Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026REG.PROV.COLL.
N. 00086/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2024, proposto da DO CC, rappresentato e difeso dalle avvocate Giuliana Ardito e Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è domiciliato per legge, in Palermo, via M. Stabile n. 182;
nei confronti
ER MA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 2177/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. GI La GR;
Uditi nell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 per le parti gli avv.ti M.B. Miceli e F. Caserta;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado, articolata in più motivi volti a censurare i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, riguardava il provvedimento con il quale l’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle cooperative sciolte per atto dell’autorità, revocava la nomina del ricorrente CC DO quale Commissario liquidatore della cooperativa Cantina sociale di Castelvetrano e nominava, in sostituzione, l’avv. ER MA. Le ragioni del provvedimento erano sostanzialmente compendiate – in via di estrema sintesi – nell’affermazione secondo cui la concessione in comodato di cespiti di proprietà della procedura sarebbe stata disposta senza le autorizzazioni assessoriali previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 206, comma 2, r.d. n. 267 del 1942.
2.- Con sentenza n. 2177 del 2023, il T.a.r. per la Sicilia, sez. I, rigettava il ricorso sulla base di argomenti così sintetizzabili:
- le scelte compiute dal commissario liquidatore non sarebbero state in linea con la chiara finalità della procedura di liquidazione di addivenire alla soddisfazione dei creditori;
- l’opzione del comodato d’uso gratuito, già ab origine, sarebbe stata autorizzata con nota prot. n. 61806 del dicembre 2016, inequivocabilmente, solo in via temporanea per la durata occorrente per la predisposizione del bando pubblico ai sensi degli artt. 104 e 107 della legge fall. per l’affitto dell’azienda, né alcuna autorizzazione sarebbe stata successivamente resa dall’Assessorato;
- l’assenza delle autorizzazioni sarebbe stata ribadita con la nota n.42125 del 7 ottobre 2020, con reiterazione delle richieste di chiarimenti e documenti: in risposta, con nota del 8 ottobre 2020, il ricorrente avrebbe comunicato di avere valutato come vantaggiosa la proroga del comodato gratuito per gli anni 2018 e 2019 al fine di evitare i danneggiamenti che avrebbero reso di fatto, a suo dire, impossibile la locazione;
- le direttive dell’autorità di vigilanza non sarebbero state seguite dal Commissario liquidatore la cui decisione di perseverare nella cessione a titolo di comodato gratuito dell’immobile aziendale non si sarebbe rivelata in linea con la finalità della procedura di liquidazione di giungere alla soddisfazione dei creditori: «il comodato gratuito dell’immobile aziendale, ragionevolmente, è stato ritenuto dall’Autorità regionale di vigilanza – ma evidentemente anche dallo stesso ricorrente che l’autorizzazione alla proroga del contratto di comodato d’uso gratuito ha richiesto - atto di straordinaria amministrazione perché, per così dire, stipulato in deroga alla destinazione dell’azienda all’esercizio di impresa mediante la cessione in affitto ovvero la locazione onerosa, evidentemente recanti una maggiore convenienza economica, nel senso della capacità a soddisfare le ragioni dei creditori» (cfr. sentenza appellata);
- nessuna compressione delle facoltà partecipative del commissario liquidatore revocato sarebbe stata perpetrata.
3.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l’originario ricorrente il quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Erroneità della sentenza appellata per difetto di motivazione e travisamento dei fatti; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 3 della l. r. n. 7 del 2019; violazione dell’art. 2489, comma 2 c.c.; eccesso di potere sotto vari profili. Sostiene l’appellante che:
- con provvedimento n., 61896/2016 sarebbe stata autorizzata la stipula del comodato d’uso fino alla predisposizione del bando per l’affitto dell’azienda;
- la procedura di affitto non sarebbe stata espletata stante la impossibilità di pervenire alla stima analitica del canone di locazione (circostanza non tenuta in considerazione);
- l’affermazione del T.a.r. circa l’assenza di atti autorizzatori alla stipulazione ulteriore del comodato (avente ad oggetto non l’azienda ma alcuni locali) per altri tre anni sarebbe smentita da una lettura integrale della nota prot. n. 40759 del 19 giugno 2019 la quale affermerebbe che l’assenza di limiti;
- dopo l’autorizzazione alla stipula del contratto di comodato triennale oggetto della nota n. 405759 del 2019, l’appellante si sarebbe immediatamente attivato celebrando due aste (previa emanazione dei rispettivi avvisi di vendita) e avendo richiesto l’autorizzazione alla celebrazione della terza asta;
- le decisioni assunte sarebbero state sempre finalizzate alla difesa del patrimonio fallimentare e, quindi, alla sua conservazione, in modo da trarre il massimo utile possibile per il soddisfacimento dei creditori;
- nessuna violazione delle direttive assessoriali sarebbe stata in tal senso posta in essere;
2) Difetto di motivazione; erroneità della sentenza appellata; violazione degli articoli 35 e 206 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, dell’art. 2487 ultimo comma c.c. e dell’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto diversi profili. La stipula del contratto di comodato d’uso non rientrerebbe tra gli atti di straordinaria amministrazione individuati dall’art. 35 L.F.; e dunque il Commissario liquidatore non avrebbe posto in essere atti dispositivi dell’azienda (transazioni, riduzioni di crediti o rinunzie), né compiuto atti di valore indeterminato o superiore a € 1.032,91 (il comodato è, per sua natura, notoriamente gratuito). Diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il comodato non avrebbe riguardato l’«immobile aziendale»; in ogni caso non sarebbero stati esplicitati i presupposti per l’adozione di un atto di revoca;
3) Difetto di motivazione ed erroneità della sentenza appellata; violazione dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 2 della l.r. n. 7 del 2019; violazione dell’articolo 37 della legge fallimentare; violazione del principio di legittimo affidamento. L’Amministrazione non avrebbe mai concesso l’audizione prevista dall’art. 37 r.d. n. 267 del 1942 (disposizione che non avrebbe le medesime finalità di quella a presidio dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento) ed avrebbe leso il legittimo affidamento del ricorrente in ordine alla archiviazione del procedimento di revoca.
