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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/07/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'8/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 423 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dallAvv.to Bruno Mazzoni
E
HE BENEDETTA Resistente - Contumace
OGGETTO: Retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara che dal 28.03.2022 al 31.07.2022 tra e HE Parte_1
ET è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nel corso del quale la lavoratrice ha svolto le mansioni di baby sitter, di cui al Livello BS del CCNL Colf Confedilizia.
2. Per l'effetto, condanna CI ET a corrispondere in favore di Pt_1
la somma complessiva di € 2.401,86 per i titoli di cui in motivazione, oltre
[...] interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
pagina 1 di 5 3. Condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 27.01.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio HE ET affermando di avere prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta dal 28.03.2022 al 31.07.2022 presso l'abitazione di
Anzio, via Cupa dei Marmi 57, svolgendo le mansioni di babysitter (Livello BS CCNL Colf
Confedilizia) occupandosi di tutte le esigenze dei due figli minori della sig.ra HE di 3
e 5 anni (cura dell'igiene personale;
preparazione dei pasti e ausilio durante la loro somministrazione;
sorveglianza e organizzazione delle attività ricreative) nonché, se necessario, delle pulizie dell'abitazione. Premette che il rapporto di lavoro si è svolto per tutta la sua durata con le caratteristiche proprie della subordinazione (venendo sottoposta al potere direttivo e di controllo di HE ET) benché sia stato regolarizzato in data 1.04.2022 e che ha reso la prestazione di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00 venendo retribuita con la somma lorda di € 900,00 mensili. Lamenta di essere stata retribuita in misura insufficiente non avendo percepito la retribuzione per l'importo effettivamente maturato in ogni mese di lavoro (nulla nel mese di marzo 2022); non avendo percepito alcun compenso per il lavoro straordinario prestato;
non avendo mai percepito la 13ma mensilità; non avendo percepito l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite né quella sostitutiva del preavviso (a fronte del licenziamento intimatole con decorrenza 1.08.2022). Lamenta, inoltre, il mancato pagamento del TFR. Sulla base di tale premessa fattuale chiede che la convenuta sia condannata a corrisponderle la somma complessiva di € 2.771,45 oltre interessi e rivalutazione, come da conteggi allegati al ricorso.
HE ET benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dal procuratore della ricorrente e con la prova per testi (un solo testimone stante l'irreperibilità di ). Controparte_1
All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 5 Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto,
l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Al riguardo la teste ha dichiarato quanto segue: “Lavoro come Testimone_1 domestica della signora HE dal giugno 2021 e per qualche mese ho lavorato insieme alla signora che invece era la babysitter. E' vero che la ricorrente ha iniziato a Pt_1 lavorare a fine marzo del 2022 ma non ricordo con esattezza fino a quando. E' vero che la ricorrente lavorava presso l'abitazione di via Anzio Cupa dei Marmi 57. E' vero come ho detto che la era la babysitter dei due bambini della signora HE all'epoca Pt_1 avevano circa 2/4 anni occupandosi di tutte le loro esigenze incluso il pranzo. Ricordo che iniziava a lavorare come me introno alle 9,00 e finiva di lavorare all'incirca alle 18,00 almeno nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì in cui lavoravamo insieme. In quel periodo mi sembra fosse l'unica babysitter”.
Dai documenti prodotti in allegato al ricorso risulta che:
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti è sorto l'1.04.2022; la lavoratrice è stata inquadrata nel Livello BS del CCNL del Settore con mansioni di baby sitter; l'orario di lavoro veniva stabilito in 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì; la retribuzione mensile veniva stabilita in € 900 lordi (cfr. contratto di lavoro);
Il rapporto di lavoro è cessato dall'1.08.2022 per licenziamento della lavoratrice (cfr.
e-mail del 31.07.2022 ); Controparte_2
pagina 3 di 5 Tanto premesso, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva della testimone esaminata nel corso dell'istruttoria, che ha mostrato una conoscenza diretta dei fatti di causa, ritiene il giudicante che la ricorrente ha fornito prova idonea e sufficiente a supportare la propria prospettazione dei fatti ad eccezione che per il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie (pari a € 369,02) non avendo fornito la prova posta a suo carico della mancata fruizione/indennizzazione dei giorni di ferie maturati. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
Ciò posto, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Nel caso di specie HE ET è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese di controparte (poiché l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite), si è comunque sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni economiche nascenti dal rapporto di lavoro per cui è causa, ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lei non imputabile, della prestazione.
In conclusione, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, è stato definitivamente accertato che dal 28.03.2022 al 31.07.2022 tra e CI ET è intercorso un Parte_1 ordinario rapporto di lavoro subordinato nel corso del quale la lavoratrice ricorrente ha svolto le mansioni di baby sitter -di cui al Livello BS del CCNL del settore in relazione al pagina 4 di 5 quale ha maturato un credito retributivo complessivo di € 2.401,86 di cui: 835,65 a titolo di paga oraria (6,40 previsti dalle tabelle sindacali); 369,04 a titolo di 13ma ratei;
251,84 a titolo di compenso per il lavoro straordinario diurno;
€ 553 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
€ 392,36 a titolo di TFR, così come calcolata nei conteggi allegati al ricorso che appaiono correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo.
Si evidenzia, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e
Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti della ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio
2001, n. 38).
