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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5773 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1998 dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Primizia (C.F. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE) alla Piazzetta
Pirozzi n. 11, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellante-
E
C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Liquidatore,con sede in Vairano Patenora, Via De Gasperi n. 35;
-appellato contumace-
FATTO E DIRITTO Primo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2011 citava Parte_1
in giudizio la deducendo: di aver stipulato con la Controparte_1
convenuta un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un terreno sito in
Sabaudia alla località "Colle d'Alba", riportato in catasto terreni al foglio 6, particelle 172, 173, 174, 175, 184, 185, 365 e 366, per il prezzo complessivo di €
140.000,00; di aver già corrisposto la somma di € 115.000,00, di cui € 45.000,00
a titolo di caparra confirmatoria;
di aver sopportato la spesa di € 30.000,00 per la redazione di un progetto architettonico;
di aver versato, su richiesta della convenuta, la somma di € 7.400,00 al per debiti Parte_2
condominiali gravanti sulla stessa convenuta;
di aver sottoscritto due preliminari di vendita aventi ad oggetto il trasferimento di unità abitative da realizzare sul terreno promesso in vendita dalla società convenuta;
di essere stata costretta a restituire la somma di € 60.000,00 complessiva ai promissari acquirenti dei predetti due preliminari di vendita, pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta, attesa l'impossibilità di concludere i rispettivi contratti definitivi, per colpa addebitabile alla società convenuta;
che la società convenuta, nonostante la scadenza del termine del 31.12.2008 per la stipula del contratto definitivo e nonostante i ripetuti solleciti, non aveva proceduto alla stipula di detto contratto;
che, da indagini effettuate dal tecnico incaricato dall'attrice, era emerso che la particella 185 promessa in vendita non è di proprietà della società convenuta ma di . Persona_1
Ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di dichiarare ed accertare l'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il contratto preliminare per cui è causa e, per l'effetto, di risolvere detto contratto preliminare, nonché di condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 160.000,00, già versata a titolo di caparra e acconti, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta, oltre interessi e spese processuli. Tanto esposto, l'attrice spiegava le seguenti testuali richieste conclusive:
“accogliere la presente domanda e, per l'effetto, accertato e dichiarato
l'inadempimento da parte della società convenuta degli obblighi contrattuali assunti con il contratto preliminare di vendita in atti, dichiarare la risoluzione del suddetto contratto e, per l'effetto, condannare la società convenuta: alla restituzione, in favore dell'attrice della somma di euro 160.000,00, quale caparra ed acconti di vendita versati, nonché a pagare il risarcimento del danno arrecato dalla stessa alla signora , nella misura di euro 97.400,00 Parte_1
e/o in quella diversa somma che il giudice adito riterrà equa, il tutto oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali ex art. 15 t.p., diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto antistatario procuratore”.
Nel giudizio così incardinato, si costituiva la Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, la società convenuta eccepiva l'inefficacia nei suoi confronti del contratto preliminare per cui è causa, attesa la sottoscrizione da parte di
, allora presidente del consiglio amministrativo senza i Parte_3
relativi poteri. Ancora, deduceva di non aver mai ricevuto le somme asseritamente versate dalla controparte e che l'attrice non aveva corrisposto le ulteriori somme di cui all'atto introduttivo di giudizio. Evidenziava, altresì, l'irrilevanza della circostanza che la particella 185 promessa in vendita non fosse di proprietà della società convenuta.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2518/2020, pubblicata in data 29.10.2020, così provvedeva: “in accoglimento della domanda attorea, risolve il contratto preliminare stipulato tra e la società Parte_1
per grave inadempimento imputabile a quest'ultima; Controparte_2
rigetta le altre domande proposte dall'attrice; compensa interamente le spese di lite”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza, sulla base di cinque motivi di gravame.
Con un primo motivo l'appellante deduceva il “difetto di motivazione, motivazione inadeguata o insufficiente” in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, il quale avrebbe deciso senza specificare il percorso logico seguito concretizzatosi nella decisione adottata.
Con un secondo motivo, lamentava che il Giudice avrebbe errato nel non accogliere la domanda relativa alla restituzione del doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c., stante la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare, in quanto il versamento della caparra confirmatoria si evincerebbe chiaramente dallo stesso contratto preliminare, non disconosciuto dalla controparte.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si doleva del rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di prova in ordine alla corresponsione di somme di denaro per la redazione del progetto architettonico, nonché per il pagamento dei debiti dell'appellata nei confronti del . Evidenziava di aver depositato Parte_2
presso la sezione urbanistica del Comune di Sabaudia in data 01.09.2008 il progetto, poi rimasto bloccato per mancata stipula del definitivo, e di aver versato al la somma di euro 7400,00 mediante sei bollettini postali. Parte_2
Con il quarto motivo di gravame l'appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto indimostrata la corresponsione a favore dei terzi promissari della somma di € 60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Sosteneva l'appellante che “agli atti del giudizio vi sono le quietanze da cui si evince che la è stata costretta a corrispondere a Parte_1
ciascun promissario acquirente il doppio della caparra versata al momento della stipula dei preliminari di vendita”.
Con il quinto motivo l'appellante chiedeva di “riformare la sentenza nella parte relativa al governo delle spese in applicazione dell'art 91 cpc” con richiesta di condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante, pertanto, chiedeva all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza n. 2518/2020 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -
IV sez. civile - G.M., Dott.ssa Alessandra Tedesco, nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 800814/2010, pubblicata in data 29.10.2020, condanni la società appellata r. I.: alla restituzione, in favore Controparte_2
dell'odierna appellante, della somma di euro 160.000,00 quale caparra ed acconti di vendita versati in esecuzione del preliminare;
nonché, al risarcimento del danno arrecato all'appellante nella misura di euro 97.400,00 e/o nella diversa somma che il giudice adito riterrà equa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite, di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione.”
La seppure regolarmente citata in giudizio, Controparte_3
non si costituiva e rimaneva volontariamente contumace nel presente grado di appello.
Precisate le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, rileva la Corte che si è ormai formato il giudicato interno relativamente alla statuizione contenuta nella sentenza appellata ed avente ad oggetto la risoluzione del contratto preliminare, non essendo stata proposta alcuna impugnazione sul punto. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Non coglie il segno il primo motivo di gravame, con il quale si è dedotto un vizio della motivazione in quanto il primo Giudice non avrebbe chiarito il percorso logico e giuridico utilizzato ai fini del decidere.
Come è noto, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111 Cost. e nel processo civile dall'art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ., ma ricorre nullità processuale qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile. Detto vizio di motivazione non sussiste nel caso di specie poiché la motivazione non è né mancante, né apparente e consente pienamente di percorrere il ragionamento svolto dal primo Giudice che si fonda sul rilievo della contestazione specifica da parte della società convenuta dei pagamenti dedotti in giudizio dalla controparte e della mancata dimostrazione degli stessi in giudizio sia in ragione del mancato deposito degli assegni indicati, sia in ragione degli esiti confessori dell'interrogatorio formale raccolto all'udienza del 23.04.2015 in ordine al mancato pagamento di somme in favore della convenuta medesima.
Anche il secondo motivo di appello è destituito di pregio.
Dall'esame del motivo in questione, peraltro articolato in modo assai scarno, si evince che l'appellante ha fondato la propria doglianza esclusivamente sulla pretesa efficacia probatoria delle risultanze di cui al preliminare de quo quanto all'indicazione degli importi, date e numeri degli assegni bancari che sarebbero stati riscossi dalla promittente venditrice a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo della futura vendita.
Al riguardo, ritiene questa Corte che, come correttamente opinato dal Giudice di prime cure, la sola indicazione delle somme di cui agli assegni menzionati nel preliminare non costituisce prova dell'effettivo pagamento a favore della promittente la vendita, tenuto conto che, in seguito alla contestazione specifica da parte di quest'ultima di aver ricevuto detto pagamento, nulla ha dimostrato in merito l'odierna appellante.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, la caparra ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario ma l'effetto proprio della caparra si perfeziona al momento della riscossione della somma recata dall'assegno, e quindi salvo buon fine, con l'ulteriore specificazione che in caso di pagamento effettuato mediante assegni, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (Cass civile sez. VI, 05/12/2016, n.24747). La caparra, infatti, ha natura reale, sicchè gli effetti giuridici della stessa non si verificano nel caso in cui la somma di denaro (o l'altra cosa fungibile) non venga consegnata al venditore (Cass. n. 5424 del 2002, secondo cui la caparra confirmatoria costituisce un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato, ed. contratto principale). Ora, tenuto conto della funzione dell'assegno bancario, la caparra ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio della caparra al momento della riscossione della somma recata dall'assegno, e quindi salvo buon fine.
