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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/10/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa EL VI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 227 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente OGGETTO: riconoscimento malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 marzo 2024, il ricorrente premetteva: - Di svolgere, sin dal 1980, le mansioni di idraulico, dapprima come dipendente della ditta TT RA e, dal 1983 all'attualità del ricorso, come titolare artigiano dell'omonima ditta individuale (cfr. All. 3 al ricorso – estratto previdenziale e anamnesi lavorativa); - Di occuparsi, in particolare, di installazione, riparazione e manutenzione di impianti idro- termo-sanitari a gas in edifici di tipo civile, nonché di piccoli lavori edili;
- Di compiere sia la manutenzione ordinaria sia straordinaria degli impianti idraulici, provvedendo al montaggio e smontaggio di sanitari, alla posa in opera di termosifoni e termoconvettori nonché all'allestimento ed installazione di caldaie;
- Di assumere, per diverse ore del turno lavorativo, la posizione accosciata ed inginocchiata;
in particolare, per la sostituzione del sifone in piombo a pavimento, di mantenere la posizione inginocchiata per circa 5-7 ore del turno giornaliero lavorativo: per tale operazione infatti deve prima demolire il pavimento, effettuare il lavoro e poi risistemare le mattonelle;
- Di impiegare, sempre in ginocchio, 4-5 ore per la sostituzione della ciabatta in piombo per il WC, 2-3 ore per il collegamento idrico scarico gas in cucina e 10-12 ore per il rifacimento dell'impianto idrico sanitari bagno e cucina in fase di ristrutturazione;
- Di mantenere la posizione accosciata ed inginocchiata per quasi l'intero turno lavorativo giornaliero nelle opere di impiantistica dei sanitari bagni e nella posa in opera e sostituzione di tubazioni dei bagni e delle cucine;
- Di movimentare e posizionare materiali vari, termosifoni, caldaie, sanitari ed altri componenti del peso che varia dai 20 ai 70 kg: peso vaso WC e bidet dai 25 ai 35 kg cadauno;
peso piatto doccia dai 33 ai 48 kg;
peso lavabo dai 20 ai 30 kg;
peso caldaie murali dai 36 ai 75 kg;
- Di utilizzare quotidianamente trapani, pinze, forbici, martelli idraulici ed elettrici nonché mole elettriche, demolitori, tasellatori, filiera a mano ed elettrica;
- Di osservare un orario lavorativo di circa 9 ore al giorno, dal lunedì al sabato mattina con orario 7,00-13,00 e 14,30-18,00; - Di essere esposto, in ragione delle descritte lavorazioni, al rischio lavorativo della movimentazione manuale di carichi e tenuta di posture incongrue per gran parte del turno giornaliero di lavoro, con conseguente sovraccarico articolare delle ginocchia (Cfr. All. 4 – DVR aziendale); - Che detta esposizione ha determinato l'insorgenza di una patologia a carico delle ginocchia;
- Di aver presentato all' , in data 10.02.2021, domanda amministrativa per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale della malattia meniscopatia degenerativa; - Che l' , con nota dell'8/07/2021, archiviava la pratica ritenendo il rischio lavorativo CP_3 cui era stato esposto l'assicurato, inidoneo a provocare la malattia denunciata;
- Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di diniego, definita negativamente dall' , che confermava il giudizio già espresso (Cfr. All.ti 5-8 al ricorso). CP_1 Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di accertare l'esistenza della malattia “Meniscopatia degenerativa” e dichiarare la stessa di origine professionale e che dalla stessa è derivato un grado di inabilità pari al 6%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo e/o rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate. Con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta, comunque, che la malattia denunciata dal ricorrente (meniscopatia degenerativa) abbia origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno, per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal DVR aziendale nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che
