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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1494/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1829/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 255/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 17 e pubblicata il 22/01/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJA01T00059 IRES-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1, ricorrente per riassunzione:
confermare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 23/09/11 e, per l'effetto, annullare l'Avviso di Accertamento n. RJA01T100059/2009, in riferimento all'anno d'imposta 2004.
Condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, nessuna fase esclusa.
Per l'Agenzia delle Entrate:
riformare la decisione di primo grado e ritenere, quindi, integralmente legittimo l'avviso di accertamento.
Condannare il riassumente alle spese processuali anche con riferimento al giudizio in Cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stato accertato quanto segue:
Ricorrente_1 , imprenditore edile, titolare dell'omonima impresa, ha svolto, dall'11.3.1999, l'attività di costruzione di edifici e l'esecuzione di lavori di ingegneria civile.
In data 18/4/2007 veniva avviata dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Riposto una verifica sostanziale ai sensi dell'art. 30 della L. n. 526/1999 ai fini della corretta applicazione della L. n. 488/1992 nonché ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi – ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del DPR n. 633/1972, 33 del DPR n. 600/1973 e della L. n. 4/1929 – nei confronti della società, citata in premessa, Società_1 S.r.l., cod. fisc. P.IVA_1, con sede in Giarre (CT), Indirizzo_1.
Ricorrente_1 ha rivestito la qualità di socio di Società_1 S.r.l. dal 28/2/2001 al 9/2/2011, per una quota di maggioranza pari al 60% del capitale sociale della stessa.
I verificatori, in seguito all'esame delle scritture contabili di Società_1 S.r.l. e di ulteriore documentazione bancaria inerenti i conti correnti della società oggetto di controllo, rilevavano che Ricorrente_1 aveva eseguito – quale socio – i seguenti apporti al capitale sociale:
- anno 2002 euro 264.000,00;
- anno 2003 euro 457.617,00;
- anno 2004 euro 1.329.123,00; - anno 2005 euro 1.889.820,00;
- anno 2006 euro 1.649.991,00.
Ad ulteriore sostegno delle proprie affermazioni, Ricorrente_1 esibiva altra copiosa documentazione contabile e fiscale indicata nel Processo Verbale di Constatazione del 29/11/2007, tra cui il libro verbali assemblee e le schede contabili della diversa società Società_2 S.r.l. allo stesso riconducibile.
Tale ultima società – il cui oggetto sociale era la vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari – era stata costituita in data 5/12/1992 (cessando la propria attività in data 7/5/2008) ed era stata, altresì, rappresentata da Ricorrente_1, il quale aveva anche rivestito la qualità di socio nella misura del 50%.
Nel corso della verifica, i soci di Società_1 S.r.l. Nominativo_1 e Nominativo_2 esibivano una dichiarazione a mezzo della quale affermavano di aver ricevuto in donazione dal padre Ricorrente_1 la provvista in denaro oggetto dei successivi apporti in Società_1 S.r.l..
Sempre dall'esame del citato PVC del 29/11/2007 si evinceva, inoltre, che Ricorrente_1 aveva fornito ai verificatori riscontro documentale in ordine alle movimentazioni di denaro in favore di Società_1 S.r.l., sia direttamente che da parte dei figli Nominativo_2 ed Nominativo_1 tra cui:
- prelevamenti dal c/c Con._Cor._1 acceso presso il Banca_1 (oggi Banca_2) per complessivi euro 2.309.000,00;
- prelevamenti dal c/c Con._Cor._2 acceso presso il Banca_1 (oggi Banca_2) per complessivi euro 344.785,00;
- prelevamenti dal c/c Con._Cor._3 acceso presso il Banca_1 (oggi Banca_2) per complessivi euro 610.000,00;
- prelevamenti dal c/c Con._Cor._4 acceso presso il Banca_1 (oggi Banca_2) per complessivi euro 1.110.132,00;
- vendite di n. 2 edifici siti in Giarre, già costruiti dalla ditta individuale edile di Ricorrente_1, con esibizione in copia di n. 14 fatture di vendita emesse tra il 2001 ed il 2006, per un importo complessivo di euro
1.461.354,00;
- mutuo del 7/12/2001 a rogito Notar Nominativo_3 importo finanziato euro 550.000,00;
- prestito elargito dal padre dell'odierno ricorrente, Nominativo_2, di euro 275.000,00 ricevuto il 12/6/2005, sulla scorta di una scrittura privata esibita ai militari nel corso della verifica;
- verbale di assemblea ordinaria della società Società_3 S.r.l. dell'1/7/2006, (della quale Ricorrente_1 era stato socio dal 24/5/2004 al 9/2/2011 per una quota del 73% del capitale sociale) concernente la distribuzione ai soci in relazione alle quote sociali di utili pari ad euro 150.000,00, già oggetto di tassazione,
e quindi 73.000,00 euro in favore dell'odierno ricorrente;
- verbale di assemblea ordinaria della società Società_2 S.r.l. (cfr. all. n. 6) dell'1/7/2006, concernente la distribuzione ai soci in relazione alle quote sociali di utili pari ad euro 380.000,00, già oggetto di tassazione,
e quindi 190.000,00 euro in favore dell'odierno ricorrente, socio per il 50% del capitale sociale come già esposto e documentato;
- scrittura privata del 23/8/2004 concernente la promessa di vendita di un'unita immobiliare sita in Giarre, Indirizzo_2, con indicazione delle modalità di pagamento i favore di Ricorrente_1 dell'importo di euro 300.000,00 complessivi;
- prelevamenti legittimamente effettuati da Ricorrente_1 dal c/c Con._Cor._5, poi Con._Cor._6 intestato alla società Società_2 S.r.l. ed acceso presso il Banca_1 (oggi Banca_2), per un importo complessivo di euro 1.605.564,00;
- prelevamenti legittimamente effettuati da Ricorrente_1 dal c/c Con._Cor._7 intestato alla società Società_3 S.r.l. ed acceso presso il Banca_1 (oggi Banca_2), per un importo complessivo di euro 695.551,00.
Il Processo Verbale di Constatazione del 29/11/2007 si concludeva con la mancata emersione di violazioni formali e di violazioni di natura sostanziale – ai fini delle II.DD. e dell'IVA - da parte di Società_1 S.r.l. in relazione ai contributi ex L. n. 488/1992.
Veniva quindi avviata ulteriore verifica nei confronti di Ricorrente_1, in qualità di titolare della ditta individuale, in ordine ai profili rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del DPR n. 633/1972, art. 33 del DPR n. 600/1973 e della L. n. 4/1929.
Essa attività di verifica veniva compendiata nel processo verbale di constatazione del 25.2.2008, con il quale i verificatori procedevano ai controlli nei confronti della ditta individuale di Ricorrente_1 che si traducevano nella riconciliazione delle fatture con le registrazioni, nella riconciliazione delle registrazioni con le liquidazioni
IVA e nella riconciliazione dei dati dei conti e sottoconti, giungendo ad affermare che anche i conferimenti effettuati dai soci in Società_1 S.r.l. nell'anno 2004 – euro 1.329.123,00 – fossero da considerare ricavi non dichiarati, attribuiti pertanto a maggior reddito della ditta individuale Ricorrente_1 per euro 1.304.100,00, con Iva dovuta (10% dell'imponibile) pari ad euro 130.410,00.
