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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3062/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20159/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220069932708502 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.10.2025 e depositato il 21.11.2025 è impugnata la cartella di pagamento in epigrafe, con importo di € 3.960,00, notificata il 13.8.2025.
Il provvedimento è stato notificato alla istante in qualità di erede del de cuius indicato in atti e richiama, quali atti presupposti:
- un avviso di accertamento notificato il 18.4.2019 (Imu 2014);
- la sentenza n. 88 del 1.6.2021 notificata il 18.6.2021 (R.G. n. 326 del 2018).
Parte ricorrente lamenta i seguenti motivi di gravame:
-difetto di legittimazione passiva, in quanto la istante non sarebbe erede del de cuius indicato nella cartella, per non essere stata data la prova dell'accettazione dell'eredità;
- estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e decadenza ex art. 1, coma 161, della L. n. 296 del 2006;
- violazione dell'art. 7 della L. n. 689 del 1981 che sancisce il principio della non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative.
Si è costituita Agenzia delle Entrate SI che eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto la richiesta di accertamento negativo del credito e per mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento (atto presupposto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, va rigettata l'eccezione di inammissibilità poiché il gravame ha ad oggetto una pretesa impugnatoria e, in particolare, la richiesta di annullamento di una cartella di pagamento che rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Sempre in rito, non vi è ragione di disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore poiché non ricorre l'ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546 del
1992 (vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato).
Si aggiunga che, a fronte di vizi della pretesa tributaria che, come nel caso in esame, attengono all'attività dell'ente impositore ma per profili diversi da quella di cui sopra, il concessionario avrebbe potuto avvalersi della facoltà di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 di procedere alla chiamata in causa dell'ente impositore, norma preordinata a rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Va accolto il motivo di gravame, al quale può riconoscersi rilievo assorbente, con cui l'istante lamenta l'insussistenza del presupposto soggettivo della imposizione tributaria per mancata dimostrazione, da parte della controparte, della qualità di legittimato passivo del contribuente;
in particolare, non è stato dimostrato che la ricorrente rivesta la qualità di erede del de cuius indicato in atti e che, a sua volta, assumeva in origine la qualità di debitore. Per l'effetto, risulta violato il disposto dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546 del
1992 secondo cui “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni …”.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della cartella e con condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha avanzato rituale richiesta in calce all'atto introduttivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione al procuratore antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20159/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220069932708502 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.10.2025 e depositato il 21.11.2025 è impugnata la cartella di pagamento in epigrafe, con importo di € 3.960,00, notificata il 13.8.2025.
Il provvedimento è stato notificato alla istante in qualità di erede del de cuius indicato in atti e richiama, quali atti presupposti:
- un avviso di accertamento notificato il 18.4.2019 (Imu 2014);
- la sentenza n. 88 del 1.6.2021 notificata il 18.6.2021 (R.G. n. 326 del 2018).
Parte ricorrente lamenta i seguenti motivi di gravame:
-difetto di legittimazione passiva, in quanto la istante non sarebbe erede del de cuius indicato nella cartella, per non essere stata data la prova dell'accettazione dell'eredità;
- estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e decadenza ex art. 1, coma 161, della L. n. 296 del 2006;
- violazione dell'art. 7 della L. n. 689 del 1981 che sancisce il principio della non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative.
Si è costituita Agenzia delle Entrate SI che eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto la richiesta di accertamento negativo del credito e per mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento (atto presupposto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, va rigettata l'eccezione di inammissibilità poiché il gravame ha ad oggetto una pretesa impugnatoria e, in particolare, la richiesta di annullamento di una cartella di pagamento che rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Sempre in rito, non vi è ragione di disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore poiché non ricorre l'ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 546 del
1992 (vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato).
Si aggiunga che, a fronte di vizi della pretesa tributaria che, come nel caso in esame, attengono all'attività dell'ente impositore ma per profili diversi da quella di cui sopra, il concessionario avrebbe potuto avvalersi della facoltà di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 di procedere alla chiamata in causa dell'ente impositore, norma preordinata a rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Va accolto il motivo di gravame, al quale può riconoscersi rilievo assorbente, con cui l'istante lamenta l'insussistenza del presupposto soggettivo della imposizione tributaria per mancata dimostrazione, da parte della controparte, della qualità di legittimato passivo del contribuente;
in particolare, non è stato dimostrato che la ricorrente rivesta la qualità di erede del de cuius indicato in atti e che, a sua volta, assumeva in origine la qualità di debitore. Per l'effetto, risulta violato il disposto dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546 del
1992 secondo cui “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni …”.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della cartella e con condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha avanzato rituale richiesta in calce all'atto introduttivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione al procuratore antistatario.