CASS
Sentenza 8 settembre 2021
Sentenza 8 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/09/2021, n. 33267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33267 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BI ZI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2020 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avvocato Rocco Maria Spina, difensore di fiducia di ZI BI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli, sezione riesame, ha confermato l'ordinanza del 9 novembre 2020 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di ZI BI la misura della custodia in carcere in relazione alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso capeggiata da IA AL e denominata "clan IA", operativa nell'area occidentale della città di Napoli Penale Sent. Sez. 6 Num. 33267 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 17/05/2021 con il ruolo di partecipe (ascritta al capo 1, dal 12 marzo 2015, data di scarcerazione di AN AL, con condotta perdurante, con le aggravanti previste dal quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen.), nonché per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577, primo comma, n.3, 416-bis.1 cod. pen. (capo 75) e agli artt. 110, 81, 61, n. 2 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, 416- bis.1 cod. pen. (capo 76) per avere partecipato alla fase esecutiva dell'omicidio di NC OD, detto "o gemello", organizzato e deliberato da AL IA e NA CA, conducendo lo scooter con cui accompagnava sul luogo del delitto il citato IA, assicurando al predetto la successiva fuga dopo l'omicidio, in concorso con RI AL e CI UC, componenti del gruppo di fuoco, con CE ME, quest'ultimo incaricato di condurre con la propria autovettura i due killers presso l'abitazione di IA AL in via Cavalleggeri d'Aosta, individuata come base di appoggio in attesa del segnale inviato via telefono dallo stesso IA dopo che questi aveva attirato la vittima incontrandola nel luogo prestabilito per l'agguato mortale (in Napoli, il 22 aprile 2015). Al capo 76 è contestato, in concorso ai predetti, il connesso reato per detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da fuoco calibro 9, utilizzata per eseguire l'omicidio. 2. Nell'atto a firma del difensore di fiducia, ZI BI chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per manifesta illogicità ed erronea applicazione degli artt.192 e seguenti cod proc. pen., in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità viene affermata apoditticamente, malgrado le puntuali contestazioni difensive. Nel primo motivo dopo aver richiamato le motivazioni dell'ordinanza impugnata con riferimento alle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OR RO, SQ UN PO, AN TO e NA CA, quest'ultimo l'unico a riferire per conoscenza diretta, viene rilevata l'erroneità della ravvisata convergenza delle predette fonti dichiarative, nonostante i contrasti evidenziati dalla difesa sui nomi degli esecutori, sul ruolo di promotore dell'omicidio attribuitosi da CA. Ulteriore elemento non soppesato dal Tribunale è la contraddittorietà intrinseca di CA NA, sulla partecipazione di ZI BI all'omicidio di OD NC, tenuto conto che la sua presenza sul luogo dell'omicidio è risultata accertata sulla base dei filmati dei sistemi di videosorveglianza del Pub "Joia" sito in zona, mentre il CA, che pure ha dichiarato di aver assistito personalmente all'omicidio, non ha indicato la presenza di BI, avendo dichiarato che questi 2 si sarebbe limitato ad accompagnare in moto IA sul luogo del delitto per poi allontanarsene prima dell'esecuzione. 2.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione per avere il Tribunale fornito una motivazione illogica ed in contrasto con le risultanze delle indagini in ordine alla ritenuta partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa, attribuendo valore di prova alle intercettazioni dal contenuto indecifrabile ed alle dichiarazioni dei collaboratori del tutto generiche in ordine alle specifiche mansioni svolte dal BI in seno all'organizzazione. in particolare il ricorrente deduce la illogicità della motivazione che non avrebbe dato il giusto rilievo alle deduzioni difensive in ordine: a) alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OR RO che lo ha genericamente indicato come intraneo al clan IA;
b) alle dichiarazioni di AN TO che lo indica come affiliato al Clan IA ma come preposto al controllo dei parcheggi abusivi;
