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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1988/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RICCI ENNIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9218/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38115298 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 27.12.23, depositato il 24.4.24, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della Resistente_1 s.r.l., concessionario della riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie per il Comune di Napoli, l'avviso di accertamento n. 381/15298 del 31.10.23, dell'importo di Euro 697,00, notificato il 12.12.23, riguardante l'omesso pagamento di TARI dovuta per l'anno 2019 relativa all'immobile meglio precisato nell'atto.
Resistente_1Il contribuente ha eccepito: 1) la carenza di legittimazione attiva della s.r.l.; 2) la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione del funzionario designato alla gestione del tributo;
3) l'omesso accertamento delle superfici assoggettabili al tributo ed il loro erroneo calcolo;
4)
l'errata elaborazione della tariffa da parte dell'ente impositore;
5) la violazione dell'art. 6 L. 212/00; 7) la violazione dell'art. 7 della L. 212/00; 8) la violazione dell'art. 24 del regolamento TARI.
In data 25.7.25 il ricorrente ha depositato memorie difensive.
Con ordinanza del 5.9.25, rilevato che nell'atto impugnato è indicato come domicilio digitale cui indirizzare eventuali ricorsi quello di Email_2, ex art. 17 D.lgs. n. 546/92, mentre il ricorso è stato notificato ad altro indirizzo pec., considerato che la notifica effettuata doveva essere ritenuta nulla, attesa la mancata costituzione del resistente, è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso al domicilio pec. eletto nell'atto impugnato nel termine di 60 giorni, e la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.
Al rinnovo della notifica il ricorrente ha provveduto con pec. consegnata in data 31.10.25. In data 3.11.25 il ricorrente ha depositato memorie difensive.
All'udienza del 14.11.25 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, atteso che non era stato rispettato il termine dilatorio per la costituzione di parte resistente previsto dall'art 23 D.lgs. n. 546/92.
Resistente_1Neppure successivamente la s.r.l. si è costituita in giudizio. All'udienza del 6.2.26 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' utile premettere che, essendo il ricorso stato notificato il 27.12.23, il presente procedimento è retto dalla disciplina processuale vigente prima delle modifiche introdotte con D.lgs. n. 220/23, pubblicato in G.U. del 3.1.24, applicabili, a mente dell'art. 4 del D.lgs. n. 220/23 citato, ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo la sua entrata in vigore, e cioè dal 4.1.24. Resistente_1Va altresì rilevato che la questione della legittimazione attiva della concessionaria s.r.l. può dirsi superata a seguito della disciplina dettata dall'art. 3 comma 14 septies del D.L. n.
202/24, convertito in L. n. 15/25, in quanto la Resistente_1 s.r.l. è una società di scopo partecipata al 100 % dalla Municipia S.p.A. (aggiudicataria del servizio ai sensi degli art. 52 e 53 d.lgs. n. 446/1997 e art. 1 commi 784-915 L. 162/2019).
Trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa esplica efficacia retroattiva antecedentemente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. 7495/25). Venendo all'esame del merito, l'atto impugnato è adeguatamente motivato, anche con l'indicazione della Via ove è ubicato e degli estremi catastali dell'immobile oggetto della pretesa impositiva - che il ricorrente non ha espressamente contestato essere di sua proprietà - per cui il contribuente è stato messo nelle condizioni di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
L' atto di cui si discute, poi, è un avviso di accertamento esecutivo emesso ai sensi dell'art. 1 comma
792 della L. n. 160/2019. Tale strumento concentra in un unico atto le funzioni di accertamento del tributo e di titolo esecutivo, superando la tradizionale sequenza accertamento-cartella di pagamento.
La norma prevede espressamente che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, l'atto acquista efficacia esecutiva senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.
Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione del procedimento di riscossione.
Va altresì osservato che l'art.
6-bis, legge 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023, evidenzia che per principio del contraddittorio deve intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica.
Mentre il comma 1 stabilisce il principio che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, nel successivo comma 2 prevede delle specifiche deroghe che contemperano le esigenze di buon andamento ed efficienza dell'agire amministrativo, che porta a ritenere che il coinvolgimento debba essere costruttivo, ovvero in grado di incidere sull'esito finale del procedimento stesso.