Venivano inoltre contestate al ricorrente le seguenti violazioni sostanziali:
- Presentazione di infedele dichiarazione dei redditi ex art. 1 DPR 600/1973;
- Presentazione di infedele dichiarazione IVA ex art. 5, co. 4, d. lvo 471/1997 per il predetto importo di
€ 130.410,00 ed omessi fatturazioni ai sensi dell'art. 21 dpr 633/1972
Ne scaturiva il procedimento penale Numero_1 RGNR nei confronti di Ricorrente_1 + 7 che si concludeva con decreto di archiviazione del GIP in data Data_1.
Con altra informativa di PG del 27.2.2008 veniva contestato nei confronti di Ricorrente_1 il reato di cui all'art. 4 d. lvo n. 74/2000 in relazione ai medesimi apporti di capitali in Società_1
In data 15.4.2008 il contribuente riepilogava per come segue le entrate per complessivi € 8.970.207,00, dal
2002 al 2006 dalla sua ditta individuale:
- euro 7.078.395,00 per vendite immobiliari (n. 4 atti nel 2003, n. 25 atti nel 2004, n. 13 atti nel 2005, n. 18 atti nel 2006);
- euro 1.316.812,00 per prelevamenti bancari giustificati;
- euro 300.000,00 per caparra vendita del 23/8/2004;
- euro 275.000,00 per prestito del 12/6/2005.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania emetteva in data 26/5/2009, ai fini IRPEF/IVA, nei confronti di Ricorrente_1, l'Avviso di Accertamento n. RJA01T100059/2009 in riferimento all'annualità d'imposta 2004, poi notificato in data 17/7/2009.
Nello specifico, l'Ufficio accertava per l'anno 2004 ricavi e reddito non dichiarati per euro 1.304.100,00, ai sensi dell'art. 1, del DPR n. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi, con applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997.
Ai fini IVA, l'Ufficio contestava la mancata emissione, e conseguente mancata registrazione, di fatture relative ad operazioni imponibili, con un recupero pari ad euro 130.410,00, oltre interessi e sanzioni.
In ragione di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate richiedeva al contribuente il pagamento dei seguenti importi:
- Irpef oltre interessi al 20/06/2009 euro 651.442,16
- Add. Regionale oltre interessi al 20/06/2009 euro 13.028,95
- IVA oltre interessi al 20/06/2009 euro 145.708,16
- Add. Comunale oltre interessi al 20/06/2009 euro 6.515,03
- Sanzioni IRPEF, Add. Regionale e IVA euro 865.271,00
TOTALE euro 1.681.966,60
Con ricorso tempestivamente proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania (n.
12917/2009 R.G.), Ricorrente_1 impugnava detto Avviso di Accertamento n. RJA01T100059/2009.
Eccepiva, in particolare, la nullità dell'atto impugnato, l'infondatezza dell'accertamento, l'illegittimità ed erroneità delle valutazioni della GdF, l'inconsistenza ed infondatezza della determinazione induttiva dei maggiori ricavi accertati in capo ad esso contribuente, anche alla luce delle osservazioni al PVC integralmente trascritte nel corpo del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania chiedendo il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'impugnato Avviso di Accertamento.
Con sentenza n. 23/09/11 del 9/12/2010, depositata in data 13/1/2011, la CTP di Catania accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice adito, in parte motiva, affermava che l'Ufficio nell'emissione dell'Avviso di Accertamento impugnato non aveva correttamente esaminato e vagliato l'operato dei verificatori, essendosi limitati a trasfondere supinamente le erronee conclusioni alle quali erano pervenuti i verificatori medesimi, omettendo qualsivoglia valutazione critica sul procedimento seguito dalla GdF o sull'attitudine delle dichiarazioni volte a costituire valida presunzione a sostegno dell'accertamento.
Avverso la citata sentenza n. 23/09/11 proponeva appello l'Ufficio con atto del 05/07/2011 (giudizio n.
4649/2011 R.G.), sulla scorta di due motivi di impugnazione: violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto (art. 32 e 39 DPR 600/1973).
Il contribuente rilevava, in coerenza, che tutte le movimentazioni bancarie trovavano ampio riscontro nella contabilità ordinaria dell'impresa, così come risultava chiaramente dal P.V.C. del 25/2/2008 e che i conferimenti effettuati in Società_1 S.r.l. – già tassata nella attività edilizia - erano stati ampiamenti giustificati sia alla Guardia di Finanza in sede di verifica, sia all'Agenzia delle Entrate con apposite osservazioni ex art. 12 comma 7 Legge 212/2000.
Con sentenza n. 255/17/16, dei dì 4/6/2015 - 22/1/2016, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia –
Sezione Staccata di Catania accoglieva – parzialmente - l'appello proposto dall'Ufficio e, per l'effetto, rideterminava i ricavi non contabilizzati nella misura di 1/3 con riferimento alla posizione di Ricorrente_1 e 2/3 per i figli Nominativo_2 e Nominativo_1.
Statuiva, infine, la Commissione Tributaria Regionale – a chiusura della motivazione resa – che, essendo tre i soggetti coinvolti nella vicenda oggetto del giudizio (il ricorrente Ricorrente_1 ed i figli Nominativo_2 e Nominativo_1), la quota da attribuire all'appellato era da ritenere pari a 1/3, riducendo pertanto a euro 434.700,00 l'originario importo di ricavi asseritamente non contabilizzati di euro 1.304.100,00.
Avverso la superiore statuizione della CTR Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso per Cassazione (n. 13417/2016 R.G.), sulla scorta di cinque motivi di gravame:
1) Error in iudicando (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Con tale doglianza l'odierno ricorrente rilevava la falsa applicazione di norme giuridiche sostanziali, riguardanti l'applicazione delle presunzioni legali previste art. 32, comma 1, 2 del DPR n. 600/1973; art. 51, comma 2, n. 2) del DPR n. 633/1972 per omessa valutazione delle prove e degli elementi risultanti dalle scritture contabili dell'impresa individuale.
Nello specifico, sosteneva che il Giudice di secondo grado aveva omesso di valutare che il flusso di denaro confluito nel conto corrente di Ricorrente_1 (imprenditore edile) derivava esclusivamente dalla vendita di 60 immobili, dalla stipula di un apposito mutuo ipotecario e da caparre incassate per la stipula di preliminari di vendita.
2) Violazione e/ falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2) del DPR n. 600/1973; art. 51, comma 2, n. 2) del DPR n. 633/1972 e art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). L'odierno ricorrente, con detto motivo di gravame, censurava la statuizione della CTR in riferimento alla asserita mancata dimostrazione delle movimentazioni bancarie del contribuente deducendo, diversamente, che i singoli prelevamenti operati su conti correnti bancari derivano da operazioni imponibili già fatturati (vendita di immobili).
3) Violazione degli artt. 39 DPR 600/1973, art. 54 DPR 633/1972 e art. 2729 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). In quanto nello specifico l'Ufficio non avrebbe raggiunto la prova circa le asserite irregolari operazioni effettuate dall'odierno ricorrente sui conti correnti dei familiari che risultavano – peraltro – giustificate in re ipsa in virtù del rapporto familiare intercorrente fra i soggetti.
4) Error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 DPR 600/1973 e art. 51 del
DPR n. 633/1972 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Ricorrente_1, al riguardo, sottolineava la contraddittorietà della motivazione adottata dal Giudice d'appello nella parte in cui, riconoscendo le operazioni non giustificate in € 1.304.100,00 aveva, tuttavia, ritenuto congruo ridurre di 1/3 i ricavi non contabilizzati per € 434.700,00, omettendo di specificare analiticamente quali fossero i prelevamenti che, invece, ritenevano giustificati (pur avendo l'odierno ricorrente fornito analiticamente prova dei prelevamenti e i versamenti effettuati).
