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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/11/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1748/2023
Successivamente, all'udienza del 04/11/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte ricorrente l'Avv. Pasquali e per parte resistente l'avv. Michelon e l'avv.
Squadroni
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, il procuratore di parte convenuta come da memoria di costituzione.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti.
I procuratori si rimettono al giudice per la liquidazione delle spese.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1748/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in
Verona presso lo studio dell'Avv. PASQUINI GIULIO che li rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso unitamente all'avv. PASQUALI DAVIDE;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3
Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in P.ZZA BRA',
1 37121 VERONA presso l'Avvocatura civica, rappresentato e difeso dall'Avv. SQUADRONI FULVIA e dall'avv. MICHELON
IO giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
e e Parte_1 Parte_2 [...] hanno proposto opposizione, davanti al Parte_3
Tribunale di Verona, avverso l'ordinanza - ingiunzione n.
147933/21 con la quale veniva loro contestato un Pt_4 trasporto di ghiaia eccedente rispetto al valore massimo consentito, in violazione dell'art. 28, comma 1, L.R. 13/18, svolgendo, di fatto, un'attività di cava senza autorizzazione.
Gli opponenti, in particolare, hanno censurato il provvedimento deducendo: a) l'errata determinazione del quantitativo di materiale asportato in ragione della superficie dei terreni interessati dall'intervento di miglioria fondiaria;
b)
l'errata determinazione del quantitativo di materiale asportato in ragione dell'effettivo volume di detto materiale;
c) l'errata e/o incompleta individuazione delle quote di scavo;
d)
l'infondatezza della sanzione comminata.
Le società ricorrenti hanno quindi chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'ordinanza – ingiunzione impugnata e, nel merito, l'annullamento di detto provvedimento.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. demandata al dott. , e in data odierna sono state precisate le Persona_1 conclusioni.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento, alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Va, innanzitutto. rilevato come siano dati acquisiti in corso di causa i) il fatto che, al momento dell'accertamento, tutti i mappali oggetto di autorizzazione ad eseguire lavori di miglioria fondiaria erano stati lavorati dalla (cfr. Parte_1 pag. 12 della c.t.u.), e che, pertanto, la superficie interessata dai tali lavori di scavo era pari ad ettari 3.99.12 (e non ad ettari 3.25.88, come indicato dalla nota di PG, prodotta quale doc. 3 di parte ricorrente); ii) il materiale prelevato dalla era pari, al momento dell'accertamento Parte_1 avvenuto in data 12.12.2019, a 32.956,106 kg, così come rilevato dagli accertatori (doc. 4 di parte ricorrente) sulla base della documentazione consegnata al momento dell'accertamento.
Ora, il dato riportato sub i) appare dirimente per giudicare fondato primo motivo di ricorso articolato dalle società
[...]
e e Parte_1 Parte_2 Parte_5
[...]
infatti, dal calcolo effettuato dalla stessa PG, poi
[...] fatto proprio dal verbale di accertamento redatto in data
13.4.2021 (doc. 4 di parte ricorrente), il quantitativo di ghiaia asportata va determinato dividendo i metri quadri prelevati per gli ettari di terreni interessati dalla lavorazione, vale a dire dividendo, nel caso di specie, il dato di 19.385 mc (assunto dall'Amministrazione come corretto, ma contestato dalle odierne ricorrenti) per 3.9912 ettari (area oggetto di autorizzazione e che il c.t.u. ha attestato essere stata effettivamente lavorata dalla . Parte_1
Da tale calcolo risulta, all'evidenza, che la quantità di ghiaia asportata per ettaro, pari a 4.856 mc, risulta inferiore a 5.000 mc/ettaro e rispettosa quindi della prescrizione di cui al comma 2° dell'art. 3 della L.R. 13/2018.
Alla luce di tali rilievi, l'illecito contestato non sussiste.
Gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti.
Le spese di lite (ivi comprese quelle relative all'espletata c.t.u.) seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore della causa, per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione 147933/21 L.S. del;
Controparte_1
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 7.600,00 per compensi ed €
545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA;
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese dell'espletata c.t.u.
