TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di NZ, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 819 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1973,
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/06/1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Simona SIOTTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NZ;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Pt_1
e , coniugati in forza di matrimonio concordatario
[...] Parte_2
celebrato in NZ in data 20.04.1996, con atto trascritto negli atti del
Comune al numero 55, Parte 2, serie A, chiedendo all'Ufficiale di Stato civile di effettuare la relativa annotazione;
2) Assegnare la casa familiare, corrente in NZ, Via Gaetano Donizetti n.
8 interno 1 alla Sig.ra che ivi continuerà a vivere con i figli Parte_1 Per_1
e , entrambi maggiorenni, dei quali solo ad oggi non ancora Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente.
3) Dichiararsi i coniugi reciprocamente economicamente autosufficienti;
4) Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Pt_2 Per_1
attualmente studentessa, mediante la corresponsione in favore della Sig.ra della somma mensile di € 250,00, con rivalutazione dal mese di Parte_1
marzo 2025 per continuità rispetto a quanto concordato in sede di separazione. Inoltre, il Sig. si obbliga altresì a rimborsare il 50% delle Pt_2
spese straordinarie, che verranno regolamentate, sia in punto an sia in punto quantum debeatur, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di NZ
che deve intendersi parte integrante del presente ricorso.
5) I coniugi danno atto di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere
2 alcunché dall'altro a tale titolo.
6) Spese legali a carico solidale tra le parti, nella misura del 50% cadauna.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VICENZA (VI) in data 20/04/1996.
All'esito dell'udienza del 27/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di NZ nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 183/2024 (passata in giudicato) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
3 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il
[...] Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_1
somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di NZ;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in NZ, Via Gaetano Donizetti n. 8 interno 1 in favore di Parte_1
quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti di carattere patrimoniale, ed il Collegio non può che statuire conformemente a
4 tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di NZ, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in VICENZA (VI) il 20/04/1996 alle condizioni
[...] Parte_2
in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 55, parte
II, serie A, anno 1996;
c) nulla per le spese.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di NZ, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 819 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1973,
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/06/1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Simona SIOTTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NZ;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Pt_1
e , coniugati in forza di matrimonio concordatario
[...] Parte_2
celebrato in NZ in data 20.04.1996, con atto trascritto negli atti del
Comune al numero 55, Parte 2, serie A, chiedendo all'Ufficiale di Stato civile di effettuare la relativa annotazione;
2) Assegnare la casa familiare, corrente in NZ, Via Gaetano Donizetti n.
8 interno 1 alla Sig.ra che ivi continuerà a vivere con i figli Parte_1 Per_1
e , entrambi maggiorenni, dei quali solo ad oggi non ancora Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente.
3) Dichiararsi i coniugi reciprocamente economicamente autosufficienti;
4) Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Pt_2 Per_1
attualmente studentessa, mediante la corresponsione in favore della Sig.ra della somma mensile di € 250,00, con rivalutazione dal mese di Parte_1
marzo 2025 per continuità rispetto a quanto concordato in sede di separazione. Inoltre, il Sig. si obbliga altresì a rimborsare il 50% delle Pt_2
spese straordinarie, che verranno regolamentate, sia in punto an sia in punto quantum debeatur, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di NZ
che deve intendersi parte integrante del presente ricorso.
5) I coniugi danno atto di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere
2 alcunché dall'altro a tale titolo.
6) Spese legali a carico solidale tra le parti, nella misura del 50% cadauna.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VICENZA (VI) in data 20/04/1996.
All'esito dell'udienza del 27/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di NZ nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 183/2024 (passata in giudicato) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
3 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il
[...] Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_1
somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di NZ;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in NZ, Via Gaetano Donizetti n. 8 interno 1 in favore di Parte_1
quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti di carattere patrimoniale, ed il Collegio non può che statuire conformemente a
4 tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di NZ, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in VICENZA (VI) il 20/04/1996 alle condizioni
[...] Parte_2
in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 55, parte
II, serie A, anno 1996;
c) nulla per le spese.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5