4.- L’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana si è costituito in giudizio ma non ha spiegato difese. ER MA, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5.- All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, l’appello è stato trattenuto in decisione.
6.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è fondato.
7.- Deve essere premesso che l’Amministrazione regionale nel 2016 aveva autorizzato il comodato d’uso senza specifici limiti se non quelli inerenti alla «durata occorrente per la predisposizione del bando pubblico […] per l’affitto dell’azienda» (cfr. nota n. 61806/2016) e lo aveva fatto in modo abbastanza ampio, obbligandosi, per converso, il comodatario «a usare il bene, accessori, macchinari, attrezzature e arredi» (cfr. contratto di comodato, deposito di parte appellante in data 6 febbraio 2024). Il comodatario era pure costituito «custode dell’immobile e dei beni in esso contenuti» (cfr. contratto di comodato, cit.).
8.- Lo schema del comodato è stato, dunque, condiviso dall’Assessorato il quale ha financo concorso alla individuazione del comodatario quale custode dei beni aziendali.
9.- E’ documentata in atti la impossibilità per il soggetto incaricato di procedere alla stima analitica del compendio per la determinazione del canone complessivo d’affitto cui lo stesso soggetto avrebbe dovuto giungere e, in tal senso, depone la perizia tecnica del 17 giugno 2017 (in atti).
Ora, è del tutto evidente che la necessità di proseguire su tale linea in ragione anche dei rischi fisici – incontestati da controparte – ai quali la struttura era sottoposta, non poteva integrare una violazione delle direttive assessoriali, considerato, peraltro, come si è detto, che la scelta dello schema contrattuale era stata sperimentata e condivisa. E, d’altronde, la scelta dell’appellante di limitare la sua azione nell’interesse della salvaguardia del compendio aziendale e non per altre finalità si evince, per un verso, dall’esperimento di molteplici iniziative volte al conseguimento del risultato (affitto d’azienda) e, per altro verso, dall’adozione di iniziative strettamente inerenti all’interesse dei creditori.
10.- Ciò detto, più che intervenire sul comodato, l’Assessorato avrebbe potuto semmai contestare, ove ve ne fossero i presupposti, il mancato obiettivo dell’affitto ma ciò non è avvenuto, sicché la scelta di dar luogo ad una prosecuzione del rapporto negoziale a titolo gratuito si poneva del tutto in linea con quanto già autorizzato e soprattutto funzionale ad impedire atti (fisici) pregiudizievoli per il complesso aziendale.
La stessa scelta di proseguire con un comodato strumentale alla tutela del bene grazie all’attività di custodia del comodatario imponeva di valutare l’operato del commissario sotto una prospettiva più ampia, più di ‘risultato’ che di singolo adempimento.
E se di qualificazione dell’atto quale atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione deve discutersi, nel caso di specie, esso perdeva la sua connotazione di atto di straordinaria amministrazione (ove astrattamente potesse pure averla), vieppiù in presenza di un precedente atto di assenso dell’amministrazione.
In tal senso nessuna autorizzazione andava richiesta ai sensi dell’art. 207 r.d. n. 267 del 1942, fermo restando che il comodato non è indicato tra gli atti che impongono l’autorizzazione ai sensi dell’art. 25 r.d. n. 267 del 1942 e che è rimasta in fatto incontestata l’affermazione di parte appellante secondo cui «allorché la Milazzo, addirittura per mezzo di un legale, ha chiesto di disporre del complesso aziendale per predisporre la campagna vitivinicola 2020, il Commissario liquidatore ha negato l’assenso precisando immediatamente che la comodataria non poteva disporre del bene aziendale e che ogni attività avrebbe dovuto essere preventivamente assentita dall’Assessorato».
11.- Va, da ultimo, detto che la complessiva condotta dell’amministrazione, sebbene non legittima, non era comunque idonea, in ragione del suo complessivo assetto, a ledere ragioni di legittimo affidamento dell’appellante (sicché la correlata doglianza va giudicata infoindata).
12.- Alla luce delle suesposte considerazioni, l’appello, previo assorbimento delle ulteriori doglianze, va accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado nei sensi sopra esposti e annullamento dell’atto impugnato.
13.- Gli specifici profili della vicenda consentono la compensazione delle spese del doppio grado tra le parti costituite; le spese vanno dichiarate irripetibili nei confronti della parte non costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti della parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE VA, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
GI La GR, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI La GR | BE VA |
IL SEGRETARIO