CASS
Sentenza 16 marzo 2022
Sentenza 16 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2022, n. 8955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8955 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2022 |
Testo completo
sul ricorso proposto da SENTENZA EL ON CE nata a [...] il [...] Avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE di APPELLO sez. DISTACCATA DI TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione del reato di truffa rispetto alle fattispecie di falso, con rinvio per la rideterminazione della pena. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - Penale Sent. Sez. 5 Num. 8955 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 04/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato, per quanto qui di rilievo, NC DE NA colpevole dei reati a lei ascritti ai capi A) e B), commessi in concorso con persone giudicate separatamente, avendo riconosciuto la continuazione solo tra i reati rubricati sub B), e condannandola alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile - ha riqualificato il fatto sub A) ai sensi dell'art. 495 co. 1 cod. pen. e rideterminato la pena inflitta sia per il capo A) che per il capo B), in quella, rispettivamente, di anni uno e mesi quattro e anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 600 di reclusione, riducendo anche l'ammontare del danno subito dalla parte civile, liquidato in via equitativa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge quattro motivi. 2.1. erronea applicazione degli artt. 477, 482, 494, 495, 640 cod. pen. sostenendo: l'assorbimento del delitto di sostituzione di persona ( art. 494 cod. pen. ) in quello, più grave, di falsa attestazione al pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali ( art. 495 cod. pen.); l'insussistenza del delitto di cui all'art. 477 cod. pen., che è delitto proprio del pubblico ufficiale;
l'assorbimento, nel delitto di cui all'art. 495 cod. pen., anche quello di truffa. 2.2. erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e correlato vizio della motivazione, con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, pur in assenza di un effettivo danno patrimoniale, economicamente valutabile, in capo alla persona offesa. 2.3. Violazione degli artt. 191 e 350 cod. proc. pen. per essere state illegittimamente utilizzate le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dal coimputato Stante. Sostiene la Difesa che, pur avendo la Corte di appello dichiarato inutilizzabili dette dichiarazioni, ha invece utilizzato ai fini della decisione di responsabilità per il reato di cui all'art. 477 cod. pen. la informativa di polizia giudiziaria, nella quale era riversato anche il contenuto delle predette s.i.t.. 2.4. violazione degli artt. 208, 398, 499 cod. proc. pen.. Si duole il ricorrente di avere richiesto, con il motivo n. 10 dell'atto di appello, la rinnovazione istruttoria mediante l'esame degli imputati, senza che la Corte di appello abbia disposto in merito, negando di fatto la possibilità di rendere dichiarazioni che avrebbero potuto rappresentare ulteriori, favorevoli, elementi di giudizio. Tanto più che la Corte di appello ha, invece, valutato negativamente il contegno silente dell'imputata, che costituisce, invece, una legittima opzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla affermazione di responsabilità per il reato di truffa, punto in relazione al quale si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. • ID , rip - g,10 e s. , 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Effettivamente, come deduce il ricorrente, in tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Rv. 268468) restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (Sez. 6, n. 8152 del 19/05/1987 Rv. 17636801). Il principio del ne nis in idem sostanziale, posto a base della disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen., vieta che uno stesso fatto venga addossato due volte alla stessa persona, nei casi in cui l'applicazione di una sola norma incriminatrice assorba il disvalore del suo intero comportamento. Ma nel caso di specie, non viene in rilievo una identità di condotte, quanto piuttosto di due episodi storicamente distinti, giacchè, le condotte di cui ai capi A) e B) afferiscono, la prima, alla falsità commessa per ottenere il rilascio, da parte dell'impiegto comunale, della carta di identità, ex art. 495 cod. pen.( fatto commesso il 10 luglio 2014), e la seconda alla sostituzione di persona finalizzata alla stipula di un contratto con Poste TA e finalizzata al conseguimento della carta postepay ( condotta commessa a partire dall'Il luglio 2014 fino al 23 luglio 2014, giorno della attivazione della carta). 2.1. Lo stesso è a dirsi con riguardo al delitto di truffa, che non può ritenersi assorbito nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., per la diversità strutturale degli illeciti, sia sotto il profilo oggettivo che quanto all'elemento psicologico: il reato di cui all'art. 495 cod. pen. è reato di condotta a dolo generico;
