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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/12/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2820 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia ROSSI
e
c.f. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Flavio PANA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i coniugi concordemente chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti concordate CONDIZIONI:
“1. i coniugi vivranno separati, liberi di fissare dove credono la propria residenza, con
I'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Creazzo (VI) Via Masare 10,
viene lasciata in uso alla moglie, completa di arredi e corredi, la quale continuerà a viverci con i figli. La signora si obbliga al pagamento dell'intera rata di mutuo della casa CP_1
coniugale fino all'estinzione dello stesso;
3. sempre relativamente alla casa coniugale sita in Creazzo (VI) Via Masare 10 e cosi censita al Catasto Fabbricati:
Comune di Creazzo
foglio 5 {cinque) particella n.ro: 993 sub.21 (ventuno) – via Masare snc - piano S1-T-1 - cat.
A/2 - cl, 3 - vani 7,5 - sup, cat. totale mq. 179 - sup, cat. totale escluse aree scoperte mq.
163 - R.C. Euro 774,69; (casa di abitazione del tipo a schiera composta da piano interrato,
terra con corte esclusiva e piano primo);
foglio 5 (cinque) - particella n.ro: 993 sub 22 {ventidue) - via Masare snc
- piano 51 - cat. C/6 - cl.
3 - m.q. 45 - sup. cat. totale mq. 50 - R.C, Euro 90,64; (garage aI
piano interrato);
con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 cod. Civ" ed in particolare degli enti comuni cosi censiti al Catasto Fabbricati:
Comune di Creazzo - foglio 5 (cinque) - particella n.ro: gg3 sub. 3 (tre) - via Masare snc
- piano T - passaggio - bene non censibile comune ai subalterni n,ri 1, 2, 6, 7,21; foglio 5
2 (cinque - particella n.ro: 993 sub.
5 (cinque) - via Masare snc - pialo S1-T - scivolo e vano manovra – bene non censibile comune ai subalterni n.ri 6,7, 16, 17, 18, 19, 20, 22
il signor si impegna fin d'ora a cedere e trasferire alla signora Parte_1 [...]
che promette di accettare e di acquisire, la quota indivisa pari al 50% della piena CP_1
proprietà, cessione il cui valore viene fin da ora stabilito di comune accordo in € 100.000,00
(centomila/00). La cessione delle quote dovrà avvenire entro 5 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi concordano che il corrispettivo della cessione verrà versato in due rate, un primo acconto pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) verrà riconosciuto al signor entro due anni dal deposito del presente ricorso e il saldo di pari importo verrà Pt_1
riconosciuto al signor al rogito notarile. Nel caso in cui la signora optasse, Pt_1 CP_1
diversamente, per la vendita a terzi dell'immobile, il signor presta sin d'ora il consenso Pt_1
alla vendita anche delle sue quote a terzi, rimanendo comunque fermo il riconoscimento dell'acconto entro due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso ed il saldo contestualmente alla vendita (qualora la vendita a terzi avvenisse oltre i due anni dalla sottoscrizione del presente ricorso) e, fermo restando il controvalore che ad oggi viene riconosciuto alla quota di proprietà del signor;
Pt_1
4. la responsabilità genitoriale sui figli minori e verrà esercitata da Per_1 Per_2
entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento condiviso paritetico alternato - in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relativamente all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, tenendo sempre in debita considerazione le loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mantenendo la residenza presso la madre. Relativamente alla permanenza dei figli minori e presso uno o Per_1 Per_2
l'altro genitore, i sig.ri e si danno fin d'ora ampia disponibilità a trascorrere Pt_1 CP_1
con i figli il tempo in cui l'altro genitore è impegnato. Indicativamente i figli trascorrono la
3 giornata di martedì, giovedì e sabato presso il padre e il lunedì, mercoledi e venerdì presso la madre, domeniche alternate. Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, i figli trascorreranno con l'uno o I'altro genitore il giorno di Natale e quello dl Pasqua ad anni alterni. Quanto alle vacanze scolastiche che accompagnano quelle feste, i genitori si accorderanno sulla permanenza, dei figli da uno o l'altro genitore a seconda degli impegni lavorativi degli stessi.
Durante le vacanze estive, infine, i genitori potranno portare i figli in luogo di villeggiatura in periodi che andranno a concordare. Atteso il collocamento alternato paritetico dei figli presso l'uno o I'altro genitore, il padre e la madre si impegnano a sostenere personalmente le spese ordinarie afferenti i figli nei periodi di rispettiva permanenza, prevedendo pertanto il mantenimento diretto. Fermo I'obbligo per entrambi í genitori di provvedere al 50% ciascuno alle spese straordinarie medico-dentistiche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e/o sportive, adottando all'uopo il Protocollo per Ia ripartizione delle spese redatto d'intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Vicenza ed il Tribunale di Vicenza;
5. si dà atto che ogni altro rapporto patrimoniale tra i coniugi é stato regolato e che gli stessi,
ad oggi, non hanno più nulla altro a pretendere reciprocamente per gli obblighi di natura patrimoniale dipendenti dal loro matrimonio;
6. i coniugi prestano il reciproco consenso per il rinnovo - rilascio del passaporto della figlia minore, con facoltà di iscriverla nei rispettivi documenti;
7. i coniugi sosterranno le spese dei rispettivi procuratori senza vincolo di solidarietà”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso
4 di aver contratto matrimonio in RIBERA (AG) in data 22/06/2018, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed collocamento paritetico degli stessi presso i due genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in RIBERA (AG) in data 22/06/2018 con atto trascritto al n. 13, parte II,
serie A, anno 2018, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIBERA (AG)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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