2 l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciata (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la CP_1 prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Anamnesi lavorativa ed Estratto contributivo, all.to 3 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato, per i periodi da egli indicati, come idraulico, ovvero dal 1980 all'attualità del ricorso, dapprima, come dipendente di varie ditte e, dal 1983, come titolare di impresa artigiana. Le dichiarazioni rese dai testi indicati dal ricorrente hanno confermato le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso. In particolare, il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché Testimone_1 è stato il mio datore di lavoro dal 2010 al 2018. Il era titolare della omonima Parte_1 ditta individuale di idraulica e termo sanitaria. Posso riferire che nel periodo da me indicato a lavorare per il ricorrente eravamo io, un periodo il figlio ed anche un altro dipendente e lo stesso ricorrente.” In merito alle lavorazioni svolte ed alle posture assunte dal ricorrente durante tali lavorazioni, il teste ha dichiarato: “…si occupava della sostituzione ed installazione dei sifoni in piombo nei bagni, operazione per la quale sono necessarie n.5/6 ore di lavoro, salvo imprevisti, da iniziare e finire nella stessa giornata, perché trattasi del pozzetto sifonico. Tale attività viene eseguita sempre in ginocchio. Confermo che per eseguire tale intervento devono essere demolite le mattonelle intorno e poi risistemate. Confermo
3 anche l'operazione di sostituzione della ciabatta in piombo per il WC che richiede almeno 4/5 ore e del collegamento idrico della cucina che richiede un'intera mattinata;
anche in questi casi la posizione assunta dal ricorrente era sempre in ginocchio. Confermo anche il tempo per il rifacimento dell'impianto idrico sanitario del bagno e cucina. Posso riferire che la posizione è inginocchiati perché da seduti si addormentano le gambe. Io posso riferire che sono stato apprendista per 5 anni, quindi, per tale periodo era il ricorrente che svolgeva in prevalenza tutti i lavori che ho indicato sopra. L'altro operaio era impiegato in altri lavori da solo. Io stavo sempre con il Il figlio del Parte_1 ricorrente è entrato a lavorare come apprendista gli ultimi due anni che io ho lavorato con il . Parte_1
Il teste ha confermato anche il peso dei materiali utilizzati e movimenti dal ricorrente, precisando che: “…venivano movimentati dal ricorrente o da solo o con il mio aiuto sempre manualmente, senza alcun ausilio meccanico. Il trasporto era sempre manualmente perché c'era il rischio di rovinarli trasportandoli con bravette e similari”. Ugualmente confermato dal teste l'orario di lavoro osservato dal ricorrente (Cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 14.11.2024). Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal secondo teste escusso, , Testimone_2 il quale ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché dall'agosto 2003 circa, quando ho aperto la mia attività di lavoratore autonomo, sino al 2020 (anno in cui ho chiuso la mia attività) di artigiano edile impegnato nella ristrutturazione di civili abitazioni in prevalenza bagni e così ho collaborato per tutto il periodo indicato con il che Parte_1 era titolare della omonima ditta individuale di idraulica e termo sanitaria. Io mi occupavo della parte edile di demolizione e smaltimento ed il si occupava della Parte_1 parte idraulica. Quando io prendevo dei lavori edili il mio collaboratore per l'idraulica era il e viceversa.” CP_4 Riguardo le lavorazioni e le posture assunte dal ricorrente, il teste ha specificato che: “…il ricorrente si occupava della sostituzione ed installazione dei sifoni in piombo nei bagni, operazione per la quale sono necessarie n.6/7 ore di lavoro per un paio di giorni. Tale attività viene eseguita prevalentemente in ginocchio. Io ricordo che il aveva anche un dipendente, ma per la lavorazione dei sifoni a piombo era solo Parte_1 il che la svolgeva. Anche nella sostituzione della ciabatta in piombo dei WC il Parte_1 era il solo che la eseguiva. Anche nell'allacciamento del gas negli impianti Parte_1 delle cucine era solo il che se ne occupava con posizione sempre in ginocchio Parte_1 perché gli impianti ed attacchi sono sempre in quota 60 cm. da terra. Posso tuttavia precisare che la demolizione della pavimentazione e smaltimento dei bagni e delle cucine era eseguita da me” Ugualmente confermate dal teste le circostanze circa i pesi sollevati manualmente dal ricorrente, le strumentazioni utilizzate e l'orario di lavoro da egli osservato (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 05.06.2025). Confermata quindi dalle prove orali e dalla documentazione prodotta la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor sulla base della documentazione agli Persona_2 atti e dell'obiettività clinica rilevata, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“meniscopatia mediale del ginocchio sinistro e meniscopatia mediale degenerativa del ginocchio destro in soggetto con esiti di meniscopatia selettiva mediale destra”. Ai fini della valutazione del nesso di derivazione causale tra la patologia accertata e le lavorazioni svolte, il CTU ha fatto richiamo alle informazioni ricavabili dal DVR
