abitudini di vita Parte_1
consolidate e che appare difficile, al momento, finanche introdurre la figura di un assistente domiciliare;
tale novità, mutando i ritmi familiari, potrebbe infatti danneggiare l'equilibrio psicofisico di in considerazione della sua peculiare condizione e del suo funzionamento. Persona_2
In concreto e nell'attualità, dunque, le esigenze di stabilità del ragazzo e la tutela del suo benessere psicofisico impongono la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla madre, rispondendo il provvedimento all'esigenza di garantire a la continuità di vita nel suo Persona_2
ambiente familiare, in un domicilio dimensionato in base alle sue specifiche esigenze, correlate alla sua condizione di disabilità, e tale da garantirgli una soddisfacente qualità di vita. Resta fermo, che l'assegnazione è strettamente correlata all'attuale situazione del nucleo familiare e alla sistemazione abitativa odierna di;
la statuizione, pertanto, coerentemente con la sua Persona_2
funzione, spiegherà efficacia soltanto nella misura in cui e fino a quando la madre coabiterà con il figlio, prendendosene cura.
Nondimeno, la madre potrà decidere di non avvalersi della prerogativa accordata, trattandosi, evidentemente, di una statuizione rivolta alla salvaguardia di un interesse e non di un meccanismo coattivo. Del resto, la scelta della persona adulta e capace di attuare un proprio progetto di vita e scegliere dove vivere non è sindacabile dal IC, in quanto corrispondente a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito (art. 16 Cost.). In tal caso, verranno meno i presupposti che hanno determinato l'odierna assegnazione. Va comunque precisato che un eventuale provvedimento di revoca ovvero uno speculare provvedimento di assegnazione al resistente non avrebbero l'effetto, per ciò solo, di “autorizzare” la madre a trasferirsi altrove, lasciando il figlio privo di assistenza ovvero “costringendo” il padre a riprendere il possesso dell'immobile; nessuna di queste conseguenze infatti può essere ricollegata al provvedimento emesso. Specularmente, l'odierna conferma non costituisce una presa di posizione in ordine alla individuazione del genitore responsabile dell'accudimento del figlio, tenuto conto che entrambi i genitori hanno un dovere di sorveglianza nei confronti di che si Persona_2
riferisce ad un complesso di cautele e prestazioni di cui necessita una persona che non riesce a provvedere a sé stessa, la cui violazione può comportare severe conseguenze.
Il richiamato dovere di accudimento non è in alcun modo attenuato dell'intervenuta separazione dei genitori, se non per profili strettamente connessi agli aspetti di quotidianità e di comunanza di vita, essendo essi chiamati a garantire la soddisfazione delle primarie esigenze del figlio, al quale, anche dopo la rottura della convivenza coniugale, entrambi i genitori devono prestare cura e assistenza.
Orbene, tenuto conto dello stato di fatti, il Collegio reputa invero necessario disciplinare la frequentazione paterna, aspetto interessato da un aspro conflitto familiare, atteso che i genitori non sono stati in grado di spartirsi tra loro, secondo la più conveniente regolamentazione, i compiti di accudimento.
Preme sul punto ribadire ancora una volta che l'impegno quotidiano di cura e di assistenza investe pariteticamente entrambi i genitori, consentendo così di configurare il c.d. “diritto di visita” del genitore non convivente non solo come un diritto, ma anche come un dovere di partecipazione e di condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio.
Richiamati dunque i genitori ad attuare una migliore collaborazione, superando le irriducibili tensioni emerse in corso di giudizio, quanto ai tempi di frequentazione di con il padre, Persona_2
pur considerato che il progetto di inserimento in struttura residenziale (di cui si è detto sopra) avrà irrimediabilmente conseguenze anche sotto questo profilo, il Collegio provvede come in dispositivo anche tenuto conto delle consuetudini invalse negli anni. Deve in particolare tenersi conto che, per quanto emerso, non sarà possibile alcun pernottamento di presso la casa del Persona_2
padre, in ragione delle esigenze e del profilo di funzionamento specifico del ragazzo, il quale, come si è detto, non è in grado di adattarsi a cambiamenti radicali e necessita di conservare una ruotine nel suo ambiente domestico. Sono proprio queste stringenti esigenze a orientare l'odierna statuizione, nell'esclusivo interesse della prole, a prescindere dalle ragioni di “indisponibilità” esposte ampiamente dal padre nel corso del giudizio (connesse a impegni familiari e lavorativi), atteso che in alcun modo tali elementi possono giustificare un addossamento alla madre dell'integrale menage domestico, specie in una situazione particolarmente impegnativa quale quella descritta in atti. Auspica comunque il Tribunale che il padre, nell'esercizio consapevole del suo ruolo, presti la massima collaborazione nella gestione dei difficili compiti di accudimento del ragazzo, rendendosi disponibile a sostenere la madre, inevitabilmente gravata da un carico familiare significativo.