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'8/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 423 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dallAvv.to Bruno Mazzoni
E
HE BENEDETTA Resistente - Contumace
OGGETTO: Retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara che dal 28.03.2022 al 31.07.2022 tra e HE Parte_1
ET è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nel corso del quale la lavoratrice ha svolto le mansioni di baby sitter, di cui al Livello BS del CCNL Colf Confedilizia.
2. Per l'effetto, condanna CI ET a corrispondere in favore di Pt_1
la somma complessiva di € 2.401,86 per i titoli di cui in motivazione, oltre
[...] interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
pagina 1 di 5 3. Condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.400,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 27.01.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio HE ET affermando di avere prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta dal 28.03.2022 al 31.07.2022 presso l'abitazione di
Anzio, via Cupa dei Marmi 57, svolgendo le mansioni di babysitter (Livello BS CCNL Colf
Confedilizia) occupandosi di tutte le esigenze dei due figli minori della sig.ra HE di 3
e 5 anni (cura dell'igiene personale;
preparazione dei pasti e ausilio durante la loro somministrazione;
sorveglianza e organizzazione delle attività ricreative) nonché, se necessario, delle pulizie dell'abitazione. Premette che il rapporto di lavoro si è svolto per tutta la sua durata con le caratteristiche proprie della subordinazione (venendo sottoposta al potere direttivo e di controllo di HE ET) benché sia stato regolarizzato in data 1.04.2022 e che ha reso la prestazione di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00 venendo retribuita con la somma lorda di € 900,00 mensili. Lamenta di essere stata retribuita in misura insufficiente non avendo percepito la retribuzione per l'importo effettivamente maturato in ogni mese di lavoro (nulla nel mese di marzo 2022); non avendo percepito alcun compenso per il lavoro straordinario prestato;
non avendo mai percepito la 13ma mensilità; non avendo percepito l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite né quella sostitutiva del preavviso (a fronte del licenziamento intimatole con decorrenza 1.08.2022). Lamenta, inoltre, il mancato pagamento del TFR. Sulla base di tale premessa fattuale chiede che la convenuta sia condannata a corrisponderle la somma complessiva di € 2.771,45 oltre interessi e rivalutazione, come da conteggi allegati al ricorso.
HE ET benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dal procuratore della ricorrente e con la prova per testi (un solo testimone stante l'irreperibilità di ). Controparte_1
All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 5 Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto,
l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Al riguardo la teste ha dichiarato quanto segue: “Lavoro come Testimone_1 domestica della signora HE dal giugno 2021 e per qualche mese ho lavorato insieme alla signora che invece era la babysitter. E' vero che la ricorrente ha iniziato a Pt_1 lavorare a fine marzo del 2022 ma non ricordo con esattezza fino a quando. E' vero che la ricorrente lavorava presso l'abitazione di via Anzio Cupa dei Marmi 57. E' vero come ho detto che la era la babysitter dei due bambini della signora HE all'epoca Pt_1 avevano circa 2/4 anni occupandosi di tutte le loro esigenze incluso il pranzo. Ricordo che iniziava a lavorare come me introno alle 9,00 e finiva di lavorare all'incirca alle 18,00 almeno nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì in cui lavoravamo insieme. In quel periodo mi sembra fosse l'unica babysitter”.
Dai documenti prodotti in allegato al ricorso risulta che:
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti è sorto l'1.04.2022; la lavoratrice è stata inquadrata nel Livello BS del CCNL del Settore con mansioni di baby sitter; l'orario di lavoro veniva stabilito in 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì; la retribuzione mensile veniva stabilita in € 900 lordi (cfr. contratto di lavoro);
Il rapporto di lavoro è cessato dall'1.08.2022 per licenziamento della lavoratrice (cfr.
e-mail del 31.07.2022 ); Controparte_2
pagina 3 di 5 Tanto premesso, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva della testimone esaminata nel corso dell'istruttoria, che ha mostrato una conoscenza diretta dei fatti di causa, ritiene il giudicante che la ricorrente ha fornito prova idonea e sufficiente a supportare la propria prospettazione dei fatti ad eccezione che per il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie (pari a € 369,02) non avendo fornito la prova posta a suo carico della mancata fruizione/indennizzazione dei giorni di ferie maturati. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
Ciò posto, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Nel caso di specie HE ET è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese di controparte (poiché l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite), si è comunque sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni economiche nascenti dal rapporto di lavoro per cui è causa, ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lei non imputabile, della prestazione.
In conclusione, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, è stato definitivamente accertato che dal 28.03.2022 al 31.07.2022 tra e CI ET è intercorso un Parte_1 ordinario rapporto di lavoro subordinato nel corso del quale la lavoratrice ricorrente ha svolto le mansioni di baby sitter -di cui al Livello BS del CCNL del settore in relazione al pagina 4 di 5 quale ha maturato un credito retributivo complessivo di € 2.401,86 di cui: 835,65 a titolo di paga oraria (6,40 previsti dalle tabelle sindacali); 369,04 a titolo di 13ma ratei;
251,84 a titolo di compenso per il lavoro straordinario diurno;
€ 553 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
€ 392,36 a titolo di TFR, così come calcolata nei conteggi allegati al ricorso che appaiono correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo.
Si evidenzia, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e
Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti della ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio
2001, n. 38).
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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