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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PE ER, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14984/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele Iii 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19032500010270 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21866/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro il Comune di Torre Annunziata e
Pubbliservizi srl. La ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituita in giudizio.
I resistenti sono rimasti contumaci.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna il sollecito di pagamento di cui in epigrafe relativo alla TARI per l'anno
2024 deducendo preliminarmente l'inesistenza della notifica effettuata presso il domicilio di
Nominativo_1 sebbene costui non rivesta più alcuna carica sociale;
quindi, eccepisce:
- l'infondatezza della pretesa, in quanto la TARI non è dovuta dagli enti di culto, come ritenuto da altre sentenze di questa Corte relative a pregresse annualità;
- l'omessa notifica dell'avviso di pagamento;
- il difetto di motivazione dell'atto, mancando gli estremi catastali dell'immobile sottoposto a tassazione;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la tassa attiene ad un immobile ubicato
Indirizzo_1alla snc che non è nella disponibilità dell'ente;
- la mancanza del contraddittorio preventivo.
Il ricorso è fondato. Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie non risulta documentata la notifica dell'avviso di pagamento sotteso al sollecito impugnato, di cui (assorbita ogni altra questione) si impone, quindi, l'annullamento.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Torre Annunziata e la Publiservizi al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
LI PR RT US
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PE ER, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14984/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele Iii 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19032500010270 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21866/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro il Comune di Torre Annunziata e
Pubbliservizi srl. La ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituita in giudizio.
I resistenti sono rimasti contumaci.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna il sollecito di pagamento di cui in epigrafe relativo alla TARI per l'anno
2024 deducendo preliminarmente l'inesistenza della notifica effettuata presso il domicilio di
Nominativo_1 sebbene costui non rivesta più alcuna carica sociale;
quindi, eccepisce:
- l'infondatezza della pretesa, in quanto la TARI non è dovuta dagli enti di culto, come ritenuto da altre sentenze di questa Corte relative a pregresse annualità;
- l'omessa notifica dell'avviso di pagamento;
- il difetto di motivazione dell'atto, mancando gli estremi catastali dell'immobile sottoposto a tassazione;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la tassa attiene ad un immobile ubicato
Indirizzo_1alla snc che non è nella disponibilità dell'ente;
- la mancanza del contraddittorio preventivo.
Il ricorso è fondato. Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie non risulta documentata la notifica dell'avviso di pagamento sotteso al sollecito impugnato, di cui (assorbita ogni altra questione) si impone, quindi, l'annullamento.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Torre Annunziata e la Publiservizi al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
LI PR RT US