5) Insufficiente e contraddittoria motivazione, art 360 c.p.c, comma 1, n. 5, in relazione agli artt. 7 e 12, comma 7, Legge 27/7/2000, art. 42 DPR 600/1973, e art. 56 DPR 633/1972. Nell'ultimo motivo di ricorso,
Ricorrente_1 rilevava che la CTR aveva integralmente omesso la valutazione e considerazione di un elemento fondamentale nel contraddittorio endoprocedimentale, rappresentato dalle osservazioni difensive trasmesse all'Agenzia delle Entrate in data 16/4/2008. Tale omissione aveva così condotto ad un'erronea ricostruzione dei fatti oggetto della controversia.
In data 5/7/2016 l'Ufficio proponeva controricorso e ricorso incidentale concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso di Ricorrente_1; in via incidentale, l'Ufficio deduceva che la stessa Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente rideterminato nella misura di 1/3 i ricavi non contabilizzati in capo a Ricorrente_1.
Con tempestivo controricorso per contraddire al ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, Ricorrente_1 chiedeva l'integrale rigetto del ricorso incidentale poiché era stata omessa la valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla mancata valutazione, nel contraddittorio endoprocedimentale, delle osservazioni difensive notificate all'Agenzia delle Entrate. Eccepiva trattarsi di un contegno che - mutatis mutandis – si poneva in netto contrasto con l'art. 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e che avrebbe determinato ex se la caducazione del provvedimento medesimo.
Con ordinanza della Corte di Cassazione n. 25010/2024 del 12/9/2024, pubblicata in data 17/9/2024, rigettando il ricorso principale di Ricorrente_1, accoglieva il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassando, con rinvio ad altra sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, la sentenza n. 255/17/16 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 4/6/2015, per ulteriore esame in relazione al profilo probatorio delle movimentazioni e per la liquidazione delle spese di lite.
Ricorrente_1, ai sensi dell'art. 63 D. Lvo 546/1992, provvedeva alla riassunzione del giudizio deducendo:
1) La violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e del principio di cristallizzazione del fatto in parte qua ex art. 360, co. 4, cpc;
2) La legittimità della provvista in titolarità a Ricorrente_1 e delle relative movimentazioni;
3) L'inesistenza del vizio, sul profilo probatorio, relativo alla analiticità e non genericità della prova offerta, con violazione del principio dell'onere della prova in capo all'Ufficio ex artt. 39 dpr n. 600/1973 e 54 dpr
633/1972.
Rilevava che le entrate della ditta individuale a lui facente capo, negli anni in questione, trovavano giustificazione nelle osservazioni al pvc del 25.2.2008 e nella documentazione ivi richiamata consistente in:
1) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto dell'1/9/1992, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, trascritto a Catania il 3/9/1992 ai nn. Num_1 e registrato a Giarre il 7/9/1992 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva acquistato da potere di Nominativo_4 Nominativo_5 Nominativo_6
, Nominativo_7, Nominativo_8, Nominativo_9 Nominativo_10, Nominativo_11, Nominativo_12, Nominativo_13 (cod. fisc. CF_1), Nominativo_14, Nominativo_15 e Nominativo_16 (cod. fisc. CF_2) una sezione di terreno edificabile con insistente casetta terrana ivi descritti al prezzo di £ 102.000.000 (oggi euro 52.678,60), somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
2) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto dell'1/2/1999, Rep n. Num_1 – Racc. n. Num_1, trascritto a Catania il 9/2/1999 ai nn. Num_1 e registrato a Giarre in pari data al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva acquistato da potere di Società_2 S.r.l. un appezzamento di terreno edificabile ivi descritto al prezzo di £ 810.000.000 (oggi euro 418.330,09), somma corrisposta contestualmente alla stipula dell'atto medesimo;
3) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto dell'1/12/2000, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, trascritto a Catania il 5/12/2000 ai nn. Num_1 e registrato a Giarre in pari data al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva acquistato da potere di Nominativo_17 il fabbricato in corso di costruzione ivi descritto al prezzo di £ 250.000.000 (oggi euro 129.114,22), somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
4) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_18 in Catania del 15/5/2001, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, trascritto a Catania il 25/5/2001 ai nn. Num_1 e registrato in data 31/5/2001 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_19, Nominativo_20 e Nominativo_21, ciascuna per la propria quota, un corpo di case terrane tra loro contigue ivi descritte al prezzo di £ 380.000.000 (oggi euro 196.253,62), somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
5) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto del 27/6/2001, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Giarre il 4/7/2001 al n. Num_1 e trascritto a Catania il 5/7/2001 ai nn. Num_1 con il quale Ricorrente_1 aveva venduto ad Nominativo_22, Nominativo_23 ed Nominativo_24 (all'epoca minorenni e rappresentati dai genitori) un appartamento per civile abitazione in corso di costruzione ed un vano garage ivi descritti al prezzo di £ 150.000.000 (oggi euro 77.468,53), somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
6) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_25 in Giarre del 6/8/2001, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Giarre il 7/8/2001 al n. Num_1 e pubblicato a Catania l'8/8/2001 ai nn. Num_1 con il quale Ricorrente_1 aveva acquistato da potere di Nominativo_26 e Nominativo_27 una bottega ivi descritta al prezzo di £ 134.500.000 (oggi euro 69.463,45), somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
7) atto di mutuo fondiario a rogito Notar Nominativo_28 in Catania del 7/12/2001, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, pubblicato a Catania il 10/12/2001 ai nn. Num_1 e registrato a Giarre l'11/12/2001 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva ricevuto, quale mutuatario, dal Banca_1 S.p.A. (oggi Banca_2 S.p. A.), quale mutuante, £ 1.400.000.000 (oggi euro 723.039,66), con rimborso in n. 20 rate semestrali posticipate;
8) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto del 13/12/2002, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Giarre il 23/12/2002 al n. Num_1 e trascritto a Catania il 30/12/2002 ai nn. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_29 un appartamento per civile abitazione ivi descritto al prezzo di euro 75.100,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
9) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto del 27/12/2002, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Giarre il 7/1/2003 al n. Num_1 e trascritto a Catania l'8/1/2003 ai nn. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_30 (all'epoca minorenne e rappresentata dai genitori) un appartamento per civile abitazione ed un ampio vano garage ivi descritti per il prezzo di euro 140.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
10) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto del 27/12/2002, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, trascritto a Catania il 31/12/2002 ai nn. Num_1 e registrato a Giarre il 7/1/2003 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_30 (all'epoca minorenne e rappresentata dai genitori) un appartamento per civile abitazione ed un vano garage ivi descritti per il prezzo di euro 130.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
11) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto del 26/6/2003, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, trascritto a Catania il 28/6/2003 ai nn. Num_1 e registrato a Giarre l'1/7/2003 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_31 un appartamento per civile abitazione ed un vano garage ivi descritti al prezzo di euro 76.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
12) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 21/12/2004, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 4/1/2005 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_32 un locale bottega ivi descritto al prezzo di euro 43.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
13) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto del 17/5/2005, Rep. n. Num_1 – Racc. n. 28960 e registrato a Giarre il 19/5/2005 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_33 un appartamento per civile abitazione ivi indicato al prezzo di euro 66.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
14) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 21/9/2005, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 21/9/2005 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_34 un appartamento ed un garage ivi descritti al prezzo di euro 95.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
15) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 25/10/2005, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 26/10/2005 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_35 e Nominativo_36 un appartamento ed un garage ivi descritti al prezzo di euro 134.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
16) atto di mutuo fondiario a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 31/10/2005, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 31/10/2005 al n. Num_1, con il quale Società_2 S.r.l. (rappresentata da Ricorrente_1 in qualità di Presidente del C.d.A. ed intervenuto anche in proprio quale fideiussore) aveva ricevuto, quale mutuataria, dal Banca_1 S.p.A. (oggi Banca_2 S.p.A.), quale mutuante, la somma di euro 1.000.000,00, con rimborso in n. 180 rate mensili posticipate;
17) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 9/12/2005, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 21/12/2005 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_37
un appartamento ed un garage ivi descritti al prezzo di euro 83.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
18) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 15/3/2006, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 25/3/2006 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_38 un appartamento ed un garage ivi descritti al prezzo di euro 112.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
19) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 27/6/2006, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 29/6/2006 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nom._40 un appartamento, un garage ed un locale deposito ivi descritti al prezzo di euro 200.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
20) atto di mutuo fondiario a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 5/12/2007, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania l'11/12/2007 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva ricevuto, quale mutuatario, dal Banca_1 S.p.A. (oggi Banca_2 S.p.A.), quale mutuante, la somma di euro 900.000,00, con rimborso in n. 40 rate semestrali posticipate;
21) atto di cessione di contratto preliminare e compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 24/7/2009 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto alla società Società_4 S.r.l., cessionaria del contratto preliminare da potere di Nominativo_41, un fabbricato ad uso commerciale ivi descritto per l'importo di euro 1.250.000,00, di cui euro 250.000,00 già versati con assegni circolari emessi in data 29/3/2004 ed euro 1.000.000,00 con il netto ricavo del mutuo in corso di perfezionamento.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate contestando quanto avversariamente affermato e chiedendo venisse riconosciuta, in riforma della decisione di primo grado, l'integrale legittimità dell'avviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 32 del d. p. r. n. 600/1973 pone una presunzione di reddito a carico degli imprenditori, sia per i versamenti che per i prelevamenti se il contribuente non ne indica il beneficiario e purchè non risulti dalle scritture contabili.
Tale presunzione opera anche per i prelevamenti, che di norma costituiscono un costo ovvero un impiego di redditi, in quanto la norma richiamata assume, da un lato, che gli stessi siano stati utilizzati per effettuare un acquisto non contabilizzato, concernente l'attività di impresa e, da un altro, che al costo non contabilizzato corrisponda un ricavo anch'esso non contabilizzato.
Analoga presunzione è stabilità in materia di IVA dall'art. 51 del d. p. r. n. 633/1972.
Con specifico riguardo agli accertamenti fondati su verifiche dei conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, che si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, gli accrediti quali ricavi e gli addebiti quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui all'art. 32 del d. p. r. n. 600/1973, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi ( Cass. Sez. 5° n. 30786/2018).
L'Ufficio Finanziario può legittimamente utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari e i dati derivanti da altri rapporti ed operazioni intercorsi tra la banca e il contribuente, anche in assenza di preventivo interpello dello stesso.
In tema di accertamento sui redditi di società di persone, o anche di società di capitali a ristretta base sociale,
l'Ufficio può anche legittimamente utilizzare le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci.
La Suprema Corte con l'ordinanza sopra richiamata ha ribadito tali principi e, cassando la sentenza impugnata, ha evidenziato come il giudice non aveva tenuto conto del fatto che, il contribuente, per superare la predetta presunzione, avrebbe dovuto dimostrare con una prova analitica che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non erano riferibili ad operazioni imponibili.
Detta prova analitica non è stata fornita dal contribuente che, quindi, non ha idoneamente giustificato, per l'anno in esame i contestati versamenti e prelevamenti.
A tal fine, sarebbe stato necesario riscontrare, ad esempio, le operazioni di prelevamento di danaro dalle società Società_2 s. r. l. e Società_3 s. r. l. da parte dei soci ( Ricorrente_1 e figli) per effettuare finanziamenti alla Società_1 s. r. l., nelle scritture contabili di tali società e nei relativi verbali di assemblea contenuti nel libro purchè regolarmente tenuto.
Quanto poi alla giustificazione data dal Ric._1 circa la sua disponibilità finanziaria derivante dalla vendita di immobili nella zona di Giarre è da osservare che anche tale circostanza non sfugge alla superiore considerazione, trattandosi, anche essa, di affermazione generica, avulsa da ogni riferimento temporale e documentale in ordine agli incassi scaturenti dall'attività edilizia svolta da Ricorrente_1 e alla possibilità per il medesimo, alla luce del reddito percepito, e, soprattutto, dichiarato, e, comunque nell'ammontare residuo, dedotte le spese nella sua disponibilità, di procedere alle operazioni in oggetto che, stante quanto precede, non potevano che essere ritenute come poste in essere mediante ricavi non dichiarati. In merito va ricordato come sia rimasta non contraddetta da parte del ricorrente l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale quanto da egli affermato circa la riconducibilità alla propria attività edilizia di prelievi ed incassi non trovava alcun supporto e/o giustificazione negli utili che la parte aveva dichiarato di aver conseguito negli anni precedenti per come risultanti dai dati esposti in dichiarazione.
Ugualmente senza smentita o giustificazione sono rimasti le seguenti ulteriori circostanze:
i prelevamenti effettuati da Ricorrente_1 dai diversi conti accesi presso il Banca_1 dalla omonima ditta individuale con donazione delle relative somme ai figli per i conferimenti alla Società_1 s. r. l. apparivano ingiustificati stante la situazione reddittuale dei predetti giusta risultanze dei mod. CUD prodotti;
nella contabilità della ditta individuale Ricorrente_1 erano inesistenti conti “ Prelevamenti del titolare o similari” così come “ Conti parimoniali di conferimento alle società” contenenti le scritturazioni contabili relative alle movimentazioni bancarie di prelievo.
In relazione poi agli altri motivi proposti dall'Ufficio con l'atto di riassunzione va osservato quanto segue:
inammissibile è il richiamo alle precedenti pronunce di merito in doppia conforme posto che nel giudizio promosso in sede di rinvio dalla Suprema Corte le parti conservano la posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunziata la sentenza di secondo grado, con la conseguenza che, in sede di riassunzione, non possono essere formulate richieste diverse da quelle già effettuate nel procedimento originario, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione ( v. art. 63, c. 4, d. l.vo n. 546/1992);
infondata è la pretesa del ricorrente di attribuire autorità di cosa giudicata nel presente giudizio al decreto penale di archiviazione emesso nei di lui confronti dal G. I. P. di Catania in data Data_1, posto che non si tratta di “ sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario” ( Cass. n. 4993/205; Cass. 28.2.2025).
in conclusione quindi, in riforma della sentenza n. 23/09/2011 della C. T. P. di Catania, va rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. RJA01T100059/2009;
quanto alle spese, ritiene questa Corte che la complessità delle questioni trattate e il diverso e contrastante esito dei giudizi affrontati, autorizzi la compensazione tra le parti delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunciando in sede di rinvio della Cassazione giusta ordinanza del 17.9.2024, così provvede: in riforma della sentenza n. 23/09/2011 del 09.12.2010 della CTP di Catania rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. RJA01T100059/2009; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania 9.12.2025
Il Presidente Rel.
Dr. V. Brancato
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1829/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 255/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 17 e pubblicata il 22/01/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJA01T00059 IRES-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1, ricorrente per riassunzione:
confermare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 23/09/11 e, per l'effetto, annullare l'Avviso di Accertamento n. RJA01T100059/2009, in riferimento all'anno d'imposta 2004.
Condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, nessuna fase esclusa.
Per l'Agenzia delle Entrate:
riformare la decisione di primo grado e ritenere, quindi, integralmente legittimo l'avviso di accertamento.
Condannare il riassumente alle spese processuali anche con riferimento al giudizio in Cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stato accertato quanto segue:
Ricorrente_1 , imprenditore edile, titolare dell'omonima impresa, ha svolto, dall'11.3.1999, l'attività di costruzione di edifici e l'esecuzione di lavori di ingegneria civile.
In data 18/4/2007 veniva avviata dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Riposto una verifica sostanziale ai sensi dell'art. 30 della L. n. 526/1999 ai fini della corretta applicazione della L. n. 488/1992 nonché ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi – ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del DPR n. 633/1972, 33 del DPR n. 600/1973 e della L. n. 4/1929 – nei confronti della società, citata in premessa, Società_1 S.r.l., cod. fisc. P.IVA_1, con sede in Giarre (CT), Indirizzo_1.
Ricorrente_1 ha rivestito la qualità di socio di Società_1 S.r.l. dal 28/2/2001 al 9/2/2011, per una quota di maggioranza pari al 60% del capitale sociale della stessa.
I verificatori, in seguito all'esame delle scritture contabili di Società_1 S.r.l. e di ulteriore documentazione bancaria inerenti i conti correnti della società oggetto di controllo, rilevavano che Ricorrente_1 aveva eseguito – quale socio – i seguenti apporti al capitale sociale:
- anno 2002 euro 264.000,00;
- anno 2003 euro 457.617,00;
- anno 2004 euro 1.329.123,00; - anno 2005 euro 1.889.820,00;
- anno 2006 euro 1.649.991,00.
Ad ulteriore sostegno delle proprie affermazioni, Ricorrente_1 esibiva altra copiosa documentazione contabile e fiscale indicata nel Processo Verbale di Constatazione del 29/11/2007, tra cui il libro verbali assemblee e le schede contabili della diversa società Società_2 S.r.l. allo stesso riconducibile.
Tale ultima società – il cui oggetto sociale era la vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari – era stata costituita in data 5/12/1992 (cessando la propria attività in data 7/5/2008) ed era stata, altresì, rappresentata da Ricorrente_1, il quale aveva anche rivestito la qualità di socio nella misura del 50%.
Nel corso della verifica, i soci di Società_1 S.r.l. Nominativo_1 e Nominativo_2 esibivano una dichiarazione a mezzo della quale affermavano di aver ricevuto in donazione dal padre Ricorrente_1 la provvista in denaro oggetto dei successivi apporti in Società_1 S.r.l..
Sempre dall'esame del citato PVC del 29/11/2007 si evinceva, inoltre, che Ricorrente_1 aveva fornito ai verificatori riscontro documentale in ordine alle movimentazioni di denaro in favore di Società_1 S.r.l., sia direttamente che da parte dei figli Nominativo_2 ed Nominativo_1 tra cui:
- prelevamenti dal c/c Con._Cor._1 acceso presso il Banca_1 (oggi Banca_2) per complessivi euro 2.309.000,00;
- prelevamenti dal c/c Con._Cor._2 acceso presso il Banca_1 (oggi Banca_2) per complessivi euro 344.785,00;
- prelevamenti dal c/c Con._Cor._3 acceso presso il Banca_1 (oggi Banca_2) per complessivi euro 610.000,00;
- prelevamenti dal c/c Con._Cor._4 acceso presso il Banca_1 (oggi Banca_2) per complessivi euro 1.110.132,00;
- vendite di n. 2 edifici siti in Giarre, già costruiti dalla ditta individuale edile di Ricorrente_1, con esibizione in copia di n. 14 fatture di vendita emesse tra il 2001 ed il 2006, per un importo complessivo di euro
1.461.354,00;
- mutuo del 7/12/2001 a rogito Notar Nominativo_3 importo finanziato euro 550.000,00;
- prestito elargito dal padre dell'odierno ricorrente, Nominativo_2, di euro 275.000,00 ricevuto il 12/6/2005, sulla scorta di una scrittura privata esibita ai militari nel corso della verifica;
- verbale di assemblea ordinaria della società Società_3 S.r.l. dell'1/7/2006, (della quale Ricorrente_1 era stato socio dal 24/5/2004 al 9/2/2011 per una quota del 73% del capitale sociale) concernente la distribuzione ai soci in relazione alle quote sociali di utili pari ad euro 150.000,00, già oggetto di tassazione,
e quindi 73.000,00 euro in favore dell'odierno ricorrente;
- verbale di assemblea ordinaria della società Società_2 S.r.l. (cfr. all. n. 6) dell'1/7/2006, concernente la distribuzione ai soci in relazione alle quote sociali di utili pari ad euro 380.000,00, già oggetto di tassazione,
e quindi 190.000,00 euro in favore dell'odierno ricorrente, socio per il 50% del capitale sociale come già esposto e documentato;
- scrittura privata del 23/8/2004 concernente la promessa di vendita di un'unita immobiliare sita in Giarre, Indirizzo_2, con indicazione delle modalità di pagamento i favore di Ricorrente_1 dell'importo di euro 300.000,00 complessivi;
- prelevamenti legittimamente effettuati da Ricorrente_1 dal c/c Con._Cor._5, poi Con._Cor._6 intestato alla società Società_2 S.r.l. ed acceso presso il Banca_1 (oggi Banca_2), per un importo complessivo di euro 1.605.564,00;
- prelevamenti legittimamente effettuati da Ricorrente_1 dal c/c Con._Cor._7 intestato alla società Società_3 S.r.l. ed acceso presso il Banca_1 (oggi Banca_2), per un importo complessivo di euro 695.551,00.
Il Processo Verbale di Constatazione del 29/11/2007 si concludeva con la mancata emersione di violazioni formali e di violazioni di natura sostanziale – ai fini delle II.DD. e dell'IVA - da parte di Società_1 S.r.l. in relazione ai contributi ex L. n. 488/1992.
Veniva quindi avviata ulteriore verifica nei confronti di Ricorrente_1, in qualità di titolare della ditta individuale, in ordine ai profili rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del DPR n. 633/1972, art. 33 del DPR n. 600/1973 e della L. n. 4/1929.
Essa attività di verifica veniva compendiata nel processo verbale di constatazione del 25.2.2008, con il quale i verificatori procedevano ai controlli nei confronti della ditta individuale di Ricorrente_1 che si traducevano nella riconciliazione delle fatture con le registrazioni, nella riconciliazione delle registrazioni con le liquidazioni
IVA e nella riconciliazione dei dati dei conti e sottoconti, giungendo ad affermare che anche i conferimenti effettuati dai soci in Società_1 S.r.l. nell'anno 2004 – euro 1.329.123,00 – fossero da considerare ricavi non dichiarati, attribuiti pertanto a maggior reddito della ditta individuale Ricorrente_1 per euro 1.304.100,00, con Iva dovuta (10% dell'imponibile) pari ad euro 130.410,00.
Venivano inoltre contestate al ricorrente le seguenti violazioni sostanziali:
- Presentazione di infedele dichiarazione dei redditi ex art. 1 DPR 600/1973;
- Presentazione di infedele dichiarazione IVA ex art. 5, co. 4, d. lvo 471/1997 per il predetto importo di
€ 130.410,00 ed omessi fatturazioni ai sensi dell'art. 21 dpr 633/1972
Ne scaturiva il procedimento penale Numero_1 RGNR nei confronti di Ricorrente_1 + 7 che si concludeva con decreto di archiviazione del GIP in data Data_1.
Con altra informativa di PG del 27.2.2008 veniva contestato nei confronti di Ricorrente_1 il reato di cui all'art. 4 d. lvo n. 74/2000 in relazione ai medesimi apporti di capitali in Società_1
In data 15.4.2008 il contribuente riepilogava per come segue le entrate per complessivi € 8.970.207,00, dal
2002 al 2006 dalla sua ditta individuale:
- euro 7.078.395,00 per vendite immobiliari (n. 4 atti nel 2003, n. 25 atti nel 2004, n. 13 atti nel 2005, n. 18 atti nel 2006);
- euro 1.316.812,00 per prelevamenti bancari giustificati;
- euro 300.000,00 per caparra vendita del 23/8/2004;
- euro 275.000,00 per prestito del 12/6/2005.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania emetteva in data 26/5/2009, ai fini IRPEF/IVA, nei confronti di Ricorrente_1, l'Avviso di Accertamento n. RJA01T100059/2009 in riferimento all'annualità d'imposta 2004, poi notificato in data 17/7/2009.
Nello specifico, l'Ufficio accertava per l'anno 2004 ricavi e reddito non dichiarati per euro 1.304.100,00, ai sensi dell'art. 1, del DPR n. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi, con applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997.
Ai fini IVA, l'Ufficio contestava la mancata emissione, e conseguente mancata registrazione, di fatture relative ad operazioni imponibili, con un recupero pari ad euro 130.410,00, oltre interessi e sanzioni.
In ragione di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate richiedeva al contribuente il pagamento dei seguenti importi:
- Irpef oltre interessi al 20/06/2009 euro 651.442,16
- Add. Regionale oltre interessi al 20/06/2009 euro 13.028,95
- IVA oltre interessi al 20/06/2009 euro 145.708,16
- Add. Comunale oltre interessi al 20/06/2009 euro 6.515,03
- Sanzioni IRPEF, Add. Regionale e IVA euro 865.271,00
TOTALE euro 1.681.966,60
Con ricorso tempestivamente proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania (n.
12917/2009 R.G.), Ricorrente_1 impugnava detto Avviso di Accertamento n. RJA01T100059/2009.
Eccepiva, in particolare, la nullità dell'atto impugnato, l'infondatezza dell'accertamento, l'illegittimità ed erroneità delle valutazioni della GdF, l'inconsistenza ed infondatezza della determinazione induttiva dei maggiori ricavi accertati in capo ad esso contribuente, anche alla luce delle osservazioni al PVC integralmente trascritte nel corpo del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania chiedendo il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'impugnato Avviso di Accertamento.
Con sentenza n. 23/09/11 del 9/12/2010, depositata in data 13/1/2011, la CTP di Catania accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice adito, in parte motiva, affermava che l'Ufficio nell'emissione dell'Avviso di Accertamento impugnato non aveva correttamente esaminato e vagliato l'operato dei verificatori, essendosi limitati a trasfondere supinamente le erronee conclusioni alle quali erano pervenuti i verificatori medesimi, omettendo qualsivoglia valutazione critica sul procedimento seguito dalla GdF o sull'attitudine delle dichiarazioni volte a costituire valida presunzione a sostegno dell'accertamento.
Avverso la citata sentenza n. 23/09/11 proponeva appello l'Ufficio con atto del 05/07/2011 (giudizio n.
4649/2011 R.G.), sulla scorta di due motivi di impugnazione: violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto (art. 32 e 39 DPR 600/1973).
Il contribuente rilevava, in coerenza, che tutte le movimentazioni bancarie trovavano ampio riscontro nella contabilità ordinaria dell'impresa, così come risultava chiaramente dal P.V.C. del 25/2/2008 e che i conferimenti effettuati in Società_1 S.r.l. – già tassata nella attività edilizia - erano stati ampiamenti giustificati sia alla Guardia di Finanza in sede di verifica, sia all'Agenzia delle Entrate con apposite osservazioni ex art. 12 comma 7 Legge 212/2000.
Con sentenza n. 255/17/16, dei dì 4/6/2015 - 22/1/2016, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia –
Sezione Staccata di Catania accoglieva – parzialmente - l'appello proposto dall'Ufficio e, per l'effetto, rideterminava i ricavi non contabilizzati nella misura di 1/3 con riferimento alla posizione di Ricorrente_1 e 2/3 per i figli Nominativo_2 e Nominativo_1.
Statuiva, infine, la Commissione Tributaria Regionale – a chiusura della motivazione resa – che, essendo tre i soggetti coinvolti nella vicenda oggetto del giudizio (il ricorrente Ricorrente_1 ed i figli Nominativo_2 e Nominativo_1), la quota da attribuire all'appellato era da ritenere pari a 1/3, riducendo pertanto a euro 434.700,00 l'originario importo di ricavi asseritamente non contabilizzati di euro 1.304.100,00.
Avverso la superiore statuizione della CTR Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso per Cassazione (n. 13417/2016 R.G.), sulla scorta di cinque motivi di gravame:
1) Error in iudicando (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Con tale doglianza l'odierno ricorrente rilevava la falsa applicazione di norme giuridiche sostanziali, riguardanti l'applicazione delle presunzioni legali previste art. 32, comma 1, 2 del DPR n. 600/1973; art. 51, comma 2, n. 2) del DPR n. 633/1972 per omessa valutazione delle prove e degli elementi risultanti dalle scritture contabili dell'impresa individuale.
Nello specifico, sosteneva che il Giudice di secondo grado aveva omesso di valutare che il flusso di denaro confluito nel conto corrente di Ricorrente_1 (imprenditore edile) derivava esclusivamente dalla vendita di 60 immobili, dalla stipula di un apposito mutuo ipotecario e da caparre incassate per la stipula di preliminari di vendita.
2) Violazione e/ falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2) del DPR n. 600/1973; art. 51, comma 2, n. 2) del DPR n. 633/1972 e art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). L'odierno ricorrente, con detto motivo di gravame, censurava la statuizione della CTR in riferimento alla asserita mancata dimostrazione delle movimentazioni bancarie del contribuente deducendo, diversamente, che i singoli prelevamenti operati su conti correnti bancari derivano da operazioni imponibili già fatturati (vendita di immobili).
3) Violazione degli artt. 39 DPR 600/1973, art. 54 DPR 633/1972 e art. 2729 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). In quanto nello specifico l'Ufficio non avrebbe raggiunto la prova circa le asserite irregolari operazioni effettuate dall'odierno ricorrente sui conti correnti dei familiari che risultavano – peraltro – giustificate in re ipsa in virtù del rapporto familiare intercorrente fra i soggetti.
4) Error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 DPR 600/1973 e art. 51 del
DPR n. 633/1972 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Ricorrente_1, al riguardo, sottolineava la contraddittorietà della motivazione adottata dal Giudice d'appello nella parte in cui, riconoscendo le operazioni non giustificate in € 1.304.100,00 aveva, tuttavia, ritenuto congruo ridurre di 1/3 i ricavi non contabilizzati per € 434.700,00, omettendo di specificare analiticamente quali fossero i prelevamenti che, invece, ritenevano giustificati (pur avendo l'odierno ricorrente fornito analiticamente prova dei prelevamenti e i versamenti effettuati).