la truffa è reato di evento a dolo specifico, cosicchè, secondo univoco orientamento di questa Corte, (peraltro malamente interpretato dal ricorrente che lo ha evocato a sostegno della sua tesi), sussiste concorso formale di reati tra la truffa e la sostituzione di persona, poiché si tratta della medesima condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome;
ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati, posti a tutela di distinti beni giuridici, il patrimonio e la fede pubblica (Sez. 2 n. 26589 del 11/09/2020, Rv. 279647 -; conf. a Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009 (dep. 2010 ) Rv. 246400; Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Rv. 237957; Sez. 5, n. 10805 del 19/02/1998 Rv. 211521 ). 2.2. Non coglie nel segno neppure la doglianza relativa al reato di cui all'art. 477 cod pen., giacchè il reato contestato è quello di falso compiuto, per induzione in errore, dal pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 48 cod. pen., per avere, la ricorrente e i suoi complici, indotto il pubblico ufficiale a formare una falsa carta di identità apparentemente intestata a persona diversa da quella raffigurata nell'effige presente sulla stessa. Giova ricordare che, in tema di reati di falso, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 476 - 477 cod. pen., ( a seconda della natura del documento) quando l' atto pubblico proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato;
mentre, si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l' atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il pubblico ufficiale ricevente si limita a riportare nell' atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell' atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità. ( Sezioni Unite n. 1827/1995 hanno chiarito che: "tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera." orientamento confermato da Sez. Un. 35488/2007). 3. Non è fondato neppure il terzo motivo, giacchè il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e non considera che la Corte di appello ha effettuato la cd. prova di resistenza, fondando l'affermazione di responsabilità a carico della ricorrente sul compendio documentale logicamente valutato secondo ragionevoli argomentazioni, che sorreggono adeguatamente il discorso giustificativo presente nella sentenza. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto indiscutibilmente dimostrata la presentazione della ricorrente presso gli uffici comunali, alla stregua della foto acclusa al cartellino a corredo della pratica di rilascio della carta di identità e sulla stessa carta di identità sequestrata alla ricorrente, e ritenendo inverosimile l'utilizzo di foto di altra persona al cospetto di due testimoni che non avevano conosciuto prima la persona della cui identità si trattava. Quanto alla corrispondenza alla ricorrente delle fattezze ritratte nella foto acclusa al cartellino depositato presso l'Ufficio anagrafe e in quella presenta sulla carta di identità, entrambi sequestrati, dal confronto con le foto presenti nei profili social, e alla luce delle dichiarazioni della persona offesa. D'altro canto, la Corte di appello non ha mancato di sottolineare come nel fascicolo fosse presente la C.N.R. dei Carabinieri, senza che si fosse registrata alcuna opposizione da parte della Difesa, donde la sua utilizzabilità, secondo costante orientamento di questa Corte ( ex plurimis, Sez. 4 n. 4635 del 15/01/2020 Rv. 278292). . 4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, giacchè, qualora nel dibattimento di primo grado, sia stata chiusa l' istruttoria dibattimentale nel silenzio delle parti senza procedere alli esame dell'imputato, che aveva formulato espressa richiesta, non si realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini una nullità in quanto l' imputato può chiedere in ogni momento di rendere dichiarazioni (Sez. 6, n. 42442 del 20/10/2003, Rv. 226928; conf. Sez. 2 n. 23186 del 02/05/2019, Rv. 275785). 