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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/09/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 259/2023, promossa da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Prencipe, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
, rappresentata e difesa dal Comandante pro-tempore Controparte_1
C.F. (CP) Dario AMBROSINO, elettivamente domiciliato in Ortona (CH) presso il medesimo
Comando;
OPPOSTA
********
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 della L. 689/81 come modificato dal D.
Lgs. n. 15/2011.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025.
1 N.R.G. 259/2024
---- FATTO E PROCESSO ----
1. Con ricorso in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale, resa dal
Tribunale di Larino in data 18.07.2023, in favore del Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di
Ortona, il ricorrente proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. 150/2011, n. 88/2023 e decreti di assegnazione punti licenza di pesca e comandante nn. 108 e 109/2023, emessi in data 22.08.2023 dalla Capitaneria di porto di Ortona – Sez. Contenzioso, notificati in data 26.04.2023 al Sig. nella sua qualità Parte_1 di “comandante”, nonché al Sig. e alla società Parte_2 Controparte_2 quale società armatrice, obbligati in solido, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale di Ortona, in prosecuzione del giudizio iniziato innanzi al Tribunale di
Larino, annullare l'Ordinanza Ingiunzione n. 88 – 2023 e il consequenziale provvedimento di assegnazione punti per infrazioni gravi della di n. 0019049 del Controparte_1 CP_1
22.08.2023 perché evidentemente illegittimi per violazione / falsa applicazione del D.M.
01.03.2012 o, in subordine, per evidente eccesso di potere per travisamento dei fatti. Con vittoria di spese”.
Con il suddetto ricorso, il ricorrente, premettendo di essere il comandante del M/P MA Per_1
N. 1OR152 dei RR NN MM e GG di Vasto (CH) e che la Guardia di Finanza di Pescara – sezione aerea, aveva elevato a proprio carico quale trasgressore e a carico del Sig. Parte_2
e della quali coobbligati in solido, il verbale di accertamento e
[...] Controparte_2 contestazione n. 3 – 2023 del 18.04.2023. 3, esponeva in fatto che: Il verbale impugnato era basato sul presupposto che, alle ore 22.23 (ora locale) del 29.03.2023, l'equipaggio a bordo dell'elicottero MM 81996, nel corso di un monitoraggio aereo, in posizione N 42°25' 48'' E
015° 43' 05'' (largo del porto di Termoli nds) rilevava, tramite i sistemi avionici di bordo, che l'unità M/P 010R00152, in navigazione, non aveva in funzione il sistema di Parte_3 identificazione automatica satellitare (AIS) e che non era stato possibile determinare la lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione, requisito determinante per l'obbligo di navigazione con sistema AIS, poiché a bordo del mezzo aereo. Il verbale, inoltre, dava atto che i militari, dopo aver richiesto i dati del M/P alla Capitaneria di Porto di Vasto ed aver avuto Parte_3 riscontro con nota prot n. 3104 del 12.04.2023, accertavano i seguenti dati: lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione pari a 14,77 mt;
i dati relativi al Comandante, Armatore ed equipaggio;
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il motopesca IA MA era esonerato dall'obbligo AIS, ma aveva l'obbligo di comunicare l'uscita e l'ingresso dal porto e non poteva trascorrere più di ventiquattro ore in mare come da
Regolamento CE n. 1224 – 2009, dunque, avendo comunicato l'uscita in mare il giorno
28.03.2023 alle ore 22.35 e il rientro in porto il giorno 30.03.2023 alle ore 15.15 superando l'arco temporale delle 24 ore in mare, la parte si rendeva responsabile della violazione dell'art. 10 comma 1 lett. O del d. l.vo n. 04 del 09.01.2012; tale violazione comporta, oltre che la sanzione amministrativa, anche la decurtazione di tre punti sulla patente nautica. Il ricorrente proponeva scritti difensivi, evidenziando che il m/p madre, per la normativa vigente, Per_1 non era tenuta al AIS (sistema satellitare di rilevamento); il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Capitaneria di Porto di Ortona – Guardia Costiera di Ortona – emetteva l'ordinanza impugnata, con rigetto degli scritti difensivi, ordinando il pagamento della somma di € 2.000,00 per la violazione accertata e, in pari data, notificava il provvedimento di assegnazione punti per infrazioni gravi della n. 0019049 del 22.08.2023, notificata Controparte_1 unitamente all'ordinanza ingiunzione impugnata. In diritto, deduceva che la CE, con più provvedimenti, ha regolamentato l'attività di pesca, sia a fini di tutela dell'ecosistema, sia a fini di tutela della concorrenza interna. Infatti, il D.M. 01.03.2012 ha disciplinato l'attività di controllo dei m/p in mare attraverso un rilevamento satellitare AIS al pari dell'omologo flight radar per il volo. Tale sistema è accessibile a chiunque in rete e si basa sull'installazione di un ricetrasmettitore gps sul natante, che segnala la posizione su scala mondiale in tempo reale.
Tuttavia, il citato D.M. prevede deroghe all'istallazione dell'AIS, risultando facoltativa l'installazione in caso di natanti sotto i 15 mt, che possono segnalare l'ingresso e l'uscita dal porto attraverso un sistema di invio dati utilizzando la rete internet. Precisava il ricorrente che tale sistema si basa sull'invio dei predetti dati su un giornale di bordo elettronico collegato con il Ministero, a condizione che la dimensione del natante non superi i 15 mt fuori tutto e che il natante non trascorra un tempo superiore alle 24 ore in mare, ma, sempre in virtù del D.M. in parola, il comandante del M/P deve aver effettuato una dichiarazione alla Controparte_1 competente che intende avvalersi di dette esenzioni. Il ricorrente, dunque, deduceva che il M/P
MA è lungo 14,77 mt, come risulta anche dal verbale, per cui rispetta la prima Per_1 condizione, e deduceva altresì di aver rispettato anche la seconda condizione, poiché il
Comandante, odierno ricorrente, ha effettuato, in data 19.12.2012, la dichiarazione di richiesta di esenzione ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 del detto D.M. L'unico punto controverso riguardava, pertanto, la possibilità che il M/P fosse rientrato in un porto dal 28.03.2023 al 30.03.2023. Il verbale della G. di F. censurava tale aspetto, ma il comandante, pur non avendo tale obbligo, aveva comunque compilato diligentemente il giornale di bordo elettronico, ove sono registrati 3 N.R.G. 259/2024
gli eventi di uscita porto – pescata – rientro porto con le relative date e ore di comunicazione al sistema centrale e, da tale giornale, si evince che è uscita di porto da Vasto il 28.03.2023 alle ore 22.43 ed è rientrato a Foce Varano il 29.03.2023 alle ore 13.45; è poi uscita da Foce Varano il 29.03.2023 alle ore 14.13 e d è rientrata a Vasto il 30.03.2023 alle ore 12.01, pertanto la motivazione adottata nell'ordinanza ingiunzione, rispetto al verbale della G. di F., che censurava il mancato rilevamento del sistema, risultava illogica, poiché il natante non era tenuto ad averlo.
