Sentenza 2 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 02/07/2021, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2021
N. 00870/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2018, proposto da
AR AM, PA OL AM, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Maria Curato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma 468/B;
contro
Comune di Venezia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale del Comune di Venezia 21.03.2018 di rigetto/diniego della domanda 30.03.2004 prot gen. 132358 della signora OV AM relativa alla definizione degli illeciti edilizi ai sensi della Legge n. 326 del 24/11/2003 e s.m.i. con riferimento all'immobile sito in Venezia, Cannaregio 3833, avente ad oggetto: frazionamento del piano primo, con solo modifiche interne, per la formazione di due unità ad uso residenziale (sub. 11 e 12), gli interventi di frazionamento rientrano a pieno titolo fra gli interventi di straordinaria manutenzione, a maggiore valore come nel caso in questione quando non vi sia neppure aumento delle superfici e dunque del carico urbanistico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti deducono di aver ereditato dalla comune dante causa un edificio sito in Venezia Cannaregio, sul quale pendeva una pratica di condono presentata il 30 marzo 2004 ai sensi del D.L. 269/2003 per la sanatoria del “frazionamento del piano primo, con modifiche interne, per la formazione di due unità ad uso residenziale (sub 11 e 2)”.
A distanza di molti anni l’istanza è stata rigettata poiché il Comune ha ritenuto che gli interventi di frazionamento rientravano, secondo la disciplina vigente alla data di presentazione dell’istanza, tra gli interventi di ristrutturazione necessitanti di permesso di costruire e, pertanto, essendo l’edificio sito in zona vincolata, non erano sanabili ai sensi del D.L. 269/2003 che consente la sanatoria dei soli abusi minori.
I ricorrenti hanno impugnato il diniego formulando tre motivi:
1. Violazione degli artt. 32 e 35, c. 18, D.L. 269/2003.
2. Violazione dell’art. 32, comma 1, L. 47/1985.
3. Violazione art. 32, comma 26, D.L. 269/2003 in relazione all’art. 3, comma 1, lett. d) D.P.R. 380/2001.
Si è costituito il Comune di Venezia che ha resistito nel merito alle avverse censure.
All’udienza del 13 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame i ricorrenti lamentano, sotto vari profili, l’illegittimità del diniego di condono impugnato, in quanto erroneamente ritenuto non rientrante tra le categorie suscettibili di sanatoria alla stregua della normativa del c.d. “terzo condono”.
Il ricorso è fondato.
L’articolo 32, comma 26, D.L. 269/2003 consente la sanatoria delle tipologie di illecito di cui all’allegato 1, alle seguenti condizioni: “a) numeri da 1 a 3 nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio”.
La tipologia di illecito n. 6 dell’allegato 1 contempla i seguenti interventi: “Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e della normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume”.
Il Comune, nell’esaminare l’istanza non ha tenuto conto del fatto che nella tipologia 6 sono comprese due distinte tipologie di interventi: quelli di manutenzione straordinaria realizzati in assenza o difformità dal titolo e “le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume” che sono sanabili indipendentemente dalla loro qualificabilità come interventi di manutenzione straordinaria.
L’attività di frazionamento non è valutabile in termini di superficie o volume e, pertanto, avrebbe dovuto essere ricompresa nell’ambito della tipologia 6, così come richiesto dall’istante.
Il provvedimento di diniego è, pertanto, illegittimo e deve essere annullato.
Non può, tuttavia, ritenersi formato il silenzio-assenso sull’istanza, non essendo stato acquisito il parere della Soprintendenza che costituisce presupposto necessario per il perfezionamento della fattispecie. Ai sensi dell’art. 35 L. 47/1985, infatti, nel caso in cui l’immobile ricada in zona sottoposta a vincolo, il termine di ventiquattro mesi decorre dal momento in cui è rilasciato il parere favorevole dell’autorità tutoria (“il titolo abilitativo in sanatoria, richiesto ai sensi della L. n. 47 del 1985 (c.d. condono edilizio) non può intendersi rilasciato per decorso del termine di ventiquattro mesi, stabilito dall'art. 35, comma 12, L. n. 47 del 1985, nel caso di abusi in area vincolata, in quanto il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre solamente dall'emanazione del parere favorevole, per come discende dalla previsione normativa di cui all'art. 32 L. n. 47 del 1985 che ha riconosciuto natura vincolante al parere della Soprintendenza con conseguente impossibilità per l'amministrazione procedente di rilasciare il condono in caso di valutazione negativa da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo” Cons. Stato Sez. VI, 10/04/2020, n. 2372).
La particolarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO