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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AT, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1860/2025 r.g. vertente
TRA
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Guidotti (C.F.
.), per procura allegata al ricorso;
C.F._1
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f.: ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
- Resistente non costituito -
E
(c.f.: , nata il [...] in [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...];
-Resistente non costituita -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20/11/2025 tenutasi mediante trattazione scritta, la ricorrente ha discusso la causa e precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la in persona del legale rappresentante pro – tempore, ha Parte_1 convenuto in giudizio e al fine di sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'esistenza nella specie dei presupposti di cui all'art. 2901
c.c. così come descritti in narrativa, e quindi revocare e/o dichiarare inefficace l'atto di vendita stipulato in data
24.04.2020 tra il Sig. e la sig.ra per rogito, del Notaio Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
, distinto al rep. n. 23046 Raccolta n. 14875, nei confronti di con cui il
[...] Parte_1
Sig. ha trasferito alla sig.ra l'intera proprietà degli immobili siti nel Controparte_1 Controparte_2
Comune di NE (CZ) e precisamente: villetta a schiera sviluppantesi ai piani seminterrato, terra e primo
[…] censito nel Catasto Fabbricati del Comune di NE, al foglio di mappa 17, particella 691, sub 2, via LL SO Conte di Cavour, piano S1-T-1, Cat. A/2, classe U, vani 6, superficie catastale tot. Mq.
121, escluse aree mq. 105, r.c. euro 464,81; 2) In subordine, per il caso di definitiva perdita del bene, nelle more del presente giudizio, anche per vendita, condannare il donatario al pagamento del tantundem secondo valore commerciale del bene venduto alla data del suo trasferimento o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della stipula del contratto sino all'effettivo saldo.
3) Ordinare al competente Conservatore dei competenti Registri Immobiliari, con esonero da parte di quest'ultimo, di annotare il provvedimento, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto citato.
4) Condannare i predetti convenuti, in solido tra loro ovvero nella diversa misura ritenuta opportuna e di giustizia, al pagamento di spese, competenze ed onorari di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La Società ricorrente, a supporto della domanda, ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere creditrice nei confronti di (C.F.: Controparte_1
), in forza di decreto ingiuntivo n. 992/22, del 19.07.2022, C.F._2 reso dal Giudice di Pace di Teramo, rubricato al R.G. n. 1515/22, con il quale veniva intimato al il pagamento della somma di € 3.365,72, oltre agli interessi legali CP_1 dalla messa in mora al saldo e alle spese tutte di procedura;
- che il predetto decreto, notificato il 18.09.22 e non opposto, veniva dichiarato esecutivo, in data 08.11.22, con apposizione della formula di rito in data 14.11.2022;
- che, con atto di precetto, notificato in data 08.01.2024, l'istante ha intimato a
[...]