2. La causa veniva iscritta a ruolo presso il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, al
N. 259/2024 R.G.;
3. , difesa dal Comandante p.t. Dario Ambrosino, Controparte_3 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta dell'08.10.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “L'Amministrazione resistente, in conclusione, si oppone alla richiesta della parte attrice circa l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. 88/2023
e dei decreti di assegnazione punti nn. 108 e 109/2023, emessi in data 22/08/2023, per carenza di motivazioni e validi presupposti atti a corroborare quanto eccepito in sede di ricorso, chiedendo che Codesto Ill.mo Giudice, confermi i provvedimenti impugnati”.
L'Amministrazione marittima resistente contestava le avverse richieste e depositava la copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento dell'illecito, unitamente alla contestazione e notificazione della violazione e della ingiunzione amministrativa.
In fatto, deduceva che: in data 29.03.2023, i militari in servizio presso la Sezione aerea della
Guardia di Finanza di Pescara, imbarcati sull'elicottero M.M.81996, nel corso di un monitoraggio aereo, in posizione Lat. 42° 25' 48'' N e Long. 015°43'05'' E, rilevavano, tramite i sistemi avionici di bordo, che l'unità M/P ” 01OR00152, in navigazione, Parte_3 non aveva in funzione alcun sistema di identificazione e localizzazione della posizione. Non essendo possibile determinare le caratteristiche dell'imbarcazione (in primis la c.d. “lunghezza fuori tutto”, presupposto necessario per valutare la sussistenza dell'obbligo di navigazione con un sistema di localizzazione, identificazione e tracciamento), per il tramite del Reparto di appartenenza, i militari della GdF operanti richiedevano informazioni in merito al motopeschereccio de quo all'Ufficio circondariale marittimo di Vasto, quale Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità da pesca (ovvero l'Ufficio marittimo nel cui “Registro navi minori e galleggianti” l'unità è iscritta ai sensi del codice della navigazione) e, dalla risposta (nota prot.
n. 3104, in data 12/04/2023), emergeva che l'unità in parola non era soggetta all'obbligo di
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installazione dell'apparato A.I.S. previsto dal d.lgs 196/2005 e s.m.i. (in quanto unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 15 metri e, precisamente, mt 14,77 l.f.t.), senza menzionare altri apparati di localizzazione, identificazione e tracciamento, quali, ad esempio, l'apparato c.d. “Blue Box” (c.d. “V.M.S.” e del tutto diverso dall'A.I.S.), previsto dal Regolamento (CE)
1224/2009, che invece è obbligatorio per tutte le unità da pesca superiori ai 12 metri di lunghezza fuori tutto, salve le esenzioni contemplate dalla legge (tra cui, anche il d.m. 01
.03.2012 dell'allora MIPAAF). Il 18.04.2023, la GdF elevava verbale di accertamento e contestazione n. 3/2023 a carico del Sig. , in qualità di trasgressore, del Sig. Parte_1
e della , quali coobbligati in solido, con allegato Parte_2 Controparte_4 verbale di assegnazione di n. 3 punti al comandante del peschereccio ed al titolare della licenza di pesca, per violazione degli “….obblighi previsti dal DM 01.03.2012…recante disposizioni in materia di esenzioni previste dal regolamento 1224/2009…”. Il 28.04.2023, il Sig. Pt_1 presentava scritto difensivo per l'annullamento del verbale di accertamento e
[...] contestazione, nonché di assegnazione punti, non avendo l'unità l'obbligo di installare il sistema A.I.S. (violazione mai contestata al trasgressore), essendo lo stesso tenuto solo a comunicare i dati relativi alle battute di pesca con il sistema digitale di bordo, fornendo gli screenshot della trasmissione dei dati delle battute di pesca tramite il “giornale di bordo elettronico”, altro dispositivo reso obbligatorio dal regolamento (CE) 1224/2009; il 16.06.2023 veniva trasmesso dall'organo accertatore il rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 cui, seguiva l'ordinanza ingiunzione n. 88/2023 che irrogava la sanzione di € 2.000,00 a carico del trasgressore, nonché i conseguenti provvedimenti di assegnazione punti;
nell'ordinanza in parola, si dava altresì contezza che, solo laddove “installato”, per quei motopescherecci che ne abbiano l'obbligo (ma il peschereccio del ricorrente non è tra quelli tenuti), il sistema A.I.S. deve essere attivo e che una sua eventuale manomissione o spegnimento integrerebbe una violazione grave in materia di sicurezza della navigazione. Tuttavia, l'oggetto della contestazione elevata nel verbale non riguardava l'installazione del sistema A.I.S., bensì l'altro apparato previsto dal regolamento (CE) 1224/2009, ossia la c.d. “Blue Box”, quindi deduceva la sussistenza della violazione in quanto l'unità da pesca (superiore ai 12 ml di l.f.t.) navigava
– al momento dell'accertamento della GdF - in acque internazionali, circostanza che impediva la sussistenza delle condizioni per l'esonero di cui all'art. 9, comma 5, lett. a) del regolamento
(CE) n. 1224/2009, che circoscrive il perimetro di quell'esonero all'esercizio dell'attività di pesca nelle acque territoriali dello Stato di bandiera.
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4. Alla udienza del 24.10.2024 il procuratore di parte ricorrente deduceva che l'Amministrazione resistente, nell'ordinanza ingiunzione, non faceva alcuna menzione alla “Blue box”, bensì solo all'obbligo AIS e poi all'obbligo dell'invio delle entrate e delle uscite dal a mezzo del CP_1 servizio telematico, precisando inoltre che il DM 01.03.2012, all'art. 2, introduce gli esoneri per diverse tipologie di pescherecci, di cui il primo per i pescherecci abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali italiane (che si estendono per 12 miglia dalle c.d. linee base) ed il secondo per i pescherecci abilitati ad operare fuori dalle acque territoriali e, nel caso di specie, il m/p MA, come risulta dalla licenza di pesca depositata, è abilitato alla Per_1 pesca costiera ravvicinata, che si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza massima di «quaranta miglia» dalla costa e in tutte le acque nazionali, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza (art. 2, comma 1 D.lgs. 30/09/1994 n. 561, convertito in legge con la Legge
30 novembre 1994 n. 655). Pertanto, la circostanza per cui il m/p si trovasse in acque internazionali non costituisce causa di decadimento dell'esenzione, che opera solo nel caso in cui il m/p avesse trascorso un periodo di tempo superiore alle 24 ore, precisando che tale dato
è documentalmente smentito dal giornale di bordo elettronico prodotto in atti. Il Primo Lgt.
