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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/12/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, NC AC ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 758/2024 R.G., avente a oggetto “opposizione ad avviso di addebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Danisa Duri;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 25 giugno 2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59220220000954444, avente a oggetto contributi previdenziali in quanto iscritto d'ufficio alla “Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed associati”, relativa al periodo dall'1/2020 all'1/021, per un importo totale pari ad €
8.448,07, deducendo la non debenza dei contributi richiesti per mancanza dei presupposti per l'iscrizione effettuata dall' . CP_1
Si è costituita l' che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione al ruolo. L'udienza del 9 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività.
Va innanzitutto esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso l'avviso di addebito in esame.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
2 l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C.
Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Infine, ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell' , contenuta nella memoria di costituzione CP_1
depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a norma dell'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali
(cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002). Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva -
3 per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass.,
Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass.,
Sezioni unite, n. 15661 del 2005; id. n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del
2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie,
l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con l'acquisizione d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento” (cfr. C. Cass.
11274/07, in motivazione).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nella specie, parte ricorrente ha dedotto di avere erroneamente indicato nell'atto introduttio la data del 24 novembre 2022, come quella di ricezione dell'avviso di addebito. A fronte di ciò, invero, la stessa ha provato, è stato notificato l'1 giugno 2024
(cfr. allegati alle note del 24 febbraio 2025 e dell'8 ottobre 2025). Pertanto,
l'opposizione al ruolo è tempestiva e devono, dunque, essere considerate le censure di merito proposte dalla ricorrente.
3. Merito.
Il ricorso è fondato.
4 Come detto, parte ricorrente, deduce l'insussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti.
Ciò detto, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 1 della l. 1047/1957 stabilisce che “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Il successivo articolo 2 stabilisce che “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”.
L'art. 2 della l. 9/1963 stabilisce che “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre
1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Il successivo art. 3 della medesima legge stabilisce che “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i
5 mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Alla luce del superiore quadro normativo, l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti ex R.D.L. 1827/1935 sussiste, tra l'altro, in capo ai coltivatori diretti, da identificare in coloro che “direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché negli “appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Come precisato dalla citata l. 9/1963, peraltro, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame sussiste laddove i soggetti in esame si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, precisandosi che “Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato che, in ogni caso, sono esclusi dalla assicurazione de qua i coltivatori diretti che coltivino fondi per cui il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative annue.
Dunque, l'iscrizione presso l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 presuppone l'accertamento delle condizioni previste dalla citata normativa.
Nella fattispecie, ad avviso di questo giudicante, difettano i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione agricola – lavoratori autonomi – quale coltivatore diretta, poiché non è stata dimostrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla suesposta disciplina, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dalla ricorrente nell'atto introduttivo.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di ha aver cessato ogni attività con decorrenza a far data dal 31 dicembre 2012 e di aver chiesto all' la cancellazione CP_1
dagli elenchi agricola, data la chiusura e cessazione dell'attività (cfr. contratti all.ti al ricorso).
6 A fronte di tali contestazioni, l' resistente non ha dimostrato la CP_1 sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione dell'odierna ricorrente nella gestione agricola ex R.D.L. 1827/1935, non risultando provato il requisito soggettivo della diretta e abituale dedizione alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame e, in particolare, della prevalenza di tale attività per impegno di lavoro e per reddito percepito, né – comunque – dell'esercizio delle “medesime attività sui medesimi fondi” quale appartenente al nucleo familiare di un coltivatore. CP_
Né, d'altronde, l' ha specificamente provato o chiesto di provare tali circostanze.
Sul punto, occorre evidenziare che, nei giudizi di opposizione all'avviso di addebito, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , ancorché Controparte_2
formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a CP_1 verbale ispettivo, grava sull' il rischio processuale (c.d. onere della prova) della CP_1
mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Ed infatti, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con
CP_ la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. C. Cass. 12108/2010;
C. Cass. 22862/2010; cfr. altresì C. Cass. 14965/2012, secondo cui “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che CP_1
l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari CP_1
dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”).
