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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/07/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 414/2020 promossa da:
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Marcinà Superiore n. 8, C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica (RC) alla Via Corrado Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Commisso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE contro società con socio unico, con sede in Roma, Via Monzambano n. 10 (P.I. CP_1
- C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Lisa Pecora e dall'Avv. Giovanna Bagnato, entrambe legali iscritti nell'elenco speciale CP_1 ed elettivamente domiciliate in Reggio Calabria, Via Raccordo al Porto n. 10, presso il
Coordinamento Territoriale della Calabria, Sede di Reggio Calabria;
CONVENUTA
n o n c h è corrente in Roma, via Vincenzo Bona, 65, iscritta al Registro delle Controparte_2
Imprese di Roma al n° – R.A.A. n° , in persona del Direttore P.IVA_3 P.IVA_4
Generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Sorace, presso il cui studio, in Caulonia, Via
Provinciale, 17/C, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI
Tutte le parti hanno precisato come da note ex art.127 ter cpc ritualmente depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra premesso di Parte_1 essere proprietaria per successione di un fondo sito a Grotteria loc. Marcinà Superiore e catastalmente identificato al fol. 42, p.lla n.576, rappresentava che durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione della SS 106, subiva danni al suo terreno a causa della parziale realizzazione di un canale di scolo dell'acqua piovana che nelle attuali condizioni, ha diviso a metà il terreno che impedisce la sua coltivazione;
ha reso inutilizzabile il preesistente pozzo e ha infestato con canne il terreno a causa della non manutenzione della scarpata e dei luoghi circostanti. Invocava la responsabilità dell' ai sensi dell'art.2051 c.c. quale proprietaria della SS 106 alla quale CP_1 formulava domanda di risarcimento danni nella misura di €.12.000,00 o in quella maggiore o minore da accertare in corso di causa.
Si costituiva la convenuta che contestava la domanda attorea e CP_1 preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione attiva non avendo dato l'attrice idonea prova del titolo di proprietà in capo alla stessa della p.lla 576. Eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'esecuzione dell'opera pubblica è stata realizzata dall' i cui chiedeva la chiamata in causa. Eccepiva in ogni caso CP_2
l'intervenuta prescrizione quinquennale per i presunti danni lamentati e connessi alla realizzazione dell'opera pubblica. Nel merito contestava l'assenza di prova dei danni lamentati e la loro abnormità.
Autorizzata la chiamata in garanzia della società , la stessa si CP_2 costituiva sostenendo che l'attrice era stata al momento dell'esproprio indennizzata.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione e nel merito, rappresentava che l'esecuzione delle opere era avvenuta seguendo il progetto esecutivo approvato dall' Chiedeva CP_1 pertanto il rigetto della domanda.
Instauratosi il giudizio, il giudice designato ammetteva la prova testimoniale dedotta da parte attrice e all'esito la CTU a seguito della quale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano mediante il deposito di pag. 2 di 8 note scritte ex art.127 ter cpc da cui con ordinanza successiva la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA SOLLEVATA DA - CP_1
La convenuta come già esposto, ha preliminarmente sollevato l'eccezione CP_1 di carenza di legittimazione attiva per non avere l'attrice dato prova del titolo di proprietà della p.lla 576 indicata in domanda. Invero solo con il testamento olografo pubblicato nel 2021 quindi dopo la proposizione della domanda giudiziale e depositato solo con la memoria ex art.183 n.3 cpc, l'attrice ha dato prova di essere titolare per successione della p.lla 576 che poi a seguito di frazionamento del 2022 è stata soppressa e sostituita con le p.lle 608, 609, 610 e 611 per come accertato dal CTU. Tutto ciò dimostra invero che al momento della proposizione della domanda giudiziale, l'attrice non aveva soddisfatto la condizione dell'azione, quantomeno come proprietaria esclusiva.
Tuttavia l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, sottopone al giudice che comunque lo può rilevare d'ufficio, il problema attinente alla corretta distinzione tra titolarità della situazione giuridica e legittimazione all'azione. Ciò è di estremo rilievo soprattutto in relazione alle cause risarcitorie per danni all'immobile come quella in esame. La richiesta risarcitoria infatti implica il sorgere di un diritto di credito per il quale chi agisce ha l'onere di dimostrare l'epoca del danno e conseguentemente il proprio diritto reale che lo legittima ad agire per la tutela del suo diritto di credito.