Dott. e il S.T.V. contestavano ed impugnavano in toto CP_5 Controparte_6 tutte le deduzioni di cui all'atto di riassunzione, insistendo per l'accoglimento del proprio atto.
I procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note autorizzate e il Giudice fissava l'udienza di discussione del 21.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con facoltà per le parti di depositare note conclusionali nel termine di giorni dieci prima della fissata udienza.
Le parti, tuttavia, non depositavano nè memorie conclusionali e neppure le note scritte per la fissata udienza del 21.01.2025.
Il Giudice, con ordinanza del 19.06.2025, fissava nuova udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte di udienza e con concessione alle parti del termine di giorni dieci prima della fissata udienza per il deposito di note conclusionali.
Parte ricorrente, in data 01.07.2025, depositava solo le note scritte per l'udienza del 10.07.2025, mentre l'amministrazione resistente depositava, in data 26.06.2025, atto contenente sia le note conclusive che le note scritte di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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5. Il ricorso è fondato e l'opposizione va conseguentemente accolta, per il principio della ragione più liquida e, dunque, a prescindere delle deduzioni svolte da parte resistente in merito alle violazioni che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione opposta.
In primis, giova ricordare, in ordine all'onere probatorio, che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale sull'Amministrazione resistente, che viene a rivestire - da un punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (mentre, da un punto di vista formale, ha il ruolo di resistente), incombe, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'obbligo di fornire adeguata prova della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente. (Cfr. Cass. nn.
3837/2001, 2363/2005, 5277/2007, 12231/2007, 27596/2008, 5122/2011, n. 4898/2015 e S.U.
n. 20930/2009)
Spetterà, invece, al giudice investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, il potere- dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., verificandone il fondamento, sia in ordine all'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica (in tal senso, v. Tribunale di
Potenza, sentenza n. 279/2020).
Più di recente, il Tribunale di Latina, con sentenza n. 345 del 13.02.2024, ha ribadito che “...
Come è stato chiarito dalla Suprema Corte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. Grava pertanto sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza….omissis” (Cfr.
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
In sostanza, la ricorrente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Dunque, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria competono all'Amministrazione, mentre i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi competono alla parte opponente.
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Nel merito della presente controversia, va osservato che l'ordinanza ingiunzione n. 88/2023 del 22.08.2023 opposta, trae origine dal Verbale di accertamento e contestazione Prot. n.
90674/2023 del 15.06.2023 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara, ove si dava atto, a seguito di assunzione di ulteriori informazioni chieste dalla Controparte_1 di Vasto, che “…il trasgressore aveva comunicato l'uscita in mare il giorno 28.03.2023 alle ore 22:35 ed il rientro in porto alle ore 15:15, superando l'arco temporale delle 24 ore in mare senza le dovute comunicazioni”.
Con nota n. 82456 del 31.05.2023, venivano inoltre richieste le comunicazioni in ingresso e in uscita effettuate dal Comandante della motopesca denominato MA” 01OR0015, Per_1 all'Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico, competenti su Foce Varano e in data
13.06.2023, questi ultimi riferivano che non risultavano comunicazioni in ingresso e in uscita effettuate dal Comandante della motopesca in parola, così veniva contestata la violazione di cui all'art. 10, comma 1 lett. O) del D.lgs. n.4/2012, al trasgressore Sig. , in Parte_1 qualità di comandante della motopesca e all'obbligato in solido Controparte_2 in qualità di armatrice del peschereccio.
La violazione addebitata ha comportato, oltre alla sanzione amministrativa, anche la decurtazione di tre punti sulla patente nautica del Comandante del peschereccio Sig.
[...]
, nella qualità di Comandante del Motopesca “IA MA” e al titolare della società Pt_1 armatrice Sig. . Controparte_2 Parte_2
Gli scritti difensivi sono stati rigettati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti –
Capitaneria di Porto di Ortona - Guardia Costiera di Ortona, che ha comminato la sanzione di
€ 2.000,00, disponendo altresì la decurtazione di tre punti sulla patente nautica.
Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. O) (Illeciti amministrativi) del D.lgs. n.4/2012, è previsto che “1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: …o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;” e l'art 9 comma 2 lett. a) del Regolamento (CE)
1224/2009 (che stabilisce le norme per il regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca in tema di 'Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima') impone l'obbligo, per i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 12 metri, di installare a bordo un sistema VMS per la localizzazione e trasmissione automatica dei dati di posizione. 8 N.R.G. 259/2024
Ma, il medesimo art. 9, comma 5, lettera a) prevede l'esenzione dall'obbligo di installazione del sistema di monitoraggio satellitare VMS, c.d. “Blue box”, per determinate categorie di pescherecci, in particolare per quelli di lunghezza pari o superiore a 12 metri, ma inferiore a
15 metri, che battono bandiera italiana.
Tale esenzione è valida solo se i pescherecci battono bandiera italiana e rispettino il limite di
24 ore per le uscite in mare.
Infatti, l'esonero è subordinato alla presentazione di una dichiarazione specifica, come previsto dall'art. 10 del Regolamento.
L'esenzione dal VMS per i pescherecci di lunghezza compresa tra 12 e 15 metri, che effettuano battute di pesca entro le 24 ore e battono bandiera italiana, è una misura volta a semplificare gli adempimenti per la pesca costiera locale, tenuto conto delle peculiarità del tipo di attività in parola.
Orbene, in merito all'obbligo di installazione dell'apparato A.I.S. di cui al D. Lgs. 196/2005, cui fa riferimento l'ordinanza ingiunzione impugnata, atteso che l'unità di lunghezza fuori tutto è inferiore a metri 15, come peraltro sostenuto pure dalla resistente, essendovi l'esenzione non vi era l'obbligo dell'installazione di tale apparato, pertanto la circostanza è pacifica.
Infatti, pur non essendo stato possibile determinare immediatamente le caratteristiche del motopeschereccio in navigazione e, dunque, della “lunghezza fuori tutto”, a seguito delle informazioni ricevute dalla Capitaneria del Porto di Vasto con nota Prot. N. 3104 del
12.04.2023, era emerso che l'unità in parola, stante la sua lunghezza di metri 14,77, quindi inferiore a metri 15, non aveva l'obbligo di installazione dell'apparato A.I.S. di cui al D. Lgs.
196/2005.
La GdF, dunque, nel momento in cui elevava il verbale di accertamento, ossia in data
18.04.2023, era in possesso dell'informazione relativa alla lunghezza del motopeschereccio e dell'esenzione dall'obbligo dell'apparato A.I.S.
