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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8985 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 44012 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, alla quale è stata riunita la causa civile di primo grado iscritta al N. 44657 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 riservata in decisione con provvedimento del
30.11.2024, vertente tra:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Marcianise, in via Gaglione n. 39, presso lo studio dell'avv. Filomena
Letizia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore –
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Cratilo Di Atene n. 31, presso lo studio dell'avv. Domenico
Vizzone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-convenuta–
E
, Controparte_2
-convenuto contumace–
Oggetto: domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 29 novembre 2024.
pagina 1 di 10
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IV ha convenuto in giudizio e la Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
chiedendo accertarsi il responsabile del sinistro avvenuto a Roma il 15.04.2016 e, per l'effetto,
[...]
condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento delle domande proposte l'attore ha dedotto che il 15.04.2016 alle ore 21,30 circa percorreva, a bordo della moto Ducati DJ32012 di sua proprietà, via Giulio Cesare a Roma, allorquando veniva urtato dalla vettura BMW targata DX644TW di proprietà di , Controparte_2
che percorreva la corsia di destra e che, per parcheggiare la macchina sul lato sinistro della carreggiata, effettuava una improvvisa manovra di svolta a sinistra.
Per effetto dell'urto la moto risultava danneggiata e l'attore subiva lesioni personali.
La quale assicuratrice del veicolo BMW, corrispondeva a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno materiale subito dall'attore, costituito dal costo di riparazione della moto, la somma di euro 2.150,00 con assegno del 12.07.2016 e la somma di euro 2.350,00 con assegno del
10.08.2016, nonché a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito la somma di euro
10.000,00, con assegno del 23.05.2018.
L'attore ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del maggior danno subito, nonché la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita la chiedendo il rigetto delle domande proposte in quanto Controparte_1
infondate, essendo il sinistro ascrivibile alla responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente di
, che sarebbe sopraggiunto, mentre il veicolo BMW eseguiva la manovra di Parte_1
svolta a sinistra, ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi e comunque tale da non consentirgli di evitare l'impatto con la macchina, che già aveva impegnato la corsia di marcia percorsa dall'attore.
La convenuta ha, altresì, contestato la quantificazione del danno prospettata dalla controparte, ritenendo satisfattive le somme già corrisposte all'attore prima dell'introduzione del giudizio
è rimasto contumace. Controparte_2
All'udienza del 25.03.2021 i giudizi iscritti al N.R.G. 44012/2019 e al N.R.G. 44657/2019, aventi ad oggetto le stesse domande e pendenti tra le stesse parti, sono stati riuniti.
2. La dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base delle emergenze del verbale della Polizia di
Roma Capitale intervenuta nell'immediatezza del sinistro, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi e sulla base del modulo di constatazione amichevole del sinistro.
pagina 2 di 10 In particolare, dal modulo di constatazione amichevole del sinistro emerge che l'attore, prima del sinistro, stava percorrendo la corsia di sinistra della carreggiata centrale di via Giulio Cesare e che, giunto all'altezza del numero civico 97, entrava in collisione con il veicolo BMW targato DX644TW che dalla corsia più a destra effettuava una manovra di svolta a sinistra.
Dal verbale della Polizia di Roma Capitale emerge che via Giulio Cesare è una strada a tre carreggiate e che la carreggiata centrale, dove è avvenuto il sinistro, è a senso unico di marcia ed è caratterizzata dalla presenza di stalli di sosta a spina su entrambi i lati.
Il teste , il quale ha dichiarato di aver assistito al sinistro, ha precisato che la manovra di Testimone_1 svolta è stata eseguita dal conducente dell'auto in maniera improvvisa, al fine di immettersi in un parcheggio sul lato sinistro della carreggiata.
Dal modulo di constatazione amichevole del sinistro emerge che l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore della moto e la parte laterale anteriore sinistra dell'auto, mentre dal verbale della Polizia di
Roma Capitale emerge che l'auto, dopo l'impatto, era ferma sulla carreggiata - in procinto di entrare nello stallo di sosta - in posizione leggermente obliqua rispetto alla corsia di marcia percorsa dall'attore.
Il teste , conducente del veicolo BMW, ha confermato che prima del sinistro stava Testimone_2 effettuando una manovra di svolta a sinistra per parcheggiare l'auto e che al momento dell'impatto stava per entrare nell'area di parcheggio.
Per quanto concerne l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste , nella qualità di Tes_2 conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro, sollevata dall'attore all'udienza svolta innanzi al giudice delegato all'assunzione della prova, vanno richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per la quale: “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni,
pagina 3 di 10 dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione (Cass. S.U. 9456/2023).
