TRIB
Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 556/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARONGIU ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE N. 22 –
NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CODA ANGELO, elettivamente domiciliata in VIA MUGHINA N. 73 –
NUORO presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia: - disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermare i provvedimenti disposti nell'ordinanza del 09.11.2024: revocare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
porre a carico di , a decorrere dalla Parte_1
data della domanda, la somma di euro 700,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e (€ 350,00 per ciascun figlio), da versarsi alla Per_1 Per_2
madre entro il giorno dieci di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, ecc.), previamente concordate e documentate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.06.2024, ha esposto di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Orosei, trascritto nel registro Persona_3
degli atti di matrimonio di quel comune all'atto n. 38 serie C anno 1999; che dall'unione sono nati due figli: (nato il [...]) e (nata il [...]); Per_1 Per_2
che con sentenza n. 411/2008 del 07.05.2008 il Tribunale di Nuoro ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, ha affidato i figli e alla madre, ha Per_1 Per_2
assegnato la casa coniugale di esclusiva proprietà del alla e ha Pt_1 CP_1 disposto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con Pt_1
l'assegno di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre variazione ISTAT;
che la Corte
d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza n.
411/2008 del Tribunale di Nuoro ha disposto l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
che i coniugi vivono separati e non sussistono i presupposti per una riconciliazione;
che è interesse del ricorrente pervenire a una pronuncia giudiziale della cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali con un provvedimento che disponga un congruo assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 250,00
Pag. 2 di 5 ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza finanziaria, e la restituzione al della casa familiare di sua esclusiva proprietà, in considerazione della Pt_1
circostanza che i figli si sono da tempo allontanati dal domicilio per motivi di studio e di lavoro, e la madre non risulta più abitare nel domicilio familiare.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Orosei con disporsi che il Persona_3
versi direttamente ai figli e per il loro mantenimento sino al Pt_1 Per_1 Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 a testa), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie previamente concordate con i figli;
ordinarsi alla resistente l'immediata restituzione in favore del della casa familiare di sua Pt_1
esclusiva proprietà, sita in Nuoro, via del Lavoro n. 6, stabilendo la data del rilascio, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa depositata il 07.09.2024 si è costituita , Persona_3
che ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi che il debba corrispondere alla la somma complessiva di € 1.000,00 (€ Pt_1 CP_1
500,00 a figlio) per il mantenimento dei figli e sino al raggiungimento Per_1 Per_2 dell'indipendenza economica, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, stabilirsi una data per il rilascio dell'immobile sito in Nuoro, viale del Lavoro 6, a favore di Parte_1
con vittoria di spese e compensi professionali.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
09.11.2024 il giudice ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli, disponendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e ponendo a carico di , a decorrere dalla data della Parte_1
domanda, la somma di euro 700,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e (€ 350,00 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il Per_1 Per_2
giorno dieci di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli
(scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, ecc.), previamente concordate e documentate.
All'udienza del 18.02.2025 le parti hanno presentato conclusioni concordi chiedendo la conferma dei provvedimenti disposti nell'ordinanza del 09.11.2024.
Pag. 3 di 5 Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda volta a dichiarare lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza del 18 febbraio 2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale e, pertanto, in assenza di figli minori, il
Tribunale deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970 e a verificare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 12 mesi. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Le spese di lite, stante la natura della causa e l'accordo tra le parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 25.09.1999 in Orosei, trascritto nel registro degli atti di Persona_3
matrimonio del comune di Orosei al n. 11, parte 2, serie C, anno 1999;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale a;
Persona_3
- pone a carico di , a decorrere dalla data della domanda, la Parte_1
somma di euro 700,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per_1
e (€ 350,00 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno dieci di ogni Per_2
mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, ecc.), previamente concordate e documentate;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pag. 4 di 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 556/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARONGIU ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE N. 22 –
NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CODA ANGELO, elettivamente domiciliata in VIA MUGHINA N. 73 –
NUORO presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia: - disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermare i provvedimenti disposti nell'ordinanza del 09.11.2024: revocare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
porre a carico di , a decorrere dalla Parte_1
data della domanda, la somma di euro 700,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e (€ 350,00 per ciascun figlio), da versarsi alla Per_1 Per_2
madre entro il giorno dieci di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, ecc.), previamente concordate e documentate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.06.2024, ha esposto di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Orosei, trascritto nel registro Persona_3
degli atti di matrimonio di quel comune all'atto n. 38 serie C anno 1999; che dall'unione sono nati due figli: (nato il [...]) e (nata il [...]); Per_1 Per_2
che con sentenza n. 411/2008 del 07.05.2008 il Tribunale di Nuoro ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, ha affidato i figli e alla madre, ha Per_1 Per_2
assegnato la casa coniugale di esclusiva proprietà del alla e ha Pt_1 CP_1 disposto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con Pt_1
l'assegno di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre variazione ISTAT;
che la Corte
d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza n.
411/2008 del Tribunale di Nuoro ha disposto l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
che i coniugi vivono separati e non sussistono i presupposti per una riconciliazione;
che è interesse del ricorrente pervenire a una pronuncia giudiziale della cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali con un provvedimento che disponga un congruo assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 250,00
Pag. 2 di 5 ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza finanziaria, e la restituzione al della casa familiare di sua esclusiva proprietà, in considerazione della Pt_1
circostanza che i figli si sono da tempo allontanati dal domicilio per motivi di studio e di lavoro, e la madre non risulta più abitare nel domicilio familiare.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Orosei con disporsi che il Persona_3
versi direttamente ai figli e per il loro mantenimento sino al Pt_1 Per_1 Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 a testa), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie previamente concordate con i figli;
ordinarsi alla resistente l'immediata restituzione in favore del della casa familiare di sua Pt_1
esclusiva proprietà, sita in Nuoro, via del Lavoro n. 6, stabilendo la data del rilascio, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa depositata il 07.09.2024 si è costituita , Persona_3
che ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi che il debba corrispondere alla la somma complessiva di € 1.000,00 (€ Pt_1 CP_1
500,00 a figlio) per il mantenimento dei figli e sino al raggiungimento Per_1 Per_2 dell'indipendenza economica, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, stabilirsi una data per il rilascio dell'immobile sito in Nuoro, viale del Lavoro 6, a favore di Parte_1
con vittoria di spese e compensi professionali.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
09.11.2024 il giudice ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli, disponendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e ponendo a carico di , a decorrere dalla data della Parte_1
domanda, la somma di euro 700,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e (€ 350,00 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il Per_1 Per_2
giorno dieci di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli
(scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, ecc.), previamente concordate e documentate.
All'udienza del 18.02.2025 le parti hanno presentato conclusioni concordi chiedendo la conferma dei provvedimenti disposti nell'ordinanza del 09.11.2024.
Pag. 3 di 5 Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda volta a dichiarare lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza del 18 febbraio 2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale e, pertanto, in assenza di figli minori, il
Tribunale deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970 e a verificare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 12 mesi. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Le spese di lite, stante la natura della causa e l'accordo tra le parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 25.09.1999 in Orosei, trascritto nel registro degli atti di Persona_3
matrimonio del comune di Orosei al n. 11, parte 2, serie C, anno 1999;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale a;
Persona_3
- pone a carico di , a decorrere dalla data della domanda, la Parte_1
somma di euro 700,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per_1
e (€ 350,00 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno dieci di ogni Per_2
mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, ecc.), previamente concordate e documentate;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pag. 4 di 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 5 di 5