In data 18.04.2023, veniva elevato dalla GdF, Sezione Aerea di Pescara, verbale di accertamento e contestazione, atto n. 3/2023, ove si contestava la violazione dell'art. 10, comma 1, lettera o), del D. Lgs. n. 4/2012, per aver violato gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 3, del D.M. dell'01.03.2012, pubblicato sulla G.U. n. 107 del 09.05.2022, emesso dal
Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in materia di “Esenzioni previste
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dal regolamento 1224/2009 agli obblighi del dispositivo di localizzazione ed identificazione del peschereccio ed alla compilazione e trasmissione dei dati”, punita ex art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 4 del 09.01.2012 e ss.mm.ii, compiuta il 29.03.2023 da quale Parte_1
Comandante del M/P “IA MA”, matricola 01OR00152, cui seguiva l'ingiunzione impugnata (Cfr. all.to n. 1 fascicolo Amministrazione resistente).
Ciò posto, va tuttavia osservato che, nell'ordinanza ingiunzione, si contesta genericamente la
“violazione di quanto disposto dal Decreto 01.03.2012, violazione punita ai sensi dell'art. 11
c. 3 del D.lgs n° 04/2012 e SS.MM.II.”, motivata testualmente nel seguente modo
“CONSIDERATA: l'entità del fatto consistente nella violazione di norme che disciplinano il corretto impiego e utilizzo dei sistemi di identificazione automatica (AIS) da parte delle unità da pesca su cui l'apparato è installato, così come previsto dall'art. 6 e 6 bis del D.Lgs
196/2005 , e che, sia sotto il profilo oggettivo che dell'elemento psicologico - quantomeno colposo - sussiste e deve essere sanzionata ai sensi di legge, poiché l'art. 6 bis comma 3 prevede che” le unità da pesca mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unita;”, con cui veniva irrogata la sanzione di € 2.000,00, cui faceva seguito anche il provvedimento di assegnazione punti al Comandante del M/P e al titolare della licenza di pesca. (Cfr. all.ti nn. 4 e 5 dell'amministrazione resistente)
Ma, nel corso del giudizio, l'amministrazione resistente, nella consapevolezza dell'esenzione dall'obbligo di installazione dell'A.I.S. previsto dal d.lgs 196/2005 e s.m.i., poiché l'unità di lunghezza fuori tutto era inferiore ai 15 metri, precisamente mt 14,77 l.f.t., ha dedotto che il motopeschereccio avrebbe dovuto, invece, installare l'apparato “Blue Box”, ovvero V.M.S.
Regolamento (CE) 1224/2009, che è invece obbligatorio per tutte le unità da pesca superiori ai 12 metri di lunghezza fuori tutto, salve le esenzioni contemplate dalla legge (tra cui, anche il d.m. 01.03.2012 dell'allora MIPAAF).
La resistente, inoltre, eccepiva che l'infrazione era stata commessa al di fuori delle acque territoriali italiane e, per tale ragione, il trasgressore non poteva invocare alcuna deroga e/o esonero rispetto all'obbligo di munirsi di un apparato di localizzazione, identificazione e tracciamento di cui alle previsioni del Regolamento (CE) 1224/2009.
E, seppure nella convinzione della probabile fondatezza di tali deduzioni, la scrivente non può fare altro che focalizzare l'attenzione sull'ordinanza ingiunzione impugnata che, come precisato sopra, menziona solo la norma citata in tema di obbligo dell'apparato A.I.S. e
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nessuna menzione all'apparecchio “Blue Box” e sulla presenza del M/P in acque internazionali piuttosto che in acque nazionali.
Infatti, nell'opposizione, è stata correttamente sottolineata l'assenza dell'obbligo di installare il sistema A.I.S. sull'unità, essendo tenuta alla mera comunicazione dei dati relativi alle battute di pesca tramite il sistema digitale di bordo, obbligo assolto come dimostrato dall'estratto del giornale di bordo e dagli screenshot di trasmissione dei dati allegati al ricorso.
Solo per fare chiarezza in ordine al valore del giornale di bordo, si osserva infine che trattasi di documento con valore legale, che deve essere utilizzato per annotare i dati essenziali della navigazione, le operazioni e i quantitativi di pesce catturato e aggiornato correttamente a bordo delle navi.
Tuttavia, nell'ordinanza ingiunzione impugnata, oltre all'obbligo di installazione dell'apparato A.I.S., non si rinviene nessun'altra indicazione di norme violate, né di motivazioni utili a dedurle in modo sufficientemente preciso, con conseguente lesione del diritto di difesa del ricorrente.
Su punto, si osserva che i motivi di opposizione appaiono corretti, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, la carenza motivazionale può manifestarsi anche e soprattutto nelle ordinanze motivate per relationem, poiché il semplice richiamo ad altri atti amministrativi, a precedenti decisioni o alla giurisprudenza non è sufficiente a costituire un'idonea valutazione critica ancorata al caso concreto.
La carenza di motivazione dell'atto impugnato si è verificato perché le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all'adozione del provvedimento, esplicitate dall'Amministrazione solo in corso di causa, non sono state in alcun modo evidenziate nell'atto.
Ogni altro motivo dedotto nel corso del giudizio dall'Amministrazione resistente, risulta essere ulteriore e, quindi, nuovo, pertanto alla scrivente non resta che dichiararli inammissibili anche in virtù del fatto che non vi è accettazione del contraddittorio da parte del ricorrente sugli stessi.
L'obbligo di motivazione assicura all'interessato la possibilità di comprendere le ragioni della decisione amministrativa e, di conseguenza, di esercitare il suo diritto di difesa.
Inoltre, la motivazione garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa, permettendo al privato di conoscere il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione.
11 N.R.G. 259/2024
In merito all'obbligo di apparato A.I.S. contestato nell'ordinanza ingiunzione, il ricorrente ha svolto le sue puntuali difese, mentre era priva degli ulteriori motivi prospettati negli scritti difensivi della resistente, depositati nel corso del giudizio.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 88/2023 e dei consequenziali provvedimenti di assegnazione punti per infrazioni gravi della Capitaneria di Porto di n. 0019049 del CP_1
22.08.2023.
6. In ordine alle spese del presente giudizio, considerate le ragioni per le quali il ricorso è stato accolto, a fronte dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, perseguito dalla norma, sussistono eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, in accoglimento delle stesse, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione, relativa all'ordinanza-ingiunzione n. 88/2023 e consequenziali decreti di assegnazione punti licenza di pesca e comandante nn. 108 e 109/2023, emessi in data 22.08.2023 dalla Capitaneria di porto di – Sez. Contenzioso, notificati il 26.04.2023 al Sig. CP_1 Pt_1 nella sua qualità di “comandante” nonché al Sig. e alla società
[...] Parte_2 [...] uale società armatrice, e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento; Controparte_2
COMPENSA
tra le parti del presente procedimento, come da parte motiva.
