Art. 23.
Con effetto dal 1° luglio 1962 sono abrogate le seguenti disposizioni:
articolo 61, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;
articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; articolo 5 e articolo 11 , ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
articolo 12, quinto e sesto comma , della legge 4 aprile 1952, n. 218;
articolo 27 , ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 .
Con effetto dal 1° luglio 1962 sono abrogate le seguenti disposizioni:
articolo 61, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;
articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; articolo 5 e articolo 11 , ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
articolo 12, quinto e sesto comma , della legge 4 aprile 1952, n. 218;
articolo 27 , ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 .