7 Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto del mancato assolvimento da parte
CP_ dell' dell'onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti della propria pretesa creditoria, reputa questo giudicante che, assorbito ogni ulteriore profilo, la presente opposizione sia fondata e, per l'effetto, vada annullato il verbale di accertamento impugnato.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano, in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso di € 43,50 per spese vive, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Gela, 4 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
NC AC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, NC AC ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 758/2024 R.G., avente a oggetto “opposizione ad avviso di addebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Danisa Duri;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 25 giugno 2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59220220000954444, avente a oggetto contributi previdenziali in quanto iscritto d'ufficio alla “Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed associati”, relativa al periodo dall'1/2020 all'1/021, per un importo totale pari ad €
8.448,07, deducendo la non debenza dei contributi richiesti per mancanza dei presupposti per l'iscrizione effettuata dall' . CP_1
Si è costituita l' che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione al ruolo. L'udienza del 9 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività.
Va innanzitutto esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso l'avviso di addebito in esame.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
2 l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C.
Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Infine, ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell' , contenuta nella memoria di costituzione CP_1
depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a norma dell'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali
(cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002). Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva -
3 per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass.,
Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass.,
Sezioni unite, n. 15661 del 2005; id. n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del
2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie,
l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con l'acquisizione d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento” (cfr. C. Cass.
11274/07, in motivazione).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nella specie, parte ricorrente ha dedotto di avere erroneamente indicato nell'atto introduttio la data del 24 novembre 2022, come quella di ricezione dell'avviso di addebito. A fronte di ciò, invero, la stessa ha provato, è stato notificato l'1 giugno 2024
(cfr. allegati alle note del 24 febbraio 2025 e dell'8 ottobre 2025). Pertanto,
l'opposizione al ruolo è tempestiva e devono, dunque, essere considerate le censure di merito proposte dalla ricorrente.
3. Merito.
Il ricorso è fondato.
4 Come detto, parte ricorrente, deduce l'insussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti.
Ciò detto, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 1 della l. 1047/1957 stabilisce che “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Il successivo articolo 2 stabilisce che “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”.
L'art. 2 della l. 9/1963 stabilisce che “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre
1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Il successivo art. 3 della medesima legge stabilisce che “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i
5 mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Alla luce del superiore quadro normativo, l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti ex R.D.L. 1827/1935 sussiste, tra l'altro, in capo ai coltivatori diretti, da identificare in coloro che “direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché negli “appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Come precisato dalla citata l. 9/1963, peraltro, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame sussiste laddove i soggetti in esame si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, precisandosi che “Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato che, in ogni caso, sono esclusi dalla assicurazione de qua i coltivatori diretti che coltivino fondi per cui il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative annue.
Dunque, l'iscrizione presso l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 presuppone l'accertamento delle condizioni previste dalla citata normativa.
Nella fattispecie, ad avviso di questo giudicante, difettano i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione agricola – lavoratori autonomi – quale coltivatore diretta, poiché non è stata dimostrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla suesposta disciplina, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dalla ricorrente nell'atto introduttivo.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di ha aver cessato ogni attività con decorrenza a far data dal 31 dicembre 2012 e di aver chiesto all' la cancellazione CP_1
dagli elenchi agricola, data la chiusura e cessazione dell'attività (cfr. contratti all.ti al ricorso).
6 A fronte di tali contestazioni, l' resistente non ha dimostrato la CP_1 sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione dell'odierna ricorrente nella gestione agricola ex R.D.L. 1827/1935, non risultando provato il requisito soggettivo della diretta e abituale dedizione alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame e, in particolare, della prevalenza di tale attività per impegno di lavoro e per reddito percepito, né – comunque – dell'esercizio delle “medesime attività sui medesimi fondi” quale appartenente al nucleo familiare di un coltivatore. CP_
Né, d'altronde, l' ha specificamente provato o chiesto di provare tali circostanze.
Sul punto, occorre evidenziare che, nei giudizi di opposizione all'avviso di addebito, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , ancorché Controparte_2
formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a CP_1 verbale ispettivo, grava sull' il rischio processuale (c.d. onere della prova) della CP_1
mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Ed infatti, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con
CP_ la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. C. Cass. 12108/2010;
C. Cass. 22862/2010; cfr. altresì C. Cass. 14965/2012, secondo cui “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che CP_1
l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari CP_1
dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”).
7 Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto del mancato assolvimento da parte
CP_ dell' dell'onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti della propria pretesa creditoria, reputa questo giudicante che, assorbito ogni ulteriore profilo, la presente opposizione sia fondata e, per l'effetto, vada annullato il verbale di accertamento impugnato.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano, in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso di € 43,50 per spese vive, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Gela, 4 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
NC AC
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