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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2683/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2683/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 16.12.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata il [...] in [...], C.F.: , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Angelo Girardi
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2025 ed premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio in data 19.06.2014 nel comune di Salerno e che dalla loro unione erano nate (31.10.2008) e (29.06.2014). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha Pt_2 Per_1 dichiarato la loro separazione personale con sentenza n. 2299/2022 pubbl. il 27/06/2022 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “B) Affidare le minori, e , congiuntamente ad entrambi i genitori, con Pt_2 Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
C) Disporre che il padre terrà con sé le figlie minori due 1 R.V.G. 2683/2025
pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle
20,00(in periodi di chiusura degli istituti scolastici dalle 13,00 alle 20,00). Disporre che il padre potrà tenere con sé le figlie nei giorni del sabato e la domenica, a fine settimana alterni. Per quanto concerne le festività le figlie trascorreranno con il padre il giorno della vigilia di Natale, S. Stefano,
Capodanno, Epifania e Pasqua, Lunedì in Albis ad anni alternati. Per quanto riguarda le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre complessivamente due settimane con pernottamento, in periodo da concordarsi preventivamente tra i genitori del minore. Le minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, mentre il giorno del compleanno delle minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia insieme in caso di festeggiamento, ovvero, in mancanza di accordo, di anno in anno con ogni genitore alternando mattina/pomeriggio – pomeriggio/sera.
Inoltre, il padre, previo accordo con la madre, avrà facoltà di incontrare le figlie anche in qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni anche lavorativi delle parti, così come viene fatta salva qualsiasi altra pattuizione tra le parti. D) Provvedere, a carico del signor Parte_1
dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, nella misura di €. 350,00, €. 175,00
[...] cadauno, con rivalutazione annuale secondo gli indici di adeguamento forniti dall'ISTAT. Tale somma verrà corrisposta alla signora entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico Pt_2 bancario. Le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori, saranno a carico di ciascuno nella misura del 50%, e comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, ecc.) le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorenda, ecc). Si precisa inoltre che, per quanto concerne le spese straordinarie, queste andranno valutate e decise di volta in volta da entrambi i genitori. Sempre per quanto attiene i minori, ciascun genitore non potrà, autonomamente, prendere alcuna decisione(straordinaria) o iniziativa e dove lo facesse, non avrà diritto al rimborso della quota anticipata. Tale principio non si applicherà alle spese mediche urgenti, per le quali ciascun genitore avrà sempre il diritto al rimborso. E) Nulla sarà corrisposto a titolo di mantenimento della signora
.” Parte_2
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il
2 R.V.G. 2683/2025
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
16.12.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19.06.2014 nel comune di Salerno tra , nato il [...] in [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ed , nata il [...] in [...], C.F.: , alle condizioni Parte_2 C.F._2 di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
3 R.V.G. 2683/2025
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2683/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 16.12.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata il [...] in [...], C.F.: , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Angelo Girardi
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2025 ed premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio in data 19.06.2014 nel comune di Salerno e che dalla loro unione erano nate (31.10.2008) e (29.06.2014). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha Pt_2 Per_1 dichiarato la loro separazione personale con sentenza n. 2299/2022 pubbl. il 27/06/2022 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “B) Affidare le minori, e , congiuntamente ad entrambi i genitori, con Pt_2 Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
C) Disporre che il padre terrà con sé le figlie minori due 1 R.V.G. 2683/2025
pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle
20,00(in periodi di chiusura degli istituti scolastici dalle 13,00 alle 20,00). Disporre che il padre potrà tenere con sé le figlie nei giorni del sabato e la domenica, a fine settimana alterni. Per quanto concerne le festività le figlie trascorreranno con il padre il giorno della vigilia di Natale, S. Stefano,
Capodanno, Epifania e Pasqua, Lunedì in Albis ad anni alternati. Per quanto riguarda le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre complessivamente due settimane con pernottamento, in periodo da concordarsi preventivamente tra i genitori del minore. Le minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, mentre il giorno del compleanno delle minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia insieme in caso di festeggiamento, ovvero, in mancanza di accordo, di anno in anno con ogni genitore alternando mattina/pomeriggio – pomeriggio/sera.
Inoltre, il padre, previo accordo con la madre, avrà facoltà di incontrare le figlie anche in qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni anche lavorativi delle parti, così come viene fatta salva qualsiasi altra pattuizione tra le parti. D) Provvedere, a carico del signor Parte_1
dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, nella misura di €. 350,00, €. 175,00
[...] cadauno, con rivalutazione annuale secondo gli indici di adeguamento forniti dall'ISTAT. Tale somma verrà corrisposta alla signora entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico Pt_2 bancario. Le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori, saranno a carico di ciascuno nella misura del 50%, e comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, ecc.) le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorenda, ecc). Si precisa inoltre che, per quanto concerne le spese straordinarie, queste andranno valutate e decise di volta in volta da entrambi i genitori. Sempre per quanto attiene i minori, ciascun genitore non potrà, autonomamente, prendere alcuna decisione(straordinaria) o iniziativa e dove lo facesse, non avrà diritto al rimborso della quota anticipata. Tale principio non si applicherà alle spese mediche urgenti, per le quali ciascun genitore avrà sempre il diritto al rimborso. E) Nulla sarà corrisposto a titolo di mantenimento della signora
.” Parte_2
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il
2 R.V.G. 2683/2025
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
16.12.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19.06.2014 nel comune di Salerno tra , nato il [...] in [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ed , nata il [...] in [...], C.F.: , alle condizioni Parte_2 C.F._2 di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
3 R.V.G. 2683/2025
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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