Va infatti ribadito che l'attrice diventa proprietaria esclusiva del terreno oggetto di causa solo dopo la proposizione della domanda in quanto il testamento olografo redatto dalla madre deceduta nel 2016, viene pubblicato solo nel 2021 e che però l'altro comproprietario e padre dell'attrice muore nel 2019. Ciò comporta che Persona_1
l'attrice ha dato prova di essere divenuta proprietaria esclusiva della p.lla 576 solo dopo la proposizione della domanda, ma non dimostra quando sarebbe sorto il suo diritto di credito, posto che in genere quest'ultimo non è trasferibile unitamente al diritto di proprietà. Eppure la stessa formula la sua domanda di risarcimento con riferimento alla sua sola qualità di proprietaria. In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno chiarito infatti che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a colui che di quel bene era proprietario al momento dell'evento dannoso giacché il diritto pag. 3 di 8 al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà, ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale. (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21582). L'autonomia comporta, infatti, che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale (come accadrebbe se fosse un elemento accessorio), ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c.
Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. (cfr. Cass.Civ., Sez. Un., 3 giugno 2015, n.
11377; Cass.Civ., Sez. Un., 16 maggio 2013, n. 11830; Cass.Civ., Sez. Un., 19 ottobre
2011, n. 21582).
Nell'ipotesi in esame è pur vero però che l'attrice è proprietaria per successione universale subentrando quindi nella medesima condizione del de cuius per cui non occorre in tale ipotesi la dimostrazione anche del trasferimento dei diritto di credito.
Tuttavia è indubbio che il presunto danno sia sorto prima dell'apertura della successione e ciò lo prova la stessa attrice con la perizia allegata a firma del tecnico
[...]
che, sentito come teste, ha integralmente confermato il suo elaborato Persona_2 datato 2018 che è stato redatto su incarico conferito dall'odierna attrice ma per conto del padre in qualità di proprietario. Il tecnico conferma che i presunti danni Persona_1 quantificati nell'importo richiesto con la domanda giudiziale, sono gli stessi indicati in domanda, a dimostrazione che i danni erano già presenti prima della morte del padre.
Sotto tale profilo pertanto, l'eccezione preliminare, opportunamente rimodulata sulla base della prova che il danno lamentato da cui deriva il diritto di credito, sia sorto prima del trasferimento del diritto di proprietà in capo all'odierna attrice, va disattesa solo perché il trasferimento del diritto di proprietà è avvenuto per successione universale, per cui l'azione risarcitoria è ammissibile in capo a sol perché Parte_1 subentrata per successione mortis causa ai precedenti proprietari. Non coglie nel segno infatti ipotizzare un danno permanente come assunto dall'attrice, in quanto la lamentata e irreversibile modifica dello stato dei luoghi sarebbe ascrivibile, sempre secondo la causa petendi attorea, alla realizzazione dell'opera pubblica.
pag. 4 di 8 SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SOLLEVATA DA ANAS
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' CP_1 questa va disattesa, in quanto seppure l' a svolto il ruolo di General Contractor CP_2 della fase esecutiva dell'opera pubblica, ciò non esime l' quale ente proprietario, CP_1 convenuto ai sensi dell'art.2051 c.c., di essere responsabile per i danni arrecati dalla cosa in custodia. La giurisprudenza sul punto è consolidata e anche di recente ha espresso il seguente principio di diritto: “1) il committente dei lavori è responsabile ex art. 2051 c.c., per (omessa) custodia, del danno arrecato a terzi dall'appaltatore da lui incaricato;
la consegna del bene all'appaltatore non fa, infatti, venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito (cfr., in termini: Cass. 17 marzo 2021, n. 7553; Cass. 14 maggio
2018, n. 11671); 2) tale responsabilità non è fondata sulla colpa né in vigilando (i.e.: per non avere controllato il lavoro dell'appaltatore), né in eligendo (i.e.: per avere mal curato la scelta del medesimo appaltatore), bensì configura una fattispecie di responsabilità oggettiva;
3) il caso fortuito, quale limite alla responsabilità oggettiva, può essere integrato da una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo, mentre non è configurato di per sé dal semplice inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti verso il committente;
4) per orientamento costante di legittimità, è configurabile una situazione di corresponsabilità verso terzi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., tra proprietario dell'immobile
e conduttore dello stesso (cfr., in tal senso: Cass. 26 aprile 2023, n. 10983; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21788); 5) nella quantificazione del danno da illecito civile vanno calcolati anche gli interessi compensativi a decorrere dal momento dell'illecito, purchè sia stata proposta la relativa domanda (cfr., da ultimo: Cass. 17 aprile 2024, n.
