Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.223/2023 R.G. promossa in grado di appello d a
socio unico, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
e da quest'ultimo personalmente, rappresentati e difesi dagli avvocati Parte_2
Aulo Gabriele Gigante e Claudia Matranga.
- APPELLANTI - contro
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO -
Oggetto: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi. CP_1
All'udienza del 13.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
In Fatto
Con ricorso depositato il 16.03.2023 la a socio unico (d'ora in avanti anche la Parte_1
) e (legale rappresentante) in proprio hanno proposto appello avverso CP_2 Parte_2 la sentenza n.202/2023 del 24.01.2023 del Tribunale di Palermo G.L., con la quale erano stati condannati, il solido, al pagamento in favore dell'
[...]
(d'ora in poi ) della somma Controparte_1 CP_1 complessiva di €77.152,64, oltre accessori, a titolo di regresso, ex artt.10 e 11 T.U. 1124/65, per il costo dell'infortunio sul lavoro occorso al dipendente in Persona_1 data 03.02.2016.
1
- l'erroneità della motivazione per travisamento delle risultanze istruttorie, avendo tutti i testi confermato che l'attività devoluta al lavoratore infortunatosi consisteva nel posizionare una struttura di carpenteria preconfezionata, composta da tavole già su misura, utilizzando chiodi e martello e rispetto alla quale “non sussisteva alcuna logica esigenza di modellare le tavole in legno ovvero di utilizzare arnesi per il taglio delle tavole”; ragion per cui la abnorme condotta del (il quale utilizzando una smerigliatrice alla quale Per_1 aveva montato un disco dentellato al fine di tagliare le lastre di legno, si ea procurato una grave ferita alla mano sinistra con amputazione della falange distale del IV dito), unica causa efficiente dell'evento lesivo, ha escluso ogni responsabilità datoriale;
- l'erronea determinazione del quantum debeatur per avere il Tribunale liquidato un'indennità corrispondente ad un danno biologico pari al 17%, mentre “la lesione dell'integrità psicofisica reliquata al signor , in conseguenza dell'infortunio Persona_1 sul lavoro patito il 3 febbraio 2019” era “stata valutata dal medesimo Ente ricorrente con il grado del 14%”;
Ha resistito in giudizio, a mezzo memoria del 17.02.2025, l' variamente contestando CP_1 le avverse censure e chiedendo la conferma della pronuncia de qua.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 13.03.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riscontrata l'autonomia del giudizio civile rispetto a una non più praticabile pregiudizialità penale e passando all'esame del primo motivo di appello che, coinvolge problematiche in tema di identificazione del titolo legittimamente l'azione di rivalsa dell e di CP_1 individuazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, si ricorda che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.2357/2003; n.16250/2003; n.15133/2002) ha natura contrattuale la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.), che gli impone l'adozione di quelle misure che, “secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Dalla prospettata natura contrattuale della responsabilità, la stessa giurisprudenza ricava, per quel che qui interessa, significative implicazioni sul piano della distribuzione degli oneri probatori relativi. Basti osservare come la presunzione legale di colpa - stabilita
(dall'art.1218 c.c.) a carico del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di sicurezza (di cui all'art. 2087 c.c., cit.) - deroga, parzialmente, il principio generale (art. 2697
c.c.), che impone - a "chi vuoi fare valere un diritto in giudizio" - l'onere di provare i "fatti che ne costituiscono il fondamento".
Presunzione che non concorre a determinare un'ipotesi di responsabilità oggettiva, né introduce una dispensa del lavoratore da qualsiasi onere probatorio. Quest'ultimo resta ancora gravato, ex art.2697 c.c., dell'onere di provare il “fatto” costituente inadempimento
2 dell'obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre esula dall'onere probatorio a carico del lavoratore - in deroga, appunto, allo stesso principio generale - la prova della colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento (come ad ogni altro rimedio contro il medesimo inadempimento). È lo stesso datore di lavoro, infatti, ad essere gravato (ai sensi dell'art. 1218 c.c.) - quale "debitore", in relazione all'obbligo di sicurezza, appunto - dell'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. n.12445/2006).