4 aziendale, dalle dichiarazioni rese dai testi e dalle relazioni medico legali prodotte da entrambe le parti. All'esito di tale combinata valutazione, l'ausiliario del giudice ha evidenziato un contrasto con quanto riportato in ricorso, rilevando che tanto nel DVR aziendale, quanto nelle consulenze di parte ed anche nelle dichiarazioni testimoniali, in sintesi: “Non vengono esplicitati quali siano gli elementi oggettivi su cui si fonda l'affermazione che le ginocchia del siano state soggette ad un «sovraccarico Parte_1
[biomeccanico] del ginocchio»”. Il CTU, pertanto, ai fini di una corretta e rigorosa individuazione di eventuali rischi professionali in grado di (con)causare l'affezione accertata, ha proceduto ad analizzare i dati tratti dalla letteratura scientifica e, dopo ampio richiamo, ha concluso ritenendo sussistente “…con elevata probabilità e al netto delle problematiche inerenti i contrasti informativi tra DVR sottoscritto dal ricorrente e dati ricavabili dall'atto di ricorso e dalla testimonianza in atti, nonché quelle relative alla mono- o bi-lateralità del danno, un rapporto di derivazione (con)causale tra la patologia denunciata (meniscopatia degenerativa) e il lavoro svolto per oltre 40 anni dal Sig. Parte_1
”.
[...] Mette conto evidenziare che nella denuncia di malattia professionale è riportata la dizione “meniscopatia degenerativa” senza per vero specificare se bilaterale o meno;
tuttavia, ad avviso di chi scrive dall'iter seguito, come emergente dalla documentazione agli atti dell'Istituto, vale a dire accertamento – medico eseguito da parte dell' in CP_1 fase amministrativa (cfr. all.ti al fascicolo ) è possibile concludere, con CP_1 tranquillizzante certezza, che la verifica amministrativa della sussistenza dell'eziologia professionale abbia riguardato entrambe le ginocchia. L'iter seguito in via amministrativa appare corretto atteso che, anche in assenza di specifica, l' ha preso in carico l'accertamento della sussistenza della patologia CP_3 a carico di entrambe le ginocchia come dimostra la documentazione allegata dalla difesa dell' e tale circostanza non è stata contestata nel corso del giudizio. CP_1 Pertanto, anche in questa sede viene valorizzata la consulenza medica nella parte in cui il CTU ha liquidato il grado di invalidità della menomazione a carico di entrambe le ginocchia. Il dott. ha, quindi, proceduto alla determinazione del grado di invalidità Per_2 stimandolo nella misura percentuale del 6% (sei per cento) ed operato, poi, il cumulo con le invalidità pregresse, già accertate e riconosciute (16% per «…MENOMAZIONE: spondilodiscopatie rachide lombosacrale con radicolopatie in arti inferiori. Grado: 7%. Segni clinici (modesti) e strumentali di sindrome del tunnel carpale bilaterale. Grado: 3%. Segni clinici (modesti) e strumentali di epicondilite bilaterale dei gomiti. Grado: 3%. Segni clinici (modesti) e strumentali di sindrome da conflitto bilaterale delle spalle. Grado: 6%.) complessivamente nella misura del 21% (ventuno per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (10/02/2021). Orbene, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata
“Meniscopatia degenerativa del ginocchio destro e sinistro”, pari al 6% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, complessivamente pari al 21%, deve essere
5 riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (10.02.2021). Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia Meniscopatia degenerativa al ginocchio destro e sinistro di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa e dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 6% ed, operato il cumulo con le pregresse menomazioni non contestate, complessivamente del 21%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, CP_1 un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e lett. b), D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (10/02/2021), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 16 ottobre 2025