5) Insufficiente e contraddittoria motivazione, art 360 c.p.c, comma 1, n. 5, in relazione agli artt. 7 e 12, comma 7, Legge 27/7/2000, art. 42 DPR 600/1973, e art. 56 DPR 633/1972. Nell'ultimo motivo di ricorso,
Ricorrente_1 rilevava che la CTR aveva integralmente omesso la valutazione e considerazione di un elemento fondamentale nel contraddittorio endoprocedimentale, rappresentato dalle osservazioni difensive trasmesse all'Agenzia delle Entrate in data 16/4/2008. Tale omissione aveva così condotto ad un'erronea ricostruzione dei fatti oggetto della controversia.
In data 5/7/2016 l'Ufficio proponeva controricorso e ricorso incidentale concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso di Ricorrente_1; in via incidentale, l'Ufficio deduceva che la stessa Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente rideterminato nella misura di 1/3 i ricavi non contabilizzati in capo a Ricorrente_1.
Con tempestivo controricorso per contraddire al ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, Ricorrente_1 chiedeva l'integrale rigetto del ricorso incidentale poiché era stata omessa la valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla mancata valutazione, nel contraddittorio endoprocedimentale, delle osservazioni difensive notificate all'Agenzia delle Entrate. Eccepiva trattarsi di un contegno che - mutatis mutandis – si poneva in netto contrasto con l'art. 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e che avrebbe determinato ex se la caducazione del provvedimento medesimo.
Con ordinanza della Corte di Cassazione n. 25010/2024 del 12/9/2024, pubblicata in data 17/9/2024, rigettando il ricorso principale di Ricorrente_1, accoglieva il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassando, con rinvio ad altra sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, la sentenza n. 255/17/16 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 4/6/2015, per ulteriore esame in relazione al profilo probatorio delle movimentazioni e per la liquidazione delle spese di lite.
Ricorrente_1, ai sensi dell'art. 63 D. Lvo 546/1992, provvedeva alla riassunzione del giudizio deducendo:
1) La violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e del principio di cristallizzazione del fatto in parte qua ex art. 360, co. 4, cpc;
2) La legittimità della provvista in titolarità a Ricorrente_1 e delle relative movimentazioni;
3) L'inesistenza del vizio, sul profilo probatorio, relativo alla analiticità e non genericità della prova offerta, con violazione del principio dell'onere della prova in capo all'Ufficio ex artt. 39 dpr n. 600/1973 e 54 dpr
633/1972.
Rilevava che le entrate della ditta individuale a lui facente capo, negli anni in questione, trovavano giustificazione nelle osservazioni al pvc del 25.2.2008 e nella documentazione ivi richiamata consistente in:
1) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto dell'1/9/1992, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, trascritto a Catania il 3/9/1992 ai nn. Num_1 e registrato a Giarre il 7/9/1992 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva acquistato da potere di Nominativo_4 Nominativo_5 Nominativo_6
, Nominativo_7, Nominativo_8, Nominativo_9 Nominativo_10, Nominativo_11, Nominativo_12, Nominativo_13 (cod. fisc. CF_1), Nominativo_14, Nominativo_15 e Nominativo_16 (cod. fisc. CF_2) una sezione di terreno edificabile con insistente casetta terrana ivi descritti al prezzo di £ 102.000.000 (oggi euro 52.678,60), somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
2) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto dell'1/2/1999, Rep n. Num_1 – Racc. n. Num_1, trascritto a Catania il 9/2/1999 ai nn. Num_1 e registrato a Giarre in pari data al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva acquistato da potere di Società_2 S.r.l. un appezzamento di terreno edificabile ivi descritto al prezzo di £ 810.000.000 (oggi euro 418.330,09), somma corrisposta contestualmente alla stipula dell'atto medesimo;
3) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto dell'1/12/2000, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, trascritto a Catania il 5/12/2000 ai nn. Num_1 e registrato a Giarre in pari data al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva acquistato da potere di Nominativo_17 il fabbricato in corso di costruzione ivi descritto al prezzo di £ 250.000.000 (oggi euro 129.114,22), somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
4) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_18 in Catania del 15/5/2001, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, trascritto a Catania il 25/5/2001 ai nn. Num_1 e registrato in data 31/5/2001 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_19, Nominativo_20 e Nominativo_21, ciascuna per la propria quota, un corpo di case terrane tra loro contigue ivi descritte al prezzo di £ 380.000.000 (oggi euro 196.253,62), somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
5) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto del 27/6/2001, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Giarre il 4/7/2001 al n. Num_1 e trascritto a Catania il 5/7/2001 ai nn. Num_1 con il quale Ricorrente_1 aveva venduto ad Nominativo_22, Nominativo_23 ed Nominativo_24 (all'epoca minorenni e rappresentati dai genitori) un appartamento per civile abitazione in corso di costruzione ed un vano garage ivi descritti al prezzo di £ 150.000.000 (oggi euro 77.468,53), somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
6) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_25 in Giarre del 6/8/2001, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Giarre il 7/8/2001 al n. Num_1 e pubblicato a Catania l'8/8/2001 ai nn. Num_1 con il quale Ricorrente_1 aveva acquistato da potere di Nominativo_26 e Nominativo_27 una bottega ivi descritta al prezzo di £ 134.500.000 (oggi euro 69.463,45), somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
7) atto di mutuo fondiario a rogito Notar Nominativo_28 in Catania del 7/12/2001, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, pubblicato a Catania il 10/12/2001 ai nn. Num_1 e registrato a Giarre l'11/12/2001 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva ricevuto, quale mutuatario, dal Banca_1 S.p.A. (oggi Banca_2 S.p. A.), quale mutuante, £ 1.400.000.000 (oggi euro 723.039,66), con rimborso in n. 20 rate semestrali posticipate;
8) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto del 13/12/2002, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Giarre il 23/12/2002 al n. Num_1 e trascritto a Catania il 30/12/2002 ai nn. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_29 un appartamento per civile abitazione ivi descritto al prezzo di euro 75.100,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
9) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto del 27/12/2002, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Giarre il 7/1/2003 al n. Num_1 e trascritto a Catania l'8/1/2003 ai nn. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_30 (all'epoca minorenne e rappresentata dai genitori) un appartamento per civile abitazione ed un ampio vano garage ivi descritti per il prezzo di euro 140.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
10) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto del 27/12/2002, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, trascritto a Catania il 31/12/2002 ai nn. Num_1 e registrato a Giarre il 7/1/2003 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_30 (all'epoca minorenne e rappresentata dai genitori) un appartamento per civile abitazione ed un vano garage ivi descritti per il prezzo di euro 130.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
11) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto del 26/6/2003, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, trascritto a Catania il 28/6/2003 ai nn. Num_1 e registrato a Giarre l'1/7/2003 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_31 un appartamento per civile abitazione ed un vano garage ivi descritti al prezzo di euro 76.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
12) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 21/12/2004, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 4/1/2005 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_32 un locale bottega ivi descritto al prezzo di euro 43.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
13) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_3 in Riposto del 17/5/2005, Rep. n. Num_1 – Racc. n. 28960 e registrato a Giarre il 19/5/2005 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_33 un appartamento per civile abitazione ivi indicato al prezzo di euro 66.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
14) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 21/9/2005, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 21/9/2005 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_34 un appartamento ed un garage ivi descritti al prezzo di euro 95.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
15) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 25/10/2005, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 26/10/2005 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_35 e Nominativo_36 un appartamento ed un garage ivi descritti al prezzo di euro 134.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
16) atto di mutuo fondiario a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 31/10/2005, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 31/10/2005 al n. Num_1, con il quale Società_2 S.r.l. (rappresentata da Ricorrente_1 in qualità di Presidente del C.d.A. ed intervenuto anche in proprio quale fideiussore) aveva ricevuto, quale mutuataria, dal Banca_1 S.p.A. (oggi Banca_2 S.p.A.), quale mutuante, la somma di euro 1.000.000,00, con rimborso in n. 180 rate mensili posticipate;
17) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 9/12/2005, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 21/12/2005 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_37
un appartamento ed un garage ivi descritti al prezzo di euro 83.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
18) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 15/3/2006, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 25/3/2006 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nominativo_38 un appartamento ed un garage ivi descritti al prezzo di euro 112.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
19) atto di compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 27/6/2006, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 29/6/2006 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto a Nom._40 un appartamento, un garage ed un locale deposito ivi descritti al prezzo di euro 200.000,00, somma corrisposta in data antecedente all'atto medesimo;
20) atto di mutuo fondiario a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano del 5/12/2007, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania l'11/12/2007 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva ricevuto, quale mutuatario, dal Banca_1 S.p.A. (oggi Banca_2 S.p.A.), quale mutuante, la somma di euro 900.000,00, con rimborso in n. 40 rate semestrali posticipate;
21) atto di cessione di contratto preliminare e compravendita a rogito Notar Nominativo_31 in Adrano, Rep. n. Num_1 – Racc. n. Num_1, registrato a Catania il 24/7/2009 al n. Num_1, con il quale Ricorrente_1 aveva venduto alla società Società_4 S.r.l., cessionaria del contratto preliminare da potere di Nominativo_41, un fabbricato ad uso commerciale ivi descritto per l'importo di euro 1.250.000,00, di cui euro 250.000,00 già versati con assegni circolari emessi in data 29/3/2004 ed euro 1.000.000,00 con il netto ricavo del mutuo in corso di perfezionamento.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate contestando quanto avversariamente affermato e chiedendo venisse riconosciuta, in riforma della decisione di primo grado, l'integrale legittimità dell'avviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 32 del d. p. r. n. 600/1973 pone una presunzione di reddito a carico degli imprenditori, sia per i versamenti che per i prelevamenti se il contribuente non ne indica il beneficiario e purchè non risulti dalle scritture contabili.
Tale presunzione opera anche per i prelevamenti, che di norma costituiscono un costo ovvero un impiego di redditi, in quanto la norma richiamata assume, da un lato, che gli stessi siano stati utilizzati per effettuare un acquisto non contabilizzato, concernente l'attività di impresa e, da un altro, che al costo non contabilizzato corrisponda un ricavo anch'esso non contabilizzato.
Analoga presunzione è stabilità in materia di IVA dall'art. 51 del d. p. r. n. 633/1972.
Con specifico riguardo agli accertamenti fondati su verifiche dei conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, che si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, gli accrediti quali ricavi e gli addebiti quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui all'art. 32 del d. p. r. n. 600/1973, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi ( Cass. Sez. 5° n. 30786/2018).
L'Ufficio Finanziario può legittimamente utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari e i dati derivanti da altri rapporti ed operazioni intercorsi tra la banca e il contribuente, anche in assenza di preventivo interpello dello stesso.
In tema di accertamento sui redditi di società di persone, o anche di società di capitali a ristretta base sociale,
l'Ufficio può anche legittimamente utilizzare le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci.
La Suprema Corte con l'ordinanza sopra richiamata ha ribadito tali principi e, cassando la sentenza impugnata, ha evidenziato come il giudice non aveva tenuto conto del fatto che, il contribuente, per superare la predetta presunzione, avrebbe dovuto dimostrare con una prova analitica che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non erano riferibili ad operazioni imponibili.
Detta prova analitica non è stata fornita dal contribuente che, quindi, non ha idoneamente giustificato, per l'anno in esame i contestati versamenti e prelevamenti.
A tal fine, sarebbe stato necesario riscontrare, ad esempio, le operazioni di prelevamento di danaro dalle società Società_2 s. r. l. e Società_3 s. r. l. da parte dei soci ( Ricorrente_1 e figli) per effettuare finanziamenti alla Società_1 s. r. l., nelle scritture contabili di tali società e nei relativi verbali di assemblea contenuti nel libro purchè regolarmente tenuto.
Quanto poi alla giustificazione data dal Ric._1 circa la sua disponibilità finanziaria derivante dalla vendita di immobili nella zona di Giarre è da osservare che anche tale circostanza non sfugge alla superiore considerazione, trattandosi, anche essa, di affermazione generica, avulsa da ogni riferimento temporale e documentale in ordine agli incassi scaturenti dall'attività edilizia svolta da Ricorrente_1 e alla possibilità per il medesimo, alla luce del reddito percepito, e, soprattutto, dichiarato, e, comunque nell'ammontare residuo, dedotte le spese nella sua disponibilità, di procedere alle operazioni in oggetto che, stante quanto precede, non potevano che essere ritenute come poste in essere mediante ricavi non dichiarati. In merito va ricordato come sia rimasta non contraddetta da parte del ricorrente l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale quanto da egli affermato circa la riconducibilità alla propria attività edilizia di prelievi ed incassi non trovava alcun supporto e/o giustificazione negli utili che la parte aveva dichiarato di aver conseguito negli anni precedenti per come risultanti dai dati esposti in dichiarazione.
Ugualmente senza smentita o giustificazione sono rimasti le seguenti ulteriori circostanze:
i prelevamenti effettuati da Ricorrente_1 dai diversi conti accesi presso il Banca_1 dalla omonima ditta individuale con donazione delle relative somme ai figli per i conferimenti alla Società_1 s. r. l. apparivano ingiustificati stante la situazione reddittuale dei predetti giusta risultanze dei mod. CUD prodotti;
nella contabilità della ditta individuale Ricorrente_1 erano inesistenti conti “ Prelevamenti del titolare o similari” così come “ Conti parimoniali di conferimento alle società” contenenti le scritturazioni contabili relative alle movimentazioni bancarie di prelievo.
In relazione poi agli altri motivi proposti dall'Ufficio con l'atto di riassunzione va osservato quanto segue:
inammissibile è il richiamo alle precedenti pronunce di merito in doppia conforme posto che nel giudizio promosso in sede di rinvio dalla Suprema Corte le parti conservano la posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunziata la sentenza di secondo grado, con la conseguenza che, in sede di riassunzione, non possono essere formulate richieste diverse da quelle già effettuate nel procedimento originario, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione ( v. art. 63, c. 4, d. l.vo n. 546/1992);
infondata è la pretesa del ricorrente di attribuire autorità di cosa giudicata nel presente giudizio al decreto penale di archiviazione emesso nei di lui confronti dal G. I. P. di Catania in data Data_1, posto che non si tratta di “ sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario” ( Cass. n. 4993/205; Cass. 28.2.2025).
in conclusione quindi, in riforma della sentenza n. 23/09/2011 della C. T. P. di Catania, va rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. RJA01T100059/2009;
quanto alle spese, ritiene questa Corte che la complessità delle questioni trattate e il diverso e contrastante esito dei giudizi affrontati, autorizzi la compensazione tra le parti delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunciando in sede di rinvio della Cassazione giusta ordinanza del 17.9.2024, così provvede: in riforma della sentenza n. 23/09/2011 del 09.12.2010 della CTP di Catania rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. RJA01T100059/2009; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania 9.12.2025
Il Presidente Rel.
Dr. V. Brancato