Più esplicita Cass. n.26497/2018, la quale, avallando una pronuncia di merito che aveva accolto la domanda di regresso dell applicando la ripartizione dell'onere della prova CP_1 secondo il regime contrattuale degli art.1218 e 2087 c.c., ha confermato che "una volta allegato che l'infortunio sia avvenuto nel corso del lavoro e nell'ambiente del lavoro, sull' che agisce in regresso, o in ipotesi sul lavoratore che agisce per differenziale - CP_1 ferma l'allegazione della illiceità penale del fatto - incombe soltanto la prova del nesso causale tra infortunio e fatto, secondo lo schema della responsabilità contrattuale ex art.
1218 c.c.".
La Suprema Corte (sent. n.12041/2020), si è poi preoccupata, con un encomiabile impegno esegetico, di riassumere i plurimi argomenti, tra loro reciprocamente concorrenti, a sostegno della tesi per la quale in caso di azione del lavoratore proposta per il risarcimento del danno cd. "differenziale" derivante da infortunio o malattia professionale e, per connessione, nell'ipotesi di azione di regresso esercitata dall , la responsabilità del datore di lavoro CP_1 debba essere accertata con criteri di giudizio di tipo civilistico:
- per effetto dell'introduzione del nuovo codice di procedura penale il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unitarietà della giurisdizione ma “a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni Giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione", cosicché attualmente “costituisce punto fermo che il Giudice civile si può avvalere nell'ambito dei suoi accertamenti in merito all'esistenza del fatto considerato come reato, di tutte le prove che il rito civile prevede” (Cass. SS.UU. n. 27337 del 2008);
- “la separazione e l'autonomia dei giudizi comportano che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, in via d'esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in quello civile, alla regola del più probabile che non” (Cass. SS.UU. n. 13661 del 2019);
- “il particolare rigore richiesto per l'accertamento della responsabilità penale si spiega con la necessità di superare la presunzione di innocenza, in rapporto con la libertà personale in gioco, mentre nella responsabilità civile prevalgono le finalità di tutela della vittima dell'illecito, essendo essa dominata dalla funzione riparatoria e compensativa.
Incongruo allora pretendere dal lavoratore danneggiato ciò che verrebbe richiesto ad un
3 pubblico ministero, senza peraltro che si possa avvalere degli strumenti di indagine di questi, perché non si tratta di stabilire una responsabilità per infliggere una sanzione penale, quanto, piuttosto, per risarcire la persona colpita da un danno contra ius”;
- “L'evoluzione dell'assicurazione obbligatoria verso una forma di tutela previdenziale ispirata ai principi solidaristici dettati dall'art.38 Cost., secondo cui per i lavoratori infortunati e ammalati occorre che "siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita", riqualifica le basi concettuali della prestazione indennitaria pubblica e determina l'abbandono dell'ottica transattiva d'un tempo, in base alla quale il datore, una volta versato il premio, si considerava libero dal peso di dover risarcire i danni arrecati ai lavoratori per l'esercizio dell'impresa, fatta salva solo la condanna penale. Invece il rischio professionale assicurato non
è più soltanto quello dell'impresa, ma anche quello del lavoratore vittima di infortuni e malattie professionali, eventi che generano bisogni socialmente rilevanti che spetta allo Stato soddisfare, con il contributo delle imprese, garantendo mezzi adeguati alle esigenze di sopravvivenza del danneggiato” (in tal senso Cass. n.5066/2018 cit.);
- “… resta in ogni caso fermo che l'art.2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva (tra le altre: Cass. n. 8911 del 2019; Cass. n. 1312 del 2014; Cass. n. 14192 del
2012; Cass. n. 6002 del 2012), essendo necessario che l'evento dannoso sia comunque riferibile a colpa del datore di lavoro, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire il danno, per cui è solo la prova dell'elemento soggettivo ad essere agevolata dall'inversione dell'onere probatorio di cui all'art.1218 c.c.. ;