Il giudice
EL VI
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa EL VI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 227 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente OGGETTO: riconoscimento malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 marzo 2024, il ricorrente premetteva: - Di svolgere, sin dal 1980, le mansioni di idraulico, dapprima come dipendente della ditta TT RA e, dal 1983 all'attualità del ricorso, come titolare artigiano dell'omonima ditta individuale (cfr. All. 3 al ricorso – estratto previdenziale e anamnesi lavorativa); - Di occuparsi, in particolare, di installazione, riparazione e manutenzione di impianti idro- termo-sanitari a gas in edifici di tipo civile, nonché di piccoli lavori edili;
- Di compiere sia la manutenzione ordinaria sia straordinaria degli impianti idraulici, provvedendo al montaggio e smontaggio di sanitari, alla posa in opera di termosifoni e termoconvettori nonché all'allestimento ed installazione di caldaie;
- Di assumere, per diverse ore del turno lavorativo, la posizione accosciata ed inginocchiata;
in particolare, per la sostituzione del sifone in piombo a pavimento, di mantenere la posizione inginocchiata per circa 5-7 ore del turno giornaliero lavorativo: per tale operazione infatti deve prima demolire il pavimento, effettuare il lavoro e poi risistemare le mattonelle;
- Di impiegare, sempre in ginocchio, 4-5 ore per la sostituzione della ciabatta in piombo per il WC, 2-3 ore per il collegamento idrico scarico gas in cucina e 10-12 ore per il rifacimento dell'impianto idrico sanitari bagno e cucina in fase di ristrutturazione;
- Di mantenere la posizione accosciata ed inginocchiata per quasi l'intero turno lavorativo giornaliero nelle opere di impiantistica dei sanitari bagni e nella posa in opera e sostituzione di tubazioni dei bagni e delle cucine;
- Di movimentare e posizionare materiali vari, termosifoni, caldaie, sanitari ed altri componenti del peso che varia dai 20 ai 70 kg: peso vaso WC e bidet dai 25 ai 35 kg cadauno;
peso piatto doccia dai 33 ai 48 kg;
peso lavabo dai 20 ai 30 kg;
peso caldaie murali dai 36 ai 75 kg;
- Di utilizzare quotidianamente trapani, pinze, forbici, martelli idraulici ed elettrici nonché mole elettriche, demolitori, tasellatori, filiera a mano ed elettrica;
- Di osservare un orario lavorativo di circa 9 ore al giorno, dal lunedì al sabato mattina con orario 7,00-13,00 e 14,30-18,00; - Di essere esposto, in ragione delle descritte lavorazioni, al rischio lavorativo della movimentazione manuale di carichi e tenuta di posture incongrue per gran parte del turno giornaliero di lavoro, con conseguente sovraccarico articolare delle ginocchia (Cfr. All. 4 – DVR aziendale); - Che detta esposizione ha determinato l'insorgenza di una patologia a carico delle ginocchia;
- Di aver presentato all' , in data 10.02.2021, domanda amministrativa per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale della malattia meniscopatia degenerativa; - Che l' , con nota dell'8/07/2021, archiviava la pratica ritenendo il rischio lavorativo CP_3 cui era stato esposto l'assicurato, inidoneo a provocare la malattia denunciata;
- Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di diniego, definita negativamente dall' , che confermava il giudizio già espresso (Cfr. All.ti 5-8 al ricorso). CP_1 Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di accertare l'esistenza della malattia “Meniscopatia degenerativa” e dichiarare la stessa di origine professionale e che dalla stessa è derivato un grado di inabilità pari al 6%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo e/o rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate. Con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta, comunque, che la malattia denunciata dal ricorrente (meniscopatia degenerativa) abbia origine professionale, stante l'inidoneità del rischio morbigeno, per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal DVR aziendale nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che
