Ordinanza cautelare 5 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/04/2026, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02794/2026REG.PROV.COLL.
N. 07483/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7483 del 2023, proposto da
AN AC, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. VII, n. 4844/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. OM HÀ e udito per la parte appellante l’avvocato Sabrina Mautone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello indicato in epigrafe, il signor AN AC ha impugnato la sentenza n. 4884/2023, con la quale il T.A.R. per la Campania, Sez. VII, ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento del provvedimento del 25 febbraio 2022, con cui era stata revocata la sua assegnazione al distaccamento cinofili presso la Casa Circondariale di Benevento.
2. L’Amministrazione aveva giustificato la decisione rilevando che, a seguito della promozione del signor AC da Sovrintendente a Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, egli non poteva più svolgere le pregresse mansioni, riservate al personale appartenente ai ruoli agenti–assistenti–sovrintendenti.
3. La sentenza impugnata ha ritenuto, in sintesi:
- che il D.M. 17 ottobre 2002 (istitutivo del servizio cinofili) non contempla la qualifica di Ispettore tra quelle impiegabili nelle unità cinofile, neppure quale responsabile di distaccamento, funzione riservata al personale dei ruoli inferiori;
- che gli Ispettori, ai sensi del d.lgs. n. 443/1992, devono svolgere mansioni diverse e di livello superiore rispetto a quelle tipiche del servizio cinofili;
- che, presso la Casa Circondariale di Benevento, l’unico incarico cinofilo accessibile al ruolo ispettivo è quello di Coordinatore del Nucleo Regionale Cinofili, già coperto;
- che non esiste un diritto alla conservazione delle mansioni pregresse quando sopravviene una progressione di carriera incompatibile con esse;
- che il provvedimento impugnato è coerente con il quadro normativo e con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.
4. Avverso tale pronuncia, il signor AC ha articolato quattro motivi di censura.
4.1. Violazione del D.M. 17 ottobre 2002 (artt. 11 e 3, lett. b, punto 2) e del d.lgs. n. 443/1992 – travisamento dei fatti ed eccesso di potere.
Secondo l’appellante:
- il TAR avrebbe erroneamente ritenuto che il responsabile del distaccamento cinofili debba appartenere esclusivamente ai ruoli agenti–assistenti–sovrintendenti;
- la normativa non escluderebbe affatto gli ispettori: in assenza del sovrintendente, la responsabilità spetterebbe al conduttore/istruttore più alto in grado, senza riferimento al ruolo di appartenenza;
- egli, quale conduttore e istruttore cinofilo più alto in grado, avrebbe titolo a mantenere la responsabilità del distaccamento;
- vi sarebbero precedenti (come quello dell’ispettore Catalano) che dimostrerebbero l’impiego di ispettori nel medesimo incarico;
- il TAR avrebbe travisato il dato normativo e i precedenti di servizio, omettendo la valutazione di fatti decisivi;
- sarebbe errata l’affermazione secondo cui gli ispettori coordinerebbero soltanto unità operative di “notevoli dimensioni”, poiché l’art. 23 del d.lgs. n. 443/1992 consentirebbe loro il coordinamento anche di unità operative di dimensioni ridotte;
- il distaccamento cinofili costituirebbe un’unità operativa ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 82/1999, pienamente compatibile con la qualifica di Vice Ispettore.
4.2. Disparità di trattamento – erronea applicazione del D.M. 17 ottobre 2002 e del d.lgs. n. 443/1992.
L’appellante sostiene di aver svolto per oltre dodici anni funzioni di direzione e coordinamento del distaccamento, pienamente coerenti con il ruolo ispettivo. Il TAR avrebbe fondato la propria decisione su una ricostruzione non corretta delle attribuzioni degli Ispettori, senza considerare che il riordino delle carriere avrebbe ampliato le funzioni loro spettanti. Rileva, inoltre, che la giurisprudenza avrebbe qualificato il distaccamento cinofili come “unità operativa” coordinabile dagli ispettori e che in vari casi altri ispettori avrebbero mantenuto analoghi incarichi cinofili.