- “La conclusione cui si è pervenuti deve valere anche per l'azione di regresso intentata dall' "per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le CP_1 persone civilmente responsabili" (art. 11, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965). L'azione di regresso ha natura contrattuale ed è concessa all' per soddisfare le sue finalità CP_1 istituzionali. Tradizionalmente dal tenore testuale dell'art. 11 citato, che riconosce il diritto di regresso per le somme pagate dall' (comma 1) nelle ipotesi in cui sia accertata "la CP_1 responsabilità civile a norma del precedente articolo" 10 del D.P.R. n. 1124/65 (comma 2), si ricava che i presupposti dell'azione di rivalsa pubblica siano specularmente i medesimi di quelli valevoli per l'esercizio dell'azione di danno "differenziale" intentata dal lavoratore
(l'assunto è implicito nella dominante giurisprudenza di legittimità innanzi citata al paragrafo 6.2.). Del resto il mutamento di contesto operato dai principi costituzionali ha inciso anche sulla funzione del regresso trasformato, nella prospettiva dell'art.38 Cost., in uno strumento di solidarietà e di protezione sociale, costituendo una forma di finanziamento che conferisce all' le risorse necessarie per assicurare una tutela indennitaria, dovuta CP_1 al lavoratore anche quando questi è in colpa e pur in mancanza di contribuzione;
non a caso la Corte costituzionale (sent. n. 405 del 1999) ha esplicitamente affermato che
"l'esercizio del regresso da parte dell' si collega con l'onere per detto ente di 21 R.G. CP_1
n. 26075/2013 pagare automaticamente e comunque le prestazioni, allo scopo di tutelare più efficacemente il lavoratore infortunato”;
- “Anche la finalità preventiva e deterrente, attribuita al regresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n.3288 del 1997, secondo cui tale azione costituisce "una ulteriore
4 remora all'inosservanza delle norme poste a prevenzione degli infortuni"), potrebbe risultare compromessa se all' , nell'ambito del giudizio civile e senza l'ausilio CP_1 dell'accusa pubblica, non fossero consentiti gli stessi strumenti previsti per ogni accertamento di responsabilità contrattuale e per la parallela azione del lavoratore a ristoro dei danni cd. "differenziali";
- “La pronuncia delle Sezioni Unite appena citata offre un ulteriore argomento. Con essa si afferma che l'azione proposta dall' contro i lavoratori, estranei al rapporto CP_1 assicurativo, responsabili dell'illecito compiuto in esecuzione del lavoro cui erano preposti
o addetti, oltre che contro il datore di lavoro, trova il suo fondamento nella disciplina speciale di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n.1124 del 1965 e non nell'art.1916 c.c.; si argomenta, tra l'altro, che, concedendo il regresso in luogo della surroga, risulterebbero ampliati i poteri dell' e le sue pretese recuperatorie, evidentemente a vantaggio della CP_1
"efficacia monitoria" dell'azione, "coerente con i fini generali di prevenzione che presiedono alla disciplina". Tanto non corrisponderebbe al vero se per l'esercizio dell'azione di regresso venissero richiesti criteri di accertamento di tipo penalistico, senz'altro più gravosi di quelli sufficienti per la surroga ex art. 1916 c.c.”;
- “ Infine, con la sentenza n. 5160 del 2015, le Sezioni unite civili, nell'affrontare la questione del termine di prescrizione del regresso in mancanza di processo penale, hanno collocato il diritto proprio dell' , nascente dal rapporto assicurativo, nel sistema CP_1 generale della responsabilità civile, ritenendo l'azione dell' "in qualche misura CP_1 assimilabile ad un'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato"; in particolare, nel dirimere il contrasto insorto all'interno della Sezione lavoro, hanno adottato la soluzione secondo cui il termine prescrizionale decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato proprio sull'assunto della "ormai pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro”.
La sentenza impugnata è conforme agli esposti principi e, pertanto, va immune dalle censure che le sono mosse.