Orbene, il padre, tenuto conto che la cura del figlio in corso di settimana è prevalentemente espletata dalla madre, la quale si occupa integralmente del momento del risveglio e del pasto serale (e dei compiti connessi, particolarmente gravosi nel caso di specie) e, altresì, delle ore notturne, essendo impossibile e inopportuno valutare l'estensione della fascia oraria ovvero un pernottamento presso la residenza paterna, tenuto conto degli impegni del ragazzo, il padre terrà con sé il figlio con i seguenti tempi e modalità: nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì sino alle ore 19; durante il weekend, il pomeriggio del sabato e l'intera giornata della domenica, come meglio dettagliato in dispositivo.
Reputa il Collegio che, in questo modo, sopperendo il padre maggiormente durante il finesettimana, siano adeguatamente contemperate le diverse esigenze delle parti, nel rispetto dell'equilibrio psicofisico del figlio.
Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, con la partecipazione dell'amministratore di sostegno, nell'interesse di . Persona_2
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Il contributo paterno al mantenimento del figlio
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I,
20.01.2012, n. 785).
Come evidenziato supra, ai sensi dell'art. 337 septies co. II c.c., tale disciplina, dettata per i figli minori, è certamente applicabile anche con riferimento ai figli maggiorenni in condizione di disabilità grave, atteso che gli obblighi di mantenimento sono collegati alla condizione di non autosufficienza economica della prole.
Sotto questo profilo devono valorizzarsi le necessità e i bisogni della prole, i tempi di permanenza con ciascun genitore e, in ossequio al principio di proporzionalità, le condizioni economiche delle parti. Dando applicazione ai richiamati principi, nel caso di specie, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
è impiegata dal 1/02/2020 presso Euro e Promos FM spa e, dal 1/10/2023, il Parte_1
rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato con orario lavorativo di 30 ore settimanali. Ella nel 2020 ha percepito redditi per € 3070,80 per 281 giorni lavorati (v. CU 2021); nel 2021 ha maturato un reddito di € 5359,57 (V CU 2022); nel 2022 ha maturato redditi per € 5828,87 (v. CU 2023).
La ricorrente, invero, ha precisato di disporre di un immobile di proprietà, ove ha stabilito la propria residenza a fini anagrafici. Quanto, invece, a isulta che, nel 2022, egli ha maturato CP_1 un reddito imponibile di € 66250 (v. mod. pf 2023), nel 2021 pari a € 68009 (v. mod. PF 2022) e nel
2020 pari a € 47633 (v. mod. PF 2021).
Egli è proprietario della ex casa coniugale, assegnata alla moglie in sede di separazione.
Illustrati i dati disponibili, tenendo conto dei redditi dei genitori, degli oneri a loro carico e della disponibilità di alloggio, in applicazione del criterio cardine della proporzionalità, reputa il Collegio che sia equo e congruo confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento di Per_2
come statuito dal IC delegato, ossia mediante versamento alla madre di € 1000
[...] mensili. L'importo appare adeguato, tenuto conto della sperequazione patrimoniale esistente tra le parti, valorizzata la funzione dell'assegno, destinato alle esigenze della prole, in questo caso particolarmente significative, e considerati anche i compiti domestici di cura e accudimento assunti dalla madre.
La statuizione avrà decorrenza dalla mensilità successiva a quella del deposito del ricorso, iscritto a ruolo il 28/12/2023.
Quanto alle spese straordinarie, ossia quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, le parti continueranno a concorrere al 50%, secondo il criterio ordinario di ripartizione.
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Le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto del comportamento processuale delle parti e considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce: 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da in ON in data 27/09/1997 (trascritto presso gli Parte_1 CP_1
atti dello Stato civile del Comune di ON, atto n. 192, parte II, serie A);
2) CONFERMA l'assegnazione a della casa familiare sita in ON, via Parte_1
Magenta n. 22;
3) DISPONE che il padre tenga con sé con i seguenti tempi e modalità: il Persona_2
martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 14.30 (ovvero dal rientro dal centro diurno) sino alle ore 19; il sabato dalle ore 15 alle ore 19; la domenica dalle ore 09 alle ore 19; durante le vacanze estive un periodo di almeno due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
nelle vacanze di Natale e di Pasqua Per_2
starà con ciascun genitore per metà del periodo, con alternanza annuale;
le
[...] ulteriori festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, con la partecipazione dell'amministratore di sostegno, nell'interesse di;
Persona_2
4) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di Persona_2 mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di €
1000,00 (somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di ON, il COA di ON e l'AIAF Sez. ON, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ON per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in ON nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il IC est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato