Articolo 2 della Legge 9 aprile 1953, n. 262
Articolo 1
Versione
12 maggio 1953
Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 22.500.000 per l'esercizio finanziario 1952-53 viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo. Per l'esercizio 1953-54 la spesa incidera' sul capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 maggio 1953