L'ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio viene quindi delimitato dal comma
2 dell'articolo 6-bis, in base al quale “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Nel caso di specie l'atto impugnato, sebbene denominato “Avviso di Accertamento”, in realtà si riferisce ad una richiesta di mancato pagamento per TARI non versata, e pertanto di pronta liquidazione.
Va, altresì, ribadito il principio secondo cui, in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico (ipotesi non configurabile nel caso di specie), dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui all'art. 1, comma
87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995 (cfr. indicazioni a pag. 6 dell'avviso di accertamento;
Cass. 15973/25, Cass., n. 31707/18). Alla luce di quanto esposto, prive di fondamento sono dunque le censure prima riassunte sub 1), 2), 5)
e 6).
Quanto alla contestazione sub 4), secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere).
Applicando tale principio nella specie, la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria (cfr. tra le altre Cass. n.7044/14, Cass. n.5355/2020).
Ad ogni modo, la disapplicazione non potrebbe essere invocata per sindacato tardivo della delibera comunale di approvazione delle tariffe TARI 2019, sindacato esclusivamente rientrante nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, non adito nel caso in esame.
La censura sub 7) è espressa in termini generici, ed è priva di riscontri.
Il ricorrente lamenta, poi, la violazione da parte dell'ente impositore del combinato disposto dell'art. 1 comma 647 L. 147 del 27.12.2013 e art. 8 e 32 comma 3 del Regolamento Tari del Comune inerente l'anno 2019. Nell'atto impugnato è indicata ai fini del calcolo del tributo una superficie dell'immobile pari a 88 mq. Il Ricorrente_1 sostiene che secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio, l'immobile individuato in catasto al F.6, p.lla 24 sub 8 ha una superficie di mq. 94, per cui la misura della superficie utile ai fini dell'imposta, pari all'80% della superficie calpestabile, dovrebbe essere pari a mq. 74, per un importo di Euro 179,04 a fronte dell'importo di Euro 213,05 richiesto.
Sul punto la resistente, non costituita, non ha offerto elementi utili a superare le censure del contribuente. In relazione solo a tale motivo il ricorso va dunque accolto.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle doglianze, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 6.2.26.
Il Giudice
(dr. Ennio Ricci)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RICCI ENNIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9218/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38115298 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 27.12.23, depositato il 24.4.24, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della Resistente_1 s.r.l., concessionario della riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie per il Comune di Napoli, l'avviso di accertamento n. 381/15298 del 31.10.23, dell'importo di Euro 697,00, notificato il 12.12.23, riguardante l'omesso pagamento di TARI dovuta per l'anno 2019 relativa all'immobile meglio precisato nell'atto.
Resistente_1Il contribuente ha eccepito: 1) la carenza di legittimazione attiva della s.r.l.; 2) la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione del funzionario designato alla gestione del tributo;
3) l'omesso accertamento delle superfici assoggettabili al tributo ed il loro erroneo calcolo;
4)
l'errata elaborazione della tariffa da parte dell'ente impositore;
5) la violazione dell'art. 6 L. 212/00; 7) la violazione dell'art. 7 della L. 212/00; 8) la violazione dell'art. 24 del regolamento TARI.
In data 25.7.25 il ricorrente ha depositato memorie difensive.
Con ordinanza del 5.9.25, rilevato che nell'atto impugnato è indicato come domicilio digitale cui indirizzare eventuali ricorsi quello di Email_2, ex art. 17 D.lgs. n. 546/92, mentre il ricorso è stato notificato ad altro indirizzo pec., considerato che la notifica effettuata doveva essere ritenuta nulla, attesa la mancata costituzione del resistente, è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso al domicilio pec. eletto nell'atto impugnato nel termine di 60 giorni, e la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.
Al rinnovo della notifica il ricorrente ha provveduto con pec. consegnata in data 31.10.25. In data 3.11.25 il ricorrente ha depositato memorie difensive.
All'udienza del 14.11.25 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, atteso che non era stato rispettato il termine dilatorio per la costituzione di parte resistente previsto dall'art 23 D.lgs. n. 546/92.