Nella specie, pur essendo stata sollevata l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'escussione del teste, la nullità della testimonianza resa non è stata sollevata dal procuratore dell'attore subito dopo l'assunzione né è stata specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, avendo l'attore prospettato esclusivamente un generico richiamo a tutti gli atti e ai verbali di causa.
Va peraltro osservato che il teste ha sostanzialmente confermato la dinamica del Testimone_2 sinistro emersa all'esito dell'istruttoria svolta, ammettendo pacificamente di aver eseguito la manovra di svolta a sinistra e che l'urto si è concretizzato sulla parte laterale anteriore sinistra dell'auto.
Da quanto precede deriva che il sinistro è ascrivibile alla prevalente responsabilità del conducente della vettura BMW targata DX644TW, che ha effettuato la manovra di svolta a sinistra, per entrare nel parcheggio, nonostante la presenza della moto che sopraggiungeva sulla corsia di sinistra.
Il teste ha pacificamente ammesso che la moto procedeva “un po' arretrata” rispetto all'auto. Tes_2
L'assunto trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste agli agenti intervenuti Tes_3 nell'immediatezza del sinistro. Il teste, che si trovava lungo viale Giulio Cesare, in posizione arretrata rispetto al punto di impatto (a circa 50 metri dal luogo del sinistro secondo la tesi difensiva dell'assicurazione; cfr. al riguardo la planimetria allegata dal verbale, nella quale è annotata la posizione dei testimoni oculari), ha dichiarato: “ero fermo in viale Giulio Cesare davanti un cartellone pubblicitario, ho visto una moto più avanti a me che suonava il clacson e una macchina che svoltava a sinistra per parcheggiare”.
La moto, pertanto, al momento in cui è stata eseguita la manovra di svolta, era senz'altro visibile dal conducente della BMW, tenuto conto della distanza contenuta alla quale si trovava e della conformazione rettilinea della strada.
La manovra posta in essere dal risulta pertanto in contrasto con il disposto dell'art. 154 d.lgs. Tes_2
n. 285/1992 in base al qual i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi.
Deve altresì essere riconosciuta una concorrente responsabilità dell'attore per non aver mantenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, idonea a consentirgli di evitare l'ostacolo improvviso sulla carreggiata, tenuto conto della presenza di stalli per il parcheggio su entrambi i lati della carreggiata,
pagina 4 di 10 che rendevano prevedibile l'esecuzione di manovre in entrata o in uscita dei veicoli.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che il sinistro sia ascrivibile alla concorrente responsabilità di , nella misura dell'80%, e dell'attore, nella misura del Testimone_2
20%.
3. Per quanto concerne la quantificazione del danno, va in primo luogo evidenziato che si condividono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'esame diretto dell'attore, sulla valutazione della documentazione sanitaria in atti e motivata con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
In conseguenza del sinistro per cui è causa, l'attore ha riportato lesioni fisiche permanenti consistenti in
“ presenza di esito cicatriziale a carico della faccia laterale di coscia destra da pregressa chirurgia della lunghezza di cm 15 ed ampiezza di cm 0.4, di colorito biancastro, epitelizzato, non aderente ai piani sottostanti, ben visibile, esito cicatriziale da esposizione di frattura al III medio della regione anteriore di coscia, a forma di U, delle dimensioni di cm 1.5, ben visibile, esito cicatriziale lineare in regione rotulea, della lunghezza di cm 11, di colorito biancastro, ben epitelizzato e, medialmente, esito cicatriziale di forma rotondeggiante e diametro di cm 4, biancastro, modica ipotonotrofia dei muscoli della coscia destra, riduzione dei movimenti dell'anca, accovacciamento con lieve prevalenza di carico sull'arto controlaterale” (così pag. 7 della relazione del ctu), da ritenersi stabilizzate e non suscettibili di futuro miglioramento, le quali hanno inciso nella misura del 10% sulla sua complessiva validità psicofisica. A causa del sinistro, il danneggiato ha subito altresì un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 60, seguita da un periodo di 30 giorni di invalidità parziale al 75%, da un periodo di
60 giorni di invalidità parziale al 50% e da un periodo di 60 giorni di invalidità parziale al 25%.
Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n.
pagina 5 di 10 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche
l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito da va Parte_1 liquidato, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (28 anni) e dell'entità dei postumi pagina 6 di 10 permanenti (10%), nella misura di euro 22.584,65 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal
Tribunale di Roma per l'anno 2025
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la predetta tabella prevede un valore attualizzato di euro 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
7.815,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25 x 60 giorni), in euro 2.930,7 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% (75% di 130,25 =97,69; euro 97,69 x 30 giorni= euro 1.920,9), in euro 3.907,2 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (50% di 130,25
-65,12; euro 65,12 x 60 giorni= euro 1.953,6) e in euro 1.953,6 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% (25% di 130,25 =32,56; euro 32,56 x 60 giorni= euro 1.953,6).