il pagamento della complessiva somma di € 4.187,46, cui si aggiungono € CP_1
413,00 per spese di registrazione del decreto ingiuntivo presso l'Agenzia delle
2 Entrate;
€ 50,93 per istanza ex art. 492-bis c.p.c., per un importo complessivo di €
4.783,79, oltre ulteriori interessi legali maturati sino all'effettivo soddisfo e successive occorrende;
- che, in data 24.04.2020, ha stipulato un contratto di ompravendita Controparte_1
agli atti Notaio rep. n. 23046 racc. n. 14875, con la Per_1 Controparte_2 quale ha acquistato la proprietà della villetta a schiera sviluppantesi ai piani seminterrato, terra e primo, sita nel Comune di NE alla via LL SO
Conte di Cavour e riportata in Catasto al foglio di mappa 17, particella 691, sub 2, piano S1-T-1, Cat. A/2, classe U, vani 6, superficie catastale tot. Mq. 121, escluse aree mq. 105, r.c. euro 464,81 per il corrispettivo di € 60.000;
- che è residente presso l'immobile succitato sin dal 06.05.2019, Controparte_2
ovvero un anno prima del contratto di compravendita in questione e anche l'alienante - – risulta tutt'oggi residente nell'immobile ceduto in Controparte_1 vendita, facendo parte con la del medesimo nucleo familiare. CP_2
In punto di diritto, la ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, le seguenti argomentazioni:
- che l'atto di compravendita del 24.4.2020, oggetto di revocatoria, del 24.04.2020, con cui il debitore ha sostanzialmente modificato la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli apparteneva, è stato sottoscritto successivamente all'assunzione del proprio debito con la Parte_1 nel 2019, per effetto della fornitura di capi di abbigliamento;
- che detto atto di trasferimento a titolo oneroso determina maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, consistente non solo in una variazione quantitativa, ma anche qualitativa, del patrimonio del debitore, poiché ha comportato la sottrazione dell'unico bene immobile, sufficiente a soddisfare il credito della in via esecutiva, la quale vede frustrata o gravemente Parte_1 ostacolata, a causa della vendita del bene, la realizzazione coattiva dei propri diritti;
- che il prezzo della compravendita, fissato in € 60.000, non corrisponde al valore di mercato dell'immobile, potendo ritenersi prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene, come risulterebbe da una eventuale perizia estimativa;
- che la “scientia fraudis” (o damni) dell'acquirente, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni dell'odierno ricorrente, si desumono
3 dalla medesima residenza dell'alienante e dell'acquirente anche attualmente in
NE (CZ), in via LL SO Conte di Cavour n. 70 e dal fatto che entrambi compongono il medesimo nucleo familiare.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza,
e non si sono costituiti e, pertanto, ne viene Controparte_1 Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Con provvedimento dell'11/7/2025, ritenuto superfluo l'interrogatorio formale di ed esplorativo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il Controparte_1 procedimento è stato rinviato all'udienza del 20/11/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
A detta udienza, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., lette le note depositate da parte ricorrente, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
*** *** *** *** ***
La domanda di revocatoria dell'atto di compravendita stipulato in data 24/4/2020 da e relativo all'immobile sito in NE (CZ) via Controparte_1 Controparte_2
LL SO Conte di Cavour n. 70 deve ritenersi infondata e, pertanto, viene respinta per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'art. 2901 comma 1, nn. 1 e 2 c.c., che sia il debitore che il terzo, in caso di atto a titolo oneroso, fossero a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie, ossia il dolo generico.
Nel caso in cui, invece, l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, l'art. 2901 c.c. richiede in capo al debitore ed al terzo un elemento soggettivo, per così dire, “rafforzato”, ossia la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare la ragioni creditorie, quindi il dolo specifico.
Appare necessario affrontare l'aspetto dell'anteriorità o meno dell'atto dispositivo rispetto al credito vantato.
Dagli atti di causa risulta che la è creditrice nei confronti di Parte_1 [...]
in realtà quale titolare dell'omonima impresa individuale, in forza di decreto CP_1 ingiuntivo n. 992/22, del 19.07.2022, reso dal Giudice di Pace di Teramo, con il quale veniva intimato al il pagamento della somma di € 3.365,72, oltre agli interessi legali dalla CP_1 messa in mora al saldo e alle spese tutte di procedura, dichiarato esecutivo per mancata opposizione, in data 08.11.22, con apposizione della formula di rito in data 14.11.2022.
4 La Società creditrice assume l'anteriorità del proprio credito rispetto all'atto dispositivo poiché originato dalla vendita di capi d'abbigliamento per cui sono state emesse le fatture datate 20/9/2019 e 30/11/2019 poste alla base del ricorso in monitorio.
Tuttavia, come noto, la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (cfr. Cass. n. 30309/2022); inoltre, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito (cfr. Cass. n. 19944/2023).
Dunque, nel caso in esame, si deve ritenere acclarata l'esistenza del credito vantato dalla dalla dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo per mancata Parte_1 tempestiva opposizione del debitore, ossia dal 08/11/2022 e, di conseguenza, che l'atto dispositivo avvenuto in data 24/4/2020 sia anteriore al sorgere del credito.
