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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 127 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...](C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TIRAFERRI CRISTINA (C.F. ) C.F._2
e nato in [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. TIRAFERRI CRISTINA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/01/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] in data [...] e per le Persona_1 relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) La casa familiare, sita in Rimini (RN), via Montescudo n. 249, di cui la madre è comproprietaria, le resta assegnata in ragione della convivenza con il figlio minore.
2) il figlio minore viene affidato alla madre, che eserciterà in via esclusiva la Persona_2 responsabilità genitoriale ex art. 337 quater cc, e ciò anche in ordine alle scelte più rilevati, relative alla salute, educazione, istruzione del figlio e alla residenza abituale del minore, stante la lontananza del padre e la difficoltà dello stesso ad essere reperibile per i bisogni del figlio.
3) il signor potrà vedere liberamente il figlio ogni volta che si recherà in Italia e restare con lui, Parte_2 previo accordo con la madre. Quest'ultima si impegna, come già d'abitudine, ad effettuare ogni giorno (nelle ore fra le 17.00 e le 19.00) video-chiamate con il padre del minore che si rende, per quanto possibile, disponibile ad essere reperibile, in modo che il bambino possa conservare con lui il proprio rapporto;
si impegna inoltre a tenere costantemente informato il padre sullo stato di salute del bambino, sui suoi progressi, sull'andamento scolastico, anche futuro, su eventuali sport o interessi che il bambino vorrà coltivare, tenendo conto dei suoi desideri e della sua inclinazione. Il padre s'impegna a tornare in Italia ogni qual volta gli sarà possibile, anche per restare vicino al figlio nei momenti importati della sua vita.
I genitori si impegnano ed obbligano reciprocamente a tenere un comportamento corretto nei confronti del figlio e a conservare il massimo rispetto reciproco, facendo in modo che venga tutelata l'immagine dell'altro genitore, affinché questi abbia per entrambi uguale affetto e considerazione.
4) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla NO , Parte_2 Parte_1 mediante bonifico al conto corrente con estremi IBAN [...], la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, con annuale aggiornamento ISTAT (primo aggiornamento Istat febbraio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti il figlio PE
, secondo quando regolamentato dal protocollo di Bologna;
[...]
5) Le parti dichiarano di essere titolari: la NO di conto corrente personale acceso presso Parte_1
Credit Agricole spa, IBAN [...], con saldo attuale di euro 1100,00; il signor di essere titolare di conto corrente presso la Banca Spagnola Santander IBAN Parte_2
ES7900492930912114239059 con saldo attuale di euro 800,00.
pagina 2 di 3 La NO dichiara di essere comproprietaria di bene immobile, casa familiare, sul quale insiste Parte_1
Mutuo fondiario. Entrambi i ricorrenti non posseggono altri beni immobili o beni mobili registrarti.
6) Nonostante l'affido super-esclusivo alla madre il padre presta comunque fin d'ora consenso per la richiesta di passaporto o di carta di identità valida per l'espatrio del figlio presso l'Autorità Persona_2 competente al rilascio.
7) I genitori dichiarano che non sono stati presi e non sussistono provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità relativi al figlio . Persona_1
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato dall'unione il 29.07.2021, si attengano Persona_1 alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...](C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. TIRAFERRI CRISTINA (C.F. ) C.F._2
e nato in [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. TIRAFERRI CRISTINA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/01/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] in data [...] e per le Persona_1 relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) La casa familiare, sita in Rimini (RN), via Montescudo n. 249, di cui la madre è comproprietaria, le resta assegnata in ragione della convivenza con il figlio minore.
2) il figlio minore viene affidato alla madre, che eserciterà in via esclusiva la Persona_2 responsabilità genitoriale ex art. 337 quater cc, e ciò anche in ordine alle scelte più rilevati, relative alla salute, educazione, istruzione del figlio e alla residenza abituale del minore, stante la lontananza del padre e la difficoltà dello stesso ad essere reperibile per i bisogni del figlio.
3) il signor potrà vedere liberamente il figlio ogni volta che si recherà in Italia e restare con lui, Parte_2 previo accordo con la madre. Quest'ultima si impegna, come già d'abitudine, ad effettuare ogni giorno (nelle ore fra le 17.00 e le 19.00) video-chiamate con il padre del minore che si rende, per quanto possibile, disponibile ad essere reperibile, in modo che il bambino possa conservare con lui il proprio rapporto;
si impegna inoltre a tenere costantemente informato il padre sullo stato di salute del bambino, sui suoi progressi, sull'andamento scolastico, anche futuro, su eventuali sport o interessi che il bambino vorrà coltivare, tenendo conto dei suoi desideri e della sua inclinazione. Il padre s'impegna a tornare in Italia ogni qual volta gli sarà possibile, anche per restare vicino al figlio nei momenti importati della sua vita.
I genitori si impegnano ed obbligano reciprocamente a tenere un comportamento corretto nei confronti del figlio e a conservare il massimo rispetto reciproco, facendo in modo che venga tutelata l'immagine dell'altro genitore, affinché questi abbia per entrambi uguale affetto e considerazione.
4) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla NO , Parte_2 Parte_1 mediante bonifico al conto corrente con estremi IBAN [...], la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, con annuale aggiornamento ISTAT (primo aggiornamento Istat febbraio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti il figlio PE
, secondo quando regolamentato dal protocollo di Bologna;
[...]
5) Le parti dichiarano di essere titolari: la NO di conto corrente personale acceso presso Parte_1
Credit Agricole spa, IBAN [...], con saldo attuale di euro 1100,00; il signor di essere titolare di conto corrente presso la Banca Spagnola Santander IBAN Parte_2
ES7900492930912114239059 con saldo attuale di euro 800,00.
pagina 2 di 3 La NO dichiara di essere comproprietaria di bene immobile, casa familiare, sul quale insiste Parte_1
Mutuo fondiario. Entrambi i ricorrenti non posseggono altri beni immobili o beni mobili registrarti.
6) Nonostante l'affido super-esclusivo alla madre il padre presta comunque fin d'ora consenso per la richiesta di passaporto o di carta di identità valida per l'espatrio del figlio presso l'Autorità Persona_2 competente al rilascio.
7) I genitori dichiarano che non sono stati presi e non sussistono provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità relativi al figlio . Persona_1
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato dall'unione il 29.07.2021, si attengano Persona_1 alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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