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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 702 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CUCINOTTA C.F._1
MASSIMILIANO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIANNI C.F._2
MARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28/02/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e Pt_1 CP_1
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 09/03/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 429, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli in data 07/06/1999, Per_1 Per_2
in data 03/02/2006 ed il 14/01/2011; Per_3
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 22/12/2014;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio “alle condizioni già sancite in sede di omologa della separazione consensuale”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26 marzo 2025.
All'udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva richiesto alle parti di indicare le condizioni attuali a disciplina del divorzio, con atto sottoscritto personalmente dalle stesse, tenuto conto che gli accordi di separazione erano stati raggiunti nel 2014.
Con atto sottoscritto il 23/09/2025 i coniugi precisavano che:
2 “permane il sussidio di € 300,00 per la figlia minore , nata Persona_4
il 14/01/2011 con la potestà genitoriale esercitata congiuntamente e residenza stabile presso la madre, permanendo la regolamentazione di cui al punto 3 del ricorso per separazione;
I coniugi, concordemente e reciprocamente, rinunciano al diritto di percepire contributo di mantenimento;
La casa coniugale, sita in Contrada Roccamotore n. 18,
Tremestieri, di cui la nuda proprietà e l'usufrutto è della Sig.ra CP_1
con riserva di trasferire la nuda proprietà, con donazione ai tre figli Per_1
ed . Per_2 Per_3
All'udienza del 19/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, allegando dichiarazione dei figli ed maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autonomi.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 22/12/2014, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nell'atto sottoscritto il 23/09/2025 regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 09/03/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 429, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
Messina il 26/11/1968, e , nata a [...] Controparte_1
il 13/01/1973, alle condizioni concordate dalle parti nell'atto sottoscritto il
23/09/2025 e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
4 Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 702 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CUCINOTTA C.F._1
MASSIMILIANO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIANNI C.F._2
MARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28/02/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e Pt_1 CP_1
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 09/03/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 429, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli in data 07/06/1999, Per_1 Per_2
in data 03/02/2006 ed il 14/01/2011; Per_3
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 22/12/2014;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio “alle condizioni già sancite in sede di omologa della separazione consensuale”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26 marzo 2025.
All'udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva richiesto alle parti di indicare le condizioni attuali a disciplina del divorzio, con atto sottoscritto personalmente dalle stesse, tenuto conto che gli accordi di separazione erano stati raggiunti nel 2014.
Con atto sottoscritto il 23/09/2025 i coniugi precisavano che:
2 “permane il sussidio di € 300,00 per la figlia minore , nata Persona_4
il 14/01/2011 con la potestà genitoriale esercitata congiuntamente e residenza stabile presso la madre, permanendo la regolamentazione di cui al punto 3 del ricorso per separazione;
I coniugi, concordemente e reciprocamente, rinunciano al diritto di percepire contributo di mantenimento;
La casa coniugale, sita in Contrada Roccamotore n. 18,
Tremestieri, di cui la nuda proprietà e l'usufrutto è della Sig.ra CP_1
con riserva di trasferire la nuda proprietà, con donazione ai tre figli Per_1
ed . Per_2 Per_3
All'udienza del 19/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, allegando dichiarazione dei figli ed maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autonomi.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 22/12/2014, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nell'atto sottoscritto il 23/09/2025 regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 09/03/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 429, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
Messina il 26/11/1968, e , nata a [...] Controparte_1
il 13/01/1973, alle condizioni concordate dalle parti nell'atto sottoscritto il
23/09/2025 e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
4 Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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