Sul punto, è di recente intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di cassazione per dirimere il contrasto registratosi nella giurisprudenza di legittimità proprio in relazione ai presupposti richiesti in caso di revocatoria di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, con particolare riguardo all'elemento soggettivo in capo al debitore ed al terzo, che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (cfr. Cass. SU n. 1898 del
27/1/2025).
Ciò posto e applicando il suesposto orientamento giurisprudenziale al caso di specie, si osserva che la dolosa preordinazione dell'atto di compravendita stipulato dal con la CP_1
al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, non può ricavarsi dalla CP_2
5 circostanza che entrambi risultano risiedere presso il medesimo immobile oggetto di trasferimento e che entrambi costituiscano un unico nucleo familiare.
Anzi detta ultima circostanza va neutralizzare la prima, ossia la circostanza che il debitore pur avendo trasferito l'immobile continui a risiedere nel medesimo trova spiegazione nel rapporto personale con il terzo acquirente.
Del resto, se il rapporto familiare tra i due potrebbe al più far presumere la conoscenza, in termini di consapevolezza, del pregiudizio eventualmente arrecato alle ragioni creditorie, non appare sufficiente a far presumere invece la intenzionale preordinazione dell'atto ad impedire o rendere più difficoltosa la realizzazione del credito vantato dalla , Parte_1 quanto meno in capo all'acquirente , estranea al rapporto commerciale del Controparte_2
e la Società attrice. CP_1
Si rappresenta inoltre che la presunta esiguità del prezzo previsto in contratto, pari ad €
60.000,00, rispetto al valore di mercato del bene trasferito è circostanza meramente asserita dalla ricorrente, che in merito ha chiesto disporsi CTU ma tale richiesta è stata respinta in quanto ritenuta esplorativa.
Ciò precisato, si rileva che parte attrice non ha comunque assolto l'onere della prova sull'eventus damni su di lei incombente per l'azione revocatoria.
Infatti, se è vero che il requisito del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica del debitore, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste sia nell'ipotesi di atti di disposizione che pregiudicano completamente la consistenza patrimoniale del debitore sia per gli atti che determinano una variazione sotto il profilo qualitativo o quantitativo del patrimonio, tale da rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito, è altrettanto vero che in detti casi l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale ricade sul creditore;
mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare le pretese del creditore (v. in tal senso Cass. Civ., Sez.3, 19/07/2018, n. 19207).
Ebbene, la ricorrente in merito ha allegato la visura catastale storica per nominativo
[...]
da cui non risultano altri beni immobili intestati al medesimo nella provincia di CP_1
AT (v. doc. 8).
Tuttavia, detta documentazione non consente di ritenere provato il pregiudizio arrecato dall'atto di dispositivo alle ragioni creditorie, in assenza di ulteriore specifica documentazione relativa ad eventuali altre fonti di reddito di nonché di documentazione Controparte_1
6 relativa alla disponibilità patrimoniale dell'impresa individuale di cui il è titolare, CP_1 come si ricava dal decreto ingiuntivo allegato in atti (v. doc. 1).
Infine, va parimenti rigettata la domanda, proposta in via subordinata, “per il caso di definitiva perdita del bene, nelle more del presente giudizio, anche per vendita, condannare il donatario al pagamento del tantundem secondo valore commerciale del bene venduto alla data del suo trasferimento o nella diversa misura ritenuta di giustizia”, giacché non risulta che, lite pendente, il bene immobile oggetto dell'atto di compravendita per cui è causa sia stato trasferito a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
- rigetta la domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, nei confronti di e Controparte_1
avente ad oggetto il contratto stipulato, in data 24.04.2020, agli atti Controparte_2
Notaio rep. n. 23046 racc. n. 14875; Per_1
- rigetta la domanda subordinata così come formulata in ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
AT, lì 20 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
7
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AT, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1860/2025 r.g. vertente
TRA
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Guidotti (C.F.
.), per procura allegata al ricorso;
C.F._1
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f.: ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
- Resistente non costituito -
E
(c.f.: , nata il [...] in [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...];
-Resistente non costituita -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20/11/2025 tenutasi mediante trattazione scritta, la ricorrente ha discusso la causa e precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la in persona del legale rappresentante pro – tempore, ha Parte_1 convenuto in giudizio e al fine di sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'esistenza nella specie dei presupposti di cui all'art. 2901
c.c. così come descritti in narrativa, e quindi revocare e/o dichiarare inefficace l'atto di vendita stipulato in data
24.04.2020 tra il Sig. e la sig.ra per rogito, del Notaio Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
, distinto al rep. n. 23046 Raccolta n. 14875, nei confronti di con cui il
[...] Parte_1
Sig. ha trasferito alla sig.ra l'intera proprietà degli immobili siti nel Controparte_1 Controparte_2
Comune di NE (CZ) e precisamente: villetta a schiera sviluppantesi ai piani seminterrato, terra e primo
[…] censito nel Catasto Fabbricati del Comune di NE, al foglio di mappa 17, particella 691, sub 2, via LL SO Conte di Cavour, piano S1-T-1, Cat. A/2, classe U, vani 6, superficie catastale tot. Mq.
121, escluse aree mq. 105, r.c. euro 464,81; 2) In subordine, per il caso di definitiva perdita del bene, nelle more del presente giudizio, anche per vendita, condannare il donatario al pagamento del tantundem secondo valore commerciale del bene venduto alla data del suo trasferimento o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della stipula del contratto sino all'effettivo saldo.
3) Ordinare al competente Conservatore dei competenti Registri Immobiliari, con esonero da parte di quest'ultimo, di annotare il provvedimento, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto citato.
4) Condannare i predetti convenuti, in solido tra loro ovvero nella diversa misura ritenuta opportuna e di giustizia, al pagamento di spese, competenze ed onorari di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La Società ricorrente, a supporto della domanda, ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere creditrice nei confronti di (C.F.: Controparte_1
), in forza di decreto ingiuntivo n. 992/22, del 19.07.2022, C.F._2 reso dal Giudice di Pace di Teramo, rubricato al R.G. n. 1515/22, con il quale veniva intimato al il pagamento della somma di € 3.365,72, oltre agli interessi legali CP_1 dalla messa in mora al saldo e alle spese tutte di procedura;
- che il predetto decreto, notificato il 18.09.22 e non opposto, veniva dichiarato esecutivo, in data 08.11.22, con apposizione della formula di rito in data 14.11.2022;
- che, con atto di precetto, notificato in data 08.01.2024, l'istante ha intimato a
[...]
il pagamento della complessiva somma di € 4.187,46, cui si aggiungono € CP_1
413,00 per spese di registrazione del decreto ingiuntivo presso l'Agenzia delle
2 Entrate;
€ 50,93 per istanza ex art. 492-bis c.p.c., per un importo complessivo di €
4.783,79, oltre ulteriori interessi legali maturati sino all'effettivo soddisfo e successive occorrende;
- che, in data 24.04.2020, ha stipulato un contratto di ompravendita Controparte_1
agli atti Notaio rep. n. 23046 racc. n. 14875, con la Per_1 Controparte_2 quale ha acquistato la proprietà della villetta a schiera sviluppantesi ai piani seminterrato, terra e primo, sita nel Comune di NE alla via LL SO
Conte di Cavour e riportata in Catasto al foglio di mappa 17, particella 691, sub 2, piano S1-T-1, Cat. A/2, classe U, vani 6, superficie catastale tot. Mq. 121, escluse aree mq. 105, r.c. euro 464,81 per il corrispettivo di € 60.000;
- che è residente presso l'immobile succitato sin dal 06.05.2019, Controparte_2
ovvero un anno prima del contratto di compravendita in questione e anche l'alienante - – risulta tutt'oggi residente nell'immobile ceduto in Controparte_1 vendita, facendo parte con la del medesimo nucleo familiare. CP_2
In punto di diritto, la ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, le seguenti argomentazioni:
- che l'atto di compravendita del 24.4.2020, oggetto di revocatoria, del 24.04.2020, con cui il debitore ha sostanzialmente modificato la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli apparteneva, è stato sottoscritto successivamente all'assunzione del proprio debito con la Parte_1 nel 2019, per effetto della fornitura di capi di abbigliamento;
- che detto atto di trasferimento a titolo oneroso determina maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, consistente non solo in una variazione quantitativa, ma anche qualitativa, del patrimonio del debitore, poiché ha comportato la sottrazione dell'unico bene immobile, sufficiente a soddisfare il credito della in via esecutiva, la quale vede frustrata o gravemente Parte_1 ostacolata, a causa della vendita del bene, la realizzazione coattiva dei propri diritti;
- che il prezzo della compravendita, fissato in € 60.000, non corrisponde al valore di mercato dell'immobile, potendo ritenersi prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene, come risulterebbe da una eventuale perizia estimativa;
- che la “scientia fraudis” (o damni) dell'acquirente, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni dell'odierno ricorrente, si desumono
3 dalla medesima residenza dell'alienante e dell'acquirente anche attualmente in
NE (CZ), in via LL SO Conte di Cavour n. 70 e dal fatto che entrambi compongono il medesimo nucleo familiare.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza,
e non si sono costituiti e, pertanto, ne viene Controparte_1 Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Con provvedimento dell'11/7/2025, ritenuto superfluo l'interrogatorio formale di ed esplorativo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il Controparte_1 procedimento è stato rinviato all'udienza del 20/11/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
A detta udienza, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., lette le note depositate da parte ricorrente, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
*** *** *** *** ***
La domanda di revocatoria dell'atto di compravendita stipulato in data 24/4/2020 da e relativo all'immobile sito in NE (CZ) via Controparte_1 Controparte_2
LL SO Conte di Cavour n. 70 deve ritenersi infondata e, pertanto, viene respinta per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'art. 2901 comma 1, nn. 1 e 2 c.c., che sia il debitore che il terzo, in caso di atto a titolo oneroso, fossero a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie, ossia il dolo generico.
Nel caso in cui, invece, l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, l'art. 2901 c.c. richiede in capo al debitore ed al terzo un elemento soggettivo, per così dire, “rafforzato”, ossia la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare la ragioni creditorie, quindi il dolo specifico.
Appare necessario affrontare l'aspetto dell'anteriorità o meno dell'atto dispositivo rispetto al credito vantato.
Dagli atti di causa risulta che la è creditrice nei confronti di Parte_1 [...]
in realtà quale titolare dell'omonima impresa individuale, in forza di decreto CP_1 ingiuntivo n. 992/22, del 19.07.2022, reso dal Giudice di Pace di Teramo, con il quale veniva intimato al il pagamento della somma di € 3.365,72, oltre agli interessi legali dalla CP_1 messa in mora al saldo e alle spese tutte di procedura, dichiarato esecutivo per mancata opposizione, in data 08.11.22, con apposizione della formula di rito in data 14.11.2022.
4 La Società creditrice assume l'anteriorità del proprio credito rispetto all'atto dispositivo poiché originato dalla vendita di capi d'abbigliamento per cui sono state emesse le fatture datate 20/9/2019 e 30/11/2019 poste alla base del ricorso in monitorio.
Tuttavia, come noto, la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (cfr. Cass. n. 30309/2022); inoltre, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito (cfr. Cass. n. 19944/2023).
Dunque, nel caso in esame, si deve ritenere acclarata l'esistenza del credito vantato dalla dalla dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo per mancata Parte_1 tempestiva opposizione del debitore, ossia dal 08/11/2022 e, di conseguenza, che l'atto dispositivo avvenuto in data 24/4/2020 sia anteriore al sorgere del credito.
Sul punto, è di recente intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di cassazione per dirimere il contrasto registratosi nella giurisprudenza di legittimità proprio in relazione ai presupposti richiesti in caso di revocatoria di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, con particolare riguardo all'elemento soggettivo in capo al debitore ed al terzo, che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (cfr. Cass. SU n. 1898 del
27/1/2025).
Ciò posto e applicando il suesposto orientamento giurisprudenziale al caso di specie, si osserva che la dolosa preordinazione dell'atto di compravendita stipulato dal con la CP_1
al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, non può ricavarsi dalla CP_2
5 circostanza che entrambi risultano risiedere presso il medesimo immobile oggetto di trasferimento e che entrambi costituiscano un unico nucleo familiare.
Anzi detta ultima circostanza va neutralizzare la prima, ossia la circostanza che il debitore pur avendo trasferito l'immobile continui a risiedere nel medesimo trova spiegazione nel rapporto personale con il terzo acquirente.
Del resto, se il rapporto familiare tra i due potrebbe al più far presumere la conoscenza, in termini di consapevolezza, del pregiudizio eventualmente arrecato alle ragioni creditorie, non appare sufficiente a far presumere invece la intenzionale preordinazione dell'atto ad impedire o rendere più difficoltosa la realizzazione del credito vantato dalla , Parte_1 quanto meno in capo all'acquirente , estranea al rapporto commerciale del Controparte_2
e la Società attrice. CP_1
Si rappresenta inoltre che la presunta esiguità del prezzo previsto in contratto, pari ad €
60.000,00, rispetto al valore di mercato del bene trasferito è circostanza meramente asserita dalla ricorrente, che in merito ha chiesto disporsi CTU ma tale richiesta è stata respinta in quanto ritenuta esplorativa.
Ciò precisato, si rileva che parte attrice non ha comunque assolto l'onere della prova sull'eventus damni su di lei incombente per l'azione revocatoria.
Infatti, se è vero che il requisito del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica del debitore, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste sia nell'ipotesi di atti di disposizione che pregiudicano completamente la consistenza patrimoniale del debitore sia per gli atti che determinano una variazione sotto il profilo qualitativo o quantitativo del patrimonio, tale da rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito, è altrettanto vero che in detti casi l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale ricade sul creditore;
mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare le pretese del creditore (v. in tal senso Cass. Civ., Sez.3, 19/07/2018, n. 19207).
Ebbene, la ricorrente in merito ha allegato la visura catastale storica per nominativo
[...]
da cui non risultano altri beni immobili intestati al medesimo nella provincia di CP_1
AT (v. doc. 8).
Tuttavia, detta documentazione non consente di ritenere provato il pregiudizio arrecato dall'atto di dispositivo alle ragioni creditorie, in assenza di ulteriore specifica documentazione relativa ad eventuali altre fonti di reddito di nonché di documentazione Controparte_1
6 relativa alla disponibilità patrimoniale dell'impresa individuale di cui il è titolare, CP_1 come si ricava dal decreto ingiuntivo allegato in atti (v. doc. 1).
Infine, va parimenti rigettata la domanda, proposta in via subordinata, “per il caso di definitiva perdita del bene, nelle more del presente giudizio, anche per vendita, condannare il donatario al pagamento del tantundem secondo valore commerciale del bene venduto alla data del suo trasferimento o nella diversa misura ritenuta di giustizia”, giacché non risulta che, lite pendente, il bene immobile oggetto dell'atto di compravendita per cui è causa sia stato trasferito a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
- rigetta la domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, nei confronti di e Controparte_1
avente ad oggetto il contratto stipulato, in data 24.04.2020, agli atti Controparte_2
Notaio rep. n. 23046 racc. n. 14875; Per_1
- rigetta la domanda subordinata così come formulata in ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
AT, lì 20 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
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