Versione
4 aprile 1941
4 aprile 1941
Art. 92.
Nei casi previsti dall'articolo precedente l'indennita' o la pensione viene liquidata con le norme del presente Ordinamento e ripartita a carico del Monte-pensioni e dei Comuni con regolamento proprio di pensioni in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con inscrizione al Monte-pensioni e alle dipendenze dei Comuni, calcolata a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.
Salvo i casi previsti dai successivi articoli 102 e 103 il pagamento dell'intera pensione o dell'indennita' liquidata e' sempre fatto dal Monte, il quale si rivale sui Comuni delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che e' stabilita dagli articoli 20 e 21 del presente Ordinamento per la esazione dei contributi.
La quota d'indennita' a carico dei Comuni non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti, salvo il disposto dell'articolo 64, comma sesto, del presente Ordinamento.
Nei casi previsti dall'articolo precedente l'indennita' o la pensione viene liquidata con le norme del presente Ordinamento e ripartita a carico del Monte-pensioni e dei Comuni con regolamento proprio di pensioni in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con inscrizione al Monte-pensioni e alle dipendenze dei Comuni, calcolata a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.
Salvo i casi previsti dai successivi articoli 102 e 103 il pagamento dell'intera pensione o dell'indennita' liquidata e' sempre fatto dal Monte, il quale si rivale sui Comuni delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che e' stabilita dagli articoli 20 e 21 del presente Ordinamento per la esazione dei contributi.
La quota d'indennita' a carico dei Comuni non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti, salvo il disposto dell'articolo 64, comma sesto, del presente Ordinamento.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. T-132/96, Sentenza del Tribunale, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH contro Commissione delle Comunità europee, 15/12/1999Provvedimento: Avis juridique important | 61996A0132 Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 15 dicembre 1999. - TA HS, EN AG e EN HS MB contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti concessi da uno Stato - Compensazione degli svantaggi economici determinati dalla divisione della NI - Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro - Sviluppo economico regionale - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel settore automobilistico. - Cause riunite T-132/96 e T-143/96. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-03663 Massima Parti Motivazione della sentenza Decisione relativa alle spese Dispositivo Parole chiave 1 Ricorso di annullamento - …Leggi di più...
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- obbligo di notifica preventiva·
- ricorso di annullamento·
- motivazione decisione Commissione·
- art. 93 TR CE·
- art. 92 TR CE·
- giurisdizione comunitaria·
- discrezionalità Commissione·
- sviluppo economico regionale·
- compatibilità con il mercato comune