Resistente_1Neppure successivamente la s.r.l. si è costituita in giudizio. All'udienza del 6.2.26 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' utile premettere che, essendo il ricorso stato notificato il 27.12.23, il presente procedimento è retto dalla disciplina processuale vigente prima delle modifiche introdotte con D.lgs. n. 220/23, pubblicato in G.U. del 3.1.24, applicabili, a mente dell'art. 4 del D.lgs. n. 220/23 citato, ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo la sua entrata in vigore, e cioè dal 4.1.24. Resistente_1Va altresì rilevato che la questione della legittimazione attiva della concessionaria s.r.l. può dirsi superata a seguito della disciplina dettata dall'art. 3 comma 14 septies del D.L. n.
202/24, convertito in L. n. 15/25, in quanto la Resistente_1 s.r.l. è una società di scopo partecipata al 100 % dalla Municipia S.p.A. (aggiudicataria del servizio ai sensi degli art. 52 e 53 d.lgs. n. 446/1997 e art. 1 commi 784-915 L. 162/2019).
Trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa esplica efficacia retroattiva antecedentemente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. 7495/25). Venendo all'esame del merito, l'atto impugnato è adeguatamente motivato, anche con l'indicazione della Via ove è ubicato e degli estremi catastali dell'immobile oggetto della pretesa impositiva - che il ricorrente non ha espressamente contestato essere di sua proprietà - per cui il contribuente è stato messo nelle condizioni di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
L' atto di cui si discute, poi, è un avviso di accertamento esecutivo emesso ai sensi dell'art. 1 comma
792 della L. n. 160/2019. Tale strumento concentra in un unico atto le funzioni di accertamento del tributo e di titolo esecutivo, superando la tradizionale sequenza accertamento-cartella di pagamento.
La norma prevede espressamente che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, l'atto acquista efficacia esecutiva senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.
Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione del procedimento di riscossione.
Va altresì osservato che l'art.
6-bis, legge 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023, evidenzia che per principio del contraddittorio deve intendersi il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica.
Mentre il comma 1 stabilisce il principio che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, nel successivo comma 2 prevede delle specifiche deroghe che contemperano le esigenze di buon andamento ed efficienza dell'agire amministrativo, che porta a ritenere che il coinvolgimento debba essere costruttivo, ovvero in grado di incidere sull'esito finale del procedimento stesso.
L'ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio viene quindi delimitato dal comma
2 dell'articolo 6-bis, in base al quale “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Nel caso di specie l'atto impugnato, sebbene denominato “Avviso di Accertamento”, in realtà si riferisce ad una richiesta di mancato pagamento per TARI non versata, e pertanto di pronta liquidazione.
Va, altresì, ribadito il principio secondo cui, in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico (ipotesi non configurabile nel caso di specie), dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui all'art. 1, comma
87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995 (cfr. indicazioni a pag. 6 dell'avviso di accertamento;
Cass. 15973/25, Cass., n. 31707/18). Alla luce di quanto esposto, prive di fondamento sono dunque le censure prima riassunte sub 1), 2), 5)
e 6).
Quanto alla contestazione sub 4), secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere).
Applicando tale principio nella specie, la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria (cfr. tra le altre Cass. n.7044/14, Cass. n.5355/2020).
Ad ogni modo, la disapplicazione non potrebbe essere invocata per sindacato tardivo della delibera comunale di approvazione delle tariffe TARI 2019, sindacato esclusivamente rientrante nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, non adito nel caso in esame.
La censura sub 7) è espressa in termini generici, ed è priva di riscontri.
Il ricorrente lamenta, poi, la violazione da parte dell'ente impositore del combinato disposto dell'art. 1 comma 647 L. 147 del 27.12.2013 e art. 8 e 32 comma 3 del Regolamento Tari del Comune inerente l'anno 2019. Nell'atto impugnato è indicata ai fini del calcolo del tributo una superficie dell'immobile pari a 88 mq. Il Ricorrente_1 sostiene che secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio, l'immobile individuato in catasto al F.6, p.lla 24 sub 8 ha una superficie di mq. 94, per cui la misura della superficie utile ai fini dell'imposta, pari all'80% della superficie calpestabile, dovrebbe essere pari a mq. 74, per un importo di Euro 179,04 a fronte dell'importo di Euro 213,05 richiesto.
Sul punto la resistente, non costituita, non ha offerto elementi utili a superare le censure del contribuente. In relazione solo a tale motivo il ricorso va dunque accolto.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle doglianze, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 6.2.26.
Il Giudice
(dr. Ennio Ricci)