4.3. Errata applicazione del Modello Organizzativo Cinofili – assenza del sovrintendente presso il distaccamento di Benevento.
Secondo l’appellante, il modello organizzativo prevede che la responsabilità del distaccamento spetti a un sovrintendente, ma in assenza di quest’ultimo essa debba essere attribuita al conduttore/istruttore più alto in grado. Poiché a Benevento non vi era un sovrintendente, l’incarico avrebbe dovuto essergli conferito. Il TAR avrebbe omesso la valutazione di tale circostanza.
4.4. Violazione dell’art. 6, comma 2, del D.M. 17 ottobre 2002 e dell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 443/1992 – mancata considerazione della professionalità di istruttore cinofilo.
L’appellante deduce di essere istruttore cinofilo dal 2006 e che il D.M. vieterebbe l’impiego degli istruttori in mansioni diverse dalla specializzazione. Il provvedimento e la sentenza non avrebbero considerato né la sua professionalità, né il contenuto dell’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 443/1992, che attribuirebbe agli ispettori funzioni formative coerenti con il ruolo di istruttore cinofilo.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Con ordinanza n. 4802/2023, la Sezione II ha respinto la domanda cautelare, rilevando l’assenza sia del fumus boni iuris , ostandovi le scelte organizzative dell’Amministrazione, sia del periculum in mora .
7. In data 17 ottobre 2025 l’appellante ha depositato ulteriore memoria a sostegno dei motivi di appello.
8. All’udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Come già accertato da questo Consiglio di Stato, e correttamente richiamato dal TAR nella sentenza impugnata, “ la tesi dell’appellante si fonda sostanzialmente sulla pretesa di piegare alle proprie aspirazioni l’assetto organizzativo dell’amministrazione di appartenenza, imponendole di mantenerlo nell’esercizio di una funzione — quella di istruttore cinofilo — non più coerente con la qualifica superiore, conseguita peraltro a seguito della volontaria partecipazione al relativo concorso. L’intera ricostruzione del quadro di riferimento, ivi compreso il richiamo all’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992 sotto il profilo della professionalità posseduta, mira strumentalmente a far discendere diritti soggettivi da situazioni che costituiscono, al più, mere aspettative alle quali l’amministrazione non è tenuta a dare seguito qualora le proprie scelte organizzative siano incompatibili con esse. Anche ammettendo — e non concedendo — che nella dotazione organica vi siano state o vi siano “caselle” corrispondenti a posti vacanti ricopribili da personale con la qualifica professionale (ispettore) e competenziale (istruttore cinofilo) dell’interessato, non può comunque configurarsi un obbligo per l’Amministrazione di assegnarlo a tali posizioni, ove ciò non risponda alle regole di accesso previste o, più in generale, ove essa ravvisi un diverso e coerente utilizzo della risorsa umana, nel rispetto del ruolo rivestito dal dipendente. Tale valutazione rientra infatti nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di manifesta irrazionalità o arbitrarietà, evenienza non ravvisabile nel caso di specie ” (Cons. Stato, sez. II, n. 2323/2023).
11. Tale valutazione può essere integralmente confermata anche nel presente giudizio, alla luce delle considerazioni che seguono.
12. La tesi dell’appellante, secondo cui egli avrebbe conservato il diritto a permanere nel nucleo cinofili nonostante la promozione al ruolo ispettivo, non è condivisibile alla luce del vigente quadro normativo e organizzativo, nonché della concreta situazione di fatto accertata nel procedimento. È infatti necessario valutare correttamente gli effetti della promozione e il conseguente mutamento di ruolo.
13. È pacifico che l’appellante, avendo partecipato nel 2022 al corso per l’accesso alla qualifica di vice ispettore e risultando vincitore del relativo concorso, abbia acquisito tale qualifica e sia stato assegnato alla Casa Circondariale di Benevento per lo svolgimento delle funzioni proprie del nuovo ruolo. L’avanzamento di carriera ha dunque determinato il passaggio a un ruolo con attribuzioni e responsabilità diverse, non pienamente compatibili con quelle precedentemente svolte nel servizio cinofili.
