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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 20 marzo 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 36602 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra: 'O SOLE 'E NAPULE rappr.to e difeso dall' Avv. Parte_1
Biagio Trinchese – opponente E
, rappr.ta e difesa dall'Avv. Giorgia Calabrò – Controparte_1 opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo contributi rapporto agenzia
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 4826 del 15/7/2024) b) condanna la società opponente alla rifusione, in favore dell'Enasarco, delle spese del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.500,00 per compensi, oltre oneri se dovuti..
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 12/7/2024 la adìva questo Controparte_1
Ufficio per sentire ingiungere alla ' Parte_2 il pagamento in proprio favore della somma di €. 9.851,26, oltre sanzioni civili successive e spese.
A fondamento della domanda, poneva verbale di accertamento ispettivo del
10/11/2022, col quale era stata accertata la natura agenziale della collaborazione intercorsa con la dal 2018 al 2020 Parte_3 quale desunta (in sintesi) dalla professione del soggetto (iscritto ad ad CP_1 altro titolo), dalla durata, dalla fatturazione periodica;
nonché altri crediti contributivi, che però la società aveva saldato.
Con decreto n. 4826 pubblicato il 15/7/2024 il giudice adìto provvedeva in conformità. Con ricorso pervenuto il 10/10/2024 la ' Parte_2 proponeva qui opposizione per la revoca del decreto e la propria assoluzione
[...] dall'avversa domanda perché (in sintesi):
a) tutti i documenti avversari erano prodotti in copia della quale era disconosciuta la conformità agli originali;
~ 2 ~
b) prescrizione estintiva quinquennale;
c) mancanza di prova monitoria;
d) il rapporto con la on era stato stabile e nemmeno continuo;
Pt_3
e) gli interessi spettavano solo dalla domanda.
Resisteva la chiedendo argomentatamente Controparte_1 respingersi l'avversa opposizione e confermarsi il decreto opposto.
La causa, istruita per documenti per ritenuta inammissibillità di tutti i mezzi orali dedotti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. L'opposizione appare infondata.
2. L'obiezione rubricata in espositiva su a) va giudicata inefficace. E' ormai condivisibilmente acquisito in sede di legittimità l'insegnamento, qui condiviso, secondo il quale il disconoscimento della conformità all'originale della copia di un documento prodotta in giudizio richiede che si indichi in cosa la copia sarebbe difforme dall'originale (Cass. 27633/2018, 16557/2019,
14279/2021, 40750/2021); modalità alla quale la opponente si sottrae. Peraltro non solo l'eccezione difetta della precisione circostanziata richiesta, ma si estende inammissibilmente per ulteriore genericità a tutta la produzione monitoria. L'eccezione è peraltro vana, posto che ha riprodotto in CP_1 questa sede tutta la documentazione già prodotta in sede monitoria, aggiungendone altra anche più probante, senza che a tale produzione sia seguito alcun disconoscimento inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2719 c.c, non avendo tale consistenza l'obiezione “contesta..i documenti depositati” spesa all'udienza del 23 gennaio 2025. 3. Il motivo sub b) appare infondato. Il termine prescrizionale è quinquennale ex art. 3, co.9, legge n.335/95; il contributo più “antico” risulta essere del 2^ trimestre 2018 ed andava pagato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre e quindi entro il 20/8/2018 (art. 8, co.3,
Regolamento). Il termine scadeva quindi non prima del 20/8/2023 (in realtà, stante il regime di sospensione di cui all'art. 37, co.2, del d.l. n.18/2020 conv. in legge n.27/2020, ed all'art. 11, co.9, del d.l. n.183/2020 conv. in legge n.
21/2021, scadeva il 26/6/2024) e risulta interrotto con la notifica del verbale a mani con sottoscrizione del legale rappresentante lo stesso 10 novembre 2022, come ammesso dalla società nel ricorso amministrativo del 3 febbraio 2023; e d'altronde ancora con la successiva Pec del 7/12/2023.
4. Il motivo sub c) appare infondato perché l'art. 635, co.2, c.p.c. prevede specificamente che gli accertamenti compiuti dagli enti sono prova monitoria valida.
5. Il motivo sub d) appare infondato.
6. La distinzione tra agenzia e mero procacciamento è ravvisata dal più avveduto e comunque qui condiviso insegnamento della S.C. essenzialmente nel requisito di stabilità, inteso come assunzione, da parte del promotore, di un obbligo continuativo di procurare (Cass. 19828/2013, 4422/2009, 13629/2005,
7799/98, 5849/83, 7072/82, 6421/80). ~ 3 ~
7. Sebbene negli arresti in esame figuri altresì ripetutamente il riferimento al carattere del tutto episodico dell'attività del procacciatore, è del tutto evidente dall'”iter logico” di tali arresti (ed è d'altronde specificato in quelli in cui si afferma che l'attività dell'agente è continua e stabile), che l'eventuale carattere continuativo dell'attività del procacciatore è del tutto compatibile con tale figura, tanto che ai fini del rito e della competenza del giudice del lavoro si parla di rapporti di procacciamento d'affari coordinati e continuativi (Cass.
