Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2025, proposto da Marzia Raponi, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Ruffini, Martina Silvestrini e Benedetto Cesarini, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. giusepperuffini@ordineavvocatiroma.org, martinasilvestrini@ordineavvocatiroma.org e benedettocesarini@ordineavvocatiroma.org;
contro
ASL di Frosinone, in persona del direttore generale p.t. , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio-rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, sull’istanza di accesso inviata a mezzo p.e.c. il 30 maggio 2025 ed assunta al prot. n. 2025-00039281 del 3 giugno 2025, inerente ai documenti relativi alla scheda individuale di valorizzazione per l’anno 2024 per come inizialmente redatta dal valutatore e come modificata dal direttore sanitario, in seguito a contestazione da parte dell’interessata, e trasmessa il 17 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato il 14 luglio 2025 e depositato il successivo giorno 17, con cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto indicato in epigrafe e l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla documentazione amministrativa di cui alla citata istanza di ostensione prot. n. n. 2025-00039281 del 3 giugno 2025, inerente ai documenti relativi alla scheda individuale di valorizzazione per l’anno 2024 per come inizialmente redatta dal valutatore e per come modificata dal direttore sanitario, in seguito a contestazione da parte dell’interessata, e trasmessa il 17 aprile 2025;
Vista la citata istanza di ostensione documentale del 3 giugno 2025;
Considerato che la ASL di Frosinone, nemmeno costituita in giudizio, non consta aver fornito alcun riscontro alla suddetta istanza di accesso, che è funzionale all’esercizio del diritto di difesa;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia fondato e da accogliere, avendo parte ricorrente diritto ad avere piena conoscenza di tutti gli atti afferenti al procedimento di valutazione della prestazione professionale resa, per come individuati nella suddetta istanza, al fine di tutelare in giudizio le proprie ragioni;
Ritenuto di porre le spese di lite a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla ASL di Frosinone di mettere a disposizione della ricorrente tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna la ASL di Frosinone al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ON AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
AL NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NO | ON AL |
IL SEGRETARIO