Versione
28 agosto 2015
28 agosto 2015
Art. 16-bis. (( 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e assicurano l'omogeneita' delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.
2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico puo' essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma, lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonche' della professionalita' acquisita, desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e ricavabili dall'esame dell'attivita' svolta.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione delle stesse, e' assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio ))
2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico puo' essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma, lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonche' della professionalita' acquisita, desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e ricavabili dall'esame dell'attivita' svolta.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione delle stesse, e' assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio ))
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 16489 del 11https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. un., 11/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16489 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. – Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 4693-2019 proposto da: A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 12
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 16/06/2020, n. 6614Provvedimento: […] nonché, per quanto occorrer possa e in via subordinata, dell'atto recante i criteri per il conferimento degli incarichi direttivi approvati, in attuazione dell'art. 16-bis della Legge n. 103/1979, dal Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato (CAPS) in data 3.09.2015 e del relativo verbale di adunanza;Leggi di più...
- conferimento incarico direttivo·
- annullamento decreto presidenziale·
- art. 16-bis Legge n. 103/1979·
- videoconferenza in udienza·
- sopravvenuto difetto di interesse·
- compensazione delle spese di giudizio·
- art. 85 cod. proc. amm.·
- art. 35 cod. proc. amm.·
- normativa emergenza COVID-19·
- improcedibilità del ricorso