12188/2013, 7799/88); che se ne parla anche nel merito (Cass. 11496/92); e che nella prassi fiscale e previdenziale è comunemente ammessa la figura del procacciatore d'affari continuativo con partita Iva.
8. L'art. 1742 c.c. è infatti inequivoco nel prevedere che l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere verso un corrispettivo, il che implica che il contratto di agenzia è un contratto a effetti obbligatori nel quale l'agente assume stabilmente l'obbligo di promuovere, e che quindi l'attività del procacciatore è “episodica” non nel senso della frequenza materiale degli affari procurati, ma nel senso che ogni procurato affare non costituisce atto di adempimento di un obbligo di collaborare negozialmente assunto, ma di una libera iniziativa (Cass. cit., ed ancora di recente Cass. 16565/2020).
9. Anche la più recente Cass. 30667/2023, afferma al capo 5.1 che il rapporto di agenzia si distingue essenzialmente per la “stabilità”, ciò che implica il conferimento di un “incarico per una serie indeterminata di affari”; salvo poi indulgere in una descrizione del procacciatore in termini di episodicità ed occasionalità che ripropone il problema del procacciatore continuativo che agisce di sua iniziativa senza incarico né obbligo, e quindi senza stabilità; problema destinato a restare irrisolto in sede di legittimità, in quanto di solito coperto dai limiti intrinseci della funzione nomofilattica.
10. Sul piano previdenziale è del tutto intuitivo che la non soggezione dei rapporti di mera procacceria anche se materialmente continuativi a contribuzione si presta particolarmente alla dissimulazione per occultamento di CP_1 rapporti agenziali, ed è evidente che la continuità dell'apporto costituisce indubbiamente un utile indice indiziario della stabilità, malgrado meriti di essere messo in evidenza come la relativa continuità con la quale taluno procuri affari a talaltro abbia, riguardo al carattere obbligatorio della collaborazione, una capacità inferenziale relativamente modesta ed incomparabile, ad esempio, rispetto a chi si presenti quotidianamente o quasi in un'azienda a svolgere una certa mansione, in ragione del fatto che anche il procacciatore, come l'agente, guadagna in rapporto ai risultati dell'attività effettivamente svolta, e non del tempo che ad essa dedica.
11. Tuttavia il giudicante ritiene di dover ribadire che evidenze di tal fatta sono passibili di trasmodare in prova solo in presenza di altri univoci elementi significativi, che l'Ente ha l'onere di provare, quali fatti costitutivi della pretesa, ai sensi dell'art. 2697, co.1, c.c..
12. I verbali ispettivi degli enti previdenziali fanno invero piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. solo quanto alla provenienza del ~ 4 ~
documento dal pubblico ufficiale che appare averlo formato, quanto ai fatti che questi attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza, e quanto alle dichiarazioni che egli asserisce aver ricevuto (nel senso che egli le ha ricevute in quei termini e non della loro corrispondenza al vero).
13. Gli altri fatti oggetto dell'accertamento sono soggetti al libero apprezzamento del giudice, ed il loro valore probatorio, indubbiamente esistente, ed utile a sostenere la pretesa salva la prova contraria, dipende dall'attendibilità oggettiva e soggettiva delle fonti in base alle quali l'ispettore afferma di averli accertati.
14. Le valutazioni, i giudizi, e le qualificazioni giuridiche non sono invece prove,
e la fondatezza della loro derivabilità dai fatti accertati spetta al giudice.
15. Nella specie gli elementi acquisiti appaiono tuttavia del tutto idonei a conclamare la natura agenziale della collaborazione oggetto di causa.
16. Il carattere continuativo della collaborazione, già fortemente suggerito, più che dal numero delle fatture (8 tra il luglio 2018 e l'ottobre 2020), dall'andamento periodico trimestrale della fatturazione chiaramente assunto almeno dal 2020 (compensi al 30/3..al 30/6, al 30/9….), chiaramente indicativo del fatto che si tratta di fatture accorpanti più affari;
e dalla consistenza degli importi in rapporto al tipo di attività (commercio di generi alimentari); risulta conclamato dalla documentazione prodotta da nel presente giudizio, ed in CP_1 particolare dai prospetti provvigioni e scadenziario clienti prodotti sub docc.
11) e 12), che danno contezza che quelle 8 fatture contengono più di 80 diverse vendite. 17. I docc.13) e 14) mostrano, seppure per il solo caso della fattura n. 25 del 7/7/20, onorata da bonifico come le altre (doc.12) che i prospetti provvigioni erano mandati dalla società opponente al per il riscontro, cosa che deve far Per_1 presumere che tutti i documenti in questione, originariamente inviati ad dal che presentò denuncia di omissione contributiva il CP_1 Per_1
3/11/20, provengano dalla società oggi opponente. 18. La stabilità, nel predetto senso di assunto impegno a procurare, emerge chiaramente, al di là della predetta denuncia del a) dalla mail 18/3/20 Per_1 prodotta sub doc. 14), con la quale la società oggi opponente dà istruzioni ed indica aumenti di prezzi di vendita ai propri agenti, tra il quali il Per_1 avvalendosi dell'indirizzo Pec “ordini it”; disponendo di CP_2
“sospendere le attività programmate””; b) dalla mail 1/10/2020 con la quale l'ufficio commerciale della società oggi opponente sospende il per non Per_1 aver raggiunto gli obiettivi assegnati (sic.); c) dalla mai contestata causale R esposta dal nelle fatture, causale che è propria degli agenti Per_1 plurimandatari.
19. Infondato risulta ancora il motivo sub e), essendo gli accessori per il ritardo regolati dalla scadenza al soddisfo dagli art. 34 e segg. del Regolamento.
20. I capi di prova per testi proposti dalla difesa di parte opponente (“Vero che avuto rapporti…di collaborazione occasionali senza stabilità e Parte_4 continuità….Vero che il rapporto…si svolgeva con alcuni contatti mensili…..”) sono, specie a fronte delle evidenze documentali, il primo, ~ 5 ~
puramente qualificatorio (nel senso di avere mera consistenza di giudizio non ancorato ad alcuna circostanza fattuale concreta), ed il secondo del tutto irrilevante (perché la stabilità e la continuità dipendono dagli affari procurati e non dalla frequenza dei contatti tra preponente ed agente).
21. Il decreto ingiuntivo opposto, già munito di clausola di provvisoria esecuzione, merita pertanto conferma.
22. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 20 marzo 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 36602 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra: 'O SOLE 'E NAPULE rappr.to e difeso dall' Avv. Parte_1
Biagio Trinchese – opponente E
, rappr.ta e difesa dall'Avv. Giorgia Calabrò – Controparte_1 opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo contributi rapporto agenzia
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 4826 del 15/7/2024) b) condanna la società opponente alla rifusione, in favore dell'Enasarco, delle spese del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.500,00 per compensi, oltre oneri se dovuti..
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 12/7/2024 la adìva questo Controparte_1
Ufficio per sentire ingiungere alla ' Parte_2 il pagamento in proprio favore della somma di €. 9.851,26, oltre sanzioni civili successive e spese.
A fondamento della domanda, poneva verbale di accertamento ispettivo del
10/11/2022, col quale era stata accertata la natura agenziale della collaborazione intercorsa con la dal 2018 al 2020 Parte_3 quale desunta (in sintesi) dalla professione del soggetto (iscritto ad ad CP_1 altro titolo), dalla durata, dalla fatturazione periodica;
nonché altri crediti contributivi, che però la società aveva saldato.
Con decreto n. 4826 pubblicato il 15/7/2024 il giudice adìto provvedeva in conformità. Con ricorso pervenuto il 10/10/2024 la ' Parte_2 proponeva qui opposizione per la revoca del decreto e la propria assoluzione
[...] dall'avversa domanda perché (in sintesi):
a) tutti i documenti avversari erano prodotti in copia della quale era disconosciuta la conformità agli originali;
~ 2 ~
b) prescrizione estintiva quinquennale;
c) mancanza di prova monitoria;
d) il rapporto con la on era stato stabile e nemmeno continuo;
Pt_3
e) gli interessi spettavano solo dalla domanda.
Resisteva la chiedendo argomentatamente Controparte_1 respingersi l'avversa opposizione e confermarsi il decreto opposto.
La causa, istruita per documenti per ritenuta inammissibillità di tutti i mezzi orali dedotti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. L'opposizione appare infondata.
2. L'obiezione rubricata in espositiva su a) va giudicata inefficace. E' ormai condivisibilmente acquisito in sede di legittimità l'insegnamento, qui condiviso, secondo il quale il disconoscimento della conformità all'originale della copia di un documento prodotta in giudizio richiede che si indichi in cosa la copia sarebbe difforme dall'originale (Cass. 27633/2018, 16557/2019,
14279/2021, 40750/2021); modalità alla quale la opponente si sottrae. Peraltro non solo l'eccezione difetta della precisione circostanziata richiesta, ma si estende inammissibilmente per ulteriore genericità a tutta la produzione monitoria. L'eccezione è peraltro vana, posto che ha riprodotto in CP_1 questa sede tutta la documentazione già prodotta in sede monitoria, aggiungendone altra anche più probante, senza che a tale produzione sia seguito alcun disconoscimento inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2719 c.c, non avendo tale consistenza l'obiezione “contesta..i documenti depositati” spesa all'udienza del 23 gennaio 2025. 3. Il motivo sub b) appare infondato. Il termine prescrizionale è quinquennale ex art. 3, co.9, legge n.335/95; il contributo più “antico” risulta essere del 2^ trimestre 2018 ed andava pagato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre e quindi entro il 20/8/2018 (art. 8, co.3,
Regolamento). Il termine scadeva quindi non prima del 20/8/2023 (in realtà, stante il regime di sospensione di cui all'art. 37, co.2, del d.l. n.18/2020 conv. in legge n.27/2020, ed all'art. 11, co.9, del d.l. n.183/2020 conv. in legge n.
21/2021, scadeva il 26/6/2024) e risulta interrotto con la notifica del verbale a mani con sottoscrizione del legale rappresentante lo stesso 10 novembre 2022, come ammesso dalla società nel ricorso amministrativo del 3 febbraio 2023; e d'altronde ancora con la successiva Pec del 7/12/2023.
4. Il motivo sub c) appare infondato perché l'art. 635, co.2, c.p.c. prevede specificamente che gli accertamenti compiuti dagli enti sono prova monitoria valida.
5. Il motivo sub d) appare infondato.
6. La distinzione tra agenzia e mero procacciamento è ravvisata dal più avveduto e comunque qui condiviso insegnamento della S.C. essenzialmente nel requisito di stabilità, inteso come assunzione, da parte del promotore, di un obbligo continuativo di procurare (Cass. 19828/2013, 4422/2009, 13629/2005,
7799/98, 5849/83, 7072/82, 6421/80). ~ 3 ~
7. Sebbene negli arresti in esame figuri altresì ripetutamente il riferimento al carattere del tutto episodico dell'attività del procacciatore, è del tutto evidente dall'”iter logico” di tali arresti (ed è d'altronde specificato in quelli in cui si afferma che l'attività dell'agente è continua e stabile), che l'eventuale carattere continuativo dell'attività del procacciatore è del tutto compatibile con tale figura, tanto che ai fini del rito e della competenza del giudice del lavoro si parla di rapporti di procacciamento d'affari coordinati e continuativi (Cass.
12188/2013, 7799/88); che se ne parla anche nel merito (Cass. 11496/92); e che nella prassi fiscale e previdenziale è comunemente ammessa la figura del procacciatore d'affari continuativo con partita Iva.
8. L'art. 1742 c.c. è infatti inequivoco nel prevedere che l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere verso un corrispettivo, il che implica che il contratto di agenzia è un contratto a effetti obbligatori nel quale l'agente assume stabilmente l'obbligo di promuovere, e che quindi l'attività del procacciatore è “episodica” non nel senso della frequenza materiale degli affari procurati, ma nel senso che ogni procurato affare non costituisce atto di adempimento di un obbligo di collaborare negozialmente assunto, ma di una libera iniziativa (Cass. cit., ed ancora di recente Cass. 16565/2020).
9. Anche la più recente Cass. 30667/2023, afferma al capo 5.1 che il rapporto di agenzia si distingue essenzialmente per la “stabilità”, ciò che implica il conferimento di un “incarico per una serie indeterminata di affari”; salvo poi indulgere in una descrizione del procacciatore in termini di episodicità ed occasionalità che ripropone il problema del procacciatore continuativo che agisce di sua iniziativa senza incarico né obbligo, e quindi senza stabilità; problema destinato a restare irrisolto in sede di legittimità, in quanto di solito coperto dai limiti intrinseci della funzione nomofilattica.
10. Sul piano previdenziale è del tutto intuitivo che la non soggezione dei rapporti di mera procacceria anche se materialmente continuativi a contribuzione si presta particolarmente alla dissimulazione per occultamento di CP_1 rapporti agenziali, ed è evidente che la continuità dell'apporto costituisce indubbiamente un utile indice indiziario della stabilità, malgrado meriti di essere messo in evidenza come la relativa continuità con la quale taluno procuri affari a talaltro abbia, riguardo al carattere obbligatorio della collaborazione, una capacità inferenziale relativamente modesta ed incomparabile, ad esempio, rispetto a chi si presenti quotidianamente o quasi in un'azienda a svolgere una certa mansione, in ragione del fatto che anche il procacciatore, come l'agente, guadagna in rapporto ai risultati dell'attività effettivamente svolta, e non del tempo che ad essa dedica.