***
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Si comunichi
Ortona, lì 01.09.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 259/2023, promossa da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Prencipe, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
, rappresentata e difesa dal Comandante pro-tempore Controparte_1
C.F. (CP) Dario AMBROSINO, elettivamente domiciliato in Ortona (CH) presso il medesimo
Comando;
OPPOSTA
********
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 della L. 689/81 come modificato dal D.
Lgs. n. 15/2011.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025.
1 N.R.G. 259/2024
---- FATTO E PROCESSO ----
1. Con ricorso in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale, resa dal
Tribunale di Larino in data 18.07.2023, in favore del Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di
Ortona, il ricorrente proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. 150/2011, n. 88/2023 e decreti di assegnazione punti licenza di pesca e comandante nn. 108 e 109/2023, emessi in data 22.08.2023 dalla Capitaneria di porto di Ortona – Sez. Contenzioso, notificati in data 26.04.2023 al Sig. nella sua qualità Parte_1 di “comandante”, nonché al Sig. e alla società Parte_2 Controparte_2 quale società armatrice, obbligati in solido, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale di Ortona, in prosecuzione del giudizio iniziato innanzi al Tribunale di
Larino, annullare l'Ordinanza Ingiunzione n. 88 – 2023 e il consequenziale provvedimento di assegnazione punti per infrazioni gravi della di n. 0019049 del Controparte_1 CP_1
22.08.2023 perché evidentemente illegittimi per violazione / falsa applicazione del D.M.
01.03.2012 o, in subordine, per evidente eccesso di potere per travisamento dei fatti. Con vittoria di spese”.
Con il suddetto ricorso, il ricorrente, premettendo di essere il comandante del M/P MA Per_1
N. 1OR152 dei RR NN MM e GG di Vasto (CH) e che la Guardia di Finanza di Pescara – sezione aerea, aveva elevato a proprio carico quale trasgressore e a carico del Sig. Parte_2
e della quali coobbligati in solido, il verbale di accertamento e
[...] Controparte_2 contestazione n. 3 – 2023 del 18.04.2023. 3, esponeva in fatto che: Il verbale impugnato era basato sul presupposto che, alle ore 22.23 (ora locale) del 29.03.2023, l'equipaggio a bordo dell'elicottero MM 81996, nel corso di un monitoraggio aereo, in posizione N 42°25' 48'' E
015° 43' 05'' (largo del porto di Termoli nds) rilevava, tramite i sistemi avionici di bordo, che l'unità M/P 010R00152, in navigazione, non aveva in funzione il sistema di Parte_3 identificazione automatica satellitare (AIS) e che non era stato possibile determinare la lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione, requisito determinante per l'obbligo di navigazione con sistema AIS, poiché a bordo del mezzo aereo. Il verbale, inoltre, dava atto che i militari, dopo aver richiesto i dati del M/P alla Capitaneria di Porto di Vasto ed aver avuto Parte_3 riscontro con nota prot n. 3104 del 12.04.2023, accertavano i seguenti dati: lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione pari a 14,77 mt;
i dati relativi al Comandante, Armatore ed equipaggio;
2 N.R.G. 259/2024
il motopesca IA MA era esonerato dall'obbligo AIS, ma aveva l'obbligo di comunicare l'uscita e l'ingresso dal porto e non poteva trascorrere più di ventiquattro ore in mare come da
Regolamento CE n. 1224 – 2009, dunque, avendo comunicato l'uscita in mare il giorno
28.03.2023 alle ore 22.35 e il rientro in porto il giorno 30.03.2023 alle ore 15.15 superando l'arco temporale delle 24 ore in mare, la parte si rendeva responsabile della violazione dell'art. 10 comma 1 lett. O del d. l.vo n. 04 del 09.01.2012; tale violazione comporta, oltre che la sanzione amministrativa, anche la decurtazione di tre punti sulla patente nautica. Il ricorrente proponeva scritti difensivi, evidenziando che il m/p madre, per la normativa vigente, Per_1 non era tenuta al AIS (sistema satellitare di rilevamento); il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Capitaneria di Porto di Ortona – Guardia Costiera di Ortona – emetteva l'ordinanza impugnata, con rigetto degli scritti difensivi, ordinando il pagamento della somma di € 2.000,00 per la violazione accertata e, in pari data, notificava il provvedimento di assegnazione punti per infrazioni gravi della n. 0019049 del 22.08.2023, notificata Controparte_1 unitamente all'ordinanza ingiunzione impugnata. In diritto, deduceva che la CE, con più provvedimenti, ha regolamentato l'attività di pesca, sia a fini di tutela dell'ecosistema, sia a fini di tutela della concorrenza interna. Infatti, il D.M. 01.03.2012 ha disciplinato l'attività di controllo dei m/p in mare attraverso un rilevamento satellitare AIS al pari dell'omologo flight radar per il volo. Tale sistema è accessibile a chiunque in rete e si basa sull'installazione di un ricetrasmettitore gps sul natante, che segnala la posizione su scala mondiale in tempo reale.
Tuttavia, il citato D.M. prevede deroghe all'istallazione dell'AIS, risultando facoltativa l'installazione in caso di natanti sotto i 15 mt, che possono segnalare l'ingresso e l'uscita dal porto attraverso un sistema di invio dati utilizzando la rete internet. Precisava il ricorrente che tale sistema si basa sull'invio dei predetti dati su un giornale di bordo elettronico collegato con il Ministero, a condizione che la dimensione del natante non superi i 15 mt fuori tutto e che il natante non trascorra un tempo superiore alle 24 ore in mare, ma, sempre in virtù del D.M. in parola, il comandante del M/P deve aver effettuato una dichiarazione alla Controparte_1 competente che intende avvalersi di dette esenzioni. Il ricorrente, dunque, deduceva che il M/P
MA è lungo 14,77 mt, come risulta anche dal verbale, per cui rispetta la prima Per_1 condizione, e deduceva altresì di aver rispettato anche la seconda condizione, poiché il
Comandante, odierno ricorrente, ha effettuato, in data 19.12.2012, la dichiarazione di richiesta di esenzione ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 del detto D.M. L'unico punto controverso riguardava, pertanto, la possibilità che il M/P fosse rientrato in un porto dal 28.03.2023 al 30.03.2023. Il verbale della G. di F. censurava tale aspetto, ma il comandante, pur non avendo tale obbligo, aveva comunque compilato diligentemente il giornale di bordo elettronico, ove sono registrati 3 N.R.G. 259/2024
gli eventi di uscita porto – pescata – rientro porto con le relative date e ore di comunicazione al sistema centrale e, da tale giornale, si evince che è uscita di porto da Vasto il 28.03.2023 alle ore 22.43 ed è rientrato a Foce Varano il 29.03.2023 alle ore 13.45; è poi uscita da Foce Varano il 29.03.2023 alle ore 14.13 e d è rientrata a Vasto il 30.03.2023 alle ore 12.01, pertanto la motivazione adottata nell'ordinanza ingiunzione, rispetto al verbale della G. di F., che censurava il mancato rilevamento del sistema, risultava illogica, poiché il natante non era tenuto ad averlo.