5. Come si è premesso, è, invece, fondata la doglianza che riguarda la configurazione del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., in ordine al quale la sentenza impugnata non spiega in cosa sia consistito il danno patrimoniale in capo alla persona offesa. Invero, mentre la contestazione sub B), contiene un generico riferimento al profitto e al danno, laddove la Corte di appello, ritiene "consumata anche la truffa ai danni della IO considerato il profitto ingiusto realizzato attraverso il rilascio della carta poste pay con correlativo danno di Poste TA s.p.a. costituito dalla sostanziale assenza della benchè minima garanzia di affidabilità del correntist aatteso che la disponibilità di un bancoposta dà al correntista la possibilità di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione" ( pg. 9) senza, tuttavia, chiarire se vi sia stato un utilizzo della carta prepagata con conseguente effettivo pregiudizio patrimoniale dell'ente interessato e correlato profitto dell'utilizzatore. Il collegio, nel richiamare il mai superato orientamento giurisprudenziale (Sez. 2, sentenza n. 5465 del 23 febbraio 1972, CED Cass. n. 121774 s.) - a tenore del quale, in materia di truffa, il danno deve concretarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto passivo, e, se non può essere configurato dalla violazione di una mera aspettativa fondata su una astratta situazione giuridica ipotizzata dalla legge, è integrato quando l'aspettativa sia divenuta concreta e dia luogo al sorgere di un interesse munito di tutela giuridica, avente contenuto patrimoniale - ribadisce che il delitto di truffa si consuma esclusivamente allorché, dalla induzione in errore di un soggetto, mediante gli artifizi e raggiri, l'autore consegua un ingiusto profitto con altrui danno;
danno che deve avere contenuto patrimoniale, deve concretarsi, cioè, in un detrimento del patrimonio. (Sez. 5, n. 16304 del 20/09/1989 Rv. 182648, che richiama molti precedenti conformi). Invero, nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013 Rv. 255194). Ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si vede nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998 (dep. 1999 ), Cellammare, Rv. 212080). 6. Nel rinnovato giudizio di merito - afferente esclusivamente a tale punto della decisione impugnata - la Corte di appello dovrà, dunque, chiarire, attenendosi ai richiamati principi di diritto, se e in che termini il mero rilascio di una carta prepagata poste - pay integri un danno per l'ente Poste, e se la eventuale condotta delittuosa così ritenuta possa dirsi consumata. 7. L'esito del presente scrutinio di legittimità è, come premesso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che, ad esclusione del capo attinto dal rinvio, tutti gli altri acquistano autorità di cosa giudicata ( art. 624 cod. proc. pen. )
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'articolo 640 c.p., con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce sezione promiscua. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 04 febbraio 2022 r Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione del reato di truffa rispetto alle fattispecie di falso, con rinvio per la rideterminazione della pena. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - Penale Sent. Sez. 5 Num. 8955 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 04/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato, per quanto qui di rilievo, NC DE NA colpevole dei reati a lei ascritti ai capi A) e B), commessi in concorso con persone giudicate separatamente, avendo riconosciuto la continuazione solo tra i reati rubricati sub B), e condannandola alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile - ha riqualificato il fatto sub A) ai sensi dell'art. 495 co. 1 cod. pen. e rideterminato la pena inflitta sia per il capo A) che per il capo B), in quella, rispettivamente, di anni uno e mesi quattro e anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 600 di reclusione, riducendo anche l'ammontare del danno subito dalla parte civile, liquidato in via equitativa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge quattro motivi. 2.1. erronea applicazione degli artt. 477, 482, 494, 495, 640 cod. pen. sostenendo: l'assorbimento del delitto di sostituzione di persona ( art. 494 cod. pen. ) in quello, più grave, di falsa attestazione al pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali ( art. 495 cod. pen.); l'insussistenza del delitto di cui all'art. 477 cod. pen., che è delitto proprio del pubblico ufficiale;
l'assorbimento, nel delitto di cui all'art. 495 cod. pen., anche quello di truffa. 2.2. erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e correlato vizio della motivazione, con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, pur in assenza di un effettivo danno patrimoniale, economicamente valutabile, in capo alla persona offesa. 2.3. Violazione degli artt. 191 e 350 cod. proc. pen. per essere state illegittimamente utilizzate le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dal coimputato Stante. Sostiene la Difesa che, pur avendo la Corte di appello dichiarato inutilizzabili dette dichiarazioni, ha invece utilizzato ai fini della decisione di responsabilità per il reato di cui all'art. 477 cod. pen. la informativa di polizia giudiziaria, nella quale era riversato anche il contenuto delle predette s.i.t.. 2.4. violazione degli artt. 208, 398, 499 cod. proc. pen.. Si duole il ricorrente di avere richiesto, con il motivo n. 10 dell'atto di appello, la rinnovazione istruttoria mediante l'esame degli imputati, senza che la Corte di appello abbia disposto in merito, negando di fatto la possibilità di rendere dichiarazioni che avrebbero potuto rappresentare ulteriori, favorevoli, elementi di giudizio. Tanto più che la Corte di appello ha, invece, valutato negativamente il contegno silente dell'imputata, che costituisce, invece, una legittima opzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla affermazione di responsabilità per il reato di truffa, punto in relazione al quale si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. • ID , rip - g,10 e s. , 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Effettivamente, come deduce il ricorrente, in tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Rv. 268468) restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (Sez. 6, n. 8152 del 19/05/1987 Rv. 17636801). Il principio del ne nis in idem sostanziale, posto a base della disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen., vieta che uno stesso fatto venga addossato due volte alla stessa persona, nei casi in cui l'applicazione di una sola norma incriminatrice assorba il disvalore del suo intero comportamento. Ma nel caso di specie, non viene in rilievo una identità di condotte, quanto piuttosto di due episodi storicamente distinti, giacchè, le condotte di cui ai capi A) e B) afferiscono, la prima, alla falsità commessa per ottenere il rilascio, da parte dell'impiegto comunale, della carta di identità, ex art. 495 cod. pen.( fatto commesso il 10 luglio 2014), e la seconda alla sostituzione di persona finalizzata alla stipula di un contratto con Poste TA e finalizzata al conseguimento della carta postepay ( condotta commessa a partire dall'Il luglio 2014 fino al 23 luglio 2014, giorno della attivazione della carta). 2.1. Lo stesso è a dirsi con riguardo al delitto di truffa, che non può ritenersi assorbito nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., per la diversità strutturale degli illeciti, sia sotto il profilo oggettivo che quanto all'elemento psicologico: il reato di cui all'art. 495 cod. pen. è reato di condotta a dolo generico;
la truffa è reato di evento a dolo specifico, cosicchè, secondo univoco orientamento di questa Corte, (peraltro malamente interpretato dal ricorrente che lo ha evocato a sostegno della sua tesi), sussiste concorso formale di reati tra la truffa e la sostituzione di persona, poiché si tratta della medesima condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome;
ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati, posti a tutela di distinti beni giuridici, il patrimonio e la fede pubblica (Sez. 2 n. 26589 del 11/09/2020, Rv. 279647 -; conf. a Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009 (dep. 2010 ) Rv. 246400; Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Rv. 237957; Sez. 5, n. 10805 del 19/02/1998 Rv. 211521 ). 2.2. Non coglie nel segno neppure la doglianza relativa al reato di cui all'art. 477 cod pen., giacchè il reato contestato è quello di falso compiuto, per induzione in errore, dal pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 48 cod. pen., per avere, la ricorrente e i suoi complici, indotto il pubblico ufficiale a formare una falsa carta di identità apparentemente intestata a persona diversa da quella raffigurata nell'effige presente sulla stessa. Giova ricordare che, in tema di reati di falso, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 476 - 477 cod. pen., ( a seconda della natura del documento) quando l' atto pubblico proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato;
mentre, si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l' atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il pubblico ufficiale ricevente si limita a riportare nell' atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell' atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità. ( Sezioni Unite n. 1827/1995 hanno chiarito che: "tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera." orientamento confermato da Sez. Un. 35488/2007). 3. Non è fondato neppure il terzo motivo, giacchè il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e non considera che la Corte di appello ha effettuato la cd. prova di resistenza, fondando l'affermazione di responsabilità a carico della ricorrente sul compendio documentale logicamente valutato secondo ragionevoli argomentazioni, che sorreggono adeguatamente il discorso giustificativo presente nella sentenza. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto indiscutibilmente dimostrata la presentazione della ricorrente presso gli uffici comunali, alla stregua della foto acclusa al cartellino a corredo della pratica di rilascio della carta di identità e sulla stessa carta di identità sequestrata alla ricorrente, e ritenendo inverosimile l'utilizzo di foto di altra persona al cospetto di due testimoni che non avevano conosciuto prima la persona della cui identità si trattava. Quanto alla corrispondenza alla ricorrente delle fattezze ritratte nella foto acclusa al cartellino depositato presso l'Ufficio anagrafe e in quella presenta sulla carta di identità, entrambi sequestrati, dal confronto con le foto presenti nei profili social, e alla luce delle dichiarazioni della persona offesa. D'altro canto, la Corte di appello non ha mancato di sottolineare come nel fascicolo fosse presente la C.N.R. dei Carabinieri, senza che si fosse registrata alcuna opposizione da parte della Difesa, donde la sua utilizzabilità, secondo costante orientamento di questa Corte ( ex plurimis, Sez. 4 n. 4635 del 15/01/2020 Rv. 278292). . 4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, giacchè, qualora nel dibattimento di primo grado, sia stata chiusa l' istruttoria dibattimentale nel silenzio delle parti senza procedere alli esame dell'imputato, che aveva formulato espressa richiesta, non si realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini una nullità in quanto l' imputato può chiedere in ogni momento di rendere dichiarazioni (Sez. 6, n. 42442 del 20/10/2003, Rv. 226928; conf. Sez. 2 n. 23186 del 02/05/2019, Rv. 275785). 5. Come si è premesso, è, invece, fondata la doglianza che riguarda la configurazione del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., in ordine al quale la sentenza impugnata non spiega in cosa sia consistito il danno patrimoniale in capo alla persona offesa. Invero, mentre la contestazione sub B), contiene un generico riferimento al profitto e al danno, laddove la Corte di appello, ritiene "consumata anche la truffa ai danni della IO considerato il profitto ingiusto realizzato attraverso il rilascio della carta poste pay con correlativo danno di Poste TA s.p.a. costituito dalla sostanziale assenza della benchè minima garanzia di affidabilità del correntist aatteso che la disponibilità di un bancoposta dà al correntista la possibilità di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione" ( pg. 9) senza, tuttavia, chiarire se vi sia stato un utilizzo della carta prepagata con conseguente effettivo pregiudizio patrimoniale dell'ente interessato e correlato profitto dell'utilizzatore. Il collegio, nel richiamare il mai superato orientamento giurisprudenziale (Sez. 2, sentenza n. 5465 del 23 febbraio 1972, CED Cass. n. 121774 s.) - a tenore del quale, in materia di truffa, il danno deve concretarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto passivo, e, se non può essere configurato dalla violazione di una mera aspettativa fondata su una astratta situazione giuridica ipotizzata dalla legge, è integrato quando l'aspettativa sia divenuta concreta e dia luogo al sorgere di un interesse munito di tutela giuridica, avente contenuto patrimoniale - ribadisce che il delitto di truffa si consuma esclusivamente allorché, dalla induzione in errore di un soggetto, mediante gli artifizi e raggiri, l'autore consegua un ingiusto profitto con altrui danno;
danno che deve avere contenuto patrimoniale, deve concretarsi, cioè, in un detrimento del patrimonio. (Sez. 5, n. 16304 del 20/09/1989 Rv. 182648, che richiama molti precedenti conformi). Invero, nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013 Rv. 255194). Ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si vede nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998 (dep. 1999 ), Cellammare, Rv. 212080). 6. Nel rinnovato giudizio di merito - afferente esclusivamente a tale punto della decisione impugnata - la Corte di appello dovrà, dunque, chiarire, attenendosi ai richiamati principi di diritto, se e in che termini il mero rilascio di una carta prepagata poste - pay integri un danno per l'ente Poste, e se la eventuale condotta delittuosa così ritenuta possa dirsi consumata. 7. L'esito del presente scrutinio di legittimità è, come premesso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che, ad esclusione del capo attinto dal rinvio, tutti gli altri acquistano autorità di cosa giudicata ( art. 624 cod. proc. pen. )
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'articolo 640 c.p., con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce sezione promiscua. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 04 febbraio 2022 r Il Consigliere estensore