Art. 4.
All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvedera' con gli stanziamenti dei capitoli 126, 127, 129, 131 e 132 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61.
All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvedera' con gli stanziamenti dei capitoli 126, 127, 129, 131 e 132 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61.