11. Tuttavia il giudicante ritiene di dover ribadire che evidenze di tal fatta sono passibili di trasmodare in prova solo in presenza di altri univoci elementi significativi, che l'Ente ha l'onere di provare, quali fatti costitutivi della pretesa, ai sensi dell'art. 2697, co.1, c.c..
12. I verbali ispettivi degli enti previdenziali fanno invero piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. solo quanto alla provenienza del ~ 4 ~
documento dal pubblico ufficiale che appare averlo formato, quanto ai fatti che questi attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza, e quanto alle dichiarazioni che egli asserisce aver ricevuto (nel senso che egli le ha ricevute in quei termini e non della loro corrispondenza al vero).
13. Gli altri fatti oggetto dell'accertamento sono soggetti al libero apprezzamento del giudice, ed il loro valore probatorio, indubbiamente esistente, ed utile a sostenere la pretesa salva la prova contraria, dipende dall'attendibilità oggettiva e soggettiva delle fonti in base alle quali l'ispettore afferma di averli accertati.
14. Le valutazioni, i giudizi, e le qualificazioni giuridiche non sono invece prove,
e la fondatezza della loro derivabilità dai fatti accertati spetta al giudice.
15. Nella specie gli elementi acquisiti appaiono tuttavia del tutto idonei a conclamare la natura agenziale della collaborazione oggetto di causa.
16. Il carattere continuativo della collaborazione, già fortemente suggerito, più che dal numero delle fatture (8 tra il luglio 2018 e l'ottobre 2020), dall'andamento periodico trimestrale della fatturazione chiaramente assunto almeno dal 2020 (compensi al 30/3..al 30/6, al 30/9….), chiaramente indicativo del fatto che si tratta di fatture accorpanti più affari;
e dalla consistenza degli importi in rapporto al tipo di attività (commercio di generi alimentari); risulta conclamato dalla documentazione prodotta da nel presente giudizio, ed in CP_1 particolare dai prospetti provvigioni e scadenziario clienti prodotti sub docc.
11) e 12), che danno contezza che quelle 8 fatture contengono più di 80 diverse vendite. 17. I docc.13) e 14) mostrano, seppure per il solo caso della fattura n. 25 del 7/7/20, onorata da bonifico come le altre (doc.12) che i prospetti provvigioni erano mandati dalla società opponente al per il riscontro, cosa che deve far Per_1 presumere che tutti i documenti in questione, originariamente inviati ad dal che presentò denuncia di omissione contributiva il CP_1 Per_1
3/11/20, provengano dalla società oggi opponente. 18. La stabilità, nel predetto senso di assunto impegno a procurare, emerge chiaramente, al di là della predetta denuncia del a) dalla mail 18/3/20 Per_1 prodotta sub doc. 14), con la quale la società oggi opponente dà istruzioni ed indica aumenti di prezzi di vendita ai propri agenti, tra il quali il Per_1 avvalendosi dell'indirizzo Pec “ordini it”; disponendo di CP_2
“sospendere le attività programmate””; b) dalla mail 1/10/2020 con la quale l'ufficio commerciale della società oggi opponente sospende il per non Per_1 aver raggiunto gli obiettivi assegnati (sic.); c) dalla mai contestata causale R esposta dal nelle fatture, causale che è propria degli agenti Per_1 plurimandatari.
19. Infondato risulta ancora il motivo sub e), essendo gli accessori per il ritardo regolati dalla scadenza al soddisfo dagli art. 34 e segg. del Regolamento.
20. I capi di prova per testi proposti dalla difesa di parte opponente (“Vero che avuto rapporti…di collaborazione occasionali senza stabilità e Parte_4 continuità….Vero che il rapporto…si svolgeva con alcuni contatti mensili…..”) sono, specie a fronte delle evidenze documentali, il primo, ~ 5 ~
puramente qualificatorio (nel senso di avere mera consistenza di giudizio non ancorato ad alcuna circostanza fattuale concreta), ed il secondo del tutto irrilevante (perché la stabilità e la continuità dipendono dagli affari procurati e non dalla frequenza dei contatti tra preponente ed agente).
21. Il decreto ingiuntivo opposto, già munito di clausola di provvisoria esecuzione, merita pertanto conferma.
22. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)