2 l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciata (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la CP_1 prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Anamnesi lavorativa ed Estratto contributivo, all.to 3 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato, per i periodi da egli indicati, come idraulico, ovvero dal 1980 all'attualità del ricorso, dapprima, come dipendente di varie ditte e, dal 1983, come titolare di impresa artigiana. Le dichiarazioni rese dai testi indicati dal ricorrente hanno confermato le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso. In particolare, il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché Testimone_1 è stato il mio datore di lavoro dal 2010 al 2018. Il era titolare della omonima Parte_1 ditta individuale di idraulica e termo sanitaria. Posso riferire che nel periodo da me indicato a lavorare per il ricorrente eravamo io, un periodo il figlio ed anche un altro dipendente e lo stesso ricorrente.” In merito alle lavorazioni svolte ed alle posture assunte dal ricorrente durante tali lavorazioni, il teste ha dichiarato: “…si occupava della sostituzione ed installazione dei sifoni in piombo nei bagni, operazione per la quale sono necessarie n.5/6 ore di lavoro, salvo imprevisti, da iniziare e finire nella stessa giornata, perché trattasi del pozzetto sifonico. Tale attività viene eseguita sempre in ginocchio. Confermo che per eseguire tale intervento devono essere demolite le mattonelle intorno e poi risistemate. Confermo
3 anche l'operazione di sostituzione della ciabatta in piombo per il WC che richiede almeno 4/5 ore e del collegamento idrico della cucina che richiede un'intera mattinata;
anche in questi casi la posizione assunta dal ricorrente era sempre in ginocchio. Confermo anche il tempo per il rifacimento dell'impianto idrico sanitario del bagno e cucina. Posso riferire che la posizione è inginocchiati perché da seduti si addormentano le gambe. Io posso riferire che sono stato apprendista per 5 anni, quindi, per tale periodo era il ricorrente che svolgeva in prevalenza tutti i lavori che ho indicato sopra. L'altro operaio era impiegato in altri lavori da solo. Io stavo sempre con il Il figlio del Parte_1 ricorrente è entrato a lavorare come apprendista gli ultimi due anni che io ho lavorato con il . Parte_1
Il teste ha confermato anche il peso dei materiali utilizzati e movimenti dal ricorrente, precisando che: “…venivano movimentati dal ricorrente o da solo o con il mio aiuto sempre manualmente, senza alcun ausilio meccanico. Il trasporto era sempre manualmente perché c'era il rischio di rovinarli trasportandoli con bravette e similari”. Ugualmente confermato dal teste l'orario di lavoro osservato dal ricorrente (Cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 14.11.2024). Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal secondo teste escusso, , Testimone_2 il quale ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché dall'agosto 2003 circa, quando ho aperto la mia attività di lavoratore autonomo, sino al 2020 (anno in cui ho chiuso la mia attività) di artigiano edile impegnato nella ristrutturazione di civili abitazioni in prevalenza bagni e così ho collaborato per tutto il periodo indicato con il che Parte_1 era titolare della omonima ditta individuale di idraulica e termo sanitaria. Io mi occupavo della parte edile di demolizione e smaltimento ed il si occupava della Parte_1 parte idraulica. Quando io prendevo dei lavori edili il mio collaboratore per l'idraulica era il e viceversa.” CP_4 Riguardo le lavorazioni e le posture assunte dal ricorrente, il teste ha specificato che: “…il ricorrente si occupava della sostituzione ed installazione dei sifoni in piombo nei bagni, operazione per la quale sono necessarie n.6/7 ore di lavoro per un paio di giorni. Tale attività viene eseguita prevalentemente in ginocchio. Io ricordo che il aveva anche un dipendente, ma per la lavorazione dei sifoni a piombo era solo Parte_1 il che la svolgeva. Anche nella sostituzione della ciabatta in piombo dei WC il Parte_1 era il solo che la eseguiva. Anche nell'allacciamento del gas negli impianti Parte_1 delle cucine era solo il che se ne occupava con posizione sempre in ginocchio Parte_1 perché gli impianti ed attacchi sono sempre in quota 60 cm. da terra. Posso tuttavia precisare che la demolizione della pavimentazione e smaltimento dei bagni e delle cucine era eseguita da me” Ugualmente confermate dal teste le circostanze circa i pesi sollevati manualmente dal ricorrente, le strumentazioni utilizzate e l'orario di lavoro da egli osservato (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 05.06.2025). Confermata quindi dalle prove orali e dalla documentazione prodotta la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor sulla base della documentazione agli Persona_2 atti e dell'obiettività clinica rilevata, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“meniscopatia mediale del ginocchio sinistro e meniscopatia mediale degenerativa del ginocchio destro in soggetto con esiti di meniscopatia selettiva mediale destra”. Ai fini della valutazione del nesso di derivazione causale tra la patologia accertata e le lavorazioni svolte, il CTU ha fatto richiamo alle informazioni ricavabili dal DVR