2. La causa veniva iscritta a ruolo presso il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, al
N. 259/2024 R.G.;
3. , difesa dal Comandante p.t. Dario Ambrosino, Controparte_3 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta dell'08.10.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “L'Amministrazione resistente, in conclusione, si oppone alla richiesta della parte attrice circa l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. 88/2023
e dei decreti di assegnazione punti nn. 108 e 109/2023, emessi in data 22/08/2023, per carenza di motivazioni e validi presupposti atti a corroborare quanto eccepito in sede di ricorso, chiedendo che Codesto Ill.mo Giudice, confermi i provvedimenti impugnati”.
L'Amministrazione marittima resistente contestava le avverse richieste e depositava la copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento dell'illecito, unitamente alla contestazione e notificazione della violazione e della ingiunzione amministrativa.
In fatto, deduceva che: in data 29.03.2023, i militari in servizio presso la Sezione aerea della
Guardia di Finanza di Pescara, imbarcati sull'elicottero M.M.81996, nel corso di un monitoraggio aereo, in posizione Lat. 42° 25' 48'' N e Long. 015°43'05'' E, rilevavano, tramite i sistemi avionici di bordo, che l'unità M/P ” 01OR00152, in navigazione, Parte_3 non aveva in funzione alcun sistema di identificazione e localizzazione della posizione. Non essendo possibile determinare le caratteristiche dell'imbarcazione (in primis la c.d. “lunghezza fuori tutto”, presupposto necessario per valutare la sussistenza dell'obbligo di navigazione con un sistema di localizzazione, identificazione e tracciamento), per il tramite del Reparto di appartenenza, i militari della GdF operanti richiedevano informazioni in merito al motopeschereccio de quo all'Ufficio circondariale marittimo di Vasto, quale Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità da pesca (ovvero l'Ufficio marittimo nel cui “Registro navi minori e galleggianti” l'unità è iscritta ai sensi del codice della navigazione) e, dalla risposta (nota prot.
n. 3104, in data 12/04/2023), emergeva che l'unità in parola non era soggetta all'obbligo di
4 N.R.G. 259/2024
installazione dell'apparato A.I.S. previsto dal d.lgs 196/2005 e s.m.i. (in quanto unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 15 metri e, precisamente, mt 14,77 l.f.t.), senza menzionare altri apparati di localizzazione, identificazione e tracciamento, quali, ad esempio, l'apparato c.d. “Blue Box” (c.d. “V.M.S.” e del tutto diverso dall'A.I.S.), previsto dal Regolamento (CE)
1224/2009, che invece è obbligatorio per tutte le unità da pesca superiori ai 12 metri di lunghezza fuori tutto, salve le esenzioni contemplate dalla legge (tra cui, anche il d.m. 01
.03.2012 dell'allora MIPAAF). Il 18.04.2023, la GdF elevava verbale di accertamento e contestazione n. 3/2023 a carico del Sig. , in qualità di trasgressore, del Sig. Parte_1
e della , quali coobbligati in solido, con allegato Parte_2 Controparte_4 verbale di assegnazione di n. 3 punti al comandante del peschereccio ed al titolare della licenza di pesca, per violazione degli “….obblighi previsti dal DM 01.03.2012…recante disposizioni in materia di esenzioni previste dal regolamento 1224/2009…”. Il 28.04.2023, il Sig. Pt_1 presentava scritto difensivo per l'annullamento del verbale di accertamento e
[...] contestazione, nonché di assegnazione punti, non avendo l'unità l'obbligo di installare il sistema A.I.S. (violazione mai contestata al trasgressore), essendo lo stesso tenuto solo a comunicare i dati relativi alle battute di pesca con il sistema digitale di bordo, fornendo gli screenshot della trasmissione dei dati delle battute di pesca tramite il “giornale di bordo elettronico”, altro dispositivo reso obbligatorio dal regolamento (CE) 1224/2009; il 16.06.2023 veniva trasmesso dall'organo accertatore il rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 cui, seguiva l'ordinanza ingiunzione n. 88/2023 che irrogava la sanzione di € 2.000,00 a carico del trasgressore, nonché i conseguenti provvedimenti di assegnazione punti;
nell'ordinanza in parola, si dava altresì contezza che, solo laddove “installato”, per quei motopescherecci che ne abbiano l'obbligo (ma il peschereccio del ricorrente non è tra quelli tenuti), il sistema A.I.S. deve essere attivo e che una sua eventuale manomissione o spegnimento integrerebbe una violazione grave in materia di sicurezza della navigazione. Tuttavia, l'oggetto della contestazione elevata nel verbale non riguardava l'installazione del sistema A.I.S., bensì l'altro apparato previsto dal regolamento (CE) 1224/2009, ossia la c.d. “Blue Box”, quindi deduceva la sussistenza della violazione in quanto l'unità da pesca (superiore ai 12 ml di l.f.t.) navigava
– al momento dell'accertamento della GdF - in acque internazionali, circostanza che impediva la sussistenza delle condizioni per l'esonero di cui all'art. 9, comma 5, lett. a) del regolamento
(CE) n. 1224/2009, che circoscrive il perimetro di quell'esonero all'esercizio dell'attività di pesca nelle acque territoriali dello Stato di bandiera.
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5 N.R.G. 259/2024
4. Alla udienza del 24.10.2024 il procuratore di parte ricorrente deduceva che l'Amministrazione resistente, nell'ordinanza ingiunzione, non faceva alcuna menzione alla “Blue box”, bensì solo all'obbligo AIS e poi all'obbligo dell'invio delle entrate e delle uscite dal a mezzo del CP_1 servizio telematico, precisando inoltre che il DM 01.03.2012, all'art. 2, introduce gli esoneri per diverse tipologie di pescherecci, di cui il primo per i pescherecci abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali italiane (che si estendono per 12 miglia dalle c.d. linee base) ed il secondo per i pescherecci abilitati ad operare fuori dalle acque territoriali e, nel caso di specie, il m/p MA, come risulta dalla licenza di pesca depositata, è abilitato alla Per_1 pesca costiera ravvicinata, che si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza massima di «quaranta miglia» dalla costa e in tutte le acque nazionali, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza (art. 2, comma 1 D.lgs. 30/09/1994 n. 561, convertito in legge con la Legge
30 novembre 1994 n. 655). Pertanto, la circostanza per cui il m/p si trovasse in acque internazionali non costituisce causa di decadimento dell'esenzione, che opera solo nel caso in cui il m/p avesse trascorso un periodo di tempo superiore alle 24 ore, precisando che tale dato
è documentalmente smentito dal giornale di bordo elettronico prodotto in atti. Il Primo Lgt.
