TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3059/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. AL DI IA Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 3059/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SACCUZZO SILVIA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TALLARITA GIULIA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i quali Parte_1 CP_1 hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/02/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre
- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i genitori di vivranno separati, nel reciproco rispetto, per il Parte_2 preminente bene di ed entrambi si impegnano a non coinvolgere il minore nelle loro relazioni Per_1 con terzi a meno che queste non siano stabili nel tempo.
DISPONE che, per il figlio minore , venga stabilito il regime dell'affidamento condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'attuale residenza della madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione, quali la scelta dell'istituto scolastico, le terapie mediche e la scelta delle attività ludico-ricreative e la residenza ex art. 337 ter c.c.; i genitori si impegnano a rispettare le esigenze di istruzione e di educazione del minore, assecondandone le inclinazioni, le motivazioni ed i sentimenti, così da limitare le difficoltà derivanti dalla disgregazione dell'unione genitoriale.
DISPONE che, in difetto di diverso accordo tra i genitori, ed anche in considerazione della tenera età del minore, il padre possa frequentare con le seguenti modalità: Per_1
a) fino al compimento dei 3 anni di età: - dal lunedì al venerdì, per due ore al giorno. verrà prelevato dal padre presso la casa dei nonni Per_1 materni o paterni, ove egli si trova, e sarà ripreso dalla madre presso la casa paterna;
- a week-end alterni, un week-end resterà con il padre il sabato dalle ore 9,30 sino alle ore 21,00 Per_1 con riaccompagnamento presso la casa materna a cura del padre;
il giorno successivo resterà Per_1 con il padre dalle ore 9,30 sino alle ore 18,30 - o sino alle 21,00 previo accordo con la madre - e verrà riaccompagnato dal padre presso la casa materna;
- quanto alle vacanze pasquali 2025 il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, previo accordo tra i genitori;
- nel periodo estivo, il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo di 1 settimana, da concordare con la madre entro il 31 maggio 2025; in difetto di accordo il padre potrà tenere con sé per una Per_1 settimana nel mese di agosto;
- nei periodi estivi e natalizi, quando il figlio sarà in vacanza con uno dei genitori, dovrà essere comunicato all'altro genitore il recapito ove sarà condotto, consentendo all'altro genitore di Per_1 poter comunicare telefonicamente con il figlio almeno due volte al giorno ad orari prefissati
(tendenzialmente il mattino e la sera).
b) dal compimento dei 3 anni fino al compimento dei 6 anni di età:
- dal lunedì al venerdì, per due ore al giorno. verrà prelevato dal padre presso la casa dei nonni Per_1 materni o paterni, oppure presso la scuola materna, a seconda di dove egli si trovi, e sarà ripreso dalla madre presso la casa paterna;
- a week-end alterni, il padre potrà prelevare il minore presso la casa materna il sabato mattina alle ore
9,30 e lo terrà con sé sino alla domenica sera alle ore 18,30 – o sino alle ore 21,00 previo accordo con la madre - quando egli lo riaccompagnerà presso la casa materna;
- qualora debba frequentare corsi sportivi o ludici extra-scolastici, egli dovrà esservi Per_1 accompagnato dal genitore che in quel momento abbia l'onere di tenerlo con sé, eventualmente delegando tale incombenza ai rispettivi nonni o a persone di fiducia;
- vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni. Il minore inoltre trascorrerà il giorno di Natale con il genitore con cui trascorrerà il secondo periodo;
- vacanze pasquali dalla chiusura della scuola fino al giorno di Pasqua compreso con un genitore e dal
Lunedì dell'Angelo sino alla riapertura della scuola con l'altro ad anni alterni;
- nel periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio un periodo di almeno 1 settimana, concordando detto periodo entro il 31 maggio di ciascun anno;
in difetto di accordo il padre potrà tenere con sé per una settimana nel mese di agosto;
Per_1 - in occasione delle altre festività infrasettimanali, compresi eventuali “ponti”, ed il giorno del compleanno del figlio, secondo il criterio dell'alternanza, il padre potrà tenere con sé dalle ore Per_1
10,00 fino alle ore 21,30, con prelievo e accompagnamento presso la casa materna a cura del padre.