4 aziendale, dalle dichiarazioni rese dai testi e dalle relazioni medico legali prodotte da entrambe le parti. All'esito di tale combinata valutazione, l'ausiliario del giudice ha evidenziato un contrasto con quanto riportato in ricorso, rilevando che tanto nel DVR aziendale, quanto nelle consulenze di parte ed anche nelle dichiarazioni testimoniali, in sintesi: “Non vengono esplicitati quali siano gli elementi oggettivi su cui si fonda l'affermazione che le ginocchia del siano state soggette ad un «sovraccarico Parte_1
[biomeccanico] del ginocchio»”. Il CTU, pertanto, ai fini di una corretta e rigorosa individuazione di eventuali rischi professionali in grado di (con)causare l'affezione accertata, ha proceduto ad analizzare i dati tratti dalla letteratura scientifica e, dopo ampio richiamo, ha concluso ritenendo sussistente “…con elevata probabilità e al netto delle problematiche inerenti i contrasti informativi tra DVR sottoscritto dal ricorrente e dati ricavabili dall'atto di ricorso e dalla testimonianza in atti, nonché quelle relative alla mono- o bi-lateralità del danno, un rapporto di derivazione (con)causale tra la patologia denunciata (meniscopatia degenerativa) e il lavoro svolto per oltre 40 anni dal Sig. Parte_1
”.
[...] Mette conto evidenziare che nella denuncia di malattia professionale è riportata la dizione “meniscopatia degenerativa” senza per vero specificare se bilaterale o meno;
tuttavia, ad avviso di chi scrive dall'iter seguito, come emergente dalla documentazione agli atti dell'Istituto, vale a dire accertamento – medico eseguito da parte dell' in CP_1 fase amministrativa (cfr. all.ti al fascicolo ) è possibile concludere, con CP_1 tranquillizzante certezza, che la verifica amministrativa della sussistenza dell'eziologia professionale abbia riguardato entrambe le ginocchia. L'iter seguito in via amministrativa appare corretto atteso che, anche in assenza di specifica, l' ha preso in carico l'accertamento della sussistenza della patologia CP_3 a carico di entrambe le ginocchia come dimostra la documentazione allegata dalla difesa dell' e tale circostanza non è stata contestata nel corso del giudizio. CP_1 Pertanto, anche in questa sede viene valorizzata la consulenza medica nella parte in cui il CTU ha liquidato il grado di invalidità della menomazione a carico di entrambe le ginocchia. Il dott. ha, quindi, proceduto alla determinazione del grado di invalidità Per_2 stimandolo nella misura percentuale del 6% (sei per cento) ed operato, poi, il cumulo con le invalidità pregresse, già accertate e riconosciute (16% per «…MENOMAZIONE: spondilodiscopatie rachide lombosacrale con radicolopatie in arti inferiori. Grado: 7%. Segni clinici (modesti) e strumentali di sindrome del tunnel carpale bilaterale. Grado: 3%. Segni clinici (modesti) e strumentali di epicondilite bilaterale dei gomiti. Grado: 3%. Segni clinici (modesti) e strumentali di sindrome da conflitto bilaterale delle spalle. Grado: 6%.) complessivamente nella misura del 21% (ventuno per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (10/02/2021). Orbene, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata
“Meniscopatia degenerativa del ginocchio destro e sinistro”, pari al 6% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, complessivamente pari al 21%, deve essere
5 riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (10.02.2021). Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia Meniscopatia degenerativa al ginocchio destro e sinistro di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa e dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 6% ed, operato il cumulo con le pregresse menomazioni non contestate, complessivamente del 21%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, CP_1 un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e lett. b), D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (10/02/2021), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 16 ottobre 2025
Il giudice
EL VI
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