14. Il TAR ha correttamente applicato il D.M. 17 ottobre 2002. Tale decreto disciplina l’impiego del personale addetto ai servizi cinofili e non prevede l’utilizzo di personale del ruolo degli Ispettori nelle mansioni di conduttore o istruttore cinofilo. L’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto Decreto Ministeriale, attribuisce ai soli appartenenti al ruolo ispettivo le funzioni di coordinatore dei nuclei regionali cinofili, non anche quelle dei componenti dell’unità. Poiché il decreto non disciplina ulteriori possibilità di impiego degli ispettori nei distaccamenti, le tesi dell’appellante — secondo cui la funzione di coordinamento potrebbe estendersi anche a unità di minori dimensioni — risultano prive di rilievo.
15. La scelta dell’Amministrazione è quindi coerente con la normativa speciale, che individua nei ruoli agenti–assistenti–sovrintendenti il personale destinato alle attività operative con le unità cinofile. Inoltre, l’estromissione dal servizio cinofili non ha carattere isolato ovvero discriminatorio: risulta documentalmente che la medesima misura è stata applicata anche ad altri operatori cinofili promossi vice ispettori. Ne emerge un indirizzo organizzativo generale e costante, e non una scelta singolare ad personam.
16. La specializzazione cinofila dell’appellante non viene meno per effetto della promozione, ma essa non attribuisce un diritto soggettivo alla permanenza nel servizio operativo. L’impiego in attività cinofile è infatti subordinato alla compatibilità con l’assetto normativo e organizzativo vigente. Finché l’ordinamento riserva le funzioni di conduttore e istruttore ai ruoli inferiori, la specializzazione potrà essere conservata, ma non esercitata operativamente nel nucleo.
17. Occorre ricordare, inoltre, la significativa discrezionalità dell’Amministrazione nella gestione del personale. Secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli incarichi operativi nel Corpo di Polizia Penitenziaria non costituiscono posizioni stabilizzate né fondano diritti soggettivi alla loro conservazione, potendo essere revocati o modificati per motivate esigenze di servizio. È stato infatti affermato (Cons. Stato, Sez. II, n. 10381/2023) che per tali profili la posizione del dipendente è di interesse legittimo e che il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, che qui non ricorrono.
18. La decisione di riassegnare l’appellante alle funzioni proprie del ruolo ispettivo non è irrazionale né contraddittoria, ma risponde a criteri di buon andamento, efficienza organizzativa e corretta valorizzazione delle professionalità interne. Neppure può essere accolta la tesi dell’appellante secondo cui egli avrebbe potuto essere destinato all’incarico di Coordinatore regionale cinofili: tale posizione era all’epoca coperta e, in ogni caso, ha contenuto essenzialmente gestionale e non richiede necessariamente la qualifica di istruttore cinofilo.
19. Infine, ai sensi del vigente modello organizzativo del Corpo di Polizia Penitenziaria, la responsabilità del distaccamento cinofilo è attribuita a un sovrintendente o, in sua assenza, al conduttore o istruttore più alto in grado appartenente ai ruoli agenti–assistenti–sovrintendenti. Il ruolo ispettivo, cui l’appellante ora appartiene, non rientra tra quelli abilitati alla direzione del distaccamento. La Corte costituzionale, con sentenza n. 181/2024, ha inoltre chiarito l’estraneità delle mansioni tipiche dei ruoli agenti–assistenti–sovrintendenti rispetto a quelle proprie del ruolo ispettivo, che comporta funzioni di coordinamento e responsabilità organizzative di natura diversa. Il passaggio al ruolo ispettivo giustifica, pertanto, la riallocazione del dipendente secondo le funzioni tipiche del nuovo inquadramento.
20. Alla luce delle considerazioni svolte — fondate sul quadro normativo, sulla prassi amministrativa e sulla struttura organizzativa dei servizi cinofili — la tesi dell’appellante non può essere accolta.
21. Per tali motivi, l’appello deve essere respinto.
22. La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
OM HÀ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM HÀ | AN ON |
IL SEGRETARIO