Il danno non patrimoniale subito dall'attore deve quindi essere determinato nella somma complessiva di euro 39.191,15 (euro 22.584,65 + euro 7.815,00 + euro 2.930,7 + euro 3.907,2 + euro 1.953,6).
Deve essere altresì riconosciuto il danno morale inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (in base alle tabelle romane che riconoscono l'autonoma risarcibilità, secondo una impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n.
339/2016).
Deve a tal fine tenersi conto da un lato della natura della lesione e può farsi ricorso alla prova presuntiva, in base a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti umani in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari, anche di natura chirurgica, a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Alla luce delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, il danno morale subito dall'attore va pertanto liquidato mediante un aumento del danno non patrimoniale dell'ulteriore somma di euro
5.000,00, per una somma complessiva finale di euro 44.191,15, già attualizzata.
Detta somma di denaro è già liquidata all'attualità facendo applicazione, con riferimento al danno non patrimoniale, delle tabelle del Tribunale di Roma, per l'anno 2025.
Non risultano documentate spese mediche.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, il risarcimento spettante all'attore in ragione del danno non patrimoniale subito a seguito del sinistro deve essere determinato nella somma complessiva di euro
35.352,92 (80% di euro 44.191,15,) già attualizzata.
pagina 7 di 10 Da tale importo deve essere detratta la somma di euro 10.000,00 già corrisposta dall'assicurazione a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con assegno del 23.05.2018, pari all'importo attualizzato di euro 11.890,00 (indice FOI 1,189)
I convenuti devono pertanto essere condannati in solio tra loro al pagamento della somma residua di euro 23.462,92 (euro 35.352,92– euro 11.890,00).
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo l' indice FOI elaborato dall'Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto e il pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua, dopo avere detratto l'acconto, per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Poiché il credito risarcitorio, una volta liquidato, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
4. ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale subito, pari ai costi di Parte_1
riparazione del veicolo, stimati nella somma complessiva di euro 7.835,46.
L'attore ha precisato che lo stato del veicolo dopo l'urto ne ha reso necessaria la demolizione.
Devono trovare applicazione nella specie i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo
(così Cass. n. 10196/2022 che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessivamente onerosa la pretesa di rifusione del costo di riparazione del veicolo, superiore a euro 5.000, rispetto al valore di mercato del mezzo danneggiato, equitativamente determinato in euro 1.600).
pagina 8 di 10 Nella specie dalla stima del perito dell'assicurazione emerge che, al momento del sinistro, il valore commerciale del motoveicolo di proprietà dell'attore era pari ad euro 4.300,00.
Si tratta di stima che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore.
Tanto premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra esaminati, deve ritenersi che la riparazione del mezzo, comportante costi pari ad euro 7.835,46, fosse senz'altro antieconomica (come peraltro ritenuto dallo stesso attore che ha provveduto alla rottamazione del motoveicolo) e deve ritenersi che la somma già versata dall'assicurazione a titolo di risarcimento del danno materiale, pari ad euro 4.500,00
(risulta corrisposta, mediante due assegni, la somma complessiva di euro 5.500,00, comprensiva delle spese legali, pari ad euro 1.000,00) sia senz'altro satisfattiva del pregiudizio subito dall'attore, essendo sostanzialmente pari al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito deve pertanto essere rigettata.
5. Le spese di lite sostenute da , liquidate in dispositivo, liquidate in base al Parte_1
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia, sono poste a carico dei convenuti in base al principio della soccombenza, unitamente alle spese di
CTU.
L'esito del giudizio e, in particolare, l'accertato concorso di colpa nella causazione del sinistro impone il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore, in difetto di prova della mala fede o della colpa grave della controparte.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti della e di ogni diversa istanza, eccezione Controparte_1 Controparte_2
e deduzione disattesa, così provvede: accerta che il sinistro avvenuto il 15.04.2016 a Roma, in via Giulio Cesare è ascrivibile alla concorrente responsabilità di , nella misura dell'80%, e di , Testimone_2 Parte_1
nella misura del 20%; condanna e la in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1
di della somma di euro 23.462,92, oltre interessi al tasso legale sulla somma Parte_1 devalutata sino al 15.04.2016 in base all'indice FOI elaborato dall'Istat e successivamente annualmente rivalutata in base al medesimo indice;
condanna e la in solido tra loro al rimborso delle spese Controparte_2 Controparte_1
processuali in favore del procuratore di , avv. Filomena Letizia, dichiaratosi Parte_1
pagina 9 di 10 antistatario, liquidate in euro 759,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
pone definitivamente a carico di e della le spese di Controparte_2 Controparte_1
CTU; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore.
Roma, 16.06.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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