Invero, all'esito della complessiva attività istruttoria, risultano acquisiti alla dialettica processuale convergenti elementi di fatto, univocamente preordinati nella loro unitaria lettura a fondare la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per i danni arrecati al suo dipendente.
E' pacifico, infatti, che l'infortunio si sia verificato durante il turno di servizio del Per_1
(alle 9:30 circa del mattino), in un luogo rientrante nella “circoscrizione” aziendale (il cantiere edile della sito in località Makari del Comune di San Vito Lo Capo), Parte_1 mentre il dipendente era impegnato in compiti rientranti nelle sue mansioni (lavori di falegnameria per il completamento e la finitura di alcune villette), utilizzando uno strumento
(un flex) nella disponibilità della ditta datoriale e comunque frequentemente utilizzato in cantiere.
5 Militano in tal senso le dichiarazioni rese dal collega (“ho sentito il Testimone_1 rumore del flex”), dal capocantiere ( normalmente utilizzava il flex Testimone_2 Per_2 facendo sporgere la parte da tagliare da una base predisposta 40 cm alta, oggi forse la tavola di legno era poggiata direttamente sul cemento”) e dal collaboratore (“Io Testimone_3 dovevo assistere il collega mastro che ha iniziato a creare la struttura con tavole di legno tagliate su misura con flex elettrico;
le tavole il collega le poggiava su tavole che facevano spessore”), rese a titolo di sommarie informazioni la stessa giornata dell'infortunio e che si lasciano preferire per la loro genuinità, stante la vicinanza temporale ai fatti e la presumibile assenza all'epoca di ogni condizionamento esterno, rispetto a quanto dagli stessi narrato nel corso dell'escussione testimoniale espletata in primo grado.
Sintomatica di un così radicale stravolgimento mnemonico è la deposizione di Tes_3
il quale dopo aver riferito nell'immediatezza del sinistro che il utilizzava
[...] Per_1 un flex elettrico per creare una cassaforma in legno, muta radicalmente la sua versione, all'udienza del 7.5.2021 (“La mattina dell'incidente stavo lavorando con il anche se Per_1 ripeto, quando è successo l'infortunio, mi ero allontanato. Ricordo che lavorava con martello e chiodi. Era presente il flex ma io non visto il utilizzarlo. Quel lavoro veniva svolto Per_1 dal ed io quale manovale, lo aiutavo”), così sensibilmente inquinando l'utilizzabilità Per_1 della sua deposizione, anche perché tutti gli altri testi hanno riferito che quella mattina l'infortunato stava utilizzando il flex “si, confermo quello che ho dichiarato Testimone_2 ai funzionari dell'ASP, ovvero che quel giorno l'operaio stava utilizzando il flex per tagliare la lastra di legno che era poggiata sul cemento del solaio. Preciso che ero presente in cantiere ma non sul luogo dell'accaduto”; “confermo la dichiarazione resa ai Testimone_1 funzionari dell'ASP che mi viene esibita e confermo altresì che ho sentito il rumore del flex proveniente dal luogo ove si trovava il ”). Per_1
L'utilizzo del flex per il taglio delle assi di legno era, dunque, una modalità di esecuzione del lavoro di falegnameria normalmente espletata dal (circostanza ex se preclusiva Per_1 alla configurabilità del ventilato “rischio elettivo”), del quale tutti i colleghi e il capocantiere erano ben consapevoli, potenzialmente verificabile nella sua estrinsecazione da parte del responsabile per la sicurezza che ne avrebbe dovuto vietare l'espletamento o adottare idonee misure volte a preservare l'incolumità degli operai.
Prescrizioni comportamentali inosservate dalla ditta appellante la quale è finanche venuta meno all'obbligo di adeguatamente preparare i propri dipendenti, tempestivamente organizzando corso di formazione specifici circa il corretto utilizzo dei macchinari in dotazione.
