Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00564/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02559/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2559 del 2025, proposto da
Linde Medicale s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Biamonti, Federico Mazzella, Niccolò Antonino Gallitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria ss. IO e IO e Cesare Arrigo, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Castellotti, Maria Daniela Cogo, Elio Gianni Garibaldi, Elena Ponzo, Nicola Enrichens, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- degli atti costituenti la lex specialis della gara di appalto e della relativa delibera n. 770 del 24.9.2025, aventi ad oggetto la “ PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI AIC, GAS MEDICINALI FU, GAS DISPOSITIVI MEDICI, GAS DI LABORATORIO, GAS TECNICI, GAS SPECIALI E RELATIVI SERVIZI INTEGRATI (PRESTAZIONE PRINCIPALE), NONCHÉ IL SERVIZIO INTEGRATO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE, PRODUZIONE E DI STOCCAGGIO (PRESTAZIONE SECONDARIA) PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA AREA SOVRAZONALE PIEMONTE SUD-EST (A.S.L. AL, A.S.L. AT, E A.O.U. DI ALESSANDRIA). GARA SINTEL ID N. 202595528. RIADOZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE. ”, limitatamente al Lotto 4 (CIG B73A52E93B) e relativi allegati, in particolare: disciplinare di gara; progetto tecnico e capitolato speciale, gli allegati n. 4 schemi offerte economiche per i n. 4 lotti ed i fabbisogni gas medicinali AIC, nonché i chiarimenti resi nel corso della procedura (nella versione da ultimo pubblicata in data 7.10.2025) e la risposta della stazione appaltante del 7.10.2025 all'istanza di autotutela;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. VI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso, in fatto:
che la ricorrente Linde Medicale s.r.l. ha impugnato il bando di gara in epigrafe, limitatamente al lotto n. 4 che aveva ad oggetto la locazione di dispositivi per l’erogazione automatica di ossido nitrico;
che, a seguito dei chiarimenti richiesti da taluni operatori economici, il capitolato speciale di gara, contenente le caratteristiche tecniche minime delle forniture, è stato ripubblicato con la delibera n. 770 del 24 settembre 2025, con conseguente riapertura del termine di presentazione delle offerte fissata al 24 ottobre 2025;
che la ricorrente ha prospettato la presenza di clausole escludenti immediatamente lesive e, pertanto, ha impugnato il bando di gara ed i chiarimenti resi dall’azienda sanitaria;
che questa Sezione, con ordinanza n. 509 del 23 ottobre 2025, ha respinto l’istanza cautelare, così motivando: “(…) - i chiarimenti non sono atti vincolanti, avendo gli stessi una portata esclusivamente interpretativa del contenuto dei documenti di gara, ed essendo per questi preclusa la portata novativa e modificativa della lex specialis di gara (cfr ex multis Cons. Stato, sez. V, 27.12.2018, n.7248); - la lex specialis di gara (per come impugnata dalla ricorrente) non contiene specifiche tecniche minime di portata immediatamente escludente in relazione ai profili prospettati con il ricorso introduttivo del presente giudizio (scambio automatico della sorgente in bombole), sì da giustificarne la sospensione; - le offerte tecniche vanno presentate in relazione alle modalità e al contenuto prescritto nella lex specialis di gara (capitolato speciale come ripubblicato dalla stazione appaltante il 24.9.2025), per come ragionevolmente interpretabile in base alla sua piana lettura”;
che, in seguito, con deliberazione in data 19 dicembre 2025, l’azienda sanitaria ha revocato in autotutela l’indizione della gara per il lotto n. 4, anche in considerazione dell’ordinanza cautelare resa da questa Sezione, al dichiarato fine di evitare ulteriori contenziosi con le imprese partecipanti (doc. 16), dando atto che «le buste contenenti la documentazione tecnica presentata dagli operatori economici concorrenti al Lotto n. 4 oggetto del contenzioso non verranno aperte»;
che l’azienda sanitaria ha deliberato, di conseguenza, di procedere alla revisione del capitolato speciale, con particolare riferimento ai punteggi qualitativi;
Ritenuto, pertanto, di dare atto che è cessata la materia del contendere, essendo del tutto venuti meno gli atti impugnati dalla ricorrente Linde Medicale, in specie con riferimento alle clausole dalla lex specialis di gara, così come integrate dai chiarimenti, dalle quali poteva discendere un impedimento all’ammissione alla gara, secondo la prospettazione della ricorrente;
Ritenuto, infine, di compensare le spese processuali, alla luce dell’esito della fase cautelare e delle motivazioni poste a giustificazione della revoca in autotutela del bando di gara per il lotto n. 4, tenuto altresì conto del contegno processuale delle parti (che hanno manifestato il venir meno dell’interesse alla decisione soltanto in prossimità dell’udienza di merito);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC UC, Presidente
VI IC, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IC | UC UC |
IL SEGRETARIO