10376).” (cfr, Cass., 7.1.2025 n.196)
SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DA ANAS E ARGI
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione si rileva che la stessa è infondata per ciò che attiene l'ANAS, in quanto l'unico dato certo è rappresentato dalle quietanze liberatorie datate febbraio 2015 con cui sarebbero stati indennizzati i dante causa dell'attrice. Tuttavia nei confronti solo di la domanda giudiziale è stata CP_1
pag. 5 di 8 preceduta dalla diffida inviata all' nel marzo 2019 a nome del padre con successivo CP_1 invito alla negoziazione assistita con effetto interruttivo del termine prescrizionale.
Diversamente va osservato per l' che eccepisce anch'essa l'intervenuta CP_2 prescrizione quinquennale. E' infatti vero che l'attrice né il suo dante causa hanno mai coinvolto l' che per la prima volta è intervenuta nel giudizio. Tuttavia CP_2 quest'ultima è intervenuta non su azione diretta dell'attrice ma della convenuta che ha agito in manleva e pertanto su base contrattuale per la quale la prescrizione è ordinaria e quindi anche in tal caso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata che non può essere diretta nei confronti dell'attrice ma della sola convenuta, è infondata.
NEL MERITO.
La domanda va però nel merito disattesa.
Come rilevato in sede di accertamento tecnico, le doglianze dell'attrice non possono trovare accoglimento perché infondate.
Va in primo luogo ribadito che l'attrice non ha dato prova alcuna del danno in quanto la prova testimoniale non è stata in tal senso soddisfacente rimanendo del tutto generica su ciò che è stato riferito dai testi, peraltro tutti proprietari di terreni limitrofi a quello dell'attrice, né la relazione di parte ha in sostanza accertato il nesso di causalità, limitandosi a quantificare un danno sul riferito di parte attrice.
Venendo infatti alle singole questioni lamentate dall'attrice si osserva quanto segue.
Il danno presunto al pozzo non è stato accertato per assenza del pozzo. In sede di rilievi il CTU ha infatti constatato l'esistenza solo di un anello di calcestruzzo che certamente è privo di qualsiasi elemento che lo possa definire pozzo e comunque l'attrice non ha prodotto alcuna autorizzazione necessaria per la realizzazione di un pozzo. Su quanto asserito dal CTP dell'attrice in sede di osservazioni, il CTU ha coerentemente e condivisibilmente controdedotto, evidenziando che il tecnico di parte si è basato solo sul riferito dell'attrice che non ha provato né l'esistenza di una sorgente naturale né il collegamento tra la sorgente e il serbatoio che il CTU non ha invece riscontrato.
Quanto al danno da scolo lamentato dall'attrice, il CTU ha accertato dai rilievi cartografici che il canale di irrigazione preesisteva alla realizzazione della strada. In
pag. 6 di 8 sede di esecuzione dell'opera pubblica non si è fatto altro che realizzare un tombino scatolare per il deflusso delle acque piovane posizionando lo sbocco proprio in prossimità del preesistente impluvio naturale. Nessuna modifica del decorso delle acque
è stata pertanto realizzata.
Per ciò che riguarda il canneto, il CTU ha accertato la presenza di quest'area, ma non è dato accertare né l'attrice ne ha fornito prova che quest'area non fosse presente già prima della realizzazione della strada. Il CTU conclude sul punto che non vi sono elementi oggettivamente validi per dimostrare che l'insorgenza del canneto sia stata causata dalla realizzazione della strada.
Per ultimo il CTU non ha accertato alcun danno subito dal terreno che sia riconducibile alla mancata pulizia della scarpata per la quale l' ha già dichiarato CP_1 in sede di CTU il suo impegno alla manutenzione.
Complessivamente il CTU conclude dichiarando “che non è possibile accertare
l'esistenza o la consistenza di alcuni danni e pertanto la causa degli stessi.”
A tale conclusione che, una volta esaminato il complessivo elaborato tecnico, è pienamente condivisibile anche sotto il profilo logico che tecnico, si aggiunga che la domanda è comunque sfornita di qualsiasi prova di danno patrimoniale, basando la sua quantificazione soltanto su un elaborato di parte che processualmente è mera allegazione e non ha alcun aspetto tecnicamente apprezzabile sotto l'aspetto dell'entità del danno.
Le spese del giudizio, ivi comprese le spese di CTU, vanno liquidate secondo il principio di soccombenza, dovendosi porre a carico dell'attrice nei confronti della convenuta, mentre vanno compensate tra l' e la terza chiamata . CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Pt_1 disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in €.5.077,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nei confronti dell' CP_1
pag. 7 di 8 c) compensa interamente le spese tra la convenuta e la terza chiamata CP_1 CP_2
;
[...]
d) pone a carico dell'attrice le spese di CTU che liquida come da separato decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 31 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
pag. 8 di 8