- Nei periodi estivi e natalizi, quando il figlio sarà in vacanza con uno dei genitori, dovrà essere comunicato all'altro genitore il recapito ove sarà condotto, consentendo all'altro genitore di Per_1 poter comunicare telefonicamente con il figlio almeno due volte al giorno ad orari prefissati
(tendenzialmente il mattino e la sera).
c) dopo il compimento dei 6 anni di età:
- I settimana: dal lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con accompagnamento a cura del padre presso l'istituto scolastico;
dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con la madre, con accompagnamento a cura della madre presso l'istituto scolastico;
dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con il padre con accompagnamento a cura del padre presso l'istituto scolastico;
- II settimana: dal lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con la madre con accompagnamento a cura della madre presso l'istituto scolastico;
dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con il padre con accompagnamento a cura del padre presso l'istituto scolastico;
dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con la madre con accompagnamento a cura della madre presso l'istituto scolastico;
- nel caso in cui il figlio non dovesse essere accompagnato o ripreso presso l'istituto scolastico (per malattie o per periodi di vacanza scolastica) egli rimarrà presso la casa del genitore (o dei nonni) che ha l'onere di tenerlo con sé in quelle ore/giorni;
- qualora debba frequentare corsi sportivi o ludici extra-scolastici, egli dovrà esservi Per_1 accompagnato dal genitore che in quel momento abbia l'onere di tenerlo con sé, eventualmente delegando tale incombenza ai rispettivi nonni o a persone di fiducia;
- vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni. Il minore inoltre trascorrerà con il giorno di Natale con il genitore con cui trascorrerà il secondo periodo;
- vacanze pasquali dalla chiusura della scuola fino al giorno di Pasqua compreso con un genitore e dal
Lunedì dell'Angelo sino alla riapertura della scuola con l'altro ad anni alterni;
- nel periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio un periodo di almeno 2 settimane anche non consecutive, concordando detto periodo entro il 31 maggio di ciascun anno, ed in difetto di accordo dall'1 al 15 di agosto con il padre e dal 16 al 31 agosto con la madre, negli anni pari,
e viceversa negli anni dispari;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali, compresi eventuali “ponti”, ed il giorno del compleanno del figlio, secondo il criterio dell'alternanza;
- nei periodi estivi e natalizi i genitori potranno condurre in vacanza il figlio, comunicando all'altro genitore il recapito ove il medesimo sarà condotto e consentendo all'altro genitore di poter comunicare telefonicamente con il figlio almeno due volte al giorno ad orari prefissati (tendenzialmente il mattino e la sera).
DISPONE che entrambi i genitori concorrano al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di loro competenza;
il padre contribuirà altresì al mantenimento di versando alla madre un assegno Per_1 mensile di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese (mediante accreditamento sul conto corrente della sig.ra , fino a che il figlio, nonostante il raggiungimento della maggiore età, non sarà diventato Pt_1 autonomo sotto il profilo economico. L'assegno mensile dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza della rivalutazione a partire dal gennaio 2026.
PRENDE ATTO che, in ogni caso, il sig. dichiara di rinunciare a percepire l'Assegno CP_1
Unico Universale erogato dall'INPS in favore del minore, lasciandolo integralmente alla sig.ra
[...]
per tutti gli anni e nella misura in cui il figlio ne avrà diritto. Pt_1
DISPONE che il sig. contribuisca mensilmente per il 50% delle spese straordinarie, mediche non CP_1 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e ludico sportive secondo il protocollo d'intesa del
Tribunale di Torino del 15.03.2016 che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. AL DI IA Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. AL DI IA Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 3059/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SACCUZZO SILVIA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TALLARITA GIULIA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i quali Parte_1 CP_1 hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/02/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre
- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i genitori di vivranno separati, nel reciproco rispetto, per il Parte_2 preminente bene di ed entrambi si impegnano a non coinvolgere il minore nelle loro relazioni Per_1 con terzi a meno che queste non siano stabili nel tempo.