Verona, 04/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin
Successivamente, all'udienza del 04/11/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte ricorrente l'Avv. Pasquali e per parte resistente l'avv. Michelon e l'avv.
Squadroni
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, il procuratore di parte convenuta come da memoria di costituzione.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti.
I procuratori si rimettono al giudice per la liquidazione delle spese.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1748/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in
Verona presso lo studio dell'Avv. PASQUINI GIULIO che li rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso unitamente all'avv. PASQUALI DAVIDE;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3
Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in P.ZZA BRA',
1 37121 VERONA presso l'Avvocatura civica, rappresentato e difeso dall'Avv. SQUADRONI FULVIA e dall'avv. MICHELON
IO giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
e e Parte_1 Parte_2 [...] hanno proposto opposizione, davanti al Parte_3
Tribunale di Verona, avverso l'ordinanza - ingiunzione n.
147933/21 con la quale veniva loro contestato un Pt_4 trasporto di ghiaia eccedente rispetto al valore massimo consentito, in violazione dell'art. 28, comma 1, L.R. 13/18, svolgendo, di fatto, un'attività di cava senza autorizzazione.
Gli opponenti, in particolare, hanno censurato il provvedimento deducendo: a) l'errata determinazione del quantitativo di materiale asportato in ragione della superficie dei terreni interessati dall'intervento di miglioria fondiaria;
b)
l'errata determinazione del quantitativo di materiale asportato in ragione dell'effettivo volume di detto materiale;
c) l'errata e/o incompleta individuazione delle quote di scavo;
d)
l'infondatezza della sanzione comminata.
Le società ricorrenti hanno quindi chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'ordinanza – ingiunzione impugnata e, nel merito, l'annullamento di detto provvedimento.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. demandata al dott. , e in data odierna sono state precisate le Persona_1 conclusioni.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento, alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Va, innanzitutto. rilevato come siano dati acquisiti in corso di causa i) il fatto che, al momento dell'accertamento, tutti i mappali oggetto di autorizzazione ad eseguire lavori di miglioria fondiaria erano stati lavorati dalla (cfr. Parte_1 pag. 12 della c.t.u.), e che, pertanto, la superficie interessata dai tali lavori di scavo era pari ad ettari 3.99.12 (e non ad ettari 3.25.88, come indicato dalla nota di PG, prodotta quale doc. 3 di parte ricorrente); ii) il materiale prelevato dalla era pari, al momento dell'accertamento Parte_1 avvenuto in data 12.12.2019, a 32.956,106 kg, così come rilevato dagli accertatori (doc. 4 di parte ricorrente) sulla base della documentazione consegnata al momento dell'accertamento.
Ora, il dato riportato sub i) appare dirimente per giudicare fondato primo motivo di ricorso articolato dalle società
[...]
e e Parte_1 Parte_2 Parte_5
[...]
infatti, dal calcolo effettuato dalla stessa PG, poi
[...] fatto proprio dal verbale di accertamento redatto in data
13.4.2021 (doc. 4 di parte ricorrente), il quantitativo di ghiaia asportata va determinato dividendo i metri quadri prelevati per gli ettari di terreni interessati dalla lavorazione, vale a dire dividendo, nel caso di specie, il dato di 19.385 mc (assunto dall'Amministrazione come corretto, ma contestato dalle odierne ricorrenti) per 3.9912 ettari (area oggetto di autorizzazione e che il c.t.u. ha attestato essere stata effettivamente lavorata dalla . Parte_1
Da tale calcolo risulta, all'evidenza, che la quantità di ghiaia asportata per ettaro, pari a 4.856 mc, risulta inferiore a 5.000 mc/ettaro e rispettosa quindi della prescrizione di cui al comma 2° dell'art. 3 della L.R. 13/2018.
Alla luce di tali rilievi, l'illecito contestato non sussiste.
Gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti.
Le spese di lite (ivi comprese quelle relative all'espletata c.t.u.) seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore della causa, per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione 147933/21 L.S. del;
Controparte_1
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 7.600,00 per compensi ed €
545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA;
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese dell'espletata c.t.u.
Verona, 04/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin