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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2534/2024 del R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Vittorio Marino ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (Cz) alla via C. Colombo n. 40;
RICORRENTE
E nato ad [...] il [...], C.F. CP_1
; CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 10.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 il 30.07.2016. In punto di fatto la ricorrente ha esposto che dall'unione coniugale non
[...] sono nati figli e che in seguito al decreto di omologa n. 540/2020 del 17.02.2020 non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale con il resistente.
All'udienza del 3.02.2025 è stata dichiarata la contumacia della parte resistente e, in accoglimento della richiesta della parte, la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
1/2 La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa del 17.02.2020.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della insussistenza con riferimento a tale pronuncia di una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il 30.07.2016; CP_1
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2534/2024 del R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Vittorio Marino ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (Cz) alla via C. Colombo n. 40;
RICORRENTE
E nato ad [...] il [...], C.F. CP_1
; CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 10.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 il 30.07.2016. In punto di fatto la ricorrente ha esposto che dall'unione coniugale non
[...] sono nati figli e che in seguito al decreto di omologa n. 540/2020 del 17.02.2020 non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale con il resistente.
All'udienza del 3.02.2025 è stata dichiarata la contumacia della parte resistente e, in accoglimento della richiesta della parte, la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
1/2 La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa del 17.02.2020.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della insussistenza con riferimento a tale pronuncia di una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il 30.07.2016; CP_1
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2