c) alle dichiarazioni di NA CA che lo indica genericamente come al servizio di IA. Quindi si conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata in ragione dell'assenza di riferimenti concreti alla partecipazione del ricorrente a condotte criminose riconducibili all'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, occorre premettere come in sede di legittimità non siano coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Pavigliianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 3 Il ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale di Napoli fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. La motivazione del provvedimento impugnato - valutato insieme all'impianto motivazionale dell'ordinanza coercitiva genetica (essendo l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide il ricorso ex art. 309 tra loro strettamente collegate e complementari) - non presenta profili di illogicità o contraddittorietà, ma fornisce una ricostruzione delle fonti di prova dichiarative e del contenuto delle conversazioni intercettate coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi sia con riferimento al concorso nell'omicidio di NC OD e sia dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare. 2. Le censure del ricorrente sono rivolte essenzialmente a negare la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia perché ritenute inattendibili, in quanto non convergenti tra loro, ma connotate da rilevanti divergenze. In realtà le obiezioni difensive circa l'esistenza di contrasti sono state adeguatamente affrontate dal Tribunale, che ha evidenziato come il nucleo essenziale del dichiarato, costituito dalla descrizione del movente dell'omicidio, ricondotto alla decisione del IA AL di eliminare un concorrente nell'attività di spaccio nella medesima zona di competenza del proprio clan, a causa della divisione al 50 (:)/0 dei relativi introiti, è stato concordemente riferito dai quattro collaboratori. I presunti contrasti sono stati correttamente ridimensionati perché coerenti al differente grado di approfondimento giustificato dalla diversità delle fonti di conoscenza, diretta per CA e prevalentemente indiretta per gli altri tre collaboratori (RO, PO, TO). Anche le altre obiezioni del ricorrente, circa la partecipazione di BI alla fase esecutiva dell'omicidio non evidenziano contraddizioni o incoerenze nella valutazione delle dichiarazioni di CA NA in merito alla descrizione del ruolo di accompagnatore di IA sul luogo dell'omicidio di NC. Ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di 4 colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, il Tribunale ha fornito una spiegazione adeguata di come il riscontro offerto dalle videoriprese delle telecamere di sicurezza, che attestano la presenza di BI insieme a IA sul luogo dell'omicidio, non contraddica la credibilità di CA, che è l'unico dei collaboratori che avendo partecipato all'omicidio è stato ritenuto il soggetto in grado di fornire maggiori dettagli sulla fase esecutiva, oltre ad evidenziare come sia stato anche l'unico collaboratore a riferire della partecipazione di BI. È stato messo in evidenza, a sostegno della sua ritenuta attendibilità, come il CA, oltre ad essersi autoaccusato dell'omicidio per aver preso parte all'ideazione insieme a IA e Calone, abbia descritto anche i nomi degli esecutori - RI AL e CI UC, entrambi appartenenti al proprio clan (denominato Clan Cutolo) - ed abbia indicato BI quale partecipe all'omicidio per avere accompagnato IA all'incontro con la vittima prima dell'agguato. Le videoriprese, quindi, in modo non illogico, sono state ritenute un utile riscontro delle dichiarazioni rese da CA sul ruolo di BI, perché ne attestano sicuramente la presenza insieme a IA negli istanti che precedono l'arrivo dei killers a bordo della Ford ST e consentono di riscontrare anche obiettivamente che BI ha effettivamente accompagnato IA a bordo della sua motocicletta. Il ciclomotore T-Max guidato da BI è stato poi ritrovato abbandonato in una zona distante dal luogo dell'omicidio, mentre la Ford ST è stata ritrovata completamente bruciata. Peraltro, la circostanza della presenza di BI è stata anche riferita dal teste Magrelli, il gestore del Pub presso cui NC, che aveva vincoli di orari imposti dalla misura di sorveglianza, si recava la sera per parlare con IA dei loro affari di droga. Quindi l'errore in cui è incorso CA nell'affermare che BI si sarebbe allontanato immediatamente lasciando IA a piedi, è una circostanza che merita di essere approfondita in sede dibattimentale, ma ai fini della valutazione della gravità degli indizi non può essere assunta come elemento che possa screditare il collaboratore che si è autoaccusato dell'omicidio e che viene indicato come partecipe dagli altri collaboratori di giustizia, PO e RO, i quali, seppure in modo approssimativo ed impreciso, lo hanno indicato come uno dei due killers, insieme a RI AL. La circostanza, poi, che il CA abbia dichiarato di non poter affermare se BI fosse d'accordo con IA, avendo il predetto collaboratore riferito anche che il BI seguiva gli ordini e obbediva al suo capo, è stata 5 Il Presidente US RE CH correttamente ritenuta non idonea ad elidere la gravità indiziaria per il ruolo svolto di accompagnatore del proprio capo-clan, a sua volta intervenuto sul posto per segnalare ai due killers la presenza in strada di NC OD. Circa la genericità del ruolo nell'associazione il Tribunale ha evidenziato che i collaboratori lo hanno indicato anche come partecipe del Clan IA nell'attività di controllo dei parcheggiatori abusivi e che vi sono intercettazioni che dimostrano il suo coinvolgimento anche nell'attività di spaccio. Dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza del Tribunale emerge che i parcheggiatori abusivi erano anche le vedette dello spaccio. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 17 maggio 2021 Il con estensore Ri Am oso
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avvocato Rocco Maria Spina, difensore di fiducia di ZI BI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli, sezione riesame, ha confermato l'ordinanza del 9 novembre 2020 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di ZI BI la misura della custodia in carcere in relazione alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso capeggiata da IA AL e denominata "clan IA", operativa nell'area occidentale della città di Napoli Penale Sent. Sez. 6 Num. 33267 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 17/05/2021 con il ruolo di partecipe (ascritta al capo 1, dal 12 marzo 2015, data di scarcerazione di AN AL, con condotta perdurante, con le aggravanti previste dal quarto e sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen.), nonché per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577, primo comma, n.3, 416-bis.1 cod. pen. (capo 75) e agli artt. 110, 81, 61, n. 2 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, 416- bis.1 cod. pen. (capo 76) per avere partecipato alla fase esecutiva dell'omicidio di NC OD, detto "o gemello", organizzato e deliberato da AL IA e NA CA, conducendo lo scooter con cui accompagnava sul luogo del delitto il citato IA, assicurando al predetto la successiva fuga dopo l'omicidio, in concorso con RI AL e CI UC, componenti del gruppo di fuoco, con CE ME, quest'ultimo incaricato di condurre con la propria autovettura i due killers presso l'abitazione di IA AL in via Cavalleggeri d'Aosta, individuata come base di appoggio in attesa del segnale inviato via telefono dallo stesso IA dopo che questi aveva attirato la vittima incontrandola nel luogo prestabilito per l'agguato mortale (in Napoli, il 22 aprile 2015). Al capo 76 è contestato, in concorso ai predetti, il connesso reato per detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da fuoco calibro 9, utilizzata per eseguire l'omicidio. 2. Nell'atto a firma del difensore di fiducia, ZI BI chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per manifesta illogicità ed erronea applicazione degli artt.192 e seguenti cod proc. pen., in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità viene affermata apoditticamente, malgrado le puntuali contestazioni difensive. Nel primo motivo dopo aver richiamato le motivazioni dell'ordinanza impugnata con riferimento alle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OR RO, SQ UN PO, AN TO e NA CA, quest'ultimo l'unico a riferire per conoscenza diretta, viene rilevata l'erroneità della ravvisata convergenza delle predette fonti dichiarative, nonostante i contrasti evidenziati dalla difesa sui nomi degli esecutori, sul ruolo di promotore dell'omicidio attribuitosi da CA. Ulteriore elemento non soppesato dal Tribunale è la contraddittorietà intrinseca di CA NA, sulla partecipazione di ZI BI all'omicidio di OD NC, tenuto conto che la sua presenza sul luogo dell'omicidio è risultata accertata sulla base dei filmati dei sistemi di videosorveglianza del Pub "Joia" sito in zona, mentre il CA, che pure ha dichiarato di aver assistito personalmente all'omicidio, non ha indicato la presenza di BI, avendo dichiarato che questi 2 si sarebbe limitato ad accompagnare in moto IA sul luogo del delitto per poi allontanarsene prima dell'esecuzione. 2.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione per avere il Tribunale fornito una motivazione illogica ed in contrasto con le risultanze delle indagini in ordine alla ritenuta partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa, attribuendo valore di prova alle intercettazioni dal contenuto indecifrabile ed alle dichiarazioni dei collaboratori del tutto generiche in ordine alle specifiche mansioni svolte dal BI in seno all'organizzazione. in particolare il ricorrente deduce la illogicità della motivazione che non avrebbe dato il giusto rilievo alle deduzioni difensive in ordine: a) alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OR RO che lo ha genericamente indicato come intraneo al clan IA;
b) alle dichiarazioni di AN TO che lo indica come affiliato al Clan IA ma come preposto al controllo dei parcheggi abusivi;
c) alle dichiarazioni di NA CA che lo indica genericamente come al servizio di IA. Quindi si conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata in ragione dell'assenza di riferimenti concreti alla partecipazione del ricorrente a condotte criminose riconducibili all'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, occorre premettere come in sede di legittimità non siano coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Pavigliianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 3 Il ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale di Napoli fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. La motivazione del provvedimento impugnato - valutato insieme all'impianto motivazionale dell'ordinanza coercitiva genetica (essendo l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide il ricorso ex art. 309 tra loro strettamente collegate e complementari) - non presenta profili di illogicità o contraddittorietà, ma fornisce una ricostruzione delle fonti di prova dichiarative e del contenuto delle conversazioni intercettate coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi sia con riferimento al concorso nell'omicidio di NC OD e sia dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare. 2. Le censure del ricorrente sono rivolte essenzialmente a negare la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia perché ritenute inattendibili, in quanto non convergenti tra loro, ma connotate da rilevanti divergenze. In realtà le obiezioni difensive circa l'esistenza di contrasti sono state adeguatamente affrontate dal Tribunale, che ha evidenziato come il nucleo essenziale del dichiarato, costituito dalla descrizione del movente dell'omicidio, ricondotto alla decisione del IA AL di eliminare un concorrente nell'attività di spaccio nella medesima zona di competenza del proprio clan, a causa della divisione al 50 (:)/0 dei relativi introiti, è stato concordemente riferito dai quattro collaboratori. I presunti contrasti sono stati correttamente ridimensionati perché coerenti al differente grado di approfondimento giustificato dalla diversità delle fonti di conoscenza, diretta per CA e prevalentemente indiretta per gli altri tre collaboratori (RO, PO, TO). Anche le altre obiezioni del ricorrente, circa la partecipazione di BI alla fase esecutiva dell'omicidio non evidenziano contraddizioni o incoerenze nella valutazione delle dichiarazioni di CA NA in merito alla descrizione del ruolo di accompagnatore di IA sul luogo dell'omicidio di NC. Ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di 4 colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, il Tribunale ha fornito una spiegazione adeguata di come il riscontro offerto dalle videoriprese delle telecamere di sicurezza, che attestano la presenza di BI insieme a IA sul luogo dell'omicidio, non contraddica la credibilità di CA, che è l'unico dei collaboratori che avendo partecipato all'omicidio è stato ritenuto il soggetto in grado di fornire maggiori dettagli sulla fase esecutiva, oltre ad evidenziare come sia stato anche l'unico collaboratore a riferire della partecipazione di BI. È stato messo in evidenza, a sostegno della sua ritenuta attendibilità, come il CA, oltre ad essersi autoaccusato dell'omicidio per aver preso parte all'ideazione insieme a IA e Calone, abbia descritto anche i nomi degli esecutori - RI AL e CI UC, entrambi appartenenti al proprio clan (denominato Clan Cutolo) - ed abbia indicato BI quale partecipe all'omicidio per avere accompagnato IA all'incontro con la vittima prima dell'agguato. Le videoriprese, quindi, in modo non illogico, sono state ritenute un utile riscontro delle dichiarazioni rese da CA sul ruolo di BI, perché ne attestano sicuramente la presenza insieme a IA negli istanti che precedono l'arrivo dei killers a bordo della Ford ST e consentono di riscontrare anche obiettivamente che BI ha effettivamente accompagnato IA a bordo della sua motocicletta. Il ciclomotore T-Max guidato da BI è stato poi ritrovato abbandonato in una zona distante dal luogo dell'omicidio, mentre la Ford ST è stata ritrovata completamente bruciata. Peraltro, la circostanza della presenza di BI è stata anche riferita dal teste Magrelli, il gestore del Pub presso cui NC, che aveva vincoli di orari imposti dalla misura di sorveglianza, si recava la sera per parlare con IA dei loro affari di droga. Quindi l'errore in cui è incorso CA nell'affermare che BI si sarebbe allontanato immediatamente lasciando IA a piedi, è una circostanza che merita di essere approfondita in sede dibattimentale, ma ai fini della valutazione della gravità degli indizi non può essere assunta come elemento che possa screditare il collaboratore che si è autoaccusato dell'omicidio e che viene indicato come partecipe dagli altri collaboratori di giustizia, PO e RO, i quali, seppure in modo approssimativo ed impreciso, lo hanno indicato come uno dei due killers, insieme a RI AL. La circostanza, poi, che il CA abbia dichiarato di non poter affermare se BI fosse d'accordo con IA, avendo il predetto collaboratore riferito anche che il BI seguiva gli ordini e obbediva al suo capo, è stata 5 Il Presidente US RE CH correttamente ritenuta non idonea ad elidere la gravità indiziaria per il ruolo svolto di accompagnatore del proprio capo-clan, a sua volta intervenuto sul posto per segnalare ai due killers la presenza in strada di NC OD. Circa la genericità del ruolo nell'associazione il Tribunale ha evidenziato che i collaboratori lo hanno indicato anche come partecipe del Clan IA nell'attività di controllo dei parcheggiatori abusivi e che vi sono intercettazioni che dimostrano il suo coinvolgimento anche nell'attività di spaccio. Dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza del Tribunale emerge che i parcheggiatori abusivi erano anche le vedette dello spaccio. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 17 maggio 2021 Il con estensore Ri Am oso