DISPONE che, per il figlio minore , venga stabilito il regime dell'affidamento condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'attuale residenza della madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione, quali la scelta dell'istituto scolastico, le terapie mediche e la scelta delle attività ludico-ricreative e la residenza ex art. 337 ter c.c.; i genitori si impegnano a rispettare le esigenze di istruzione e di educazione del minore, assecondandone le inclinazioni, le motivazioni ed i sentimenti, così da limitare le difficoltà derivanti dalla disgregazione dell'unione genitoriale.
DISPONE che, in difetto di diverso accordo tra i genitori, ed anche in considerazione della tenera età del minore, il padre possa frequentare con le seguenti modalità: Per_1
a) fino al compimento dei 3 anni di età: - dal lunedì al venerdì, per due ore al giorno. verrà prelevato dal padre presso la casa dei nonni Per_1 materni o paterni, ove egli si trova, e sarà ripreso dalla madre presso la casa paterna;
- a week-end alterni, un week-end resterà con il padre il sabato dalle ore 9,30 sino alle ore 21,00 Per_1 con riaccompagnamento presso la casa materna a cura del padre;
il giorno successivo resterà Per_1 con il padre dalle ore 9,30 sino alle ore 18,30 - o sino alle 21,00 previo accordo con la madre - e verrà riaccompagnato dal padre presso la casa materna;
- quanto alle vacanze pasquali 2025 il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, previo accordo tra i genitori;
- nel periodo estivo, il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo di 1 settimana, da concordare con la madre entro il 31 maggio 2025; in difetto di accordo il padre potrà tenere con sé per una Per_1 settimana nel mese di agosto;
- nei periodi estivi e natalizi, quando il figlio sarà in vacanza con uno dei genitori, dovrà essere comunicato all'altro genitore il recapito ove sarà condotto, consentendo all'altro genitore di Per_1 poter comunicare telefonicamente con il figlio almeno due volte al giorno ad orari prefissati
(tendenzialmente il mattino e la sera).
b) dal compimento dei 3 anni fino al compimento dei 6 anni di età:
- dal lunedì al venerdì, per due ore al giorno. verrà prelevato dal padre presso la casa dei nonni Per_1 materni o paterni, oppure presso la scuola materna, a seconda di dove egli si trovi, e sarà ripreso dalla madre presso la casa paterna;
- a week-end alterni, il padre potrà prelevare il minore presso la casa materna il sabato mattina alle ore
9,30 e lo terrà con sé sino alla domenica sera alle ore 18,30 – o sino alle ore 21,00 previo accordo con la madre - quando egli lo riaccompagnerà presso la casa materna;
- qualora debba frequentare corsi sportivi o ludici extra-scolastici, egli dovrà esservi Per_1 accompagnato dal genitore che in quel momento abbia l'onere di tenerlo con sé, eventualmente delegando tale incombenza ai rispettivi nonni o a persone di fiducia;
- vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni. Il minore inoltre trascorrerà il giorno di Natale con il genitore con cui trascorrerà il secondo periodo;
- vacanze pasquali dalla chiusura della scuola fino al giorno di Pasqua compreso con un genitore e dal
Lunedì dell'Angelo sino alla riapertura della scuola con l'altro ad anni alterni;
- nel periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio un periodo di almeno 1 settimana, concordando detto periodo entro il 31 maggio di ciascun anno;
in difetto di accordo il padre potrà tenere con sé per una settimana nel mese di agosto;
Per_1 - in occasione delle altre festività infrasettimanali, compresi eventuali “ponti”, ed il giorno del compleanno del figlio, secondo il criterio dell'alternanza, il padre potrà tenere con sé dalle ore Per_1
10,00 fino alle ore 21,30, con prelievo e accompagnamento presso la casa materna a cura del padre.