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni avanzate dalla società promittente la vendita, la ha ammesso, in sede di interrogatorio formale svoltosi Parte_1
in primo grado, di non aver intestato gli assegni alla controparte, ma a soggetti diversi. Infatti, all'udienza del 23.04.2015 la ha dichiarato “E' vero, Parte_1
preciso di aver rilasciato gli assegni, oltre ad averli intestati a , Persona_2
cognato di , nonché a , marito di Parte_3 Persona_3 Parte_3
, preciso di aver dato altresì un'altra parte in contanti un'altra parte
[...]
della somma di circa 7.000,00 euro a , altro cognato di Persona_4
; Preciso di aver intestato assegni postali in favore di tali Parte_3 soggetti poiché fu la a chiedermelo non avendo lei stessa un conto Parte_3
corrente…. E' vero gli assegni del preliminare non sono stati incassati dalla
Cooperativa ma mi risulta che furono incassati dai soggetti formalmente intestatari come mi riferiscono loro stessi…” (cfr. verbale interrogatorio formale del 23.04.2015).
Tali dichiarazioni provano l'esatto contrario di quanto dedotto dall'appellante in quanto dimostrano l'incasso degli assegni e dei contanti da parte di soggetti diversi dalla società promittente la vendita senza che sia seguito alcun approfondimento allegativo (e, di conseguenza, dimostrativo) da parte della in relazione alla vicenda in esame. D'altro canto, l'appellante non Parte_1
ha impugnato il valore confessorio ai fini del giudizio attribuito dal primo Giudice alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale.
Per quanto riguarda le altre domande risarcitorie proposte dall'attrice e rigettate in primo grado, anche sul punto l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Ebbene, l'odierna appellante non ha adeguatamente dimostrato i danni che la stessa avrebbe subito in conseguenza dell'inadempimento della , ad CP_2
esempio depositando nei termini di legge i bollettini di pagamento dei debiti che asserisce di aver saldato nei confronti del , nonchè le quietanze Parte_2
relative al pagamento di €30.000.00 per la redazione del progetto architettonico. Né emerge detta prova alla luce delle complessive emergenze processuali. E se nessun danno è stato dimostrato dalla , la Parte_1
domanda risarcitoria va rigettata, perché ai sensi dell'art. 1223 c.c. il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui (cfr. Cass. civ. sez.
I, 27/05/2009, n.12354).
Del resto, l'appellante si è limitata, con l'impugnazione proposta, a riferire che il progetto architettonico sarebbe stato depositato presso il comune di Sabaudia ove è poi rimasto bloccato per la mancata conclusione del definitivo e di aver pagato al la complessiva somma di euro 7.400,00 mediante sei Parte_2
bollettini postali senza altra indicazione.
Stesso discorso va seguito per i contratti preliminari di vendita stipulati dalla con i terzi promissari subacquirenti, considerato che la sola Parte_1
produzione in giudizio dei contratti preliminari dalla quale emerge solamente che l'attrice ha ricevuto per ognuno la somma di € 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, non è idonea a dimostrare che la stessa abbia poi effettivamente restituito l'importo di €30.000,00 ciascuno, quale doppio della caparra confirmatoria. L'appellante avrebbe dovuto, anche in questo caso, produrre in giudizio le quietanze attestante l'avvenuto pagamento come dalla stessa unicamente dedotto a sostegno dell'appello.
L'ultimo motivo di appello relativo al governo delle spese anche di primo grado in applicazione del art 91 cpc non ha rilievo autonomo, essendo la richiesta di condanna alla refusione delle spese processuali ricollegata, quale conseguenza, esclusivamente all'accoglimento dell'appello nel merito.
Le spese del giudizio
Nulla deve disporsi in ordine alle spese nei confronti dell'appellata
[...]
poiché la condanna alle spese processuali si fonda Controparte_1
sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
pertanto, la stessa non può essere pronunciata in favore della parte contumace vittoriosa che non abbia espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsata (Cass. civ. Sez. lavoro, 13/06/2014, n. 13491).
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, essendo stato l'appello respinto, ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Nulla per le spese del grado di appello nei confronti dell'appellata contumace
, in persona del liquidatore p.t.; Controparte_1
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Napoli, addì 27.10.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1998 dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Primizia (C.F. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE) alla Piazzetta
Pirozzi n. 11, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
-appellante-
E
C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Liquidatore,con sede in Vairano Patenora, Via De Gasperi n. 35;
-appellato contumace-
FATTO E DIRITTO Primo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2011 citava Parte_1
in giudizio la deducendo: di aver stipulato con la Controparte_1
convenuta un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un terreno sito in
Sabaudia alla località "Colle d'Alba", riportato in catasto terreni al foglio 6, particelle 172, 173, 174, 175, 184, 185, 365 e 366, per il prezzo complessivo di €
140.000,00; di aver già corrisposto la somma di € 115.000,00, di cui € 45.000,00
a titolo di caparra confirmatoria;
di aver sopportato la spesa di € 30.000,00 per la redazione di un progetto architettonico;
di aver versato, su richiesta della convenuta, la somma di € 7.400,00 al per debiti Parte_2
condominiali gravanti sulla stessa convenuta;
di aver sottoscritto due preliminari di vendita aventi ad oggetto il trasferimento di unità abitative da realizzare sul terreno promesso in vendita dalla società convenuta;
di essere stata costretta a restituire la somma di € 60.000,00 complessiva ai promissari acquirenti dei predetti due preliminari di vendita, pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta, attesa l'impossibilità di concludere i rispettivi contratti definitivi, per colpa addebitabile alla società convenuta;
che la società convenuta, nonostante la scadenza del termine del 31.12.2008 per la stipula del contratto definitivo e nonostante i ripetuti solleciti, non aveva proceduto alla stipula di detto contratto;
che, da indagini effettuate dal tecnico incaricato dall'attrice, era emerso che la particella 185 promessa in vendita non è di proprietà della società convenuta ma di . Persona_1
Ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di dichiarare ed accertare l'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il contratto preliminare per cui è causa e, per l'effetto, di risolvere detto contratto preliminare, nonché di condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 160.000,00, già versata a titolo di caparra e acconti, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta, oltre interessi e spese processuli. Tanto esposto, l'attrice spiegava le seguenti testuali richieste conclusive:
“accogliere la presente domanda e, per l'effetto, accertato e dichiarato
l'inadempimento da parte della società convenuta degli obblighi contrattuali assunti con il contratto preliminare di vendita in atti, dichiarare la risoluzione del suddetto contratto e, per l'effetto, condannare la società convenuta: alla restituzione, in favore dell'attrice della somma di euro 160.000,00, quale caparra ed acconti di vendita versati, nonché a pagare il risarcimento del danno arrecato dalla stessa alla signora , nella misura di euro 97.400,00 Parte_1
e/o in quella diversa somma che il giudice adito riterrà equa, il tutto oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali ex art. 15 t.p., diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto antistatario procuratore”.
Nel giudizio così incardinato, si costituiva la Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, la società convenuta eccepiva l'inefficacia nei suoi confronti del contratto preliminare per cui è causa, attesa la sottoscrizione da parte di
, allora presidente del consiglio amministrativo senza i Parte_3
relativi poteri. Ancora, deduceva di non aver mai ricevuto le somme asseritamente versate dalla controparte e che l'attrice non aveva corrisposto le ulteriori somme di cui all'atto introduttivo di giudizio. Evidenziava, altresì, l'irrilevanza della circostanza che la particella 185 promessa in vendita non fosse di proprietà della società convenuta.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2518/2020, pubblicata in data 29.10.2020, così provvedeva: “in accoglimento della domanda attorea, risolve il contratto preliminare stipulato tra e la società Parte_1
per grave inadempimento imputabile a quest'ultima; Controparte_2
rigetta le altre domande proposte dall'attrice; compensa interamente le spese di lite”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza, sulla base di cinque motivi di gravame.
Con un primo motivo l'appellante deduceva il “difetto di motivazione, motivazione inadeguata o insufficiente” in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, il quale avrebbe deciso senza specificare il percorso logico seguito concretizzatosi nella decisione adottata.
Con un secondo motivo, lamentava che il Giudice avrebbe errato nel non accogliere la domanda relativa alla restituzione del doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c., stante la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare, in quanto il versamento della caparra confirmatoria si evincerebbe chiaramente dallo stesso contratto preliminare, non disconosciuto dalla controparte.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si doleva del rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di prova in ordine alla corresponsione di somme di denaro per la redazione del progetto architettonico, nonché per il pagamento dei debiti dell'appellata nei confronti del . Evidenziava di aver depositato Parte_2
presso la sezione urbanistica del Comune di Sabaudia in data 01.09.2008 il progetto, poi rimasto bloccato per mancata stipula del definitivo, e di aver versato al la somma di euro 7400,00 mediante sei bollettini postali. Parte_2
Con il quarto motivo di gravame l'appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto indimostrata la corresponsione a favore dei terzi promissari della somma di € 60.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Sosteneva l'appellante che “agli atti del giudizio vi sono le quietanze da cui si evince che la è stata costretta a corrispondere a Parte_1
ciascun promissario acquirente il doppio della caparra versata al momento della stipula dei preliminari di vendita”.
Con il quinto motivo l'appellante chiedeva di “riformare la sentenza nella parte relativa al governo delle spese in applicazione dell'art 91 cpc” con richiesta di condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante, pertanto, chiedeva all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza n. 2518/2020 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -
IV sez. civile - G.M., Dott.ssa Alessandra Tedesco, nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 800814/2010, pubblicata in data 29.10.2020, condanni la società appellata r. I.: alla restituzione, in favore Controparte_2
dell'odierna appellante, della somma di euro 160.000,00 quale caparra ed acconti di vendita versati in esecuzione del preliminare;
nonché, al risarcimento del danno arrecato all'appellante nella misura di euro 97.400,00 e/o nella diversa somma che il giudice adito riterrà equa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite, di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione.”
La seppure regolarmente citata in giudizio, Controparte_3
non si costituiva e rimaneva volontariamente contumace nel presente grado di appello.
Precisate le definitive conclusioni e depositate note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, rileva la Corte che si è ormai formato il giudicato interno relativamente alla statuizione contenuta nella sentenza appellata ed avente ad oggetto la risoluzione del contratto preliminare, non essendo stata proposta alcuna impugnazione sul punto. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Non coglie il segno il primo motivo di gravame, con il quale si è dedotto un vizio della motivazione in quanto il primo Giudice non avrebbe chiarito il percorso logico e giuridico utilizzato ai fini del decidere.
Come è noto, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111 Cost. e nel processo civile dall'art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ., ma ricorre nullità processuale qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile. Detto vizio di motivazione non sussiste nel caso di specie poiché la motivazione non è né mancante, né apparente e consente pienamente di percorrere il ragionamento svolto dal primo Giudice che si fonda sul rilievo della contestazione specifica da parte della società convenuta dei pagamenti dedotti in giudizio dalla controparte e della mancata dimostrazione degli stessi in giudizio sia in ragione del mancato deposito degli assegni indicati, sia in ragione degli esiti confessori dell'interrogatorio formale raccolto all'udienza del 23.04.2015 in ordine al mancato pagamento di somme in favore della convenuta medesima.
Anche il secondo motivo di appello è destituito di pregio.
Dall'esame del motivo in questione, peraltro articolato in modo assai scarno, si evince che l'appellante ha fondato la propria doglianza esclusivamente sulla pretesa efficacia probatoria delle risultanze di cui al preliminare de quo quanto all'indicazione degli importi, date e numeri degli assegni bancari che sarebbero stati riscossi dalla promittente venditrice a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo della futura vendita.
Al riguardo, ritiene questa Corte che, come correttamente opinato dal Giudice di prime cure, la sola indicazione delle somme di cui agli assegni menzionati nel preliminare non costituisce prova dell'effettivo pagamento a favore della promittente la vendita, tenuto conto che, in seguito alla contestazione specifica da parte di quest'ultima di aver ricevuto detto pagamento, nulla ha dimostrato in merito l'odierna appellante.
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, la caparra ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario ma l'effetto proprio della caparra si perfeziona al momento della riscossione della somma recata dall'assegno, e quindi salvo buon fine, con l'ulteriore specificazione che in caso di pagamento effettuato mediante assegni, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (Cass civile sez. VI, 05/12/2016, n.24747). La caparra, infatti, ha natura reale, sicchè gli effetti giuridici della stessa non si verificano nel caso in cui la somma di denaro (o l'altra cosa fungibile) non venga consegnata al venditore (Cass. n. 5424 del 2002, secondo cui la caparra confirmatoria costituisce un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato, ed. contratto principale). Ora, tenuto conto della funzione dell'assegno bancario, la caparra ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio della caparra al momento della riscossione della somma recata dall'assegno, e quindi salvo buon fine.
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni avanzate dalla società promittente la vendita, la ha ammesso, in sede di interrogatorio formale svoltosi Parte_1
in primo grado, di non aver intestato gli assegni alla controparte, ma a soggetti diversi. Infatti, all'udienza del 23.04.2015 la ha dichiarato “E' vero, Parte_1
preciso di aver rilasciato gli assegni, oltre ad averli intestati a , Persona_2
cognato di , nonché a , marito di Parte_3 Persona_3 Parte_3
, preciso di aver dato altresì un'altra parte in contanti un'altra parte
[...]
della somma di circa 7.000,00 euro a , altro cognato di Persona_4
; Preciso di aver intestato assegni postali in favore di tali Parte_3 soggetti poiché fu la a chiedermelo non avendo lei stessa un conto Parte_3
corrente…. E' vero gli assegni del preliminare non sono stati incassati dalla
Cooperativa ma mi risulta che furono incassati dai soggetti formalmente intestatari come mi riferiscono loro stessi…” (cfr. verbale interrogatorio formale del 23.04.2015).
Tali dichiarazioni provano l'esatto contrario di quanto dedotto dall'appellante in quanto dimostrano l'incasso degli assegni e dei contanti da parte di soggetti diversi dalla società promittente la vendita senza che sia seguito alcun approfondimento allegativo (e, di conseguenza, dimostrativo) da parte della in relazione alla vicenda in esame. D'altro canto, l'appellante non Parte_1
ha impugnato il valore confessorio ai fini del giudizio attribuito dal primo Giudice alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale.
Per quanto riguarda le altre domande risarcitorie proposte dall'attrice e rigettate in primo grado, anche sul punto l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Ebbene, l'odierna appellante non ha adeguatamente dimostrato i danni che la stessa avrebbe subito in conseguenza dell'inadempimento della , ad CP_2
esempio depositando nei termini di legge i bollettini di pagamento dei debiti che asserisce di aver saldato nei confronti del , nonchè le quietanze Parte_2
relative al pagamento di €30.000.00 per la redazione del progetto architettonico. Né emerge detta prova alla luce delle complessive emergenze processuali. E se nessun danno è stato dimostrato dalla , la Parte_1
domanda risarcitoria va rigettata, perché ai sensi dell'art. 1223 c.c. il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui (cfr. Cass. civ. sez.
I, 27/05/2009, n.12354).
Del resto, l'appellante si è limitata, con l'impugnazione proposta, a riferire che il progetto architettonico sarebbe stato depositato presso il comune di Sabaudia ove è poi rimasto bloccato per la mancata conclusione del definitivo e di aver pagato al la complessiva somma di euro 7.400,00 mediante sei Parte_2
bollettini postali senza altra indicazione.
Stesso discorso va seguito per i contratti preliminari di vendita stipulati dalla con i terzi promissari subacquirenti, considerato che la sola Parte_1
produzione in giudizio dei contratti preliminari dalla quale emerge solamente che l'attrice ha ricevuto per ognuno la somma di € 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, non è idonea a dimostrare che la stessa abbia poi effettivamente restituito l'importo di €30.000,00 ciascuno, quale doppio della caparra confirmatoria. L'appellante avrebbe dovuto, anche in questo caso, produrre in giudizio le quietanze attestante l'avvenuto pagamento come dalla stessa unicamente dedotto a sostegno dell'appello.
L'ultimo motivo di appello relativo al governo delle spese anche di primo grado in applicazione del art 91 cpc non ha rilievo autonomo, essendo la richiesta di condanna alla refusione delle spese processuali ricollegata, quale conseguenza, esclusivamente all'accoglimento dell'appello nel merito.
Le spese del giudizio
Nulla deve disporsi in ordine alle spese nei confronti dell'appellata
[...]
poiché la condanna alle spese processuali si fonda Controparte_1
sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
pertanto, la stessa non può essere pronunciata in favore della parte contumace vittoriosa che non abbia espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsata (Cass. civ. Sez. lavoro, 13/06/2014, n. 13491).
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, essendo stato l'appello respinto, ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Nulla per le spese del grado di appello nei confronti dell'appellata contumace
, in persona del liquidatore p.t.; Controparte_1
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Napoli, addì 27.10.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio