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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 34411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34411 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US NL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. EMANUELA FRAGALA', che, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34411 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 marzo 2024, il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania in data 30 gennaio 2024 con cui è stata applicata a UC RU la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 416, cod. pen. (capo 53), e di n. 6 reati-fine (capi 11, 12, 14, 40, 41 e 42) ex artt. 2621, cod. civ., 3, 5 ed 8, D.Igs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite i difensori di fiducia, deducendo cinque motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una valida richiesta cautelare sotto il profilo del travisa- mento del fatto e della prova in ordine alla violazione dell'art. 291, cod. proc. pen., per incompetenza di EP a richiedere la misura cautelare. In sintesi, si premette che con il motivo di impugnazione proposto davanti al tribunale del riesame la difesa aveva dedotto la nullità dell'ordinanza cautelare per essere stata disposta dal Gip in assenza di una domanda cautelare legittima. In particolare, si era eccepito che i reati per cui è procedimento non rientrassero nella competenza funzionale di EP e che tale circostanza fosse incontestabil- mente nota al Procuratore europeo al momento della sottoscrizione della richiesta cautelare. La possibilità riconosciuta dall'art. 33 del Regolamento Ue 217/1939 in capo al Procuratore europeo delegato di richiedere la detenzione preventiva, trova applicazione esclusivamente in relazione ai procedimenti per cui EP è compe- tente per materia in relazione ai reati oggetto di contestazione, tra cui non rien- trerebbero quelli di cui al presente procedimento, atteso come i reati tributari con- testati, pur rientrando tra quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lett. d), della direttiva UE 217/1371, non sarebbero affatto afferenti ad azioni od omissioni di carattere intenzionale connesse al territorio di due o più Stati membri, unici per i quali EP è competente a norma del disposto di cui all'articolo 22 del Regola- mento Ue 217/1939. A sostegno di tale assunto si era rappresentato come l'as- senza di reati di competenza di EP fosse riscontrabile dal fatto che, fin dall'invio della comunicazione della notizia di reato da parte della Procura distrettuale di Catania alla EP, i presunti reati risultavano commessi esclusivamente sul terri- torio nazionale, non rilevando in alcun modo rispetto ad ulteriori Stati membri. In 2 tale comunicazione di notizia di reato si specifica che i soggetti coinvolti si avval- gono di società bulgare secondo il meccanismo dell'esterovestizione, in tal modo evidenziando fin dall'origine l'assoluta inoperatività in altro Stato della società. In sostanza, l'eccepita nullità era riscontrata in forza della circostanza che la stessa Procura di Catania avesse sin dall'inizio evidenziato in seno alla comunicazione della notizia di reato ad EP che nessun altro Stato dell'Unione Europea fosse coinvolto nei fatti per cui è processo, atteso come le azioni e le omissioni fossero connesse esclusivamente a società operanti in Italia, tenuto conto del fatto che le società bulgare fossero evidentemente esterovestite e quindi giuridicamente ope- ranti in Italia a norma di legge. Tale assunto veniva supportato dall'allegazione per estratto della comunicazione della notizia di reato alla EP redatta dal pub- blico ministero. Si evidenziava, inoltre, come il dato fosse stato confermato dal Gip in sede di applicazione della misura, essendo stata esclusa la ricorrenza dell'aggravante di cui all'articolo 61- bis, codice penale, essendosi svolta l'attività criminale in oggetto esclusivamente in territorio italiano, ciò sulla base della con- siderazione, su cui del resto poggia la prospettazione accusatoria, della inesistenza ed inoperatività della società bulgara, la sola contemplata nelle imputazioni e delle società sammarinesi coinvolte, in realtà tutte mere cartiere esterovestite. Dunque, era stato lo stesso giudicante a dare atto della circostanza che l'insussistenza del coinvolgimento di ulteriori Stati costituisse il fondamento della stessa prospetta- zione accusatoria, essendo stata posta l'esterovestizione delle società bulgare a fondamento della richiesta cautelare in coerenza con quanto comunicato dalla Pro- cura della Repubblica di Catania ad EP. Si evidenziava altresì come le dette argomentazioni dovessero valere anche in relazione all'ipotesi associativa. A fronte di quanto sopra, il tribunale del riesame avrebbe concordato con la difesa in ordine alla perimetrazione delle fattispecie di reato di competenza EP, ma rigettato l'eccezione sulla scorta di una motivazione apparente e contraddittoria in quanto basata sul totale travisamento dei fatti e degli atti contenuti al fascicolo e mate- rialmente allegati anche alla memoria depositata in udienza. In particolare, si os- serva come il tribunale avrebbe asserito che il mancato riconoscimento dell'aggra- vante di cui all'articolo 61-bis da parte del Gip non eserciterebbe alcuna influenza sulla legittimità della contestazione e di conseguenza della competenza EP a richiedere la misura, fondandosi sull'evidente travisamento dell'atto posto a fon- damento dell'eccezione difensiva. In particolare, il tribunale avrebbe ritenuto di rigettare l'eccezione assumendo che la stessa si fondasse sulla comunicazione della notizia di reato redatta dalla Guardia di finanza e, quindi, sulle valutazioni operate dalla polizia giudiziaria che, come tali, possono ben discostarsi da even- 3 tuali diverse argomentazioni della Procura che avrebbe, secondo il collegio, avo- cato l'indagine presupponendo l'effettività della connessione delle azioni ed omis- sioni di carattere internazionale al territorio di almeno due Stati membri, l'Italia e la Bulgaria, poi formulando la domanda cautelare che ha dato luogo all'ordinanza qui impugnata. Sarebbe dunque evidente il dedotto travisamento del fatto e della
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. EMANUELA FRAGALA', che, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34411 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 14/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 marzo 2024, il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania in data 30 gennaio 2024 con cui è stata applicata a UC RU la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 416, cod. pen. (capo 53), e di n. 6 reati-fine (capi 11, 12, 14, 40, 41 e 42) ex artt. 2621, cod. civ., 3, 5 ed 8, D.Igs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite i difensori di fiducia, deducendo cinque motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una valida richiesta cautelare sotto il profilo del travisa- mento del fatto e della prova in ordine alla violazione dell'art. 291, cod. proc. pen., per incompetenza di EP a richiedere la misura cautelare. In sintesi, si premette che con il motivo di impugnazione proposto davanti al tribunale del riesame la difesa aveva dedotto la nullità dell'ordinanza cautelare per essere stata disposta dal Gip in assenza di una domanda cautelare legittima. In particolare, si era eccepito che i reati per cui è procedimento non rientrassero nella competenza funzionale di EP e che tale circostanza fosse incontestabil- mente nota al Procuratore europeo al momento della sottoscrizione della richiesta cautelare. La possibilità riconosciuta dall'art. 33 del Regolamento Ue 217/1939 in capo al Procuratore europeo delegato di richiedere la detenzione preventiva, trova applicazione esclusivamente in relazione ai procedimenti per cui EP è compe- tente per materia in relazione ai reati oggetto di contestazione, tra cui non rien- trerebbero quelli di cui al presente procedimento, atteso come i reati tributari con- testati, pur rientrando tra quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lett. d), della direttiva UE 217/1371, non sarebbero affatto afferenti ad azioni od omissioni di carattere intenzionale connesse al territorio di due o più Stati membri, unici per i quali EP è competente a norma del disposto di cui all'articolo 22 del Regola- mento Ue 217/1939. A sostegno di tale assunto si era rappresentato come l'as- senza di reati di competenza di EP fosse riscontrabile dal fatto che, fin dall'invio della comunicazione della notizia di reato da parte della Procura distrettuale di Catania alla EP, i presunti reati risultavano commessi esclusivamente sul terri- torio nazionale, non rilevando in alcun modo rispetto ad ulteriori Stati membri. In 2 tale comunicazione di notizia di reato si specifica che i soggetti coinvolti si avval- gono di società bulgare secondo il meccanismo dell'esterovestizione, in tal modo evidenziando fin dall'origine l'assoluta inoperatività in altro Stato della società. In sostanza, l'eccepita nullità era riscontrata in forza della circostanza che la stessa Procura di Catania avesse sin dall'inizio evidenziato in seno alla comunicazione della notizia di reato ad EP che nessun altro Stato dell'Unione Europea fosse coinvolto nei fatti per cui è processo, atteso come le azioni e le omissioni fossero connesse esclusivamente a società operanti in Italia, tenuto conto del fatto che le società bulgare fossero evidentemente esterovestite e quindi giuridicamente ope- ranti in Italia a norma di legge. Tale assunto veniva supportato dall'allegazione per estratto della comunicazione della notizia di reato alla EP redatta dal pub- blico ministero. Si evidenziava, inoltre, come il dato fosse stato confermato dal Gip in sede di applicazione della misura, essendo stata esclusa la ricorrenza dell'aggravante di cui all'articolo 61- bis, codice penale, essendosi svolta l'attività criminale in oggetto esclusivamente in territorio italiano, ciò sulla base della con- siderazione, su cui del resto poggia la prospettazione accusatoria, della inesistenza ed inoperatività della società bulgara, la sola contemplata nelle imputazioni e delle società sammarinesi coinvolte, in realtà tutte mere cartiere esterovestite. Dunque, era stato lo stesso giudicante a dare atto della circostanza che l'insussistenza del coinvolgimento di ulteriori Stati costituisse il fondamento della stessa prospetta- zione accusatoria, essendo stata posta l'esterovestizione delle società bulgare a fondamento della richiesta cautelare in coerenza con quanto comunicato dalla Pro- cura della Repubblica di Catania ad EP. Si evidenziava altresì come le dette argomentazioni dovessero valere anche in relazione all'ipotesi associativa. A fronte di quanto sopra, il tribunale del riesame avrebbe concordato con la difesa in ordine alla perimetrazione delle fattispecie di reato di competenza EP, ma rigettato l'eccezione sulla scorta di una motivazione apparente e contraddittoria in quanto basata sul totale travisamento dei fatti e degli atti contenuti al fascicolo e mate- rialmente allegati anche alla memoria depositata in udienza. In particolare, si os- serva come il tribunale avrebbe asserito che il mancato riconoscimento dell'aggra- vante di cui all'articolo 61-bis da parte del Gip non eserciterebbe alcuna influenza sulla legittimità della contestazione e di conseguenza della competenza EP a richiedere la misura, fondandosi sull'evidente travisamento dell'atto posto a fon- damento dell'eccezione difensiva. In particolare, il tribunale avrebbe ritenuto di rigettare l'eccezione assumendo che la stessa si fondasse sulla comunicazione della notizia di reato redatta dalla Guardia di finanza e, quindi, sulle valutazioni operate dalla polizia giudiziaria che, come tali, possono ben discostarsi da even- 3 tuali diverse argomentazioni della Procura che avrebbe, secondo il collegio, avo- cato l'indagine presupponendo l'effettività della connessione delle azioni ed omis- sioni di carattere internazionale al territorio di almeno due Stati membri, l'Italia e la Bulgaria, poi formulando la domanda cautelare che ha dato luogo all'ordinanza qui impugnata. Sarebbe dunque evidente il dedotto travisamento del fatto e della