Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 05.03.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Angelo Parte_1
Gigante Ricorrente
C O N T R O in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dagli avv. A. Andriulli
Resistente
OGGETTO: opposizione ad A.T.P. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 23.04.2024, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal Ctu nominato. Costui aveva riconosciuto solo un grado di invalidità pari all'80%, senza riconoscere la sussistenza dei presupposti per il godimento dell'indennità di accompagnamento. La ricorrente, pertanto, agiva per ottenere il riconoscimento di un'invalidità del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio.
Le critiche mosse si risolvono in una diversa e opposta valutazione delle conclusioni cui è giunto il Ctu, non fondate su elementi tali da richiedere un rinnovo dell'accertamento. Il Ctu, sulla base dell'esame obiettivo della ricorrente ha ritenuto di confermare la valutazione effettuata dalla Commissione medica chiarendo che
“la periziata è affetta da sindrome di Down e ipovisus OOC 4/10 (…) tali condizioni patologiche sono apparse sostanzialmente stabili nel corso del periodo successivo
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni si risolvono in un'opposta valutazione rispetto a quella cui è giunto il
Ctu, tale da non richiede un rinnovo peritale ovvero la richiesta di chiarimenti anche in ragione della circostanza che la documentazione prodotta in sede di opposizione (del 14 e 29.02.2024), di poco successiva alla visita peritale
(14.12.2023), non attesta un aggravamento delle condizioni preesistenti e già valutate dal Ctu ovvero l'insorgenza di nuove patologie non esaminate.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo anche conto della fase di Atp, non essendo applicabile l'art. 152 disp. att.
c.p.c. non essendo reperita in atti la relativa dichiarazione sottoscritta. Le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 1.800,00 oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute
3. Spese di ctu definitivamente a carico del ricorrente
Taranto, 05.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Miriam Fanelli