Invero sia che sentiti a s.i. il 3.2.2016, negavano Testimone_2 Testimone_3 inequivocabilmente di aver partecipato a qualsiasi corso di formazione. E questa volta l' confermava la circostanza anche nel corso dell'escussione testimoniale (“ho Tes_2 dichiarato il giorno del sinistro che non avevo fatto corsi di formazione ed infatti, sino a quella data non avevo partecipato a tali corsi che invece ho seguito successivamente”).
6 Risulta, dunque, adeguatamente dimostrato che l'incidente in parola sia addebitabile ad una negligente condotta datoriale, per aver questi omesso di adottare, in violazione delle regole precettive dettate dall'art.2087 cod. civ., ogni utile cautela idonea a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso un costante monitoraggio della integrità strutturale e funzionale delle componenti strumentali e meccaniche adoperate dall'infortunato, che avrebbe dovuto essere comunque dotato di strumenti di sicurezza atti ad evitare e/o attenuare le conseguenze dannose legate ad un malfunzionamento del flex.
Ponendosi, infatti, il riparto dell'onere probatorio, in caso di domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro proposta dall'istituto assicuratore il quale agisca in via di regresso, nei medesimi termini cristallizzati dall'art.1218 cod. civ. in materia di inadempimento delle obbligazioni, l'Istituto assistenziale ha nella fattispecie allegato e provato la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dettati, rispettivamente dall'art.1 e dagli articoli 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e in particolare, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il verificarsi di un infortunio sul lavoro nonché il nesso causale di questo con la prestazione.
Per quanto attiene poi la prospettazione difensiva della società appellante in tema di abnormità del comportamento del lavoratore preordinato ad elidere qualsiasi responsabilità datoriale per l'infortunio patito dal non possiamo fare altro che richiamare quella Per_1 consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n.4980/02023) per la quale: “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere”.
Caratteristiche elusive non ravvisabili nella fattispecie in quanto il al momento Per_1 dell'infortunio non era impegnato in attività del tutto esorbitante rispetto al processo di lavoro cui egli era addetto, né gli esiti dannosi in parola sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile del tutto alieno alla sfera di controllo datoriale.
Non può trovare accoglimento nemmeno l'ultima ragione di gravame stante la genericità Contro della stessa, non muovendo la alcuna specifica censura al provvedimento - CP_1 residuando a carico del un danno biologico del 14%, poi aumentato in sede di Per_1 revisione al 17% (con decorrenza dall'1.2.2018), originante la costituzione di rendita vitalizia - con il quale è stato attribuito al lavoratore a titolo di valore capitale della rendita calcolata alla data definizione del giudizio di prime cure la somma di euro 77.152,64.
Invero la difesa dell'appellante si limita a censurare la differenza, a suo dire ingiustificata, fra la misura (14%) del danno biologico accertata dall' all'esito della visita medica del CP_1
18.08.2017 e quella (17%) riscontrata dal primo giudice. Divergenza contenutistica che è
7 invece il frutto, comprensibile e giustificato, dell'aggravamento dei postumi invalidanti come accertati in sede di visita di revisione del 2018.
Inoltre, nel giudizio di appello l' ha prodotto attestazione aggiornata del credito al CP_1
4.2.2025, a firma del dirigente della sede di Palermo, relativa al costo delle prestazioni erogate in favore del unitamente ai nuovi prospetti di calcolo. Nota attestante un Per_1 credito di euro 93.966,37.
In proposito (ex multis Cass. 1841/2015) “Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall al CP_1 lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento”.
Precise e puntuali contestazione non rinvenibili negli scritti difensivi in appello della
Società.
Per quanto suesposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, l'importo oggetto della statuizione di condanna deve essere rideterminato in euro 93.966,37 oltre accessori dal 4 febbraio 2025 al saldo.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.202/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 24 gennaio 2023, ridetermina l'importo oggetto della statuizione di condanna in euro 93.966,37 oltre accessori dal 4 febbraio 2025 al saldo.
Condanna gli appellanti, in via solidale fra loro, al pagamento in favore dell' delle spese CP_1 del presente grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02.
Così deciso in Palermo il 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
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