- Nei periodi estivi e natalizi, quando il figlio sarà in vacanza con uno dei genitori, dovrà essere comunicato all'altro genitore il recapito ove sarà condotto, consentendo all'altro genitore di Per_1 poter comunicare telefonicamente con il figlio almeno due volte al giorno ad orari prefissati
(tendenzialmente il mattino e la sera).
c) dopo il compimento dei 6 anni di età:
- I settimana: dal lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con accompagnamento a cura del padre presso l'istituto scolastico;
dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con la madre, con accompagnamento a cura della madre presso l'istituto scolastico;
dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con il padre con accompagnamento a cura del padre presso l'istituto scolastico;
- II settimana: dal lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con la madre con accompagnamento a cura della madre presso l'istituto scolastico;
dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con il padre con accompagnamento a cura del padre presso l'istituto scolastico;
dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con la madre con accompagnamento a cura della madre presso l'istituto scolastico;
- nel caso in cui il figlio non dovesse essere accompagnato o ripreso presso l'istituto scolastico (per malattie o per periodi di vacanza scolastica) egli rimarrà presso la casa del genitore (o dei nonni) che ha l'onere di tenerlo con sé in quelle ore/giorni;
- qualora debba frequentare corsi sportivi o ludici extra-scolastici, egli dovrà esservi Per_1 accompagnato dal genitore che in quel momento abbia l'onere di tenerlo con sé, eventualmente delegando tale incombenza ai rispettivi nonni o a persone di fiducia;
- vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni. Il minore inoltre trascorrerà con il giorno di Natale con il genitore con cui trascorrerà il secondo periodo;
- vacanze pasquali dalla chiusura della scuola fino al giorno di Pasqua compreso con un genitore e dal
Lunedì dell'Angelo sino alla riapertura della scuola con l'altro ad anni alterni;
- nel periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio un periodo di almeno 2 settimane anche non consecutive, concordando detto periodo entro il 31 maggio di ciascun anno, ed in difetto di accordo dall'1 al 15 di agosto con il padre e dal 16 al 31 agosto con la madre, negli anni pari,
e viceversa negli anni dispari;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali, compresi eventuali “ponti”, ed il giorno del compleanno del figlio, secondo il criterio dell'alternanza;
- nei periodi estivi e natalizi i genitori potranno condurre in vacanza il figlio, comunicando all'altro genitore il recapito ove il medesimo sarà condotto e consentendo all'altro genitore di poter comunicare telefonicamente con il figlio almeno due volte al giorno ad orari prefissati (tendenzialmente il mattino e la sera).
DISPONE che entrambi i genitori concorrano al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di loro competenza;
il padre contribuirà altresì al mantenimento di versando alla madre un assegno Per_1 mensile di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese (mediante accreditamento sul conto corrente della sig.ra , fino a che il figlio, nonostante il raggiungimento della maggiore età, non sarà diventato Pt_1 autonomo sotto il profilo economico. L'assegno mensile dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza della rivalutazione a partire dal gennaio 2026.
PRENDE ATTO che, in ogni caso, il sig. dichiara di rinunciare a percepire l'Assegno CP_1
Unico Universale erogato dall'INPS in favore del minore, lasciandolo integralmente alla sig.ra
[...]
per tutti gli anni e nella misura in cui il figlio ne avrà diritto. Pt_1
DISPONE che il sig. contribuisca mensilmente per il 50% delle spese straordinarie, mediche non CP_1 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e ludico sportive secondo il protocollo d'intesa del
Tribunale di Torino del 15.03.2016 che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. AL DI IA Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.