Dott. e il S.T.V. contestavano ed impugnavano in toto CP_5 Controparte_6 tutte le deduzioni di cui all'atto di riassunzione, insistendo per l'accoglimento del proprio atto.
I procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note autorizzate e il Giudice fissava l'udienza di discussione del 21.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con facoltà per le parti di depositare note conclusionali nel termine di giorni dieci prima della fissata udienza.
Le parti, tuttavia, non depositavano nè memorie conclusionali e neppure le note scritte per la fissata udienza del 21.01.2025.
Il Giudice, con ordinanza del 19.06.2025, fissava nuova udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte di udienza e con concessione alle parti del termine di giorni dieci prima della fissata udienza per il deposito di note conclusionali.
Parte ricorrente, in data 01.07.2025, depositava solo le note scritte per l'udienza del 10.07.2025, mentre l'amministrazione resistente depositava, in data 26.06.2025, atto contenente sia le note conclusive che le note scritte di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 N.R.G. 259/2024
5. Il ricorso è fondato e l'opposizione va conseguentemente accolta, per il principio della ragione più liquida e, dunque, a prescindere delle deduzioni svolte da parte resistente in merito alle violazioni che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione opposta.
In primis, giova ricordare, in ordine all'onere probatorio, che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale sull'Amministrazione resistente, che viene a rivestire - da un punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (mentre, da un punto di vista formale, ha il ruolo di resistente), incombe, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'obbligo di fornire adeguata prova della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente. (Cfr. Cass. nn.
3837/2001, 2363/2005, 5277/2007, 12231/2007, 27596/2008, 5122/2011, n. 4898/2015 e S.U.
n. 20930/2009)
Spetterà, invece, al giudice investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, il potere- dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., verificandone il fondamento, sia in ordine all'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica (in tal senso, v. Tribunale di
Potenza, sentenza n. 279/2020).
Più di recente, il Tribunale di Latina, con sentenza n. 345 del 13.02.2024, ha ribadito che “...
Come è stato chiarito dalla Suprema Corte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. Grava pertanto sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza….omissis” (Cfr.
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
In sostanza, la ricorrente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Dunque, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria competono all'Amministrazione, mentre i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi competono alla parte opponente.
7 N.R.G. 259/2024
Nel merito della presente controversia, va osservato che l'ordinanza ingiunzione n. 88/2023 del 22.08.2023 opposta, trae origine dal Verbale di accertamento e contestazione Prot. n.
90674/2023 del 15.06.2023 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara, ove si dava atto, a seguito di assunzione di ulteriori informazioni chieste dalla Controparte_1 di Vasto, che “…il trasgressore aveva comunicato l'uscita in mare il giorno 28.03.2023 alle ore 22:35 ed il rientro in porto alle ore 15:15, superando l'arco temporale delle 24 ore in mare senza le dovute comunicazioni”.
Con nota n. 82456 del 31.05.2023, venivano inoltre richieste le comunicazioni in ingresso e in uscita effettuate dal Comandante della motopesca denominato MA” 01OR0015, Per_1 all'Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico, competenti su Foce Varano e in data
13.06.2023, questi ultimi riferivano che non risultavano comunicazioni in ingresso e in uscita effettuate dal Comandante della motopesca in parola, così veniva contestata la violazione di cui all'art. 10, comma 1 lett. O) del D.lgs. n.4/2012, al trasgressore Sig. , in Parte_1 qualità di comandante della motopesca e all'obbligato in solido Controparte_2 in qualità di armatrice del peschereccio.
La violazione addebitata ha comportato, oltre alla sanzione amministrativa, anche la decurtazione di tre punti sulla patente nautica del Comandante del peschereccio Sig.
[...]
, nella qualità di Comandante del Motopesca “IA MA” e al titolare della società Pt_1 armatrice Sig. . Controparte_2 Parte_2
Gli scritti difensivi sono stati rigettati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti –
Capitaneria di Porto di Ortona - Guardia Costiera di Ortona, che ha comminato la sanzione di
€ 2.000,00, disponendo altresì la decurtazione di tre punti sulla patente nautica.
Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. O) (Illeciti amministrativi) del D.lgs. n.4/2012, è previsto che “1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: …o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;” e l'art 9 comma 2 lett. a) del Regolamento (CE)
1224/2009 (che stabilisce le norme per il regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca in tema di 'Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima') impone l'obbligo, per i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 12 metri, di installare a bordo un sistema VMS per la localizzazione e trasmissione automatica dei dati di posizione. 8 N.R.G. 259/2024
Ma, il medesimo art. 9, comma 5, lettera a) prevede l'esenzione dall'obbligo di installazione del sistema di monitoraggio satellitare VMS, c.d. “Blue box”, per determinate categorie di pescherecci, in particolare per quelli di lunghezza pari o superiore a 12 metri, ma inferiore a
15 metri, che battono bandiera italiana.
Tale esenzione è valida solo se i pescherecci battono bandiera italiana e rispettino il limite di
24 ore per le uscite in mare.
Infatti, l'esonero è subordinato alla presentazione di una dichiarazione specifica, come previsto dall'art. 10 del Regolamento.
L'esenzione dal VMS per i pescherecci di lunghezza compresa tra 12 e 15 metri, che effettuano battute di pesca entro le 24 ore e battono bandiera italiana, è una misura volta a semplificare gli adempimenti per la pesca costiera locale, tenuto conto delle peculiarità del tipo di attività in parola.
Orbene, in merito all'obbligo di installazione dell'apparato A.I.S. di cui al D. Lgs. 196/2005, cui fa riferimento l'ordinanza ingiunzione impugnata, atteso che l'unità di lunghezza fuori tutto è inferiore a metri 15, come peraltro sostenuto pure dalla resistente, essendovi l'esenzione non vi era l'obbligo dell'installazione di tale apparato, pertanto la circostanza è pacifica.
Infatti, pur non essendo stato possibile determinare immediatamente le caratteristiche del motopeschereccio in navigazione e, dunque, della “lunghezza fuori tutto”, a seguito delle informazioni ricevute dalla Capitaneria del Porto di Vasto con nota Prot. N. 3104 del
12.04.2023, era emerso che l'unità in parola, stante la sua lunghezza di metri 14,77, quindi inferiore a metri 15, non aveva l'obbligo di installazione dell'apparato A.I.S. di cui al D. Lgs.
196/2005.
La GdF, dunque, nel momento in cui elevava il verbale di accertamento, ossia in data
18.04.2023, era in possesso dell'informazione relativa alla lunghezza del motopeschereccio e dell'esenzione dall'obbligo dell'apparato A.I.S.
