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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/10/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1168 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nato a RA a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], legale rappresentante della Controparte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione di primo grado dall'avv. Norina
Scorza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RA a AR (Cs) alla via C. Colombo n.
4,
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_1 tempre, con sede presso la sede Municipale in Lauria (Pz) alla via Roma n. 104,
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 81/2019 del 18.03.2019 (dep. il 25.03.2019).
Conclusioni: conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 17.09.2019 , quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 81/2019 emessa il 19.03.2019 dal Giudice di Pace di
[...]
Lagonegro, depositata il 25.03.2019, resa nel procedimento iscritto al n. 500119/2015 R.G., non notificata, al fine di ottenere la riforma parziale dell'impugnata sentenza con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno subito dal veicolo tg. DB475PR, intestato alla CP_1
nonché compensate integralmente le spese del giudizio.
[...]
Con un solo motivo di impugnazione l'appellante lamentava che la sentenza impugnata, pur avendo accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella causazione del sinistro occorso Controparte_2 al veicolo di sua proprietà, per non avere adottato le misure di prevenzione e di sicurezza idonee a evitare il danno, aveva rigettato la domanda risarcitoria promossa dall'attore ritenendo che quest'ultimo non avesse provato il quantum della pretesa risarcitoria senza provvedere alla liquidazione equitativa del danno in forza del preventivo di stima di euro 1.586,61 rilasciato dall'autocarrozzeria , ritualmente prodotto in giudizio dall'attore. Parte_2
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: Nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare provato il quantum di risarcimento del danno, con conseguente liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 Cod. Civ. – per
l'effetto, condannare il in persona del sig. Sindaco p.t., al pagamento delle spese Controparte_2 di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA, ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
All'udienza del 22.09.2020 veniva dichiarata la contumacia del il quale, benché Controparte_2 evocato in giudizio a mezzo pec del 17.09.2019, non si costituiva, né compariva.
2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello proposto da , occorre Parte_1 rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della proposizione dell'impugnazione.
L'appello è stato notificato a mezzo pec il 17.09.2019 al presso il procuratore Controparte_2 costituito e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuta in data 25.03.2019.
Ne consegue che deve essere considerato tempestivo.
Sempre in via preliminare si evidenzia che, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, ogni questione non oggetto di impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
3. Tanto premesso, con un solo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato che il Giudice di
Pace, pur avendo accertato l'an debeatur, ha ritenuto che l'attore non avesse adeguatamente provato il quantum del danno patito senza far ricorso ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. sulla base del preventivo di spesa dallo stesso prodotto in giudizio.
Il motivo di appello è infondato.
L'art. 1226 c.c. stabilisce: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Il presupposto principale che legittima il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno è quindi rappresentato dall'impossibilità o anche dall'estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (Cass. n. 41542/2021; Cass. n.
10271/2002; Cass. n. 5827/2002).
Nel caso di specie non v'è motivo per ritenere impossibile o difficile da provare un danno di tipo materiale provocato ad un'autovettura. La sentenza impugnata ha quindi correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno. Peraltro, il potere equitativo del giudice non può essere esercitato quando la suddetta impossibilità o difficoltà venga esclusa dallo stesso danneggiato, il quale chieda l'ammissione di prove aventi ad oggetto la precisa determinazione del danno (Cass. n. 3327/2002), a meno che il giudice, con motivazione adeguata, ritenga di non ammettere tali prove, in quanto inidonee ad offrire utili elementi di giudizio
(Cass. n. 3340/1988).
Nel caso di specie, l'attore, al fine di provare i danni subiti al veicolo Mercedes tg. DB475PR, ha allegato il preventivo di spesa rilasciato da di RA a AR (all. n. 3 prod. fascicolo Parte_2 di primo grado) e aveva altresì richiesto la prova testimoniale sulla circostanza n. 3) di cui all'atto di citazione del 18.06.2015 volta essenzialmente alla conferma di tale preventivo (“Vero è che in seguito al suddetto sinistro l'autovettura Mercedes, tg DB475PR subiva danni pari ad € 1.586,61 come preventivati dell'autocarrozzeria ), a mezzo del teste Parte_3 Pt_2
, titolare dell'omonima autocarrozzeria. La prova testimoniale in questione era stata ammessa
[...] dal giudice di primo grado con provvedimento reso all'udienza del 18.01.2016. L'attore non provvedeva tuttavia all'intimazione del teste in questione per la successiva udienza del 11.04.2016 all'esito della quale chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che l'attore ha inteso espressamente rinunciare ad un mezzo di prova ammesso dal giudice e volto proprio a fornire la prova del quantum debeatur.
Per i principi esposti dunque non sussistevano, nel caso di specie, margini per il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno.
Tanto precisato il Tribunale ritiene di dover aggiungere che il preventivo di spesa prodotto dall'attore era stato oggetto di una specifica contestazione da parte del convenuto già con la comparsa CP_2 di costituzione e pertanto non poteva ritenersi sufficiente di per sé per fornire la prova del quantum debeatur tanto più che non era stato oggetto di conferma da parte del suo autore in giudizio e che l'attore, si ripete, senza giustificazione, non aveva proceduto all'intimazione testimoniale dell'autore del preventivo. Sul punto giova ricordare che la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (Cassazione civile n. 11765 del 15.05.2013).
Ne discende, dunque, che l'appellante non ha assolto compiutamente al proprio onere probatorio in ordine al quantum del danno patito.
L'appello, pertanto, va rigettato.
5. Nulla per le spese stante la contumacia del Controparte_2
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante, tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Lagonegro in data 14.10.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale