Articolo 4 della Legge 25 ottobre 1960, n. 1306
Articolo 3
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30 novembre 1960
Art. 4.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvedera' con gli stanziamenti dei capitoli 126, 127, 129, 131 e 132 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61.

Entrata in vigore il 30 novembre 1960