In data 18.04.2023, veniva elevato dalla GdF, Sezione Aerea di Pescara, verbale di accertamento e contestazione, atto n. 3/2023, ove si contestava la violazione dell'art. 10, comma 1, lettera o), del D. Lgs. n. 4/2012, per aver violato gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 3, del D.M. dell'01.03.2012, pubblicato sulla G.U. n. 107 del 09.05.2022, emesso dal
Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in materia di “Esenzioni previste
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dal regolamento 1224/2009 agli obblighi del dispositivo di localizzazione ed identificazione del peschereccio ed alla compilazione e trasmissione dei dati”, punita ex art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 4 del 09.01.2012 e ss.mm.ii, compiuta il 29.03.2023 da quale Parte_1
Comandante del M/P “IA MA”, matricola 01OR00152, cui seguiva l'ingiunzione impugnata (Cfr. all.to n. 1 fascicolo Amministrazione resistente).
Ciò posto, va tuttavia osservato che, nell'ordinanza ingiunzione, si contesta genericamente la
“violazione di quanto disposto dal Decreto 01.03.2012, violazione punita ai sensi dell'art. 11
c. 3 del D.lgs n° 04/2012 e SS.MM.II.”, motivata testualmente nel seguente modo
“CONSIDERATA: l'entità del fatto consistente nella violazione di norme che disciplinano il corretto impiego e utilizzo dei sistemi di identificazione automatica (AIS) da parte delle unità da pesca su cui l'apparato è installato, così come previsto dall'art. 6 e 6 bis del D.Lgs
196/2005 , e che, sia sotto il profilo oggettivo che dell'elemento psicologico - quantomeno colposo - sussiste e deve essere sanzionata ai sensi di legge, poiché l'art. 6 bis comma 3 prevede che” le unità da pesca mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unita;”, con cui veniva irrogata la sanzione di € 2.000,00, cui faceva seguito anche il provvedimento di assegnazione punti al Comandante del M/P e al titolare della licenza di pesca. (Cfr. all.ti nn. 4 e 5 dell'amministrazione resistente)
Ma, nel corso del giudizio, l'amministrazione resistente, nella consapevolezza dell'esenzione dall'obbligo di installazione dell'A.I.S. previsto dal d.lgs 196/2005 e s.m.i., poiché l'unità di lunghezza fuori tutto era inferiore ai 15 metri, precisamente mt 14,77 l.f.t., ha dedotto che il motopeschereccio avrebbe dovuto, invece, installare l'apparato “Blue Box”, ovvero V.M.S.
Regolamento (CE) 1224/2009, che è invece obbligatorio per tutte le unità da pesca superiori ai 12 metri di lunghezza fuori tutto, salve le esenzioni contemplate dalla legge (tra cui, anche il d.m. 01.03.2012 dell'allora MIPAAF).
La resistente, inoltre, eccepiva che l'infrazione era stata commessa al di fuori delle acque territoriali italiane e, per tale ragione, il trasgressore non poteva invocare alcuna deroga e/o esonero rispetto all'obbligo di munirsi di un apparato di localizzazione, identificazione e tracciamento di cui alle previsioni del Regolamento (CE) 1224/2009.
E, seppure nella convinzione della probabile fondatezza di tali deduzioni, la scrivente non può fare altro che focalizzare l'attenzione sull'ordinanza ingiunzione impugnata che, come precisato sopra, menziona solo la norma citata in tema di obbligo dell'apparato A.I.S. e
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nessuna menzione all'apparecchio “Blue Box” e sulla presenza del M/P in acque internazionali piuttosto che in acque nazionali.
Infatti, nell'opposizione, è stata correttamente sottolineata l'assenza dell'obbligo di installare il sistema A.I.S. sull'unità, essendo tenuta alla mera comunicazione dei dati relativi alle battute di pesca tramite il sistema digitale di bordo, obbligo assolto come dimostrato dall'estratto del giornale di bordo e dagli screenshot di trasmissione dei dati allegati al ricorso.
Solo per fare chiarezza in ordine al valore del giornale di bordo, si osserva infine che trattasi di documento con valore legale, che deve essere utilizzato per annotare i dati essenziali della navigazione, le operazioni e i quantitativi di pesce catturato e aggiornato correttamente a bordo delle navi.
Tuttavia, nell'ordinanza ingiunzione impugnata, oltre all'obbligo di installazione dell'apparato A.I.S., non si rinviene nessun'altra indicazione di norme violate, né di motivazioni utili a dedurle in modo sufficientemente preciso, con conseguente lesione del diritto di difesa del ricorrente.
Su punto, si osserva che i motivi di opposizione appaiono corretti, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, la carenza motivazionale può manifestarsi anche e soprattutto nelle ordinanze motivate per relationem, poiché il semplice richiamo ad altri atti amministrativi, a precedenti decisioni o alla giurisprudenza non è sufficiente a costituire un'idonea valutazione critica ancorata al caso concreto.
La carenza di motivazione dell'atto impugnato si è verificato perché le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all'adozione del provvedimento, esplicitate dall'Amministrazione solo in corso di causa, non sono state in alcun modo evidenziate nell'atto.
Ogni altro motivo dedotto nel corso del giudizio dall'Amministrazione resistente, risulta essere ulteriore e, quindi, nuovo, pertanto alla scrivente non resta che dichiararli inammissibili anche in virtù del fatto che non vi è accettazione del contraddittorio da parte del ricorrente sugli stessi.
L'obbligo di motivazione assicura all'interessato la possibilità di comprendere le ragioni della decisione amministrativa e, di conseguenza, di esercitare il suo diritto di difesa.
Inoltre, la motivazione garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa, permettendo al privato di conoscere il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione.
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In merito all'obbligo di apparato A.I.S. contestato nell'ordinanza ingiunzione, il ricorrente ha svolto le sue puntuali difese, mentre era priva degli ulteriori motivi prospettati negli scritti difensivi della resistente, depositati nel corso del giudizio.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 88/2023 e dei consequenziali provvedimenti di assegnazione punti per infrazioni gravi della Capitaneria di Porto di n. 0019049 del CP_1
22.08.2023.
6. In ordine alle spese del presente giudizio, considerate le ragioni per le quali il ricorso è stato accolto, a fronte dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, perseguito dalla norma, sussistono eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, in accoglimento delle stesse, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione, relativa all'ordinanza-ingiunzione n. 88/2023 e consequenziali decreti di assegnazione punti licenza di pesca e comandante nn. 108 e 109/2023, emessi in data 22.08.2023 dalla Capitaneria di porto di – Sez. Contenzioso, notificati il 26.04.2023 al Sig. CP_1 Pt_1 nella sua qualità di “comandante” nonché al Sig. e alla società
[...] Parte_2 [...] uale società armatrice, e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento; Controparte_2
COMPENSA
tra le parti del presente procedimento, come da parte motiva.
***
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Si comunichi
Ortona, lì 01.09.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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